Sentenza 4 dicembre 2000
Massime • 1
L'atto con il quale si dà ingresso al procedimento di esecuzione, non avendo natura di impugnazione, non è sottoposto alle relative formalità, con la conseguenza che l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva può essere formulata dalla parte interessata anche all'udienza camerale instauratasi a seguito di incidente di esecuzione avente ad oggetto una richiesta di revoca dell'indulto avanzata dal pubblico ministero, la cui presenza, necessaria a norma dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen.,salvaguarda il principio del contraddittorio, essendo così la parte pubblica posta in grado di controdedurre in merito all'istanza formulata dalla parte privata.
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2000, n. 14358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14358 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI GIANVITTORE - Presidente - del 04/12/2000
1. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 7042
3. Dott. CANZIO OV " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 021030/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE OV N. IL 05/01/1946 avverso ORDINANZA del 28/03/2000 TRIBUNALE di CASSINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio GALASSO, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 28 marzo 2000 il Tribunale di Cassino, quale giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca degli indulti ex d.p.r. 744/81 e 865/86 applicati a NE NN con sentenze in date 23.10.1984, 30.4.1986 e 13.4.1992 della Corte di appello di Napoli, determinava in anni cinque e mesi tre di reclusione e lire due milioni centomila di multa la pena risultante dal cumulo materiale delle pronunce di condanne - comprendente, oltre quelle sopra indicate, le sentenze del Pretore di Cassino in data 11.10.1991 e della Corte di appello di Roma in data 16.2.1996 - e dichiarava condonati a norma del d.p.r. 22.12.1990 n. 394 anni due di reclusione e lire due milioni di multa. Inoltre affermava che la richiesta del condannato, formulata in sede di udienza camerale, di unificare per continuazione ex art. 671 c.p.p. i fatti di reato di cui alle condanne inflittegli a pena detentiva doveva essere "..declinata in quanto irrituale nella forma articolata senza la preventiva instaurazione del contraddittorio con il p.m.
2. Ricorre per cassazione il NE, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p., asserendo che nessuna norma processuale impone alcuna formalità per la richiesta di applicazione in sede esecutiva della continuazione e che, essendo stata la relativa richiesta formulata all'udienza camerale alla presenza, del pubblico ministero, ritualmente si era instaurato il contraddittorio tra le parti processuali, sicché il tribunale aveva l'obbligo di valutare nel merito detta richiesta.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero questa Corte ha più volte precisato (cfr., Sez. 1^, 15.1.1992, ric. Centello;
idem, 10.7.1997, ric. Nikolic) che, non avendo natura di impugnazione l'atto con cui si da ingresso al procedimento di cui all'art. 666 c.p.p., il medesimo non è sottoposto alle formalità previste per le impugnazioni. Ne discende che la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva, a norma dell'art. 671 c.p.p., può essere formulata dalla parte interessata anche in sede di udienza camerale instauratasi per delibare sull'incidente di esecuzione avente ad oggetto - come nella specie che ci occupa - una richiesta di revoca dell'indulto avanzata dal pubblico ministero, la cui presenza, necessaria ai sensi dell'art. 666 co. 4^ c.p.p., a detta udienza salvaguarda il principio del contraddittorio tra le parti avendo la parte pubblica la possibilità di controdedurre in merito alla richiesta formulata da quella privata.
Conseguentemente il giudice dell'esecuzione aveva l'obbligo di valutare la richiesta avanzata a norma dell'art. 671 c.p.p. dall'odierno ricorrente, di tal che illegittimamente ha ritenuto di non pronunciarsi sul punto per asserito vizio formale. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla mancata pronuncia in punto di applicabilità della continuazione ai fatti di reato di cui alle sentenze di condanna a pena detentiva inflitte all'odierno ricorrente, con conseguente rinvio degli atti allo stesso giudice dell'esecuzione, il quale, in diversa composizione soggettiva, provvederà all'esame della suddetta richiesta.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omesso esame della richiesta di applicazione della continuazione e rinvia per nuova deliberazione sul punto al di Cassino.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001