Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2004, n. 41982
CASS
Sentenza 21 settembre 2004

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È inammissibile l'appello tardivamente proposto contro una sentenza pronunciata in contumacia, sul presupposto che, essendo viziata la notifica dell'estratto contumaciale del provvedimento, i termini non avrebbero mai iniziato a decorrere. Il sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo va infatti esercitato mediante l'incidente di esecuzione, fermo restando che in tale sede l'osservanza "delle garanzie previste per il caso di irreperibilità del condannato" (art. 670 cod. proc. pen.) può essere verificata solo con riguardo a provvedimenti assunti dopo la pronuncia della sentenza. (In motivazione la Corte ha osservato che, a fronte della prospettata nullità della notifica, sarebbe inammissibile anche un'istanza di restituzione nel termine, poiché tale istituto presuppone la ritualità dell'atto che ha determinato la decorrenza del termine stesso).

Commentario1

  • 1Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2004, n. 41982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41982
Data del deposito : 21 settembre 2004

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