Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/1998, n. 1622
CASS
Sentenza 22 maggio 1998

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Massime1

Il procedimento che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, secondo le disposizioni dell'art. 666 cod. proc. pen., non ha natura di impugnazione, ma è un procedimento di prima istanza volto a stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione; ad esso non trova pertanto applicazione la disciplina sulle impugnazioni, richiamata dal comma sesto del medesimo art. 666, che riguarda solo il ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza decisoria che conclude il predetto procedimento. (Fattispecie in cui a fronte di un incidente di esecuzione con cui il p.m. aveva contestato soltanto la liquidazione delle spese di conservazione liquidate al custode di un ciclomotore,il giudice dell'esecuzione ha accolto il rilievo, ma ha aumentato di ufficio l'indennità di custodia). (V. Corte Cost. 20 febbraio 1997, n.45).

Commentario1

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/1998, n. 1622
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1622
Data del deposito : 22 maggio 1998

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