Sentenza 28 gennaio 2008
Massime • 1
Le nullità asseritamente incorse nel giudizio di cognizione non possono essere fatte valere con l'incidente di esecuzione, che affida al giudice soltanto il controllo sull'esistenza del titolo esecutivo e sulla legittimità della sua emissione. (La Corte ha precisato che la deduzione circa la mancata conoscenza del procedimento, per essere stato il decreto di citazione a giudizio notificato mediante consegna al difensore di fiducia che non ne aveva dato notizia dell'atto all'imputato, non ha rilievo ai fini dell'impugnazione del titolo esecutivo ed invece giustifica la richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza, che può essere presentata anche in via subordinata rispetto alla questione sul titolo esecutivo).
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2008, n. 8776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8776 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/01/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 197
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 022201/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC ZO N. IL 11/06/1958;
avverso ORDINANZA del 08/06/2007 TRIBUNALE di NOVARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA IN FATTO
Con ordinanza in data 8.6.2007 il Tribunale di Novara, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente di esecuzione proposto da SC NC - condannato con sentenza 12.11.2003 del tribunale di Novara, parzialmente riformata quoad poenam con sentenza n. 1725 in data 3.5.2005 della Corte di Appello di Torino, irrevocabile il 7.7.2007 - per fare dichiarare la nullità del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 1, in conseguenza della omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello e della sua mancata traduzione in udienza, pur essendo egli detenuto nel corso del giudizio di appello.
Il giudice dell'esecuzione, dopo avere acquisito ed esaminato gli atti, ha osservato che - a parte il rilievo che le questioni di nullità del giudizio potevano costituire motivi di impugnazione e non anche motivi di nullità del titolo esecutivo - la richiesta era comunque pretestuosa poiché il SC, che era stato detenuto fino al 19.3.2005 (data in cui era stato scarcerato dalla casa circondariale di Verbania per fine pena, per essere poi nuovamente ristretto solo il 12.2.2007), al momento della notificazione del decreto di citazione in appello era libero, così come era libero il giorno in cui era stato celebrato il giudizio di appello, in occasione del quale era stato correttamente dichiarato libero contumace per non essersi presentato in udienza nonostante la regolare notificazione del decreto di citazione a giudizio eseguita a mani del difensore di fiducia, a norma dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, come novellato con L. n. 60 del 2005.
Ha proposto ricorso per cassazione il SC personalmente, con dichiarazione in data 12.6.2007, ribadendo che non aveva ricevuto personalmente la notificazione del decreto di citazione in appello, mentre il difensore di fiducia, che aveva ricevuto l'atto e che era al corrente del luogo in cui si trovava (prima Hotel Walli e poi Clinica Villa Cristina) non lo aveva messo al corrente del giudizio e non aveva poi presentato ricorso per cassazione, pur sapendo che era innocente.
Con successiva memoria in data 29.11.2007 il SC ha ribadito la sua innocenza ed ha nuovamente sostenuto che al momento della notificazione del decreto di citazione in appello si trovava in carcere a Verbania.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso poiché la notificazione della sentenza contumaciale era stata eseguita a mani del difensore di fiducia durante lo stato di libertà dell'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in effetti manifestamente infondato.
Il ricorrente, attraverso la impugnazione del titolo esecutivo, si duole della nullità del giudizio ed in conseguenza della sentenza pronunciata a conclusione dello stesso per non avere avuto conoscenza effettiva del decreto di citazione a giudizio e del giudizio sostenendo, dapprima, che si trovava in quel momento detenuto, successivamente che si trovava libero ma che il difensore di fiducia, al quale era stato notificato l'atto, non lo avrebbe messo al corrente dell'atto ricevuto ed infine, nuovamente, che era detenuto. Orbene, premesso che nessuna doglianza è mossa contro la notificazione della sentenza contumaciale, in sede di incidente di esecuzione, come rilevato anche dal provvedimento impugnato, l'indagine affidata al giudice dell'esecuzione è limitata al controllo della esistenza del titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione, per cui, una volta accertata la regolarità formale della notificazione del titolo e cioè della sentenza di cui è stato attestato il passaggio in giudicato, non rilevano le eventuali nullità verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della sentenza, che avrebbero dovuto essere denunciate nella fase di cognizione con gli ordinari mezzi di gravame (v. Cass. 15.6.1998, Maestroni;
Cass. 4.3.1998, Rosi, Rv. 210408; conforme Cass. 4.1.2000, Rotondi).
Le eventuali nullità verificatisi nel corso del processo perdono infatti qualsiasi rilievo ai fini della formazione del titolo esecutivo, dovendosi avere riguardo soltanto alla notificazione del titolo che nella specie, come già rilevato, è avvenuta nel pieno rispetto delle disposizioni codicistiche, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis;
il che non è stato contestato neppure dal ricorrente, il quale non lamenta la nullità o anche soltanto la irregolarità della notificazione della sentenza bensì soltanto - per la verità con asserzioni contraddittorie e già smentite dagli atti - la mancata conoscenza del processo perché era detenuto ovvero per dolo del difensore, il che gli avrebbe impedito di avere conoscenza del processo e di potervi partecipare. La mancata conoscenza del processo avrebbe però potuto avere rilievo non ai fini della impugnazione del titolo esecutivo, sotto il profilo della sua mancanza ovvero della sua non esecutività, che vengono in considerazione nell'ambito dell'incidente di esecuzione attivato ai sensi dall'art. 670 c.p.p. dal SC, quanto piuttosto ai diversi fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dalla L. n. 60 del 2005 di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 e cioè
dello specifico rimedio apprestato dall'ordinamento proprio per i casi di mancata conoscenza effettiva del procedimento ovvero del provvedimento;
rimedio che peraltro l'interessato non ha attivato, pur avendo la possibilità di proporlo anche in via subordinata rispetto alla questione sul titolo esecutivo (art. 670 c.p.p., comma 3). Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000, ai sensi dell' art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di 1.000,00 Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008