Sentenza 21 settembre 2004
Massime • 1
È inammissibile l'appello tardivamente proposto contro una sentenza pronunciata in contumacia, sul presupposto che, essendo viziata la notifica dell'estratto contumaciale del provvedimento, i termini non avrebbero mai iniziato a decorrere. Il sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo va infatti esercitato mediante l'incidente di esecuzione, fermo restando che in tale sede l'osservanza "delle garanzie previste per il caso di irreperibilità del condannato" (art. 670 cod. proc. pen.) può essere verificata solo con riguardo a provvedimenti assunti dopo la pronuncia della sentenza. (In motivazione la Corte ha osservato che, a fronte della prospettata nullità della notifica, sarebbe inammissibile anche un'istanza di restituzione nel termine, poiché tale istituto presuppone la ritualità dell'atto che ha determinato la decorrenza del termine stesso).
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2004, n. 41982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41982 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale Presidente del 21/09/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno Consigliere N. 1430
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere N. 48886/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA EN;
avverso l'ordinanza 2 ottobre 2003 della Corte di appello di Roma. Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Sentita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 2 ottobre 2003 la Corte di appello di Roma, ritenuto che FA EN aveva tardivamente impugnato la sentenza del locale Tribunale 15 marzo 2001, perché l'appello era stato proposto il 17 marzo 2003, e che il termine doveva considerarsi scaduto il 21 settembre 2001 in quanto, contumace l'imputata nel giudizio, la sentenza è stata depositata nel termine fissato di giorni 25 e l'estratto contumaciale risulta notificato il 22 giugno 2001, mentre le ragioni di nullità della notifica dell'estratto contumaciale all'imputata (come degli atti anteriori) avrebbero dovute essere fatte valere con incidente di esecuzione o con istanza di restituzione nel termine, dichiarava l'inammissibilità dell'appello.
2. Ha proposto ricorso la FA deducendo violazione degli artt. 591, 592, 548, comma 3, e 161 c.p.p.. Assume la ricorrente che l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado solo apparentemente è stato notificato alla FA, perché la notificazione è stata eseguita presso il difensore avv. Gianfranco Polinaro, quale domiciliatario, nonostante l'assenza di una simile elezione di domicilio. Mancando, dunque, una valida notificazione dell'estratto, il termine per impugnare dovrebbe ancora iniziare a decorrere per la ricorrente, mentre sono da ritenere nulli tutti gli atti precedenti notificati presso il "domicilio eletto". Il ricorso è infondato.
3. Va premesso che è davvero erroneo il richiamo, contenuto nell'ordinanza qui denunciata, all'istituto della restituzione nel termine per proporre impugnazione;
e ciò perché l'istituto ora ricordato non può operare allorché si alleghino motivi concernenti la mancata costituzione del rapporto processuale e la nullità del giudizio, presupponendo necessariamente la restituzione in termini che il giudizio sia stato ritualmente instaurato. La costante giurisprudenza di questa Corte ha, pertanto, ritenuto incompatibili tra loro la deduzione della nullità della notifica dell'estratto contumaciale e la contestuale istanza di restituzione in termini che presuppone, appunto, la ritualità dell'atto al cui compimento è legato il decorso del termine scaduto (cft., ex plurimis, Sez. 1^, 21 aprile 1993, Motta). Peraltro, in presenza di una contestazione quanto all'effettiva formazione del giudicato formale, la FA mai avrebbe potuto azionare una sorta di appello tardivo, apparendo chiaro come l'unico strumento diretto a contestare la decisione di condanna è l'incidente di esecuzione, volto a sindacare l'esistenza di un titolo esecutivo e la legittimità della sua formazione. Va avvertito, peraltro, che, a tal fine, il giudice dell'esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della sentenza, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'intrapresa esecuzione. Con la conseguenza che, allorché la legge annovera, fra i compiti e le competenze del giudice dell'esecuzione, le valutazioni, anche nel merito, dell'osservanza "delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato", essa si riferisce chiaramente alle eventuali irregolarità riguardanti la dichiarazione di irreperibilità -una situazione assimilabile a quella ora sottoposta al vaglio della Corte - emessa dopo, e non prima, la pronuncia della sentenza (Sez. 1^, 15 giugno 1998, Maestroni).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2004