Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2011, n. 39766
CASS
Sentenza 26 ottobre 2011

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Massime1

La previsione di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza ed alla corretta formazione del titolo esecutivo - si distingue dall'istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il quale presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e la sua mancata conoscenza da parte dell'interessato. Ne consegue che qualora, come nella specie, l'interessato deduca la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., non sussistono i presupposti per la restituzione in termini ma quelli di cui all'art. 670 cod. proc. pen. - concernenti la formazione del titolo esecutivo - di guisa che il giudice dell'esecuzione, in tal caso, non solo deve dichiarare l'omessa formazione del titolo esecutivo ed assumere i provvedimenti conseguenti ma deve anche disporre contestualmente, ex art. 670, comma primo, II parte, la esecuzione della notificazione non eseguita, ex art. 548 cod. proc. pen., per consentire la ricorrenza del termine per l'impugnazione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice di appello, che - previa declaratoria di nullità, dell'ordine di esecuzione, ha trasmesso al giudice di legittimità l'istanza di restituzione nel termine, ex art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. - ed ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione).

Commentario1

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2011, n. 39766
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39766
Data del deposito : 26 ottobre 2011

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