Sentenza 4 settembre 2014
Massime • 1
L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza impugnata, sia essa conseguente alla tardività del deposito o all'avvenuta celebrazione del giudizio in contumacia, non può essere eccepita dal difensore, unitamente ai motivi attinenti al merito, nell'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale soluzione si impone sia se si ritiene che il principio di unicità dell'impugnazione è stato superato solo con riferimento ad imputato contumace assistito da difensore di ufficio, sia se si accede alla ipotesi più radicale di totale superamento del principio, poichè, in questo caso, l'imputato pretermesso può comunque proporre, unitamente ad incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva e l'eventuale contrasto di giudicati che venisse a prodursi sarebbe risolto sulla base della disciplina dettata dall'art. 669 cod. proc. pen.).
Commentari • 4
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(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 420-bis) Il fatto La Corte di Assise di Genova condannava in absentia l'imputato latitante, per i reati di: 1) associazione per delinquere finalizzata a più delitti di introduzione illegale in Italia di cittadini extracomunitari con trasporti via mare; 2) art. 12, comma 3, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per avere, in data 19 luglio 2014, introdotto in Italia 106 stranieri extracomunitari, trasportandoli via mare dall' Egitto in Sicilia; 3) art. 495, comma 2, cod. pen. per avere reso il 22 luglio 2014 false dichiarazioni alla Polizia di Stato in ordine alla propria identità. Il difensore di ufficio, a sua volta, proponeva …
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La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte …
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Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 3 luglio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 04/09/2014, n. 3144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3144 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO IE - Presidente - del 02/09/2014
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 129
Dott. BELAN GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 26674/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OD NT ZI n. 5/6/1955;
2) OD LO NI n. 9/12/1958;
3) AN DO n. 20/1/1958;
4) AN AR UR n. 18/9/1962;
5) ON NA n. 12/5/1971;
6) ZZ RD n. 22/1/1975;
7) AP ON n. 2/12/1966;
8) EO IO n. 9/12/1953;
9) AN AN. 18/9/1962;
10) UN TR n. 29/10/1956;
11) DI IO SS AS n. 24/6/1969;
12) IA IN n. 28/9/1951;
13) BO LE IN n. 20/3/1963;
14) PE QU n. 18/5/1978;
15) PE AN n. 20/2/1950;
16) DE IA SE n. 26/11/1958;
avverso la sentenza del 11677/2012 del 26/6/2013 della CORTE DI APPELLO DI ROMA DEL 26/6/2013;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANAVELLA PAOLO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di TR NI NZ, TR RM IO, RA DO, ZZ DO, PA NI, EO RI, NN IE, Di IO IM TA, HÒ NC, IA RA NC, PP FR. Annullamento con rinvio per De LV US, PP LE e SI ZI. Annullamento con rinvio sulla confisca per RA AN;
per RA MA AU correggersi il dispositivo indicandosi la condanna in mesi sei di reclusione e rigetto nel resto.
Udito l'avv. IVAN CASERTA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per IA RA NC.
Udito l'avv. AR LETIZIA BORTONE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per EO RI.
Uditi gli avv. DOMENICO OROPALLO e FRANCESCO CALABRESE che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso per RA MA AU. Udito l'avv. IN MACARI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per De LV US.
Udito l'avv. MAURIZIO FORTE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per NN IE, Di IO IM TA e HÒ NC.
Uditi gli avv. NI AR GIAQUINTO e ALESSANDRO CASSIANI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso per PP LE e PP FR.
Udito l'avv. GIULIO MASTRO BATTISTA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per SI ZI e RA AN.
Uditi gli avv. RENATO ARCHIDIACONO e AN COPPI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso per ZZ DO.
Udito l'avv. IN NICO D'ASCOLA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per TR NI NZ.
Uditi gli avv. ON MANAGÒ e ANGELO FRANCESCO PALMIERI che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso per TR RM IO. Uditi gli avv. ANGELO FRANCESCO PALMIERI e GIULIO MASTRO BATTISTA che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso per PA NI. Udito l'avv. SE ON GIANZI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per RA DO.
Udito l'avv. ANGELA PORCELLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per RA DO e RA AN.
RITENUTO IN FATTO
1. È stata impugnata la sentenza della Corte di Appello di Roma del 26/6/2013 che confermava la sentenza del Tribunale di Latina del 19/12/2011 nei confronti di numerosi imputati, di cui i sedici ricorrenti sopra indicati, per vicende di criminalità organizzata, salvo escludere alcune aggravanti e ritenere alcuni dei reati estinti per prescrizione.
2. La vicenda principale valutata dai giudici di merito riguardava la esistenza di una associazione mafiosa avente base nel comune di Fondi, LT, ed operatività nell'area del basso Lazio, diretta, nel periodo oggetto delle indagini, da TR RM IO, TR NI NZ e RA DO.
3. Tale associazione rappresentava la prosecuzione dell'attività iniziata nella data area dal AD dei TR, TR EN, esponente della criminalità organizzata calabrese, che si era trasferito in Fondi lasciando la zona di origine a seguito della applicazione della misura di prevenzione e che, successivamente, era stato ucciso in carcere a causa di scontri tra opposte bande.
4. Le attività svolte dalla associazione in questione erano principalmente il traffico di stupefacenti svolto in collegamenti con criminali operanti nelle aree di origine della famiglia TR ed utilizzando canali di rifornimento all'estero della droga nonché l'usura con impiego delle liquidità creati da citati traffici di droga.
5. Tali reati avevano fornito la base economica per lo svolgimento delle attività monitorate nel periodo di svolgimento di attività di indagini.
6. In particolare, secondo l'accusa come confermata dai giudici di merito:
7. TR RM IO esercitava attività imprenditoriale attraverso la società PO Multiservizi e l'impresa di pulizia Soc. Coop a r.l Lazio Net Service;
in tali imprese reinvestiva i profitti dei citati reati e, comunque, le gestiva utilizzando modalità illecite e sfruttando la propria qualità criminale per acquisire commesse.
8. TR NI NZ operava quale gestore occulto di imprese operanti nel settore della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, nello specifico contesto dell'importante mercato ortofrutticolo di Fondi, di rilevanza nazionale per dimensione dell'attività e per essere il punto di riferimento per la vendita di prodotti dell'area sud Italia. In questa attività il TR NI NZ utilizzava direttamente modalità mafiose per il controllo monopolistico di alcuni settori di tale mercato.
9. RA DO operava quale gestore di fatto di attività nel settore delle pompe funebri, impresa esercitata anche sfruttando direttamente la propria capacità criminale, riuscendo così a vendere servizi ad enti pubblici ed ostacolare i concorrenti. 10. Si accertava anche la capacità di intromissione del TR RM IO in attività della pubblica amministrazione essendo dimostrato come il predetto mantenesse stabili contatti con l'assessore ai lavori pubblici del comune di Fondi, ZZ DO, poi condannato in questo processo per concorso esterno nella associazione mafiosa. L'ZZ DO, nella ricostruzione dei giudici di merito - che non accoglievano la tesi del pubblico ministero che aveva contestato la affiliazione alla associazione mafiosa- si poneva, con continuità, quale soggetto a disposizione della banda criminale che tramite lui riusciva a condizionare l'attività del Comune di Fondi soprattutto per potere acquisire appalti di servizi vari.
11. Oltre al reato associativo, quanto ai fatti di specifico interesse in questa sede, i giudici di merito ritenevano dimostrate:
- alcune vicende di reati contro la pubblica amministrazione collegati alle attività del citato assessore, che faceva ottenere al TR RM IO appalti con ricorso abusivo alla trattativa privata;
- vari fatti integranti i reati di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies essendosi accertato come i predetti associati avessero provveduto alla intestazione fittizia di beni immobili e di attività imprenditoriale al fine di eludere le disposizioni materia di misure di prevenzione patrimoniali;
- il reato di concorrenza illecita ex art. 513 bis c.p. in riferimento alle modalità di gestione da parte di TR NI NZ delle attività di impresa nel settore di suo specifico interesse del mercato ortofrutticolo di Fondi;
in tale ambito l'associazione criminale impediva il libero accesso a tale mercato di merci provenienti dalla Calabria e da Gela, imponendosi quale unico canale di trasporto e commercializzazione di tali merci;
- alcuni episodi di estorsione;
- varie violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e della Legge armi;
- nel corso delle intercettazioni si acquisivano anche le informazioni per individuare il responsabile di un tentativo di omicidio in danno di RA DO.
12. Il materiale probatorio utilizzato era costituito da:
- dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, principalmente ex componenti di esponenti della criminalità organizzata operante in provincia di Caserta, che riferivano delle attività ed alleanze criminali dei ricorrenti;
- intercettazioni di conversazioni telefoniche e tra presenti, in particolare quelle effettuate presso la agenzia di pompe funebri del RA DO, abituale punto di incontro dei componenti della banda;
- le indagini della polizia giudiziaria sul territorio, riferite dagli operanti ascoltati nel corso del processo quali testimoni;
- dichiarazioni testimoniali;
di particolare rilievo è il dato che in più casi i giudici di merito hanno ritenuto sussistere le condizioni di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4 per la palese intimidazione dei testimoni, dato utile a dimostrare la effettiva capacità di pressione della banda criminale.
13. La Corte di Appello confermava sostanzialmente in punto di responsabilità la decisione di primo grado, salvo escludere la applicabilità della aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per alcune delle imputazioni e dichiarare alcuni dei reati prescritti.
14. La Corte, in risposta ai motivi di appello di vari imputati, innanzitutto affrontava una serie di questioni preliminari in parte già rigettate dal giudice di primo grado;
limitandosi a quelle riproposte in questa sede:
- non vi era la nullità dedotta dalle difese in presenza di regolare decreti di autorizzazione alla riapertura delle indagini nei procedimenti poi confluiti nella processo in oggetto in quanto le decisioni erano corrette e, comunque, non impugnabili. Non ne poteva, quindi, conseguire alcune ipotesi di nullità od inutilizzabilità. - La competenza funzionale del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, in presenza di reati di criminalità organizzata, si estendeva anche agli altri reati connessi, non essendovi quindi il vizio denunciato di decisione da parte di giudice incompetente. - I provvedimenti in tema di riunione dei processi, a parte la loro regolarità, non possono comunque dare luogo a nullità e non sono impugnabili.
- Il giudice di primo grado aveva regolarmente esercitato i poteri di riduzione delle liste testimoniali manifestamente sovrabbondanti senza, comunque, che si potesse apprezzare in concreto alcuna compressione del diritto di difesa.
- Non vi era alcuna conseguenza per la mancata audizione del consulente tecnico del P.M., OL LU, pur richiesto dalla difesa, non essendovi ragione di ritenere che vi fosse stata la manipolazione dei supporti di registrazione delle intercettazioni, tema ampiamente risolto in merito in modo più che adeguato dalla sentenza di primo grado non residuando alcun dubbio sulla genuinità delle registrazioni.
- È irrilevante che per taluni reati non fossero consentite le intercettazioni in ragione della pena edittale, in quanto l'utilizzazione delle intercettazioni era possibile in ragione della connessione con i reati per i quali tale tipologia di prova è consentita.
- Lo svolgimento di attività di intercettazione risulta regolare ed immune da vizi di nullità; ne' ha alcuna base la tesi della difesa che ritiene non consentita la testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sulle modalità dell'attività di intercettazione.
- Quanto alla specifica questione in tema di legittimità delle intercettazioni disposte all'interno dell'agenzia di pompe funebri, i giudici di merito ritenevano che non si trattasse di luogo sottoposto disciplina di cui all'art. 614 c.p. e non vi fossero, perciò, limiti allo svolgimento di attività di intercettazione in tali luoghi. - I provvedimenti di autorizzazione di intercettazione erano corretti sia sul piano della motivazione della scelta di utilizzare per la captazione impianti esterni agli uffici della Procura della Repubblica.
- Il primo giudice aveva legittimamente affermato che per motivi di riservatezza non dovesse essere disposto il rilascio di copia della relazione del Prefetto di Latina sulla infiltrazione mafiosa nel comune di Fondi, documento acquisito nel corso del dibattimento. 15. In risposta ai vari motivi di impugnazione, la Corte di Appello rivalutava in modo analitico la legittimità della decisione del giudice di primo grado di utilizzare a fini di prova le dichiarazioni rese in fase di indagini da sette testimoni, in applicazione della disciplina di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4 per il caso di indebite pressioni sui testimoni per indurli alla falsità o alla reticenza;
confermava la correttezza delle valutazioni del giudice di primo grado sia sul piano della corretta interpretazione della disposizione che sulla sussistenza in concreto delle condizioni di fatto che consentono la utilizzazione delle dichiarazioni. 16. Poi, in risposta ai motivi di merito, la Corte ribadiva sostanzialmente la ricostruzione dei fatti della sentenza di primo grado.
