Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2000, n. 14358
CASS
Sentenza 4 dicembre 2000

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Massime1

L'atto con il quale si dà ingresso al procedimento di esecuzione, non avendo natura di impugnazione, non è sottoposto alle relative formalità, con la conseguenza che l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva può essere formulata dalla parte interessata anche all'udienza camerale instauratasi a seguito di incidente di esecuzione avente ad oggetto una richiesta di revoca dell'indulto avanzata dal pubblico ministero, la cui presenza, necessaria a norma dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen.,salvaguarda il principio del contraddittorio, essendo così la parte pubblica posta in grado di controdedurre in merito all'istanza formulata dalla parte privata.

Commentario1

  • 1Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2000, n. 14358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14358
Data del deposito : 4 dicembre 2000

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