Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2015, n. 36372
CASS
Sentenza 18 giugno 2015

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Massime1

E inammissibile, e non può essere qualificato come incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello che abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame per intempestività, quando il ricorso sia stato presentato sul presupposto del mancato decorso dei termini di impugnazione in ragione del vizio di notificazione dell'estratto contumaciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che rimane ferma la facoltà della parte interessata di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione per eccepire l'invalida formazione del titolo esecutivo).

Commentario1

  • 1Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2015, n. 36372
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36372
Data del deposito : 18 giugno 2015

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