17. Tra i vari reati in oggetto, la Corte affrontava in modo più dettagliato quelli in tema di violazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies avendo i TR ed il RA DO attribuito i propri beni e le proprie attività imprenditoriali a congiunti ovvero a persone di fiducia;
riteneva, quindi, dimostrata la finalità di tale operazioni a sfuggire alla normativa in materia di misure di prevenzione e misure antimafia.
18. La Corte d'Appello superava innanzitutto le obiezioni relative ad essere i beni stati intestati fittiziamente prima dell'entrata in vigore della norma incriminatrice, valorizzando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, laddove la gestione dei beni fittiziamente intestati si risolva in ulteriori fittizie intestazioni per proseguire il loro occultamento, vi è protrazione della commissione del reato, essendo invece escluso che vi sia ulteriore condotta incriminata solo laddove vi sia un normale accrescimento del patrimonio in ragione della sua gestione. Riteneva, però, che andasse esclusa la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per cui, essendo più brevi i termini di prescrizione, rileva l'estinzione per tale causa per tutti i reati di fittizia intestazione al di fuori di quello di cui al capo x); confermava, comunque, le valutazioni di merito al fine della decisione di confisca dei beni, confisca che confermava sul presupposto che tali beni rappresentassero il profitto della associazione mafiosa o, comunque, beni strumentali all'esercizio dell'attività. 19. Si passa quindi alla indicazione delle decisioni di merito sui singoli ricorrenti, con esposizione dei motivi di ricorso. 20. TR NI NZ.
21. TR NI NZ è stato condannato per reato di associazione mafiosa, per il reato di cui all'art. 513 bis c.p., per un episodio di estorsione ed uno di tentata estorsione. La Corte di Appello, escludendo la configurabilità della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1992, art. 7 ha dichiarato la prescrizione del reato di cui D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies (capo aa) attribuito al TR NI NZ.
22. TR NI NZ, come già detto, è stato ritenuto uno dei capi della banda criminale in questione;
propone ricorso con atto a firma dei propri difensori.
23. Con il primo motivo deduce la sussistenza dei vizi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) e d), in riferimento all'art. 190 c.p.p.. 24. Rileva come con i motivi di appello fosse stata contestata l'ordinanza del Tribunale dell'11.11.2010 che riduceva le liste testimoniali delle difese al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 190 c.p.p. motivo non accolto dalla sentenza impugnata.
25. Ribadisce, quindi:
- Le prove testimoniali sono state ritenute sovrabbondanti dal Tribunale senza alcun riferimento all'esservi le condizioni di cui all'art. 190 c.p.p. che consentono di ridurre le liste. Le prove non consentite erano le testimonianze di membri delle istituzioni sulla decisione di non sciogliere il comune di Fondi per infiltrazioni mafiose e l'audizione del colonnello firmatario della informativa definita "Damasco".
- Era stata rigettata in toto la richiesta di escutere operatori del Mercato Ortofrutticolo, opponendo ragioni che il ricorrente indica come irrilevanti - ovvero che non si dovesse disporre l'audizione di alcun soggetto vittima delle presunte pressioni mafiose. 26. È quindi violato il diritto di cui all'art. 495 c.p.p., comma 2 in quanto "A fronte della copiosa offerta di prove al pm non corrispondeva un'adeguata possibilità di controprova concessa alle difese".
27. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge processuale, in riferimento all'art. 500 c.p.p., comma 4. 28. Il Tribunale aveva utilizzato le dichiarazioni rese da sei testimoni nel corso delle indagini sul presupposto della loro sottoposizione ad intimidazione senza procedere ad alcun accertamento incidentale in relazione agli elementi ritenuti significativi di tale intimidazione. E, comunque, osserva che il pubblico ministero aveva eccepito solo tardivamente l'esservi le condizioni che consentivano la utilizzazione delle dichiarazioni precedenti.
29. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge processuale in riferimento all'art. 106 c.p.p.. 30. Ripropone la questione di nullità del processo, già sollevata in fase di merito, per aver l'avvocato Mastrobattista assunto le funzioni di difensore di fiducia di imputati aventi posizioni tra loro incompatibili.
31. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in particolare riferimento all'art. 416 bis c.p. ed all'art. 513 bis c.p.. Rileva che la sentenza di appello non è adeguatamente motivata a tale fine contestando:
- L'assenza di analisi critica della decisione in primo grado. - La illogicità di taluni dei passaggi della motivazione, citando espressamente degli "esempi".
- La non aderenza della motivazione al contenuto delle prove valutate, al riguardo affermando che sarebbero state travisate le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, talora interpretate in senso inverso al contenuto effettivo ovvero valorizzate ancorché generiche.
32. Afferma, quindi che la motivazione resa dalla Corte di Appello di Roma è inesistente perché si limita al riassunto della sentenza di primo grado non consentendo di "ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame".
33. Svolge, poi, argomenti di critica specifica alla valutazione della Corte di Appello osservando la sostanziale inadeguatezza degli elementi considerati a dimostrare la esistenza di una associazione mafiosa mancando "una struttura organizzata, contraddistinta da programmi unitari, strategie condivise e moduli operativi concertati", essendosi valorizzati solo dei vincoli di parentela e "comparaggio" e la parziale convergenza di interessi economici e non essendosi, invece, tenuto conto della totale assenza di emersione di rapporti, anche solo telefonici, tra alcuni dei presunti affiliati. 34. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, art. 546 c.p.p., comma, lett. e), con specifico riferimento alla L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies nonché all'art. 513 bis c.p.. 35. Con riferimento a tali reati, il ricorrente osserva che la Corte innanzitutto ha erroneamente ritenuto la fittizia intestazione delle società della famiglia PP sulla base di intercettazioni che dimostravano, più semplicemente, il suo interessamento alla vicende delle date aziende e, comunque, mancano i necessari ed ulteriori elementi che dovrebbero dimostrare la finalità elusiva di tale intestazione. Quanto alla contestazione del reato di cui all'art. 513 bis c.p., rileva che non vi è alcun riferimento ad "... atti competitivi finalizzati alla distorsione della libera concorrenza ed espressamente caratterizzati da violenza o minaccia" necessari per dimostrare la sussistenza della data ipotesi di reato. 36. Cita, quindi, quale esempio delle carenze e dei travisamenti delle prove, due passi delle motivazioni delle sentenze di merito. 37. TR RM IO.
38. Ritenuto anch'egli uno dei capi della banda criminale, la sentenza impugnata ha confermato la sua condanna per il reato di associazione mafiosa, in cui ha ritenuto assorbito la contestazione di associazione finalizzata a reati in materia di droga ed usura. Ha, poi, confermato la sua responsabilità per le contestazioni di abuso di ufficio di cui ai capi c) ed e), in concorso con l'assessore ZZ DO, escludendo però la applicabilità nei suoi confronti della aggravante "di mafia"; confermato la responsabilità per la violazione di cui all'art. 12 quinquies L. cit., sub x) dichiarando la estinzione per prescrizione di altre contestazioni di fittizia intestazione di beni;
confermato la responsabilità per un reato in tema di traffico di cocaina.
39. TR RM IO propone ricorso a mezzo dei propri difensori.
40. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione nell'applicazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p.. 41. Premette che vi è stata nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 185 c.p.p., in relazione all'art. 119 c.p.p.
in quanto, pur avendo dedotto e comprovato in fase di merito che "l'imputato era affetto da una grave forma di ipoacusia per cui non era in grado di poter assistere utilmente al processo e chiedeva quindi che gli venisse garantito il diritto di potersi difendere anche mediante il ricorso ad accorgimenti tecnici (apparecchio acustico)" il Tribunale prima, e la Corte di Appello poi nel confermarne la decisione, avevano ritenuto, senza procedere ad alcun accertamento tecnico, che non si trattasse di condizione seriamente impeditiva della partecipazione al processo.
42. Poi, previa trascrizione del motivo di appello che esponeva argomenti relativi ad anomalie dei supporti di registrazione delle conversazioni intercettate, rileva la carenza della motivazione della Corte di Appello che si limita a ritenere insussistenti le anomalie di tale materiale senza escutere il consulente tecnico che aveva proceduto alle operazioni sui predetti supporti.
43. Infine, sempre nell'ambito del primo motivo, deduce la violazione di legge conseguente al rigetto della richiesta di copie della relazione del Prefetto di Latina. Il ricorrente deduce che aveva interesse a tali copie, il cui rilascio era stato erroneamente negato dal Tribunale.
44. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4 quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagine da alcuni dei testimoni escussi in dibattimento. 45. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non hanno ".. sicuramente dimostrato che i detti testi erano state vittime di costrizione da parte del ricorrente o da parte di altri imputati" ed il falso "poteva essere anche derivato da una scelta autonoma dei testi che quindi non dimostrava che gli stessi erano stati sottoposti a pressioni di sorta".
46. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 434 e 649 c.p.p. ed agli artt. 416 bis e 323 c.p.. 47. Il ricorrente riproduce il motivo di appello con il quale rilevava che, essendo stato egli prosciolto ex art. 425 c.p.p. per il reato di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 10 quinquies (per avere ottenuto in affidamento appalti dal comune di fondi tramite la società/schermo Lazio Net Service in violazione del divieto conseguente alla sottoposizione a misura di prevenzione), si era prodotto un giudicato che impediva di procedere per i reati di cui ai capi c), d), e), f) (abusi di ufficio nell'ottenimento dei medesimi appalti). La citata disposizione della normativa antimafia è, difatti, speciale rispetto alle contestazioni di abuso di ufficio. E, pur ad escludere che la sentenza di proscioglimento produca tale effetto di giudicato, comunque vi era un contrasto di decisioni, essendo la sentenza di condanna per i predetti capi incompatibile con la preesistente sentenza del gup che aveva affermato la insussistenza del fatto.
48. Oltre alla preclusione nascente dalla sentenza nell'ambito di questo stesso processo, con lo stesso motivo di appello il ricorrente aveva rilevato la portata preclusiva della sentenza ex art. 425 c.p.p. del 29/11/99 con la quale il gup del Tribunale di Roma lo aveva prosciolto per il reato di associazione mafiosa. Secondo il TR RM IO, il fatto giudicato da questa ultima sentenza era da ritenersi in continuità con l'associazione individuata nel presente processo in quanto, pur avendo una "diversa base sociale", "pareva concentrata su settori almeno parzialmente coincidenti"; e, comunque, tale continuità era garantita dal ruolo di promotore del ricorrente e dalla comunanza di alcuni elementi di prova. Vi era, inoltre, parziale coincidenza dell'arco temporale delle due contestazioni di associazione mafiosa.
49. In presenza di tale sentenza era necessario, ai fini del procedere, che la stessa fosse revocata ai sensi dell'art. 434 c.p.p., procedura non rispettata. La Corte di merito non aveva dato risposte adeguate alle argomentazioni proposte con i motivi di appello avendo erroneamente escluso le condizioni di cui all'art. 649 c.p.p., ne' aveva dato una corretta risposta sul dedotto vincolo di giudicato ex art. 425 c.p.p. e sulla necessità di revoca della citata sentenza.
50. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 416 bis c.p.. 51. Il ricorrente trascrive stralci di sentenze e massime della giurisprudenza di legittimità in tema di associazione mafiosa per rilevare come i giudici di merito non si siano attenuti a tali regole. Poi, in sintesi, osserva che:
- i collaboratori di giustizia non hanno reso dichiarazioni a lui riferibili;
- le dichiarazioni rese dai testimoni in fase di indagini non erano utilizzabili non ricorrendo le condizioni cui all'art. 500 c.p.p., comma 4. - la circostanza della rinuncia apparentemente ingiustificata di vari consulenti tecnici ad effettuare la trascrizione intercettazioni, valorizzata dalla corte di appello, non era affatto idonea a dimostrare il clima di intimidazione necessario a configurare l'ipotesi di reato in questione;
- critica, poi, singole argomentazioni in tema di intercettazioni rilevanti e di dichiarazioni di collaboratori ed osserva come non risultino abituali rapporti tra i due fratelli TR nell'arco temporale delle indagini e come i reati fine di cui era accusano non andavano a collegarsi ad attività di altri presunti associati, mancando, quindi, la prova del reato associativo.
52. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 53. Trascrive il motivo di appello con il quale contestava l'adeguatezza del materiale probatorio sul quale era fondata la condanna per traffico di stupefacenti deducendo anche la genericità del capo di imputazione. Rileva quindi la assenza di risposte nella sentenza di appello sui temi centrali della corretta individuazione dei soggetti intercettati nonché sulla impossibilità di correlare la dichiarazione del collaboratore di giustizia VO con le risultanze delle intercettazioni ambientali;
che non è dimostrato il collegamento tra i reati in materia di droga e la associazione di stampo mafioso;
che è stata valorizzata una sentenza del Tribunale di Milano di condanna del ricorrente per fatti di droga che è stata annullata in appello.
54. Con il sesto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 323 c.p. (capi c, e ed f). Osserva che, a fronte della produzione del regolamento di contabilità del Comune di Fondi che, per i lavori incriminati, consentiva lo svolgimento in economia in quanto coinvolgenti la sicurezza e di igiene pubblica, la Corte di Appello aveva invece eluso la risposta motivando sulla assenza di motivi di urgenza per l'assegnazione dei lavori e sulla presunta significatività dell'intervento dell'assessore ZZ DO per sollecitare uno degli incarichi.
55. In ogni caso, gli atti acquisiti non escludevano che si trattasse di lavori urgenti ed anzi dall'intercettazione risultava il contrario. Inoltre non vi era alcun dolo intenzionale in quanto l'interesse primario perseguito era quello della pubblica amministrazione e per gli importi dei lavori di cui ai capi e) ed f) era antieconomico procedere a gara.
56. Con il settimo motivo si prosegue con la critica della motivazione della sentenza con riferimento ai reati di cui ai capi u), v), w), y, x), z), già dichiarati prescritti.
57. TR RM IO rileva la erroneità di ritenere che egli abbia intestato fittiziamente i beni alla moglie al fine di elusione di eventuali misure patrimoniali non essendo l'intestazione al coniuge affatto idonea ad impedire la confisca. Inoltre non si era tenuto conto dei redditi effettivi della signora RA MA AU, in cui doveva rientrare anche quanto presumibilmente derivante dalla complessiva attività economica. La mancata valutazione da parte della Corte di Appello delle doglianze difensive in materia va intesa come totale carenza di motivazione con conseguente nullità di tale parte della sentenza.
58. Lamenta anche l'errore della confisca dei beni, che, preclusa per i reati di cui alla L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies in quanto prescritti, è stata invece disposta ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 7, ancorché quest'ultima sia una norma non applicabile ai terzi intestatari.
59. Con ottavo motivo rileva la erroneità della sentenza per la mancata applicazione attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura eccessiva.
60. Con nono motivo lamenta il vizio di motivazione per la mancata applicazione della continuazione tra i fatti per cui è stata disposta la condanna nel presente processo e quelli oggetto di sentenza passata in giudicato a carico del ricorrente, avendo la Corte di Appello semplicemente valorizzato la distanza temporale tra i fatti.
61. Il 21 agosto 2014 la difesa ha presentato undici nuovi motivi. 62. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta irrilevanza della condizione di ipoacusia.
63. Con il secondo si duole della non adeguatezza delle risposte alle censure difensive in ordine alle irregolarità dei supporti di registrazione delle conversazioni intercettate.
64. Con il terzo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge nella risposta al quinto motivo di appello che sollecitava la verifica della attendibilità dei collaboratori di giustizia. 65. Con il quarto sviluppa ulteriori critiche alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in fase di indagini da parte di alcuni testimoni senza una adeguata indagine sulla concreta sottoposizione a minacce.
66. Con il quinto rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione osservando come siano state travisate le dichiarazioni dei verbalizzanti laddove si ritiene che abbiano affermato di aver personalmente riconosciuto la voce dei soggetti intercettati. 67. Con il sesto motivo svolge argomenti al fine di affermare la carenza di elementi per affermare la sussistenza del reato di associazione mafiosa. Deduce anche, quale autonomo vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d), la assenza di risposta sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento per raccogliere la testimonianza di SE IA.
68. Con il settimo rileva la omessa valutazione di precedenti provvedimenti giudiziari nei confronti dell'imputato che avevano verificato le medesime dichiarazioni di collaboratori di giustizia utilizzate in questa sede.
69. Con l'ottavo deduce come la esclusione del carattere preclusivo della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma il 29 novembre 1999 comporti la violazione di legge in relazione agli artt. 434 e 649 c.p.p. nonché art. 4 Convenzione Edu, art. 50 Carta di Nizza, art. 54 Convenzione di Schengen, art. 125 c.p.p.. 70. Con il nono rileva la violazione di legge in quanto, a seguito della riunione di processi, la contestazione è mutata essendo divenuti i reati originariamente contestati dei reati fine della associazione.
71. Con il decimo formula osservazioni sulla adeguatezza della prova in tema di traffico di stupefacenti.
72. Con l'undicesimo ribadisce gli argomenti sulla non procedibilità per i reati di abuso di ufficio a fronte del proscioglimento per il delitto di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 10 quinquies. Svolge, poi, osservazioni sulla regolarità dei contratti di appalto conclusi con la amministrazione e sull'errore rappresentato dalla mancata applicazione della disciplina della continuazione con le precedenti condanne per fatti di droga.
73. RA DO.
74. È stato condannato per il reato di associazione mafiosa, quale uno dei capi del gruppo. È il titolare di fatto dell'agenzia di pompe funebri utilizzata, fra l'altro, come luogo di incontro degli associati. È stato condannato anche per una contestazione di traffico di stupefacenti mentre è stata dichiarata prescritta la contestazione di fittizia intestazione dei beni per la quale il Tribunale lo aveva condannato, comunque valutandosi incidentalmente la sua responsabilità anche per tali fatti in quanto è stata disposta la confisca sui beni oggetto di tale fittizia intestazione. 75.1 suoi difensori di fiducia hanno proposto due separati ricorsi. 76. Ricorso avv. Gianzi.
77. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella applicazione dell'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5. Contesta la correttezza della decisione della Corte di Appello di ritenere utilizzabili le dichiarazioni rese in fase di indagine da alcuni testimoni ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4 sia per aver omesso di rispondere in modo adeguato alle deduzioni difensive in sede di motivi di appello su tale questione che per aver ritenuto elemento determinante della sottoposizione a minacce la sola differenza tra dichiarazioni rese in dibattimento ed in fase di indagini laddove tale differenza è del tutto fisiologica e non sufficiente da sola a dimostrare le condizioni che consentono il recupero delle dichiarazioni extra dibattimento.
78. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis c.p.. 79. La motivazione della sentenza impugnata in relazione a tale reato è solo apparente, ed è del tutto mancante per quanto riguarda le risposte agli specifici motivi di appello, in quanto non individua circostanze di fatto che abbiamo l'effettiva capacità di dimostrare il reato di associazione mafiosa;
tiene, invece, conto di elementi non significativi quali i rapporti parentali e l'area di residenza e, con riferimento più in particolare al ricorrente, non individua alcun suo contatto con il principale ambito di controllo criminale della associazione di cui al capo a), ovvero il mercato ortofrutticolo, interessandosi lui soltanto della attività, svolta regolarmente, in materia di pompe funebri, ne' la sentenza individua dichiarazioni accusatorie di collaboratori di giustizia a suo carico. 80. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Rileva il ricorrente che manca qualsiasi motivazione in risposta ai motivi di impugnazione che lui e gli altri appellanti avevano proposto contestando la ritenuta responsabilità per i reati di stupefacenti. La sentenza impugnata si limita ad esaminare talune intercettazioni che ritiene significative in base ad una valutazione del tutto soggettiva. Ne deriva, quindi, la totale carenza di motivazione. 81. Con il quarto motivo deduce la violazione legge in relazione al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies. Per tale reato RA DO è stato prosciolto per prescrizione ma, osserva, vi erano le condizioni per disporre l'assoluzione "perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato" in quanto era contestata una pretesa fittizia intestazione commessa ed esaurita prima dell'entrata in vigore della norma incriminatrice. Nessuno dei comportamenti successivi costituiva attività di fittizia intestazione rappresentando una condotta di gestione del bene, ovvero un post factum non punibile;
ciò in particolare quanto all'acquisto/locazione finanziaria di mezzi strumentali all'esercizio dell'impresa.
82. Ricorso avv. Porcelli
83. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per omessa valutazione della eccezione difensiva dell'avere il giudice di primo grado distolto gli imputati dal loro giudice naturale. Riporta il relativo motivo di appello, con il quale contestava la modalità di riunione di due processi disposta senza che ricorressero le condizioni di medesimo stato e la irregolare assegnazione al collegio giudicante e chiedeva la riapertura del dibattimento per escutere il magistrato cui andava, secondo la difesa, assegnato il processo riunito.
84. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 649 c.p.p.. Afferma che l'azione era improcedibile per esservi un precedente processo che, in sede di decisione sulle misure cautelari e di decisione su una richiesta di ricusazione, è stato ritenuto relativo allo "stesso fatto".
85. Con il terzo motivo ed il quarto motivo deduce il difetto di motivazione del provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. con le conseguenze in tema di utilizzabilità di atti nonché la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 414 c.p.p.. Trascrive richiesta e decreto di archiviazione nel procedimento a carico di TR RM IO, RA DO e HÒ NC per il reato di associazione mafiosa ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti disposta dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. Rileva che, prima della riapertura delle indagini disposta in data 11/11/2008 dal gip del Tribunale di Roma sono state svolte attività di indagine che "hanno comportato secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 414 c.p.p. la nullità del procedimento". Chiede in subordine che venga dichiarata la inutilizzabilita degli atti di indagine compiuti dal 27/11/2002 sino all'11/11/2008.
86. Con il quinto motivo censura la sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. B ed E per violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2 e art. 6 n. 3, lett. d) Convenzione EDU, sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che si sarebbe dovuto procedere all'audizione come teste di OL LU, il quale aveva a suo tempo svolto funzione di consulente tecnico del P.M. con l'incarico - a quanto sembra - di riordinare e trascrivere le registrazioni delle conversazioni intercettate.
87. Con il sesto motivo rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 500 c.p.p., comma 4. Rileva, con analitica valutazione di ciascuna dichiarazione, la scarsa significatività degli elementi considerati per affermare la falsità delle dichiarazioni e la esistenza di pressioni a carico del testimone.
88. Con il settimo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando, in particolare, la mancata risposta alle molteplici doglianze concernenti l'operato del consulente OL LU, a fronte delle quali la Corte di merito si sarebbe limitata a riportarsi al giudizio espresso dal perito successivamente nominato, dott. Milana, secondo il quale, dall'esame del materiale acquisito, non sarebbe emersa l'esistenza di anomalie laddove - si afferma - "la questione cui la Corte avrebbe dovuto appassionarsi è se il OL LU abbia - come ha - alterato il materiale ricevuto dal Milana".
89. Con l'ottavo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 268 c.p.p. in ragione delle carenze di motivazione dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni riproponendo l'argomento già sottoposto alla Corte d'Appello quanto al non essere bastevole la sola insufficienza od inidoneità degli impianti per la intercettazione disponibili negli uffici di Procura dovendovi essere anche la condizione di "eccezionali ragioni di urgenza".
90. Con il nono motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella applicazione dell'art. 268 c.p.p.. Rammenta che le intercettazioni dei due procedimenti riuniti furono trascritte nel corso del dibattimento di primo grado ma la trascrizione è attività che rientra nella competenza funzionale esclusiva del giudice per le indagini preliminari per la intercettazione ed eccepisce la incostituzionalità di una diversa interpretazione. Alla nullità D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, della sentenza. 91. Con il decimo motivo si censura la sentenza per violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 240 c.p., con riferimento all'addebito di cui al capo Z (D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies conv. con modif. in L. n. 356 del 1992), lamentandosi tanto la ritenuta sussistenza degli elementi integrativi di detto reato quanto l'avvenuto mantenimento della confisca disposta ai sensi dell'art. 12 sexies del medesimo D.L..
92. Con l'undicesimo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di cui all'art. 416 bis c.p., al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies lamentandosi inoltre, ancora, come illegittimo il mantenimento della disposta confisca, pur in presenza dell'avvenuta declaratoria di estinzione per prescrizione dell'ultimo di detti reati.
