Sentenza 17 giugno 2008
Massime • 1
È inammissibile l'appello tardivamente proposto contro una sentenza pronunciata in contumacia, sul presupposto del mancato decorso dei termini d'impugnazione in ragione del vizio di notifica dell'estratto contumaciale. (La Corte ha chiarito che il sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo va esercitato mediante l'incidente di esecuzione, fermo restando che in tale sede l'osservanza delle "garanzie previste per il caso di irreperibilità del condannato" può essere verificata solo con riguardo a provvedimenti assunti dopo e non prima della pronuncia della sentenza).
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2008, n. 36779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36779 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2008 |
Testo completo
367 79 /08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 79
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza pubblica Presidente Dott. MARIO ROTELLA
del 17/06/08 1. Dott. PAOLO OLDI Cons. Relatore
SENTENZA 2. SCALERA Consigliere " VITO
N. 2801 3. Consigliere MAURIZIO FUMO
R.G.N.03979/08 SAVANI Consigliere 4. 11 PIERO
ha pronunciato la seguente:
SEN TENZA
sul ricorso proposto da:
N. IL 01/01/1970 RA HAYET
avverso la SENTENZA del 18/06/2007
CORTE DI APPELLO di BARI - SEZ. DIST. di TARANTO
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consi-
gliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lui-
gi Ciampoli
che ha concluso per l'annullamento con rinvio
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-Con sentenza in data 18 giugno 2007 la Corte d'Appello di Lecce se- zione distaccata di Taranto - ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da
ET AI avverso la sentenza di condanna per il reato di furto aggravato, emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto.
Ha ritenuto quel collegio che la nullità della notifica dell'estratto contu-
maciale non potesse essere fatta valere con un atto di appello tardivamente pro- posto, ma soltanto in sede di incidente di esecuzione (nel quale, comunque, non sarebbe stata deducibile la nullità di atti anteriori alla sentenza); ha giudicato, al- tresì, incompatibile con la denuncia di nullità l'istanza di restituzione in termine ex art. 175 c.p.p..
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite dei difenso-
ri, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo la ricorrente contesta la tesi - seguita dal giudice di merito - secondo cui non sarebbe possibile far valere in sede di appello, ma solo con incidente di esecuzione, la nullità degli atti finalizzati a portare a conoscenza dell'imputato l'esistenza del procedimento.
Col secondo motivo impugna l'affermazione di incompatibilità fra l'ec- cezione di nullità della notifica e l'istanza di restituzione in termine, osservando che quest'ultima è stata proposta in via subordinata.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ciò non è a dirsi in relazione al primo motivo, la cui infondatezza è evi- denziata dal principio giurisprudenziale - correttamente applicato dal giudice di secondo grado a tenore del quale è inammissibile l'appello tardivamente pro- posto contro una sentenza pronunciata in contumacia, sul presupposto che, es- sendo viziata la notifica dell'estratto contumaciale del provvedimento, i termini non avrebbero mai iniziato a decorrere. Il sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo va infatti esercitato mediante l'incidente di esecuzione, fermo restando che in tale sede l'osservanza "delle garanzie previste per il caso di irre- peribilità del condannato” (art. 670 cod. proc. pen.) può essere verificata solo con riguardo a provvedimenti assunti dopo, e non prima, della pronuncia della sentenza (così Cass. 21 settembre 2004, Fava, depurata di un errore materiale contenuto nella massima).
6. 2 L'applicazione della suesposta regula iuris non priva di rilevanza l'ecce- zione di nullità delle notifiche indirizzate all'imputato nel corso del procedimen- to ed, in particolare, di quella dell'estratto contumaciale;
ma comporta che il giudizio sulla fondatezza di essa, e conseguentemente sulla formazione o me- no - del giudicato, sia devoluto al giudice dell'esecuzione anziché a quello della cognizione. In ciò non vi è nulla di illogico o di paradossale: né risulta vulnerato il principio in base al quale gli atti nulli non producono effetti giuridici, ponen- dosi in discussione soltanto la sede nella quale il relativo vizio può essere fatto valere.
Fondato è invece il secondo motivo.
Giustamente rileva la ricorrente l'inesistenza di un'incompatibilità fra l'eccezione di nullità della notifica dell'estratto contumaciale e l'istanza di resti-
tuzione nel termine per appellare, così come formulate nel caso concreto. Dal punto di vista logico, invero, non può esistere incompatibilità fra una deduzione proposta in via principale ed un'altra proposta in via subordinata, atteso che l'e- ventuale contraddittorietà fra i presupposti che le sorreggono è rimossa in virtù dell'implicita premessa, per cui all'esame della subordinata si deve passare solo in caso di rigetto dell'istanza principale;
ciò significa, nel caso specifico, che l'istanza di restituzione in termine proposta dalla AI aveva ed ha - il suo
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fondamento giuridico in un presupposto del tutto diverso dalla nullità dell'e- stratto contumaciale eccepita in principalità: presupposto che dall'art. 175 c.p.p., nell'interpretazione datane da consolidata giurisprudenza (v. per tutte Cass. 18 gennaio 2006, Picuti) è individuato nella mancanza di prova dell'effettiva cono- scenza, da parte dell'imputato, del procedimento o del provvedimento, nonché della volontaria rinuncia a comparire o a proporre impugnazione.
La verifica circa l'esistenza dell'indicato presupposto è mancata da parte del giudice di secondo grado, il quale ha arrestato la propria disamina al rilievo - errato, per quanto si è visto sopra – del vizio di globale inammissibilità dell'ap-
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pello.
La sentenza va conseguentemente annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce.
P.Q.M.
la Corte annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra se-
3 B zione della Corte d'Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2008.
IL PRESIDENTE
Mario Rotter IL CONSIGLIERE EST.
الی علمين
Depositata in Cancelleria
Roma, li 25 SET. 2008...
ANCTLLI E VANCELLIERE R
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Candia Lanzuise аучих
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