Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
In materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione e non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza.
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(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: C.p.p., art. 670) Il fatto Veniva proposto incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Potenza per chiedere, in via principale, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., la declaratoria di nullità della sentenza di condanna n. 513/15 pronunciata dal suddetto Tribunale in data 13.3.2015 (irrevocabile il 10.6.2018) e del successivo ordine di esecuzione n. 152/2018 emesso dalla Procura della Repubblica territoriale – ad essa relativo – per essere stato il giudizio di cognizione celebrato nei confronti di imputata irreperibile, erroneamente dichiarata assente; in via subordinata, si chiedeva che venisse disposta la restituzione nel termine, …
Leggi di più… - 3. Nullità post riforma della contumacia: rescissione non incidente di esecuzione (Cass. 20705/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2020
Con l'attuale disciplina, le nullità incorse nel giudizio di cognizione, in specie quelle afferenti alla citazione a giudizio, possono essere fatte valere, una volta formatosi il giudicato di condanna, con lo strumento della rescissione del giudicato; rimedio, quest'ultimo, esperibile ove, tra l'altro, il giudice abbia errato nel disporre la prosecuzione del giudizio ritenendo l'assenza, quando invece avrebbe dovuto disporre la sospensione del procedimento. In sede di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione medesima, non potendo egli attribuire rilievo alle nullità eventualmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2013, n. 5880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5880 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 11/12/2013
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 4018
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 18694/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO BR MA N. IL 08/12/1954;
avverso l'ordinanza n. 11/2013 TRIBUNALE di VERBANIA, del 22/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
RE RU proponeva incidente di esecuzione con il quale chiedeva di dichiarare non esecutiva la sentenza del Tribunale di Milano del 26.6.2007, confermata dalla Corte di appello di Milano il 11.5.2009, di condanna alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, inclusa nel provvedimento di cumulo pene concorrenti emesso il 13.11.2011 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania. Assumeva che l'estratto contumaciale della suddetta sentenza di condanna non gli era mai stato notificato.
Con ordinanza del 22.2.2013 il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta osservando che l'estratto contumaciale della sentenza del Tribunale e della Corte di appello di Milano erano stati ritualmente notificati al domicilio eletto presso lo studio del difensore avv. Davide Diana, la cui rinuncia al mandato non aveva inciso sulla efficacia della domiciliazione.
Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione: 1) reitera l'eccezione di invalidità della notifica eseguita presso il domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia che aveva rinunciato al mandato ed allega la elevatissima probabilità che il ricorrente non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato;
2) deduce mancanza di prova della ritualità delle notificazioni processuali e delle ricerche effettuate ai fini della emissione del decreto di irreperibilità; 3) formula istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza della Corte di appello ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2. Con successiva memoria ribadisce le argomentazioni contenute nell'originario ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio non fa venire meno la validità dell'elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte (Sez. 1, n. 22760 del 29/03/2007, Bardhi, Rv. 236789; Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Bouhlga, Rv. 246387). Il giudice dell'esecuzione, davanti al quale è stata dedotta la non esecutività del titolo, ha correttamente proceduto alla verifica della ritualità della notificazione del titolo sotto un profilo formale, essendo gli accertamenti previsti dall'art. 670 c.p.p., comma 1 limitati al controllo dell'esistenza del titolo esecutivo,
della legittimità della sua emissione e dell'esecuzione della sua notificazione nel rispetto delle disposizioni del codice;
resta invece estranea, agli effetti di tale verifica, l'effettiva conoscenza che del titolo esecutivo abbia avuto l'imputato, la quale può rilevare solo ai fini dell'eventuale istanza di restituzione nel termine per impugnare, comunque soggetta a decadenza a seguito del decorso di trenta giorni da quello in cui l'istante abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento, (in tal senso Sez. 1, n. 29363 del 21/05/2009, Tosti Croce, Rv. 244307).
2. Come affermato nella ordinanza impugnata, il giudice dell'esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità asseritamente verificatesi nel corso del processo di cognizione, in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della sentenza, le quali possono farsi valere solo nell'ambito del processo di cognizione con i normali mezzi di impugnazione previsti dalla legge, essendo altrimenti sanate e coperte dalla formazione del giudicato. (conformi Sez. 1, n. 19134 del 26/05/2006, Santarelli, Rv. 234224;
Sez. 4, n. 1599 del 28/10/1994, Asole, Rv. 200400).
3. La richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza della Corte di appello, contenuta nel ricorso per cassazione depositato il 23.4.2013, è inammissibile perché presentata oltre il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, considerato che l'istante ha dichiaratamente avuto effettiva conoscenza della sentenza in oggetto con l'arresto avvenuto in data 16.12.2012 in esecuzione del provvedimento di cumulo. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2014