93. RA AN.
94. RA AN, condannata in primo grado per il reato di fittizia intestazione di cui al capo z), è stata prosciolta per la decorrenza dei termini di prescrizione, con conferma della confisca dei suoi beni. In relazione a tale misura, i difensori di RA AN hanno presentato due ricorsi.
95. Il ricorso dell'avv. Porcelli ha contenuto sostanzialmente identico al ricorso proposto dal medesimo difensore in favore di RA DO, salvo aggiungere un motivo con il quale viene contestata la violazione delle norme di cui all'art. 270 c.p.p. per non essere stati acquisiti gli atti autorizzativi delle intercettazioni provenienti da un diverso processo. 96. Il ricorso dell'avv. Mastrobattista ripropone, anche in questo caso con sostanziale corrispondenza del testo, i motivi già presenti nell'altro ricorso e nel ricorso dell'avv. Porcelli in favore di RA DO.
97. Aggiunge:
98. Il motivo indicato quale 5/a che contesta, quale vizio di motivazione, la mancata risposta alla richiesta di riapertura del dibattimento per sentire il teste OL LU, già indicato ex art. 468 c.p.p.. 99. Il sesto motivo con il quale deduce la nullità della sentenza per violazione di legge nonché la inutilizzabilità delle intercettazioni per erronea tenuta del verbale delle operazioni di cui all'art. 268 c.p.p., comma 1 e l'assenza delle indicazioni di cui all'art. 89 disp. att. c.p.p., da ritenere casi di inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p.. 100. L'ottavo motivo con il quale deduce la nullità delle testimonianze della polizia giudiziaria aventi ad oggetto il contenuto delle intercettazioni telefoniche in quanto l'audizione era avvenuta prima del deposito in atti dei verbali delle trascrizioni. 101. Il nono motivo (indicato quale decimo) con il quale deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali perché disposte in un'agenzia di pompe funebri che "quando non è aperto al pubblico" deve essere ritenuto un luogo di privata dimora. Le intercettazioni, peraltro, non era state disposte ai sensi dell'art. 416 bis c.p. per cui non valeva la normativa speciale per i reati di criminalità organizzata.
102. Il decimo motivo (indicato quale tredicesimo) con il quale eccepisce il difetto di motivazione rilevando come il materiale probatorio non smentisse la effettiva disponibilità della agenzia di pompe funebri da parte della ricorrente ed il ruolo di lavoratore dipendente del RA DO.
103. PA NI.
104. La Corte di Appello ha confermato la condanna di PA NI per la partecipazione alla associazione mafiosa e per violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commesse nell'ottobre 2000; secondo la ricostruzione dei giudici di merito PA NI custodiva droga per conto di ER ES (condannato con la stessa sentenza e ricorrente, la sua posizione è stata stralciata).
105. PA NI propone ricorso a mezzo dei difensori. 106. I motivi dal primo all'ottavo/a ed il decimo corrispondono, nella sostanza, rispettivamente, ai motivi dal primo all'ottavo del ricorso a firma dell'avv. Porcelli proposto nell'interesse di RA DO.
107. Con il nono motivo si denuncia la violazione dell'art. 268 c.p.p. e art. 89 disp. att. c.p.p., per desumerne la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. 108. Con l'undicesimo motivo si lamenta violazione dell'art. 268 c.p.p.,. comma 7, in relazione all'avvenuta assunzione, come testi,
degli ufficiali di p.g. sul contenuto delle intercettazioni da essi effettuate.
109. Con il dodicesimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 268 e 270 c.p.p., unitamente a vizio di motivazione, assumendosi che non sarebbero stati depositati a disposizione della difesa, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 336/2008, gli atti delle intercettazioni provenienti dai diversi procedimenti che erano stati instaurati prima di quello attuale.
110. Con il tredicesimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 266 c.p.p., comma 2, sull'assunto che, mancando la condizione ivi indicata, illegittimamente sarebbero state disposte intercettazioni ambientali in un luogo come l'agenzia di onoranze funebri del RA DO, da considerarsi luogo di privata dimora.
111. Con il quattordicesimo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis c.p. rilevandosi che il ricorrente era stato condannato dal
Tribunale per il reato associativo di cui al capo a) in esso assorbito il reato di cui al capo a1), laddove il reato di cui al capo a1) non era stato contestato al ricorrente medesimo;
la Corte di Appello aveva riformato sul punto - si afferma - la sentenza, lasciando invariata la pena comminata dal primo giudice. Si sviluppano, quindi, argomenti che, valutando criticamente il materiale probatorio acquisito, dimostrerebbero, ad avviso della difesa, la illogicità e la grave carenza della motivazione posta a base del confermato giudizio di colpevolezza.
112. Con il quindicesimo motivo (indicato erroneamente quale diciassettesimo) si deduce la nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, con riguardo all'addebito di cui al T.U. sugli stupefacenti, art. 73 che indebitamente sarebbe stata esclusa l'applicabilità dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 di detto articolo, pur essendo - si afferma - "evidente la trascurabile offensività del reato".
113. RA MA AU.
114. RA MA AU, coniuge convivente di TR RM IO, è stata giudicata per varie ipotesi di intestazione fittizia di beni;
la Corte di Appello ha confermato la condanna limitatamente al capo x), relativo ai beni immobili e dichiarato gli altri reati estinti per prescrizione;
la confisca è stata, comunque, confermata anche per i beni oggetto dei reati ritenuti prescritti. Propone due separati ricorsi a firma di ciascuno dei propri difensori.
115. Ricorso avv. Oropallo.
116. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies ed al capo di imputazione x).
117. Ribadisce l'argomento esposto in sede di appello, ovvero che lo strumento della intestazione fittizia dei beni al coniuge non era certamente adeguato al raggiungimento dello scopo di elusione atteso il particolare regime delle misure di prevenzione con riferimento ai beni in proprietà dei congiunti. A fronte di tale argomentazione e di quelle con le quali la ricorrente sosteneva la regolarità degli acquisti, la Corte di Appello si è limitata a confermare la incapacità patrimoniale sulla base di affermazioni generiche senza alcun riferimento specifico ai beni in possesso del ricorrente, non ha affatto valutato la sussistenza di sproporzione tra patrimonio e redditi, non ha individuato gli elementi di fatto che avrebbero dovuto dimostrare l'elemento soggettivo, limitandosi a riproporre il contenuto nel capo di imputazione.
118. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione;
osserva che il giudice di appello ha omesso ogni considerazione della memoria tecnica riprodotta nell'atto di appello tendente a dimostrare la veridicità dei redditi e la loro adeguatezza per le acquisizioni patrimoniali, limitandosi ad una valutazione globale riferita a tutti gli imputati per le medesime imputazioni.
119. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e art. 416 bis c.p.. 120. È stata disposta la confisca di tutti i beni, anche in relazione a reati estinti per prescrizione. Osserva che la confisca del prezzo del reato nelle ipotesi diverse dall'art. 240 c.p., comma 2, n. 2 può essere disposta solo a fronte di una sentenza di condanna e che la situazione non è assimilabile a quella di cui all'art. 416 bis c.p., comma 7, erroneamente individuata dalla Corte di Appello quale autonoma ragione di confisca.
12.1. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis c.p., n. 7 e art. 240 c.p., comma 3. I giudici di merito hanno affermato che i beni confiscati erano riferibili al reato di associazione mafiosa senza procedere ad una adeguata valutazione delle condizioni di fatto riferibili ai singoli beni e non tenendo conto degli elementi offerti dalla parte per dimostrare la provenienza dei beni, ovvero atti di acquisto e atti relativi alle partecipazioni societarie. Inoltre, in assenza di disposizione espressa, non vi è possibilità di derogare al divieto di confisca in danno del terzo fissato dall'art. 240 c.p., comma 3. Infine, la confisca non può essere disposta in riferimento ai reati fine della associazione.
122. Non risultano rispettate neanche le regole in tema di confisca ai sensi della L. n. 392 del 1992, art. 12 sexies in quanto tale confisca non è automatica ma può conseguire solo all'accertamento da parte del PM della assenza di causali lecite del patrimonio ed alla dimostrazione di un rapporto di pertinenza tra i beni e l'attività illecita. Nel caso di specie, essendo stata esclusa la aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6 inizialmente contestata al TR RM IO, ed essendo il possibile profitto dei contestati reati contro la pubblica amministrazione assai marginale, il reddito di impresa è da considerarsi lecito. 123. Con il quinto motivo chiede la correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 130 e 619 c.p.p., in subordine deducendo il vizio di motivazione.
124. Nella determinazione della pena la Corte di Appello è incorsa in un errore materiale di immediata evidenza, tale da poter essere oggetto di correzione ai sensi dell'art. 619 c.p.p. e, comunque, integrante, una chiara illogicità della motivazione. 125. Il primo giudice aveva irrogato una condanna di anni due e mesi sei di reclusione per una contestazione di tre reati di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies (capi w, x e y) posti in continuazione.
126. la Corte di Appello, dichiarati prescritti i capi w) e y), nel dispositivo determinava la pena per il solo capo residuo x) in anni due di reclusione.
127. La motivazione, invece, oltre a dare atto della necessaria riduzione di pena dovendosi escludere quella già applicata per i reati dichiarati prescritti, affermava anche la complessiva minore gravità del reato atteso il ruolo subordinato della ricorrente. In definitiva, determinava la pena in mesi nove di reclusione ridotta a mesi sei di reclusione in applicazione delle attenuanti generiche. 128. Secondo il ricorrente tale palese errore, con evidente difformità tra dispositivo e motivazione, integra un errore materiale emendabile in base alle norme suindicate. 129. In ogni caso, laddove non si dovesse ritenere una ipotesi di errore materiale, rileva che si è in presenza di un vizio di motivazione mancando una motivazione congrua rispetto alla decisione adottata nel dispositivo.
130. Ricorso avv. Calabrese.
131. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 546 stesso codice;
rileva la medesima questione della difformità tra dispositivo e motivazione nella determinazione la pena, chiedendo per tale ragione l'annullamento della sentenza.
132. Il secondo motivo corrisponde al primo motivo dell'altro ricorso.
133. Con il terzo motivo rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella determinazione della pena.
134. Il quarto motivo rileva vizi corrispondenti a quelli individuati con il terzo ed il quarto motivo dell'altro ricorso.
135. SI ZI.
136. SI ZI era stata condannata dal Tribunale per il reato di cui al capo v), reato di cui all'art. 12 quinquies, L. cit. in relazione a quote e beni della società cooperativa Lazio Net Service;
la Corte di Appello ha dichiarato tale reato prescritto confermando, però, la confisca dei beni. SI ZI ha quindi proposto ricorso a mezzo del proprio difensore. 137. Con il primo motivo, come già ritenuto in altri ricorsi, contesta l'esservi stata confisca dei beni laddove, nel caso di specie, non ricorrevano le condizioni della confisca obbligatoria. 138. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 bis e 240 c.p.. 139. Rileva che la sentenza è pressoché priva di motivazione nel ritenere che i beni della ricorrente siano riferibili al reato di associazione mafiosa, quali profitto o comunque quali beni strumentali per il raggiungimento dei relativi fini. Svolge in particolare argomenti riferiti alla Lazio Net Service che, per la sua natura di cooperativa, non è destinata a produrre un utile economico al di là di quanto necessario alla prosecuzione del funzionamento della attività.
140. HÒ NC.
141. HÒ NC è stato condannato per essere uno dei partecipi alla associazione mafiosa nel cui contesto commetteva anche reati in tema di stupefacenti, oggetto di ulteriore contestazione al capo ci) (traffici di cocaina negli anni 2000-2001). Propone ricorso a mezzo del difensore.
142. Il primo motivo rileva la violazione di legge in relazione all'art. 17 c.p.p. ed il vizio di motivazione. Ribadisce, in assenza di risposta al relativo motivo di appello, la nullità della sentenza di primo grado per essere stata disposta la riunione dei processi in fasi diverse.
143. Il secondo motivo rileva, con argomenti simili ad altri ricorrenti, la violazione del diritto di difesa per non essere stato consentito il rilascio di copia della relazione del Prefetto Frattasi.
144. Il terzo motivo rileva, con argomenti simili ad altri ricorrenti, l'errore nella utilizzazione delle dichiarazioni rese in fase di indagine da testimoni che si assumevano intimiditi. 145. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis c.p.. Svolge argomenti in ordine alla cattiva valutazione del materiale probatorio che non era in grado di dimostrare ne' l'esistenza dell'associazione mafiosa nè il ruolo del ricorrente in essa. Contesta anche l'adeguatezza della prova al fine di dimostrare che si sia in presenza di una associazione armata.
