Sentenza 20 maggio 2014
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Il giudice dell'esecuzione può dichiarare ineseguibile la condanna pronunciata contro un minore non imputabile, soltanto se la circostanza relativa all'età anagrafica dello stesso risulti accertata o, comunque, evidente dagli atti del giudizio di cognizione ma non anche quando il giudice della cognizione abbia positivamente escluso tale evenienza, posto che solo nel primo caso si configura un'ipotesi di inesistenza giuridica della sentenza.
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LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 670 del codice di procedura penale promosso dal Tribunale ordinario di Bologna, seconda sezione penale, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel procedimento penale a carico di A. S., con ordinanza del 9 febbraio 2021, iscritta al n. 61 del registro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2014, n. 31652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31652 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 20/05/2014
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 1534
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 45740/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.D. N. IL (IS) ;
avverso l'ordinanza n. 62/2013 TRIB. MINORENNI di VENEZIA, del 15/10/2013;
sentita la reiezione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione e trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Vanezia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15.10.2013 il Tribunale per i minorenni di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'incidente di esecuzione proposto da D.D. , alias R.A. , volto a dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo relativo alla sentenza di condanna emessa dallo stesso tribunale relativamente ad un reato commesso nel (IS) .
In specie, il tribunale riteneva infondato il rilievo difensivo secondo il quale il predetto all'epoca del fatto non era imputabile avendo l'età di dodici anni, evidenziando che il prevenuto era stato sottoposto ad esame per l'identità fisica che ha determinato trattarsi di soggetto maschile di anni diciassette.
2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio della motivazione rilevando che il giudice ha valutato soltanto l'accertamento radiologico, che peraltro è stato effettuato a distanza di tre anni dal fatto, e non la documentazione anagrafica fornita dal difensore in allegazione all'istanza. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, come si rileva anche dagli atti, l'istanza avanzata al giudice dell'esecuzione era finalizzata a mettere in discussione il titolo esecutivo relativo alla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, sotto il profilo della identità anagrafica del condannato e delle conseguenze in ordine alla imputabilità dello stesso al momento della commissione del reato. Pertanto, l'incidente di esecuzione non era volto a mettere in dubbio la identità fisica del condannato;
conseguentemente non può applicarsi nella specie, come indicato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, il procedimento di cui all'art. 667 cod. proc. pen.. Tanto premesso, all'evidenza, l'istanza, nei termini in cui è stata proposta, risulta volta a sollecitare il giudice dell'esecuzione ad effettuare l'accertamento in ordine alla età del condannato al momento della commissione del reato - sulla base della documentazione prodotta con la finalità di dichiarare la inesistenza del titolo esecutivo perché la condanna è stata pronunciata nei confronti di persona minore non imputabile.
Tale richiesta non è ammissibile in sede di esecuzione in quanto preclusa dalla condanna pronunciata irrevocabilmente a seguito della celebrazione del giudizio nel quale - come rilevato nel provvedimento impugnato - è stata accertata l'identità fisica ed anagrafica dell'imputato. Il giudicato, all'evidenza, esclude qualsivoglia ulteriore accertamento che poteva essere richiesto soltanto attraverso i previsti mezzi di impugnazione della sentenza di condanna, ivi compresa la revisione.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che al giudice dell'esecuzione è consentito normalmente solo dichiarare ineseguibile la sentenza ovvero revocarla ai sensi degli artt. 669 e 673 c.p.p., mentre l'annullamento è riservato al giudice dell'impugnazione e rimane precluso dalla formazione del giudicato;
solo in casi eccezionali, costituiti dalla mancanza dei requisiti essenziali della sentenza (quali la provenienza da un organo investito del potere giurisdizionale penale, l'esternazione in forma scritta, l'adozione nei confronti di persona in vita e assoggettabile alla giurisdizione penale, l'applicazione di una pena illegale perché più grave di quella prevista per legge) il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di intervenire rilevando l'inesistenza giuridica della sentenza, nonostante la formazione del giudicato (Sez. 1, n. 5998 del 04/02/2009, Bevilacqua). Così che, il giudice dell'esecuzione può dichiarare ineseguibile la sentenza di condanna pronunciata contro un minore non imputabile soltanto se la circostanza risulti accertata o, comunque, evidente dagli atti del giudizio di cognizione, potendosi configurare in tale caso un'ipotesi di inesistenza della sentenza di condanna che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di rilevare.
Trattandosi di minorenne deve escludersi la condanna alle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2014