Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
Il giudice che proceda alla conversione di un mezzo di impugnazione non consentito in mezzo di impugnazione consentito, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., non ha anche il potere di dichiarare la inammissibilità del mezzo stesso, spettante, invece, al solo giudice competente per l'impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2005, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/11/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2286
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI IA - Consigliere - N. 005422/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IG RT, N. IL 16/08/1939;
avverso SENTENZA del 17/09/2003 GIUDICE DI PACE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
Udito il P.S. che "qualificata l'impugnazione come appello, gi atti siano restituiti al Tribunale";
Uditi i difensori dell'Avv. ORLANDO e per l'imputato, Avv. GIRALDI. RITENUTO
1 - Per De OR RT è stato proposto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma, che lo ha condannato a 500,00 Euro di multa per lesioni in danno di IN IA, nonché al risarcimento del danno a favore di costei, costituitasi P.G.. L'atto d'impugnazione, proposto contro ogni capo della sentenza è stato qualificato ricorso dal Tribunale, che ha peraltro dichiarato la sua inammissibilità quale appello, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, trasmettendo gli atti a questa Corte.
2 - Orbene la qualificazione dell'impugnazione, nel caso in cui sia erronea quella data dal proponente, spetta definitivamente al giudice competente, e giusto l'art. 568 c.p.p., comma 5 non va all'uopo dichiarata l'inammissibilità da parte del giudice incompetente cui sia stata proposta, che è tenuto a trasmettere gli atti a quello competente.
Nella specie l'imputato era stato bensì condannato a pena pecuniaria. Ma poteva appellare, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, comma 2, impugnando il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, la qualcosa ha fatto, posto che l'appello investe ogni capo della sentenza del Giudice di pace e principalmente quello assorbente di responsabilità.
P.Q.M.
previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale di Roma, dispone la restituzione degli atti allo stesso Tribunale per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2006