146. Con il quinto motivo, ritenuta la applicabilità della disciplina ante riforma della prescrizione, rileva che per il reato di associazione mafiosa è intervenuta la prescrizione. 147. Con il sesto motivo rileva la violazione dell'art. 99 c.p. in quanto erroneamente la Corte di Appello ha confermato la applicabilità della recidiva poiché dal certificato penale risulta una condanna per la quale vi è stata applicazione della misura alternativa dell'l'affidamento ai servizi sociali, con conseguente cessazione di tutti gli effetti penali della condanna, anche ai fini della recidiva.
148. Con il settimo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata in mancanza dei relativi presupposti. 149. Con l'ottavo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contesta in termini generali la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità per la contestazione di traffici di cocaina.
150. Di IO IM TA.
151. Di IO IM TA all'epoca dei fatti era un agente immobiliare operante in Fondi ed amico dell'assessore ZZ DO. Da conversazioni captate nel corso delle attività di intercettazione risultava autore di un tentativo di estorsione nei confronti di tale ER OC. Difatti, per costringerlo a vendergli un terreno edificabile, lo minacciava di utilizzare i suoi rapporti privilegiati con il Comune per fargli rigettare una richiesta di permesso di costruire. Le intercettazioni consentivano anche di rilevare la sua attività di intermediario con il pubblico ufficiale per la consegna di una somma a titolo di corruzione. Di IO IM TA propone ricorso a mezzo del difensore. 152. Con il primo motivo rileva la violazione di legge in relazione all'art. 12 c.p.p., lett. c), artt. 429 e 51 c.p.p.. Reitera l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice per l'udienza preliminare, ritenendo non esservi competenza per connessione, ed afferma la inadeguatezza della motivazione della Corte di Appello. Da tale vizio deriva, secondo il ricorrente, la nullità del decreto di citazione a giudizio.
153. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 17 c.p.p. per la violazione dei diritti di difesa a seguito del provvedimento di riunione dei processi disposto con ordinanza del 5/11/2010. 154. Il terzo motivo è identico al secondo del ricorso di HÒ NC.
155. Il quarto motivo è identico al terzo del ricorso di HÒ NC.
156. Il quinto ed il sesto motivo rilevano la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sviluppando argomenti sull'errore di valutazione della Corte di Appello nel ritenere la sua responsabilità per corruzione e tentata estorsione. 157. NN IE.
158. NN IE è stato condannato per i reati di cui ai capi p) e q), abuso di ufficio e favoreggiamento reale, perché quale comandante della polizia municipale aveva ritardato volutamente i doverosi controlli di una attività di edificazione abusiva al fine di consentire al responsabile l'ultimazione dei lavori. Si tratta di una vicenda emersa nel corso delle attività di intercettazione oggetto, poi, di indagine mirata. NN IE propone ricorso a mezzo del difensore.
159. I primi tre motivi, sulla incompetenza funzionale del gup, sulla illegittimità del provvedimento di riunione di processi e la violazione dei diritti di difesa nonché sul mancato rilascio di copia della relazione prefettizia, corrispondono agli analoghi motivi presentati nell'interesse di Di IO IM TA. 160. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 266 c.p.p., rilevando la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in quanto i reati contestati al ricorrente non rientrano tra quelli per i quali sono consentite le intercettazioni.
161. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, formulando osservazioni sulla corretta interpretazione del materiale probatorio al fine di rilevare la erroneità della decisione nel merito.
162. Con il sesto motivo si contesta la configurazione giuridica del fatto contestato e formula osservazioni critiche in tema di determinazione della pena.
163. De LV US.
164. De LV US è stato condannato per tentato omicidio ai danni di RA DO, che accoltellava alla gola. Era individuato immediatamente dopo il fatto dalla polizia giudiziaria quale probabile responsabile dell'omicidio tentato perché, sottoposto a controllo in base a notizia confidenziale, risultava avere tracce di sangue sui vestiti e sui coltelli in suo possesso;
sottoposto a fermo, veniva poi scarcerato perché, svolti accertamenti, il sangue non risultava del RA DO. Ma le successive intercettazioni dimostravano come il RA DO lo avesse riconosciuto per il suo aggressore ed avesse preferito non indicarlo alla polizia giudiziaria per vendicarsi personalmente. I giudici di merito, in primo e secondo grado, hanno ritenuto determinanti tali intercettazioni. De LV US propone ricorso a mezzo del proprio difensore. 165. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Rileva di aver eccepito con il secondo motivo dell'atto di appello la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali svolte all'interno dell'agenzia di pompe funebri di RA DO non potendo tali intercettazioni essere autorizzate in quanto si trattava di luogo di cui all'art. 614 c.p. e non vi era fondato motivo di ritenere che si stesse ivi svolgendo la attività criminosa. La stessa Corte di merito, nel ritenere rilevante che nel dato luogo si svolgeva la attività criminosa consistente nel traffico di droga, confermava la tesi del ricorrente in quanto la intercettazione era stata disposta per il reato di tentato omicidio. Con la inutilizzabilità delle intercettazioni viene a cadere la prova di responsabilità basato essenzialmente sulle affermazione di RA DO che indica il soggetto, "lo zingaro", che lo aveva aggredito. 166. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ritenendo che la motivazione sul profilo della responsabilità sia meramente apparente e che, comunque, non vi sia stata risposta alle specifiche doglianze difensive. 167. Svolge argomenti in ordine all'essere del tutto inadeguata l'unica fonte di prova della responsabilità del ricorrente, ovvero la convinzione manifestata dal RA DO su chi ebbe a colpirlo. Non è chiaro, difatti, quale sia la ragione per la quale la vittima indicasse il ricorrente per il suo aggressore, se il riconoscimento diretto o la suggestione dovuta alla notizia del fermo di De LV US. Osserva inoltre che non è stato considerato l'elemento determinante consistente nell'accertamento negativo sulla provenienza del sangue di cui si trovava traccia sui vestiti del ricorrente, laddove le ferite del RA DO comportavano una forte perdita ematica di cui si sarebbe dovuta trovare traccia quando, nell'immediatezza, il De LV US fu fermato. 168. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione, non essendo questa adeguata per la configurabilità del tentato omicidio, ricorrendo, invece, il reato di lesioni personali, e sulla applicazione le attenuanti generiche.
169. PP FR - PP LE.
170, I PP sono stati ritenuti i titolari fittizi delle quote di TR, oltre che titolari effettive delle proprie, nelle società operanti nel settore orto frutta.
171. PP FR, che è risultato operare in piena collaborazione con il TR NI NZ, è stato ritenuto anche responsabile del reato associativo per il quale, invece, PP LE è stato assolto.
1/2. Entrambi sono stati ritenuti responsabili del reato di concorrenza illecita ed il PP LE responsabile della intestazione fittizia dei beni per la quota di spettanza del socio occulto TR NI NZ. Per tale stesso reato, che era contestato anche nei confronti di PP FR, i giudici di merito hanno ritenuto che sia intervenuta la prescrizione non essendo applicabile al PP FR l'aggravante di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 7 in quanto già responsabile del reato di associazione mafiosa. Infine, il solo PP FR è stato condannato altresì per il tentativo di estorsione di cui al capo C2.
173. I difensori hanno presentato un unico ricorso, con motivi in parte comuni ed in parte personali.
174. Con il primo deducono la violazione di legge nell'applicazione dell'art. 414 c.p.p.. La Corte di Appello ha risposto sul tema della regolarità delle indagini che le stesse erano state riprese in base ad un rituale decreto di riapertura. Ma tale riapertura non poteva essere disposta dall'Ag procedente essendo state utilizzate attività di indagine svolte dalle Procure di Reggio Calabria e Napoli. Al riguardo la difesa afferma il principio che la preclusione dovuta alla archiviazione non possa essere limitata alle sole attività svolte dal medesimo Ufficio di Procura che ha disposto l'archiviazione.
175. Con secondo motivo rileva la violazione dell'art. 468 c.p.p., comma 2 ed il vizio di motivazione per l'omessa ammissione della prova testimoniale conseguente alla non giustificata riduzione della lista testimoniale presentata nell'interesse di PP FR. 176. Con il terzo motivo propongono la questione già sollevata da altri ricorrenti in ordine alla utilizzazione dei verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in fase di indagini nei casi nei quali i giudici di merito hanno ritenuto esservi stati condizionamenti. Anche in questo caso vengono contestate le argomentazioni dei giudici di merito che si basano su di una situazione di mero sospetto e non indicano quali elementi concreti avrebbero comportato il condizionamento dei testimoni. 177. Con il quarto motivo deducono la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 271 c.p.p. in quanto le operazioni di intercettazione sono state svolte presso i locali della Polizia mentre l'impianto in uso presso la Procura fungeva da mero ripetitore.
178. Con il quinto motivo, in relazione al solo PP LE, si deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla riferibilità all'imputato di reati di cui ai capi aa) e bb) sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo.
179. Svolge argomenti sulla assenza di prova e, quindi, di motivazione su una serie di aspetti necessari per poter giungere ad un giudizio di colpevolezza.
180. Rileva, inoltre, la totale assenza di indicazioni di ragioni di responsabilità per il reato di cui all'art. 513 bis c.p.. Poiché non si indica alcuna attività del ricorrente PP LE nell'ambito del mercato ortofrutticolo. Ripercorre, poi, alcune dichiarazioni che dimostrano la regolarità della attività svolta presso tale mercato.
181. Con il sesto motivo, in relazione a PP LE, si rileva la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non essendo spiegate le ragioni da cui desumere che il ricorrente PP LE si sarebbe avvalso delle condizioni di intimidazione mafiosa.
182. Con il settimo motivo, in relazione a PP LE, si deduce il vizio di motivazione in ordine al momento consumativo del reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies ed alla non dichiarata prescrizione del reato. Oltre a non essere applicabile l'aggravante, come esposto nel precedente motivo, è erronea la individuazione del 26 ottobre 2005 come epoca di commesso reato. La data, difatti, non poteva che corrispondere a quella in cui il ricorrente era divenuto socio della società, l'8 marzo 1999. 183. Con l'ottavo motivo, in relazione a PP FR, si deduce la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine al tredicesimo motivo di appello con il quale si richiedeva la perizia calligrafica per verificare la genuinità della firma apposta dal MA MO in calce al contratto di associazione in partecipazione del 10 maggio 1993. L'accertamento era necessario per la verifica dell'attendibilità dei testimoni CE GI e CE NI, AI NI, MA IO EA e MA OL. La Corte di Appello non ha motivato sulle ragioni per la quale non veniva accolta la richiesta di riapertura del dibattimento ne' tale ragione risulta dal contesto della motivazione.
184. Con il nono motivo, in relazione a PP FR, rileva la nullità della sentenza ex art. 606, lett. c per travisamento della prova in ordine al reato di cui al capo c2 della rubrica. Osserva che nella sentenza viene scritto "va infine condiviso il penetrante rilievo del procuratore generale secondo cui, alla fine, il ricorso alla giustizia civile non fu fatta dal PP FR, bensì dalle parti lese, e solo dopo aver subito per un anno reiterate minacce". Dagli atti risulta invece che PP FR, quale legale rappresentante della società Tirreno, presentò la domanda al Tribunale di Latina sezione agraria. Tale travisamento ha condizionato la decisione.
185. Con il decimo motivo, in relazione a PP FR, si deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine al requisito della minaccia e del profitto ingiusto del dolo per il reato di cui al capo c2 della rubrica.
186. Rileva la assenza di prova dell'attendibilità dei testimoni, ripercorre il materiale probatorio acquisito per desumerne la inadeguatezza della prova. Inoltre, la condotta contestata quale tentata estorsione va, in realtà, qualificata quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni avendo il ricorrente agito esclusivamente nella consapevolezza di perseguire un diritto che a lui spettava. Tale reato è ormai prescritto.
187. Con l'undicesimo motivo, in relazione a PP FR, si propone un motivo analogo al quinto, riferito al coimputato PP FR.
188. Con il dodicesimo motivo, in relazione a PP FR, si deduce il difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.
189. Con il tredicesimo motivo, in relazione a PP FR, si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla esistenza dell'associazione per delinquere nonché il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla applicazione della confisca.
