Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/07/2014, n. 36848
CASS
Sentenza 17 luglio 2014

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Il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria ed implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, sia depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione.

Sulla richiesta di rescissione del giudicato, di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., la Corte di cassazione delibera secondo la procedura camerale non partecipata - disciplinata dall'art. 611 cod. proc. pen. - e può disporre la sospensione della esecuzione della decisione impugnata.

L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. nel testo previgente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/07/2014, n. 36848
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36848
Data del deposito : 17 luglio 2014

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