Versione
3 agosto 2017
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1 gennaio 2023
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Art. 629-bis. (( (Rescissione del giudicato). )) (( 1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza puo' ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.
2. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si e' verificata la nullita'.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640. ))
2. La richiesta e' presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.
3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si e' verificata la nullita'.
4. Si applicano gli articoli 635 e 640. ))
Commentari • 144
- 1. Decorrenza del termine per la rescissione del giudicatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 agosto 2021 · 277.4698
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629) Per stabilire la decorrenza del termine ex art. 629-bis cod. proc. pen. va fatto riferimento alla notifica dell'ordine di esecuzione e non al giorno in cui sia stato effettuato l'accesso agli atti presso la cancelleria competente dal difensore di fiducia. […] n. 32267 del 30/10/2020, che ha affermato in quella occasione la correttezza della decisione che aveva fatto decorrere il termine ex art. 629-bis comma 2 cod. proc. pen. dalla notifica dell'ordine di esecuzione. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 32112Provvedimento: […] Con ordinanza del 14 novembre 2022, la Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza proposta ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. dal difensore di RT AT, volta a ottenere la rescissione della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Napoli in data 27 marzo 2018, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2020, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di 3 mesi di arresto in ordine a violazioni del testo unico ambientale. 2. […]Leggi di più...
- diritti partecipativi·
- giudicato·
- art. 629 bis cod. proc. pen.·
- assenza incolpevole·
- nullità assoluta e insanabile·
- rescissione del giudicato·
- art. 420 bis cod. proc. pen.·
- incidente di esecuzione·
- mancata notifica