190. Con il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo, in relazione a PP FR, si rileva il vizio di motivazione in quanto le ragioni della esclusione delle attenuanti generiche non sono riferibili alla persona del PP FR ed i beni sequestrati quale profitto all'associazione mafiosa o comunque mezzo per conseguire le sue finalità, sono beni acquistati prima della commissione del reato.
191. Con memoria depositata il 1^ settembre 2014 i difensori hanno richiesto lo stralcio delle posizioni dei due ricorrenti rilevando:
192. l'omessa notifica al PP LE dell'avviso di deposito della sentenza emessa il 26 giugno 2013 dalla Corte di Appello non essendo stato rispettato il termine di 90 giorni fissato per il deposito al momento della lettura del dispositivo. Tale termine non è modificato dalla proroga dei termini della motivazione ai sensi dell'art. 154 c.p.p., comma 4 bis, per cui, pur essendo stato adottato tale ultimo provvedimento, era necessario avvisare le parti dell'avvenuto deposito. In ogni caso al PP FR non è stato notificato il provvedimento di ulteriore proroga dei termini. 193. Si tratta di irregolarità che non sono sanate dalla proposizione di impugnazione a mezzo del difensore attesa la esistenza di un autonomo diritto dell'imputato di impugnazione che, peraltro, può anche togliere effetto alla impugnazione proposta dal difensore. In conseguenza si chiede lo stralcio e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma per il perfezionamento delle notifiche in questione.
194. IA RA NC.
195. IA RA NC è stato condannato per concorso nell'abuso di ufficio di cui al capo r) quale responsabile dei lavori presso l'abitazione di OV NI;
dalle intercettazioni era risultato un accordo perché non venisse subito sequestrato il cantiere ove era in corso di realizzazione della ulteriore cubatura senza permesso. IA RA NC propone ricorso a mezzo del difensore.
196. Con il primo, il secondo ed il terzo motivo deduce la violazione di legge, art. 125 c.p.p., per l'omessa valutazione di elementi decisivi nonché l'illogicità della motivazione. La difesa di IA RA NC nel giudizio di primo grado aveva depositato documentazione consistente in: 1) comunicazione di inizio attivi OV NI depositata il 3 gennaio 2005 al comune di Fondi;
2) la copia di rettifica della denunzia di inizio attività depositata il 27 maggio 2005; 3) la copia del dispositivo della sentenza ex art. 425 c.p.p. che proscioglieva OV NI per il presunto abuso edilizio nonché gli atti relativi al rinvio a giudizio degli altri imputati.
197. Tali documenti non sono stati esaminati pur avendo una funzione decisiva in quanto dimostravano che il ricorrente aveva presentato una DIA relativa soltanto ad "opere di recinzione e cancellati". 198. Anche la Corte di Appello non la valutava pur essendo oggetto di uno specifico motivo di appello, e riteneva erroneamente che IA RA NC avesse svolto il ruolo di direttore dei lavori anche in relazione alla diversa attività di ampliamento di cubatura, non autorizzata.
199. La assoluzione di OV NI "per non aver commesso il fatto" comunque comportava che non potesse configurarsi l'illecito vantaggio patrimoniale, necessario per ritenere integrato il reato di abuso di ufficio.
200. Con il quarto ed il quinto motivo rileva il vizio di motivazione nel ritenere il concorso nella condotta dei pubblici ufficiali e, comunque, la sussistenza del dolo.
201. EO RI.
202. EO RI è stato condannato per il reato di abuso di ufficio di cui al capo r) perché, quale comandante della Polizia municipale di Fondi, ritardava volutamente il sequestro delle opere abusive in corso di realizzazione presso l'abitazione di OV NI, al fine di consentirne la prosecuzione. Propone ricorso con atto a firma del difensore.
203. Con il primo, il secondo motivo, il quarto ed il quinto motivo deduce questioni corrispondenti a quelle dedotte nel ricorso di IA RA NC, indicando ulteriore documentazione atta a dimostrare come il ricorrente non avesse le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della repressione degli illeciti edilizi. 204. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge (art. 266 c.p.p.) in quanto sono state ritenute utilizzabili contro di lui le intercettazioni di conversazioni anche se non consentite per il reato contestato.
205. ZZ DO.
206. ZZ DO, consigliere comunale del Comune di Fondi dal 2001, poi assessore dal 2006, è stato ritenuto concorrente esterno nella associazione mafiosa per aver garantito a TR e RA DO l'assegnazione di lavori da parte del Comune di Fondi senza che ricorressero le condizioni per la assegnazione diretta nonché favori vari.
207. I giudici di merito non accoglievano l'iniziale tesi di accusa secondo la quale ZZ DO era un componente effettivo della banda criminale in quanto ritenevano che non sussistessero le circostanze ritenute indicative della affiliazione: le prove raccolte non dimostravano che ZZ DO avesse goduto di un appoggio elettorale da parte della banda criminale in favore risultando anzi plausibile che la sua forza elettorale derivasse dal AD, che era in grado di convogliare sul figlio i voti espressi dai numerosi componenti delle famiglie dei dipendenti delle sue aziende. 208. Ritenevano, però, che la condotta accertata fosse indicativa di una sostanziale messa a disposizione dell'ZZ DO, nella qualità, in favore della banda criminale. Il ruolo di concorrente esterno è quindi stato accertato sulla base della conoscenza da parte di ZZ DO del ruolo criminale dei soggetti favoriti, della sua generale disponibilità per favori vari e della sua specifica condotta accertata di assegnazione irregolare di lavori, fatti integranti vari abusi di ufficio. È stato, poi, ritenuto responsabile di altri reati non collegati ai TR essendone emersa traccia nel corso delle intercettazioni.
209. La condanna, quindi, oltre che per i capo a) così
riqualificato, è stata pronunciata per i reati di cui ai capi c), e), f), o), p), q) ed r). La Corte di Appello lo ha prosciolto per il reato lui contestato al capo g) in quanto prescritto. 210. Propone ricorso con atto a firma dei difensori.
211. Con primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.
212. Il ricorrente contesta la adeguatezza e logicità della motivazione in quanto basata su elementi equivoci o travisati. In particolare:
213. L'elemento valorizzato e consistente nel "provato collegamento della famiglia ZZ con la famiglia TR risalente nel tempo" è invece irrilevante, essendosi tenuto conto di informazioni fornite dal collaboratore di giustizia La Torre GU che riferisce di rapporti tra TR ed il AD dell'ZZ DO per poi fare mere congetture sull'essere la circostanza significativa dell'avere ZZ DO conoscenza del ruolo criminale dei TR. 214. Tale elemento è comunque smentito dalla archiviazione disposta dal gip di Roma il 9/11/11 che riteneva l'inesistenza di rapporti criminali tra il AD del ricorrente, i TR e PP FR. 215. Sull'erroneo presupposto della conoscenza da parte di ZZ DO del ruolo criminale dei TR, i giudici di merito hanno ritenuto di dovere interpretare le conversazioni tra ZZ DO e TR NI NZ quale prova di rapporti illeciti.
216. Ne consegue che le intercettazioni vengono quindi ritenute significative pur se equivoche o, anche, del tutto travisate. La evidente ragione delle conversazione era, invece, nel senso che "che l'imputato aveva rapporti commerciali con TR e con RA DO: egli usufruiva dei servizi offerti dalle società facenti loro capo sia per motivi personali (pulizia dello studio legale) che per motivi legati agli incarichi che pervenivano loro dal Comune". 217. Osservava ancora:
218. La prova del concorso esterno non può essere desunta dal semplice ed isolato dato del concorso in reati-fine. 219. Sono state travisate le dichiarazioni del tenente Giacona, che, in dibattimento, aveva riferito di segnalazioni della Questura di Latina al Comune di Fondi sui TR, poiché l'ufficiale aveva parlato di segnalazioni avvenute anni precedenti alla elezione di ZZ DO.
220. Non si è considerato che le imprese facenti capo a TR e RA DO già operavano in passato per il medesimo Comune e, comunque, non è stato individuato alcun possibile interesse di ZZ DO.
221. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al capo c); tale motivazione è erronea in quanto (con riferimento alle quattro determine di affidamento di lavori di pulizia del mercato coperto di Via Gioberti e del mattatoio comunale di Fondi) ZZ DO non aveva proceduto all'assegnazione dell'incarico per le pulizie alla società Lazio Net Service di TR RM IO, ne' tantomeno aveva provveduto ad apporre il visto sui mandati di pagamento per la liquidazione dei compensi. Infatti, tanto le determine quanto le autorizzazioni al pagamento di spesa sono firmate dall'assessore alle attività produttive Carnevale Marco NI.
222. La motivazione è parimenti erronea laddove fonda l'interessamento diretto del ricorrente per tali lavori sulla scorta di intercettazioni che, invece, non fanno affatto specifico riferimento ai lavori in questione ben potendo trattarsi di appalti affidati dal ricorrente quale assessore ai lavori pubblici. E, comunque, viene indicata la corretta lettura delle conversazioni intercettate.
223. Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al capo e) (abuso di ufficio per essere stati gli incarichi affidati con ricorso al "cottimo fiduciario" in assenza delle relative condizioni).
224. La motivazione per tale reato si limita alla riproposizione degli argomenti della sentenza del Tribunale continuandosi ad affermare apoditticamente che tutti gli incarichi di pulizia affidati a DI erano illegittimi, per carenza dei requisiti di necessità ed urgenza che, invece, ricorrevano come era evidente anche dalla stessa tipologia dei lavori. Inoltre è stata attribuita la responsabilità per la determina 693/2007 che invece non è stata firmata da ZZ DO, ne' per l'affidamento ne' per il pagamento.
225. Con quarto motivo deduce il vizio di motivazione del capo f), sul quale vi sono solo gli argomenti della sentenza di primo grado. Si contestano ad ZZ DO affidamenti di lavori nell'ambito del proprio assessorato ma lo stesso non risulta firmatario di alcun atto relativo agli stessi lavori, ne' è sufficiente il generico richiamo ad intercettazioni per affermare il contrario. 226. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al capo o). La decisione è erronea laddove non considera che ZZ DO, nella presunta attività tesa ad ottenere che i vigili urbani del Comune di Fondi effettuassero controlli mirati, in giorni particolari, al fine di far risultare il pregiudicato DE US residente nel Comune di Fondi, non operava quale pubblico ufficiale. Erroneamente la Corte non ha tenuto conto di quanto affermato dal ricorrente, ovvero di aver operato in base ad un rapporto professionale e per tale causa aveva ricevuto denaro.
227. Con il sesto motivo deduce il vizio di motivazione quanto ai capi p) e q) della sentenza.
228. La contestazione è illogica in quanto il privato De PI non aveva alcun vantaggio dal ritardo dei controlli dei VVUU. 229. Con il settimo motivo deduce il vizio di motivazione in riferimento al capo r) della sentenza, rilevando gli errori dei giudici di merito nella interpretazione delle conversazioni intercettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
230. Si considerano prima i motivi comuni a più ricorrenti, relativi a questioni procedurali ed alla confisca dei beni.
231. Con la memoria del 2 settembre 2014 i ricorrenti PP hanno rilevato che la sentenza di appello è stata depositata oltre il termine di 90 giorni indicato in dispositivo per cui doveva loro essere notificato l'avviso di deposito, adempimento che è invece stato omesso.
232. Anche a fronte del provvedimento di proroga dei termini di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4 bis e del rispetto del nuovo termine, rilevano i ricorrenti,
è dovuto l'avviso di deposito della sentenza in quanto tale proroga del termine non modifica la disciplina prevista dall'art. 544 c.p.p. per la ipotesi di mancato rispetto dei termini di deposito della motivazione. Ciò vale per PP LE, cui era stato comunque notificato il provvedimento che prorogava i termini di deposito, e vale ancora di più per PP FR cui non è stato dato neanche avviso di tale proroga.
233. In conseguenza, i ricorrenti hanno chiesto la restituzione degli atti alla Corte di Appello perché proceda a dare loro avviso del deposito della sentenza al fine di esercitare la facoltà di presentare personalmente ricorso per cassazione.
