Sentenza 4 gennaio 2000
Massime • 1
La categoria della inesistenza giuridica - estranea alle cause di invalidità degli atti disciplinati dal codice e costituente la risultante di una mera operazione interpretativa - è configurabile in tutti quei casi in cui l'atto, per difetto di alcuni elementi strutturali che devono contraddistinguerlo, si pone totalmente fuori dal sistema, non è ad esso riferibile, e non è riconoscibile all'esterno, nel senso che è assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto sia nell'ambito che al di fuori del processo. Essa è tale da superare il principio di tassatività, che contraddistingue le nullità, e da scavalcare la stessa barriera del giudicato. Alla luce di tali requisiti deve escludersi che possa parlarsi di inesistenza del decreto di citazione nel giudizio pretorile mancante della sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il magistrato. (Nell'affermare il principio la Corte ha anche rilevato che, in relazione a tale atto, non sarebbe configurabile la categoria dell'inesistenza anche perché i vizi del decreto di citazione sono espressamente specificati nel codice, di modo che ritenere un tale atto inesistente significherebbe anche interferire arbitrariamente nella volontà del legislatore, ponendosi in contrasto con la stessa, con conseguente violazione del principio di legalità).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/01/2000, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 4/1/2000
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. " Adalberto Albamonte " N. 9
3. " Nicola Milo rel. " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni Conti " N. 33571/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno, nel procedimento a carico di ZO GU, nato il [...], ZZ RO, nata il [...], ZO LI, nata il [...];
avverso la sentenza 2.6.1999 della Corte d'Appello di Salerno;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Albano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza e restituzione degli atti per il giudizio alla Corte d'Appello;
Il difensore degli imputati non è comparso.
Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza 2.6. '99, dichiarava la nullita' del giudizio di primo grado e della relativa decisione in data 9.10.'98 del PR di Vallo della Lucania - sez. Agropoli - che, aveva dichiarato GU ZO colpevole del delitto di oltraggio a p.u., RO ZZ e LI ZO colpevoli del reato di violenza a p.v. e li aveva condannati a pena ritenuta di giustizia. La Corte territoriale fondava la conclusione alla quale era pervenuta sul fatto che il decreto dispositivo del giudizio di primo grado doveva considerarsi inesistente giuridicamente, perché privo della sottoscrizione dell'ausiliario del Pubblico Ministero. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di merito, denunciando la violazione di legge con riferimento agli art. 126 e 555 c.p.p.: la mancata sottoscrizione dell'ausiliario integrava una mera irregolarità dell'atto e non incideva sulla esistenza giuridica di esso, con la conseguenza che nessuna nullità del giudizio di primo grado si era verificata e la Corte d'Appello avrebbe dovuto dare corso al giudizio sul merito del gravame degli imputati.
All'odierna udienza pubblica, assente il difensore degli imputati, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente, però, a prescindere da questo, va presa in esame la posizione dell'imputato ZO, chiamato a rispondere del reato di oltraggio a p.u. (art. 341/1^-4^ c.p.), posizione che deve trovare, per l'innovazione legislativa intervenuta "medio tempore", immediata e doverosa soluzione in questa sede.
Ed invero, a norma dell'art. 18 della legge n. 205/99, la disposizione incriminatrice dell'art. 341 c.p. è stata abrogata, con la conseguenza che il fatto addebitato a ZO GU e sussunto nel paradigma di tale ultima norma non è più previsto come reato. L'intervenuta "abolitio criminis" toglie ogni ragion d'essere alla pretesa punitiva dello Stato. La sentenza impugnata e quella di primo grado, quindi, vanno, nei confronti del ZO, annullate senza rinvio con la formula corrispondente.
Passando, poi, all'esame del ricorso, che conserva un suo rilievo per quanto attiene alla posizione delle atre due imputate, chiamate a rispondere del delitto di cui agli art. 110-336 c.p., osserva la Corte che giustamente si è stigmatizzato l'errore in diritto in cui è incorso il Giudice di secondo grado, nel ritenere la mancata sottoscrizione da parte dell'ausiliario del Pubblico Ministero causa d'inesistenza giuridica del decreto di citazione a giudizio.
