Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2008, n. 8776
CASS
Sentenza 28 gennaio 2008

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Massime1

Le nullità asseritamente incorse nel giudizio di cognizione non possono essere fatte valere con l'incidente di esecuzione, che affida al giudice soltanto il controllo sull'esistenza del titolo esecutivo e sulla legittimità della sua emissione. (La Corte ha precisato che la deduzione circa la mancata conoscenza del procedimento, per essere stato il decreto di citazione a giudizio notificato mediante consegna al difensore di fiducia che non ne aveva dato notizia dell'atto all'imputato, non ha rilievo ai fini dell'impugnazione del titolo esecutivo ed invece giustifica la richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza, che può essere presentata anche in via subordinata rispetto alla questione sul titolo esecutivo).

Commentario1

  • 1Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2008, n. 8776
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8776
Data del deposito : 28 gennaio 2008

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