Sentenza 14 novembre 2019
Massime • 1
L'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione, con la quale si deduca che l'omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione diretta a giudizio ha determinato una nullità assoluta che ha impedito la valida formazione del titolo esecutivo (nella specie la sentenza di condanna di primo grado) e, conseguentemente, il decorso del termine per l'impugnazione, deve essere qualificata come incidente di esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, perché la restituzione in termini presuppone la ritualità dell'atto a cui è legato il termine scaduto.
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2019, n. 50571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50571 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2019 |
Testo completo
50571-19 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PATRIZIA LL - Presidente - Ord. n. sez. 1551/2019 CC 14/11/2019- VINCENZO PEZZELLA R.G.N. 29134/2019 Relatore ALESSANDRO RANALDI MARIAROSARIA RU US PAVICH ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FA AN OL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG C FATTO E DIRITTO 1. Con provvedimento del 8.4.2019 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto dal difensore di CE OL FA, diretto ad ottenere rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen. al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna n. 373/2015 emessa nei confronti del proprio assistito il 4.5.2015 dal Tribunale di Vibo Valentia. La Corte territoriale ha osservato che, a seguito di notifica di ordine di esecuzione in data 28.4.2017, il difensore, a sostegno dell'istanza, deduce in - via ipotetica l'omessa notifica dell'estratto contumaciale e/o comunque di non - aver ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato. La Corte ha, tuttavia, constatato la regolare notifica all'imputato sia del decreto di citazione che dell'estratto contumaciale.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore del FA, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, atteso che la Corte territoriale non ha considerato che nella specie si è integrata una nullità assoluta derivante dalla omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione diretta a giudizio, in violazione del diritto di difesa dell'imputato.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Vibo Valentia.
4. Il ricorso deve essere qualificato come incidente di esecuzione e gli atti vanno trasmessi per competenza al Tribunale di Vibo Valentia, per le considerazioni che seguono.
5. La tesi principale sostenuta nel ricorso è che il titolo esecutivo (costituito dalla sentenza di condanna del Tribunale di Vibo Valentia) non si è formato validamente, perché il difensore di fiducia non ha mai avuto la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio. Tale prospettazione evidenzia una patologia della procedura di notificazione degli atti introduttivi del giudizio (di primo grado) che si sarebbe riverberata su tutti gli atti procedimentali successivi, ivi compresa la sentenza di condanna, con conseguente mancato decorso del termine per impugnarla e omessa formazione del titolo esecutivo. Ne deriva che l'istanza avanzata dal ricorrente, al di là del nomen iuris attribuitole dallo stesso istante, introduce un vero e proprio incidente di 2 C esecuzione, posto che con essa si intende rappresentare una nullità che, ove ritenuta sussistente, sarebbe ostativa alla formazione del titolo esecutivo. In tal senso è già stato affermato il principio per cui l'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale di condanna emessa dalla Corte di appello, se finalizzata a far valere una patologia attinente all'omessa formazione del titolo esecutivo per difetto di notifica dell'estratto contumaciale e non la mancanza di conoscenza effettiva pur quando l'estratto sia stato correttamente notificato, va qualificata come incidente di esecuzione, con conseguente necessità della trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione (Sez. 2, n. 36488 del 22/09/2011 - dep. 10/10/2011, Agazzi, Rv. 25107201). La restituzione in termini, infatti, presuppone la ritualità dell'atto cui è legato il termine scaduto mentre nel caso di sussistenza della nullità nessuna decadenza dal termine si è verificata, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, l'unico rimedio consentito è l'incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva (Sez. 5, n. 4223 del 09/12/2008 - dep. 2009, Castano, Rv. 24294901).
6. Di conseguenza, vertendosi in tema di validità esecutiva della sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, competente a decidere sull'istanza in disamina qualificata come incidente di esecuzione è il giudice dell'esecuzione del predetto Tribunale (ex art. 665, comma 1, cod. proc. pen.), al quale vanno trasmessi gli atti per la decisione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vibo Valentia. Così deciso il 14 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Patrizia Picciali Alessandro Ranaldi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 DLC 2019 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Calendo 3