Sentenza 22 maggio 1998
Massime • 1
Il procedimento che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, secondo le disposizioni dell'art. 666 cod. proc. pen., non ha natura di impugnazione, ma è un procedimento di prima istanza volto a stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione; ad esso non trova pertanto applicazione la disciplina sulle impugnazioni, richiamata dal comma sesto del medesimo art. 666, che riguarda solo il ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza decisoria che conclude il predetto procedimento. (Fattispecie in cui a fronte di un incidente di esecuzione con cui il p.m. aveva contestato soltanto la liquidazione delle spese di conservazione liquidate al custode di un ciclomotore,il giudice dell'esecuzione ha accolto il rilievo, ma ha aumentato di ufficio l'indennità di custodia). (V. Corte Cost. 20 febbraio 1997, n.45).
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/1998, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Viola Presidente del 22/5/1998
1. Dott. Paolo Fattori Consigliere SENTENZA
2. " MA AC " N.1622
3. " LV CO " REGISTRO GENERALE
4. " CO AI " N. 45894/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Palermo, nei confronti di GI IA
Avverso l'ordinanza del 21/4/1997, depositata il 2/6/1997, del G.I.P. presso il Tribunale dei minorenni di Palermo
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Fattori Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per la conversione del ricorso in incidente d'esecuzione, con rimessione degli atti al Tribunale per i minorenni di Palermo.
La Corte osserva, in fatto e in diritto, quanto segue. Con un provvedimento dell'8.7.1995 il G.I.P. presso il Tribunale dei minorenni di Palermo ha liquidato a GI SC, nominato custode giudiziario nel procedimento penale a carico dell'imputato FA IL, per la custodia di un ciclomotore nel periodo 14.12.1994 / 18.3.1995, la somma, al lordo, di L 195.160, di cui L 47.000 per indennità di custodia e altrettante per spese di conservazione, oltre ad IVA nella misura del 19% e a L 70.000 per spese di trasporto.
Si è opposto al provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale predetto, chiedendo al giudice dell'esecuzione nelle forme di cui all'art. 666 c.p.p., di revocare o annullare l'opposto provvedimento eliminando dalla somma complessiva liquidata quella inerente alle spese di conservazione: il P.M. ha infatti sostenuto che di queste non vi era prova e che perciò il custode non poteva pretendere alcun rimborso.
Il giudice, con ordinanza del 21.4.1997, depositata il 2.6. immediatamente successivo, ha revocato il provvedimento di cui si è parlato all'inizio, e ha liquidato, in favore dello SC, per la custodia del ciclomotore, complessive L 195.160, di cui L 94.000 per indennità di custodia, L 70.000 per spese di trasporto e L 31.160 per IVA.
Va precisato che il giudice ha ritenuto fondata la censura formulata dal P.M. (non risultando .... nel caso di specie che SC GI abbia espletato attività sussumibile sotto il concetto di conservazione), ma che, melius re perpensa, eliminando quanto liquidato al custode a titolo di rimborso di spese di conservazione, l'indennità di custodia, secondo i prezzi medi di mercato, può essere fissata in lire mille al giorno e, quindi, per novantaquattro giorni, in complessive lire novantaquattromila. Ricorre adesso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, deducendo violazione di legge (articoli, 666, 597, 1^ comma, c.p.p.) e dolendosi, in particolare, della circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia provveduto ad elevare, d'ufficio, l'indennità di custodia, nulla avendo chiesto in proposito il custode medesimo e in violazione del principio dello effetto devolutivo dell'appello: i motivi dell'impugnazione fanno rilevare che l'art. 666 c.p.p. espressamente prevede, al 6^ comma, che si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di Cassazione e che da ciò consegue ad evidenza come risulti applicabile al giudizio in esame ..... il principio dell'effetto devolutivo dell'appello .... si che la cognizione del giudice dell'opposizione è limitata ai punti della decisione opposta, ai quali si riferiscono i motivi proposti.
L'impugnazione è tuttavia infondata e, come tale, deve essere respinta.
Il ricorrente, infatti, non si duole dei criteri adottati dal giudice per la liquidazione dell'indennità, ma si limita a sostenere l'applicabilità, nel procedimento disciplinato dall'art. 666 c.p.p., del principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'appello (art. 597, 1^ comma, stesso cod.). Senonché, a parte che, per comune opinione, all'appello del P.M. contro le sentenze va attribuito un effetto pienamente devolutivo, l'impugnante non considera che il procedimento, che si svolge dinnanzi al giudice dell'esecuzione ed è volto a stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto dell'esecuzione stessa (si veda, sul punto, la sent. 10 - 20/2/1997, n. 45, della Corte Costituzionale), non ha la natura di un giudizio d'impugnazione (Cass. 15.1.1992, Centello;
8.5.1997, Nikolic) e che perciò ad esso non si possono certo estendere, sic et simpliciter, i principi che valgono per l'appello: il sesto comma dell'art. 666 si riferisce invero solo al ricorso proposto contro l'ordinanza decisoria, con il quale, e con il quale soltanto (si veda sempre la cit. sentenza della Corte Costituzionale), si realizza in pieno la fase contenziosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1998