234. In udienza la medesima questione è stata proposta anche da altri difensori, ancorché per alcuni dei ricorrenti cui l'eccezione è riferita risulti in atti la regolare notifica dell'avviso di deposito della sentenza ovvero il conferimento della procura a proporre ricorso per cassazione con chiaro riferimento alla sentenza della Corte di Appello, così dimostrando che avevano effettiva conoscenza dell'avvenuto deposito della motivazione. 235. Con riguardo a detta questione, vale preliminarmente osservare che essa risulta sostanzialmente basata sull'assunto che, vuoi (in alcuni casi) per l'asserito difetto di notifica dell'estratto contumaciale a taluno degli imputati rimasti contumaci nel giudizio d'appello, vuoi (in altri casi) per la mancata notifica del deposito della sentenza avvenuto oltre il termine fissato dal giudice, non sarebbe ancora decorso il termine entro il quale gli imputati avrebbero potuto esercitare in proprio l'autonomo diritto di impugnazione ad essi riconosciuto dalla legge. Ciò alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 317/2009 che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 175 c.p.p., comma 2, (nel testo all'epoca vigente) nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato nel termine per proporre impugnazione, in presenza delle condizioni previste dalla legge, per il solo fatto che l'impugnazione fosse stata proposta dal difensore. Tale pronuncia - si è sostenuto - avrebbe completamente scardinato il principio della unicità del diritto di impugnazione, quale in precedenza era stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ved., per tutte, Cass. S.U. 31 gennaio - 7 febbraio 2008 n. 6026, Huzureanu, RV 238472), e secondo il quale pur quando il detto diritto fosse attribuito a due soggetti indipendentemente l'uno dall'altro (come appunto nel caso dell'imputato e del suo difensore), esso sarebbe stato da ritenere consumato una volta che anche uno solo di essi lo avesse esercitato e l'altro fosse più in grado di farlo, per inutile decorrenza del termine del quale egli avrebbe potuto fruire o per altra ragione. In tal senso risultano essersi espresse, successivamente alla suddetta declaratoria di incostituzionalità:
Cass. 2^, 5 giugno - 4 luglio 2012 n. 25778, ME, RV 253083; Cass. 2^, 14-20 dicembre 2012 n. 49408, Porcino, RV 253917; Cass. 2^, 3 luglio - 13 agosto 2013 n. 34917, PE, RV 256102; Cass. 5^, 24 settembre - 6 novembre 2013 n. 44846, PI ed altri, RV 257134, cui può aggiungersi Cass. 5^, 7 - 27 ottobre 2014 n. 44863, Prudentino, non massimata).
236. Ciò premesso, vi è anzitutto da dire che trattasi di questione che, a prescindere, per ora, da ogni considerazione sulla sua fondatezza, non potrebbe comunque essere presa in esame per la pregiudiziale ragione costituita dalla sua tardività, non essendo stata la stessa sollevata negli atti di ricorso ma solo, tardivamente, quanto ai difensori dei due PP, nella memoria da essi prodotta il 2 settembre 2014 (non valida come atto di presentazione di motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, sia per il suo contenuto, esulante da quello dei motivi originari,
sia per la mancata osservanza del termine di quindici giorni antecedenti alla data dell'udienza); quanto agli altri difensori, in apertura della medesima udienza. Ciò in linea con quanto affermato in taluna delle decisioni di questa Corte sopra richiamate (in particolare le sentenze ME, PE e PI) e non contraddette dalle altre, secondo cui la mancata notifica dell'estratto contumaciale (ma il principio, attesa l'identità della "ratio" cui si ispirano le pronunce in questione, non può non valere anche per il caso di mancata notifica del deposito della sentenza oltre i termini fissati dal giudice o previsti dalla legge), non produce nullità alcuna e non impedisce quindi la valida celebrazione del giudizio di impugnazione qualora la relativa eccezione non sia stata tempestivamente formulata dal difensore nel proprio atto di gravame. 237. Mette conto tuttavia, ad avviso del Collegio, attesa la delicatezza della questione, svolgere alcune ulteriori considerazioni, la prima delle quali è che appare quanto meno dubbio che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 317/2009, abbia effettivamente inteso scardinare totalmente (come ritenuto nelle richiamate pronunce di questa Corte ad essa successive), il principio della unicità del diritto di impugnazione spettante all'imputato ed al suo difensore.
238. A parte, infatti, l'esistenza di altra decisione (Cass. 6^, 12 giugno - 13 dicembre 2013 n. 50332, Barba, RV 258494), nella quale il suddetto principio risulta espressamente riaffermato (in dichiarata adesione, peraltro, a precedenti pronunce risalenti a prima della sentenza della Corte costituzionale e senza che questa e le decisioni della Corte di cassazione ad essa successive risultino prese in esame), vale osservare che dal testo della sentenza n. 317/2009 della Corte costituzionale si evince che quest'ultima ha soltanto preso atto, come "diritto vivente", del principio della unicità del diritto di impugnazione, per poi escludere, coerentemente con le proprie premesse, che esso possa prevalere nel caso particolare di contrasto con il diritto del contumace che non ha avuto conoscenza del processo di essere posto concretamente in grado di proporre impugnazione.
239. Si tratta - in quello che appare il pensiero della Corte costituzionale - di affermare la maggior valenza di determinati diritti fondamentali che non consentono, nel peculiare caso considerato dalla Corte Costituzionale, di ritenere preclusivo dell'autonomo ricorso del contumace la proposizione del ricorso da parte del difensore - che, peraltro, si comprende essere il difensore di ufficio e non quello di fiducia.
240. Si legge, infatti, nella sentenza in discorso della Corte Costituzionale "A fortiori non possono essere richiamati, per convalidare la legittimità costituzionale della norma censurata, i principi dell'unicità del diritto all'impugnazione e del divieto di bis in idem, da cui non possono essere tratte conclusioni limitative di un diritto fondamentale. Tali principi devono essere presi in considerazione, invece, sia per ricercare i rimedi ad eventuali giudicati contraddittori che già siano presenti nell'ordinamento positivo, sia per approntare, da parte del legislatore, norme tecniche di dettaglio, volte a rendere maggiormente operativo, sul piano processuale, il principio di garanzia costituito dal diritto del contumace inconsapevole a fruire di una misura ripristinatoria. Quest'ultima, per avere effettività, non può essere "consumata" dall'atto di un soggetto, il difensore (normalmente nominato d'ufficio, in tali casi, stante l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), che non ha ricevuto un mandato ad hoc e che agisce esclusivamente di propria iniziativa. L'esercizio di un diritto fondamentale non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona. È appena il caso di aggiungere che questa Corte può intervenire in materia nei limiti della sua competenza e non può incidere sulla conformazione del processo contumaciale, che spetta al legislatore. Si deve soltanto sottolineare che, nell'accogliere parzialmente la questione sollevata dalla Corte rimettente, si elimina una specifica violazione al diritto di difesa ed al contraddittorio dell'imputato contumace inconsapevole, allo scopo di rendere effettiva proprio la misura ripristinatoria scelta dal legislatore - la rimessione nel termine per proporre impugnazione - senza profilare un nuovo modello di processo al contumace"; ed ancora: "L'art. 175 c.p.p., comma 2, per i motivi sopra esposti deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui preclude la restituzione del contumace, che non aveva avuto cognizione del processo, nel termine per proporre impugnazione, quando la stessa impugnazione sia già stata proposta dal difensore. Resta chiaro che la presente decisione attiene alla sola preclusione formale individuata dal diritto vivente (quella cioè derivante dall'esistenza di una pregressa impugnazione), e non incide sui presupposti fissati dalla legge per l'accesso del contumace inconsapevole al meccanismo di garanzia". 241. Si deve notare che:
242. il tema è essenzialmente quello della conoscenza del processo piuttosto che quello di conoscenza della emissione della sentenza. 243. Si fa riferimento alla conoscenza effettiva ed alla differenza fra il caso in cui vi sia il difensore di fiducia e quello in cui vi sia il difensore di ufficio, quest'ultimo operando di propria iniziativa e senza mandato.
244. L'effetto modificativo dell'art. 175 c.p.p., comma 2 mantiene la peculiarità della ipotesi di rimessione in termini. In questo caso la restituzione nel termine è a favore del contumace "che non aveva avuto cognizione del processo". Ovvero, nel caso della proposizione di una impugnazione dopo che è stata già proposta dal difensore di ufficio, risulta necessaria la prova da parte dell'istante laddove, se non vi è ancora stata alcuna impugnazione, l'art. 175 c.p.p., al comma 2 prevede che l'imputato contumace sia sempre restituito nel termine per la impugnazione "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento...". 245. Ragionevolmente, quindi, solo nel caso che l'impugnazione in favore dell'imputato contumace sia stata proposta dal difensore d'ufficio potrà desumersi, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, la mancata conoscenza, da parte dell'imputato medesimo, del provvedimento oggetto di gravame, e non anche, invece, nel caso di impugnazione che sia stata proposta dal difensore di fiducia. Conforta tale affermazione la sentenza della sez. 1^ di questa Corte n. 32984 del 15/06/2010 - dep. 08/09/2010, Condello, Rv. 248008, secondo cui: "Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario che sussistano simultaneamente le condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancanza di volontaria rinunzia ad impugnare. Ne consegue che ad impedire l'attivazione del rimedio è sufficiente il difetto di una soltanto di tali condizioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di restituzione avanzata dall'imputato, che si è reso latitante, provvedendo alla nomina di più difensori di fiducia ed avvalendosi della loro assistenza durante tutte le fasi processuali, sino al giudizio di cassazione".
246. E, ancora, rileva la normativa recentemente introdotta in tema di processo in assenza in riforma del processo di contumacia. Tale normativa è quella che è auspicata dalla stessa Corte Costituzionale laddove, come si legge sopra, rileva che il tema della tutela del contumace è più generale ma sia necessario uno specifico intervento legislativo.
247. Tale nuova normativa in tema di processo in assenza dell'imputato - L. 28 aprile 2014, n. 67 - pur non essendo immediatamente applicabile, certamente rileva ai fini di interpretazione. La legge prevede tra i casi di conoscenza presunta del procedimento proprio il caso in cui l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia (art. 9, comma 2 "Salvo quanto previsto dall'art. 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo") a conferma che, in una tale ipotesi, non vi è alcuna compressione dei diritti di difesa. 248. Anche a voler ammettere, tuttavia, che la sentenza della Corte costituzionale n. 317/2009 abbia scardinato totalmente il principio della unicità del diritto di impugnazione spettante all'imputato ed al suo difensore (secondo quanto sostenuto dalle successive sentenze di questa Corte cui in precedenza si è fatto cenno), ritiene il Collegio che non possa comunque condividersi la soluzione che in esse risulta prospettata per il caso in cui, davanti al giudice del gravame, venga tempestivamente dedotta, dal difensore che abbia proposto impugnazione nell'interesse dell'imputato, unitamente ai motivi attinenti al merito della decisione impugnata, anche l'eccezione di mancata notifica, all'imputato medesimo, dell'avviso di deposito della sentenza, sia esso dovuto per tardività di tale deposito rispetto al termine di legge o fissato dal giudice, ovvero sia dovuto per essere stato il giudizio celebrato in contumacia;
soluzione, quella anzidetta, che, in sostanza, implica il dovere, da parte del giudice dell'impugnazione, di esaminare nel merito la fondatezza dell'eccezione e, in caso positivo, adottare le conseguenti statuizioni, astenendosi, quindi, dal decidere sul resto del gravame.