La categoria dell'inesistenza giuridica comprende, secondo il linguaggio processual-penalistico, quei vizi dell'atto tanto macroscopici da indurre il legislatore a non ipotizzarne neppure l'eventualità e l'interprete a negarne la collocazione nell'ambito degli atti giuridici. Il concetto d'inesistenza giuridica, estraneo alle cause d'invalidità degli atti disciplinate al codice di rito, è in sostanza la risultante di una mera operazione interpretativa. L'inesistenza è configurabile in tutti quei casi in cui l'atto, per difetto di alcuni elementi strutturali essenziali che devono contraddistinguerlo, si pone totalmente al di fuori del sistema, non è comunque ad esso riferibile e non è riconoscibile all'esterno, nel senso che è assolutamente inidoneo a produrre un qualunque effetto sia nell'ambito che al di fuori del processo. Essa è tale da superare il principio di tassatività, che contraddistingue il regime delle nullità, e da scavalcare la stessa barriera del giudicato, visto come causa finale di sanatoria: l'inesistenza è veramente insanabile, è rilevabile in qualsiasi momento, attraverso un'azione di accertamento, anche dopo il giudicato, che è solo apparente. Ciò posto, deve escludersi che possa diagnosticarsi, sul piano interpretativo, l'inesistenza giuridica di un atto, i cui vizi sono specificamente ed espressamente disciplinati dal codice di rito, perché ciò significherebbe interferire arbitrariamente nella volontà del legislatore e porsi in contrasto con la stessa, con conseguente violazione del principio di legalità da parte dell'interprete.
Per quello che rileva nel caso in esame, osserva la Corte che l'art. 555 c.p.p., dopo avere analiticamente indicato tutti i requisiti del decreto di citazione a giudizio dinanzi al PR (oggi Tribunale in composizione monocratica, art. 552 c.p.p.), disciplina i casi di nullità dell'atto, tra i quali non ricomprende la sottoscrizione dell'ausiliario del P.M., benché questa sia indicata alla lettera h) del primo comma della norma in questione come uno dei requisiti del decreto. Ciò significa che l'assenza di tale sottoscrizione, non incidendo sulla struttura e sul contenuto essenziale dell'atto, integra una mera irregolarità e può assumere solo un rilievo di carattere disciplinare, ex art. 124 c.p.p.. D'altra parte, sarebbe veramente singolare che dalla mancanza di tale requisito, per la quale il legislatore non ha previsto la sanzione della nullità, si faccia derivare, solo su base ermeneutica, la più grave ed eccezionale conseguenza dell'inesistenza giuridica dell'atto.
La sottoscrizione dell'ausiliario, prevista dall'art. 126 c.p.p., non è destinata a garantire la genuinità interna dell'atto,
ma solo la sua provenienza del magistrato che lo ha emesso, dato quest'ultimo che può essere desunto anche "aliunde" o che può darsi per pacifico, se non è oggetto, come nella specie, di specifica contestazione.
Nè, a conforto della tesi contraria, è pertinente il richiamo che la sentenza impugnata fa alla decisione delle S.U. n. 14 del 28.10.1998 (ric. P.G. c/ Boschetti e altri), nella quale si afferma che il decreto di citazione a giudizio si perfeziona con la sottoscrizione dell'ausiliario e, così completato, spiega i suoi effetti.
È sufficiente rilevare, al riguardo, che, con tale pronuncia, le Sezioni Unite non decidevano la questione relativa alla validità o meno del decreto ex art. 555 c.p.p. privo della sottoscrizione dell'ausiliario del P.M., bensì la diversa questione del momento in cui detto decreto spiega il suo effetto interruttivo del termine di prescrizione del reato (data della sottoscrizione o momento della notifica) e consideravano l'ipotesi fisiologica, per altro corrispondente a quel caso concreto, del decreto completo di tutti i requisiti richiesti dalla legge, per inferirne che è alla data di emissione e non a quella della notifica che deve attribuirsi efficacia interruttiva, data la natura autoritativa dell'atto. Conclusivamente, non sussiste alcuna causa di invalidità e men che mai d'inesistenza giuridica del decreto di citazione delle imputate in primo grado e il relativo giudizio deve ritenersi regolarmente instaurato ed espletato.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata anche nei confronti di ZZ RO e ZO LI e gli atti vanno rinviati, per il relativo giudizio, alla Corte d'Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza e la sentenza di primo grado nei confronti di ZO GU, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Annulla, altresì, la stessa sentenza nei confronti di ZZ RO e ZO LI e rinvia per il giudizio alla Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 4 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2000