Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2016, n. 23343
CASS
Sentenza 1 marzo 2016

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In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice non è assoluta ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione dell'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi di detta volontà. (Fattispecie in cui il dispositivo della sentenza di condanna aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei reati "di cui ai capi 96 e 97" nei quali era stata contestata l'aggravante ex art. 7, L. n. 203 del 1991, mentre la motivazione della sentenza aveva dapprima escluso e poi riconosciuto la predetta aggravante. Nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto doversi privilegiare - in presenza di un siffatto contrasto interno alla motivazione - la volontà inequivocabilmente manifestata dal giudice nel dispositivo).

È legittimo l'inoltro alla cancelleria del giudice, a mezzo telefax, di un documento contenente sia la lista dei testimoni di cui la parte intende chiedere l'ammissione e delle relative circostanze di prova, sia la richiesta alla citazione dei testi indicati. (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale soluzione è rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo).

In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il principio deve trovare rigorosa applicazione, soprattutto nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui una successione di leggi abbia determinato effetti modificativi "in pejus" del trattamento sanzionatorio).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2016, n. 23343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23343
Data del deposito : 1 marzo 2016

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