Sentenza 13 ottobre 2009
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari non esecutiva una sentenza di condanna, sul rilievo dell'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore fiduciario dell'imputato, nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione.
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2009, n. 41604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41604 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2617
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 20125/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 3 aprile 2009 dal Tribunale di Roma;
nei confronti di:
ZA RE, nato a [...] il [...];
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava "la non esecutività" della sentenza di condanna (alla pena di mesi sei di reclusione) pronunciata dallo stesso Tribunale in data 4 giugno 2003, e confermata dalla Corte di appello il 29 marzo 2006, nei confronti di RE ZA. Affermava che effettivamente il ricorso per cassazione proposto avverso l'anzidetta sentenza di appello era stato rigettato con sentenza in data 26 giugno 2007; ciò nondimeno, la Corte di cassazione aveva omesso di rilevare che gli atti introduttivi dell'udienza pubblica non erano stati notificati al difensore di fiducia dell'imputato.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Denuncia l'abnormità del provvedimento impugnato e ne chiede l'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
Ancora recentemente le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 20 dicembre 2007, p.m. in proc. Battistella;
Cass. S.U. 26 marzo 2009, p.m. in proc. Toni) hanno ricordato che la lunga elaborazione giurisprudenziale (Cass. S.U. 26 aprile 1989, Goria;
Cass. S.U. 9 luglio 1997, p.m. in proc. Quarantelli;
Cass. S.U. 10 dicembre 1997, Di Battista;
Cass. S.U. 24 novembre 1999, Magnani;
Cass. S.U. 22 novembre 2000, p.m. in proc. Boniotti;
Cass. S.U. 22 novembre 2000, p.m. in proc. Istituto Buonarroti;
Cass. S.U. 31 gennaio 2001, p.m. in proc. Romano;
Cass. S.U. 31 maggio 2005, p.m. in proc. Minervini) ha ormai chiarito quali siano le caratteristiche della categoria della "abnormità", tra l'altro precisando come sia affetto da tale vizio il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale. E tale è l'ordinanza impugnata con la quale il giudice dell'esecuzione ha, in totale mancanza di potere, annullato una sentenza di questa Corte per un ritenuto vizio procedurale, violando il principio della irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione, che incontra soltanto le deroghe, non suscettibili di estensione analogica, di cui all'art. 625 bis, che ha introdotto l'istituto del ricorso straordinario, ammettendo, a favore del condannato, la richiesta di correzione degli errori materiali o di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di legittimità (cfr. per tutte Cass. S.U. 27 marzo 2002, Basile).
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2009