Sentenza 24 febbraio 2011
Massime • 1
La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione al decreto penale di condanna spetta al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto opposto. (In motivazione la Corte ha precisato che la competenza spetta al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 670 cod. proc. pen., soltanto se la richiesta di restituzione nel termine sia subordinata alla richiesta di declaratoria di non esecutività del titolo per l'invalidità della notificazione).
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2011, n. 11510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11510 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 24/02/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo RI - Consigliere - N. 442
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 25274/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di D'ST AN RI, nata a [...] il 10 luglio del 1965;
avverso l'ordinanza del 20 maggio del 2010 del tribunale di Bologna;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. De Sandro AN RI, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Bologna, in composizione monocratica, con ordinanza del 20 maggio del 2010, respingeva la richiesta di rimessione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna pronunciato l'11 gennaio del 2010 dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale avanzata nell'interesse di D'ST AN RI.
A fondamento della decisione osservava che la notificazione del decreto era rituale e che il ritardo nel ritiro della raccomandata non era dipeso da caso fortuito.
Ricorre per cassazione l'interessata per mezzo del proprio difensore deducendo:
l'incompetenza del tribunale a statuire sulla richiesta di restituzione nel termine essendo competente a norma dell'art. 175, comma 4, il giudice per le indagini preliminari, la violazione dell'art. 175, comma 2 e mancanza di motivazione sul punto perché per proporre opposizione a decreto penale di condanna l'interessato non deve provare che l'impossibilità di osservare il termine sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore, come era previsto in passato e come continua ad essere previsto dal primo comma per le impugnazioni a sentenze non contumaciali, essendo sufficiente che adduca di non avere avuto conoscenza del provvedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il primo motivo è assorbente.
A norma dell'art. 175 c.p.p., comma 4 se è stata pronunciata sentenza o decreto penale di condanna, competente a decidere sulla restituzione nel termine è il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sull'opposizione La locuzione "giudice che sarebbe competente(...) sull'opposizione" stilizzata dal legislatore pone un problema Si discute cioè se il legislatore con tale locuzione abbia voluto individuare il giudice designato a vagliare l'ammissibilità del rimedio e predisporre il rito alternativo ovvero l'organo competente a definire il merito nell'ambito del giudizio conseguente al rimedio stesso. Se si aderisse alla prima ipotesi, la competenza spetterebbe al giudice per le indagini preliminari, aderendo invece alla seconda soluzione la competenza risulterebbe variabile in relazione al contenuto dell'opposizione: in conclusione, sarebbe competente il giudice per le indagini preliminari se l'imputato avanzi richiesta di ammissione al patteggiamento o all'oblazione, ovvero il giudice dell'udienza preliminare nell'ipotesi che avanzi richiesta di rito abbreviato, altrimenti il giudice del dibattimento nell'ipotesi di giudizio immediato. Questa Corte ha optato per la prima soluzione (Cass 6 novembre del 2002 Zanone CED 223445; 22 novembre 1996, CED 206606). Pertanto nella fattispecie deve ritenersi competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna che ha emesso il decreto opposto.
La competenza spetta al giudice dell'esecuzione ex art. 670 c.p.p. solo se la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione sia formulata subordinatamente alla richiesta di declaratoria di non esecutività' del titolo per l'invalidità della notificazione.
P.Q.M.
La Corte letto l'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2011