Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/01/2000, n. 3683
CASS
Sentenza 4 gennaio 2000

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La categoria della inesistenza giuridica - estranea alle cause di invalidità degli atti disciplinati dal codice e costituente la risultante di una mera operazione interpretativa - è configurabile in tutti quei casi in cui l'atto, per difetto di alcuni elementi strutturali che devono contraddistinguerlo, si pone totalmente fuori dal sistema, non è ad esso riferibile, e non è riconoscibile all'esterno, nel senso che è assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto sia nell'ambito che al di fuori del processo. Essa è tale da superare il principio di tassatività, che contraddistingue le nullità, e da scavalcare la stessa barriera del giudicato. Alla luce di tali requisiti deve escludersi che possa parlarsi di inesistenza del decreto di citazione nel giudizio pretorile mancante della sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il magistrato. (Nell'affermare il principio la Corte ha anche rilevato che, in relazione a tale atto, non sarebbe configurabile la categoria dell'inesistenza anche perché i vizi del decreto di citazione sono espressamente specificati nel codice, di modo che ritenere un tale atto inesistente significherebbe anche interferire arbitrariamente nella volontà del legislatore, ponendosi in contrasto con la stessa, con conseguente violazione del principio di legalità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/01/2000, n. 3683
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3683
    Data del deposito : 4 gennaio 2000

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