Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2013, n. 5880
CASS
Sentenza 11 dicembre 2013

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Massime1

In materia di incidente di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione e non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente al passaggio in giudicato della sentenza.

Commentari3

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    (Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: C.p.p., art. 670) Il fatto Veniva proposto incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Potenza per chiedere, in via principale, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., la declaratoria di nullità della sentenza di condanna n. 513/15 pronunciata dal suddetto Tribunale in data 13.3.2015 (irrevocabile il 10.6.2018) e del successivo ordine di esecuzione n. 152/2018 emesso dalla Procura della Repubblica territoriale – ad essa relativo – per essere stato il giudizio di cognizione celebrato nei confronti di imputata irreperibile, erroneamente dichiarata assente; in via subordinata, si chiedeva che venisse disposta la restituzione nel termine, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2013, n. 5880
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5880
Data del deposito : 11 dicembre 2013

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