249. Tale soluzione, a sostegno della quale si invoca, essenzialmente, l'asserita necessità di evitare possibili contrasti di giudicati, non considera che non vi è alcuna norma sulla base della quale, in presenza di un gravame validamente proposto da soggetto a ciò legittimato, il giudice dell'impugnazione possa astenersi dal prenderlo in esame solo per il fatto che sia ancora pendente il termine entro il quale altro soggetto, parimenti legittimato, potrebbe a sua volta proporre impugnazione avverso il medesimo provvedimento. Giova, in proposito, ricordare che, per converso, l'art. 590 c.p.p. prevede che, presentata la impugnazione, gli atti vengano trasmessi "senza ritardo" al giudice competente, senza alcuna previsione di necessaria attesa del decorso dei termini per la altra parte. Anche l'art. 580 c.p.p., d'altra parte, nel prevedere la conversione in appello del ricorso per cassazione che sia stato proposto contro la medesima sentenza avverso la quale sia stato anche proposto l'appello, non impone alla Corte di cassazione di verificare, prima di decidere sul ricorso, che sia inutilmente scaduto il termine entro il quale altro soggetto diverso dal ricorrente avrebbe potuto proporre appello;
il che può verificarsi, ad esempio, nel caso di ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso sentenza assolutoria del giudice di pace pur in pendenza, ipoteticamente, del termine entro il quale la parte civile (secondo il principio affermato da Cass. S.U. 29 marzo - 12 luglio 2007 n. 25695, Lista, RV 236539), potrebbe proporre appello, sia pure ai soli effetti civili. Eppure, anche in siffatta ipotesi, sarebbe presente il rischio del contrasto di giudicati. Ed è appena il caso di osservare, a tale ultimo proposito, che la pur apprezzabile esigenza di prevenire, per quanto possibile, il pericolo del contrasto di giudicati appare, nell'attuale sistema processuale, largamente recessiva rispetto all'intento perseguito dal legislatore di favorire al massimo la possibilità di scelta di riti alternativi anche da parte di alcuni soltanto tra gli imputati chiamati a rispondere dello stesso reato;
il che da luogo, con ogni evidenza, al conseguente aumento del pericolo, appunto, del contrasto di giudicati, esteso anche al giudizio circa la sussistenza o la penale rilevanza del medesimo fatto che a tutti sia stato addebitato. 250. Vi è anche da considerare, a confutazione della soluzione qui avversata, che il giudice dell'impugnazione, ivi compresa la Corte di cassazione, a fronte di doglianze attinenti adempimenti successivi alla pronuncia del provvedimento impugnato, non potrebbe in alcun modo annullare tale provvedimento, sulla validità del quale la mancata o imperfetta effettuazione dei detti adempimenti non avrebbe, ovviamente, incidenza alcuna. Il giudice dell'impugnazione, quindi, ove ritenga fondate tali doglianze, altro non potrebbe fare (come, infatti, è già talvolta avvenuto), se non adottare provvedimenti interlocutori volti a far sì che, rientrando quegli adempimenti nella esclusiva competenza del giudice "a quo" (o della sua cancelleria), quel medesimo giudice provvedesse ad effettuarli o a rinnovarli, rinviando, nel frattempo, la decisione sul proposto gravame, nella parte eventualmente attinente al contenuto del provvedimento che ne è oggetto;
procedura, questa, che però non trova appiglio in alcuna specifica disposizione normativa ma risulta, in buona sostanza, basata soltanto sulla presunzione che l'ufficio del giudice "a quo" si adegui a quanto con il provvedimento interlocutorio gli viene richiesto, pur non essendo a ciò formalmente tenuto, dal momento che non si trova, ovviamente, in rapporto di subordinazione gerarchica con il giudice "ad quem" e ben potendo, quindi, in ipotesi, non condividere affatto la valutazione da quest'ultimo operata. Il che darebbe luogo ad una possibile stasi processuale di ben difficile soluzione, specie ove la stessa venisse a prodursi tra un ufficio di merito e la Corte di cassazione, essendo proprio quest'ultima l'organo funzionalmente deputato (anche per la sua postulata posizione di terzietà), alla risoluzione dei conflitti, ivi compresi quelli qualificabili come "casi analoghi", tra i quali, presumibilmente, potrebbe rientrare il caso ora ipotizzato.
251. Per concludere, quindi, sul punto, ritiene il collegio di poter affermare che, in linea di principio con il ricorso per cassazione e, più in generale, con ogni atto di impugnazione, non possano dedursi nullità che, come quelle attinenti alla notifica dell'avviso di deposito o dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata, si assumano occorse successivamente alla pronuncia di tale sentenza, se non in quanto siffatta deduzione sia funzionale alla neutralizzazione di quelle che, altrimenti, potrebbero essere cause di inammissibilità, per tardi o per altra ragione, del proposto gravame. Il che, nella specie, non si verifica. Ne consegue che il giudice dell'impugnazione non può che ignorare un tal genere di doglianze e procedere quindi alla decisione del gravame validamente proposto (ovvero dichiararlo inammissibile, ove con esso non siano dedotte altre ragioni di doglianza), nulla rilevando che, trattandosi di dedotta nullità della notifica dell'estratto contumaciale o del deposito della sentenza all'imputato, possa non essere ancora decorso, per quest'ultimo, il termine per proporre autonomamente altro atto di impugnazione avverso la medesima sentenza. Ove, poi, una tale ipotesi si verificasse, nulla impedirebbe all'imputato di proporre, unitamente ad incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 2, (ove fosse divenuta irrevocabile la sentenza pronunciata sul gravame del difensore), anche impugnazione apparentemente tardiva, destinata ad essere riguardata come ammissibile (e, quindi, trattata) se ed in quanto il giudice competente ne escludesse la tardività, proprio per il mancato decorso del termine entro il quale essa doveva essere proposta. Dopodiché, ove venisse in prosieguo a prodursi effettivamente un contrasto di giudicati, questo sarebbe risolto sulla base dell'apposita disciplina dettata dall'art. 669 c.p.p.. 252. Risolto questo tema relativo a questioni formali sorte in questa fase, vanno trattate congiuntamente anche le questioni processuali poste da più ricorrenti;
in linea generale si tratta della reiterazione di problemi posti durante il giudizio e sui quali i giudici di merito hanno già dato risposta.
253. Si fa riferimento ai seguenti motivi:
254. TR NI NZ: primo motivo e terzo motivo. TR RM IO: secondo motivo, secondo motivo aggiunto e quarto motivo aggiunto. RA DO: ricorso avvocato Gianzi primo motivo;
ricorso avvocato Porcelli primo, quinto, sesto e settimo motivo. RA AN: ricorso avvocato Porcelli primo motivo, sesto motivo e settimo motivo;
ricorso avv. Mastrobattista decimo motivo. PA NI primo, settimo, ottavo, nono e tredicesimo motivo. SI ZI, HÒ NC: primo motivo, secondo motivo e terzo motivo. Di IO IM TA: secondo motivo, terzo motivo e quarto motivo. NN IE primo motivo, secondo motivo e terzo motivo. De LV US primo motivo. PP FR, PP LE: terzo motivo.
255. Se ne tratterà, generalmente, senza necessità di fare riferimento ai singoli ricorrenti.
256. Innanzitutto vari ricorrenti hanno reiterato la eccezione in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese da vari testimoni nella fase delle indagini ed acquisite e valutate fini della prova dal Tribunale e dalla Corte di Appello ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4. 257. I giudici di merito hanno ritenuto che la condotta anomala tenuta nel corso del dibattimento da numerosi testimoni, i quali avevano reso dichiarazioni non corrispondenti a quelle predibattimentali, non fosse indicativa semplicemente di un cattivo ricordo ma fosse invece indice di reticenza e/o falsità e che quindi, non essendo certamente credibile che ciò fosse frutto di pura coincidenza, in assenza di qualsivoglia plausibile, diversa spiegazione di una tale condotta, non si potesse che trarne la conseguenza che i testi fossero stati sottoposti a pressioni, con violenza o minaccia, perché non dicessero il vero.
258. Tale conclusione è, com'è evidente dalla lettura delle sentenze di merito, basata su una attenta valutazione di ciascuna delle dichiarazioni reticenti e delle possibili ragioni di tale condotta.
259. A fronte degli argomenti spesi, sia in fatto e in diritto, dalla Corte di Appello i ricorsi qui in valutazione si limitano alla reiterazione delle medesime richieste senza sviluppare ulteriori argomenti.
260. Va quindi affermato innanzitutto che, sul piano della corretta interpretazione della norma, la Corte di Appello ha applicato i principi fissati da questa Corte (Sez. 2^, n. 50323 del 22/10/2013 - dep. 13/12/2013, Aloia e altri, Rv. 257978, Sez. 1^, n. 39850 del 01/03/2012 - dep. 09/10/2012, Alampi e altri, Rv. 253951), richiamando anche pronunzie pertinenti al caso. Quindi, in assenza di argomentazioni significative in contrario, non può che ribadirsi che l'accertamento della sottoposizione del testimone a minaccia certamente non può limitarsi alla valorizzazione di un mero sospetto, ma può essere basato su di una ragionevole valutazione del contegno complessivo del testimone, contegno che sia tale da non trovare diversa ragione rispetto a quella della sottoposizione a minaccia.
261. Rispettate le regole predette, vi è poi il tema delle modalità concrete di effettuazione di tali valutazioni. Ma, a parte l'essere la motivazione della Corte di Appello evidentemente immune da carenza o manifesta illogicità, restando quindi ben poco che possa essere oggetto di valutazione in sede di legittimità, comunque su tali valutazioni concrete i ricorsi non si sono pronunciati. Difatti, si sono limitati a negare la possibilità di giungere a ritenere le condizioni di intimidazione sostanzialmente sostenendo la necessità di una prova piena delle pressioni indebite ovvero la necessità di disporre un accertamento ad hoc.
262. L'unica critica rilevante è laddove si afferma l'errore della Corte di Appello che ha valorizzato, quale indice dell'essere in corso attività intimidatorie, la condotta dei periti che hanno rinunciato all'incarico di procedere a trascrizione, senza spiegare perché tale condotta troverebbe ragioni in vicende extraprocessuali anziché, come e più ovvio, in vicende processuali (i problemi sorti quanto alla regolarità dei supporti di registrazione ed al loro ordinamento).
Prima facie la critica appare giustificata mancando una motivazione sul punto, ma va considerato che il comportamento dei periti rappresenta, nell'ottica della motivazione dei giudici di merito, solo un ulteriore elemento di valutazione del ritenuto, generale contesto di intimidazione;
anche a voler pensare che i periti non abbiano subito pressioni, non cambierebbero le conclusioni: sarebbe comunque sufficiente la condotta dei testimoni per giustificare la decisione, non sindacabile in fatto, dei giudici di merito. Null'altro, quindi, deve osservarsi al riguardo.
263. È stato, poi, nuovamente sostenuto in questa sede che si è verificata una "nullità del processo" per avere uno dei difensori, l'avv. Mastrobattista, assistito imputati aventi posizioni tra loro incompatibili.
264. A parte la sostanziale genericità nella indicazione di quale sarebbe una effettiva condizione di incompatibilità, si tratta di questione del tutto infondata poiché, anche laddove si dovesse rilevare una tale incompatibilità, non vi sarebbe alcuna conseguenza sulla validità degli atti (Sez. U, n. 21834 del 22/02/2007 - dep. 05/06/2007, Dike, Rv. 236373, per la quale: "L'inosservanza del disposto di cui all'art. 106 c.p.p., secondo cui non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento ovvero in procedimento connesso o interprobatoriamente collegato, non costituisce causa di nullità o di inutilizzabilità di dette dichiarazioni, comportando essa (oltre la eventuale responsabilità disciplinare del difensore) soltanto la necessità, da parte del giudice, di una verifica particolarmente incisiva relativamente alla loro attendibilità"). Nè, del resto, le parti hanno anche solo prospettato ragioni per le quali tale incompatibilità possa aver inciso sul corretto accertamento dei fatti.
265. È stata riproposta la questione relativa alla presunta irregolarità dei supporti di registrazione delle conversazioni intercettate, da cui sarebbe dovuta derivare la loro inutilizzabilità (ved., in particolare, il quinto ed il settimo motivo del ricorso a firma dell'avv. Porcelli, proposto nell'interesse di RA DO); questione alla quale la Corte territoriale aveva già dato risposta (ved. pag. 69 della sentenza impugnata) richiamando quanto già ampiamente argomentato alle pagg. 35 e segg. della sentenza di primo grado, ove si metteva in luce, in particolare, come tutti i dubbi sollevati a proposito della genuinità ed originalità dei supporti magnetici, in relazione specialmente alla pretesa attività di "manipolazione" o "alterazione" che si assumeva posta in essere da OL LU, a suo tempo nominati consulente del pubblico ministero, fossero stati dissipati all'esito della perizia che era stata affidata al dott. Milana.
266. Al riguardo, premesso che trattasi di doglianze essenzialmente basate sul riproposto assunto secondo cui il materiale contenente le registrazioni sarebbe stato oggetto di manipolazione ed alterazione da parte del OL LU, vale osservare che, per un verso, tali doglianze, nella parte in cui lamentano la mancata assunzione del OL LU come teste, danno come già per acquisito il fatto che egli avrebbe posto in essere le condotte illecite a lui attribuite, di tal che deve ritenersi che sua testimonianza, nell'ottica della difesa, ad altro non avrebbe dovuto servire, in plateale contrasto con la funzione propria del mezzo istruttorie in questione, se non all'acquisizione della prova di dette condotte e quindi, in prospettiva, addirittura all'accertamento di fatti di potenziale rilievo penale a carico dello stesso testimone;
per altro verso, nel riproporre all'attenzione di questa Corte gli stessi elementi di fatto a suo tempo rappresentati in sede di merito a sostegno della pretesa inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, a cagione proprio dell'asserita attività manipolatoria del OL LU, non formulano (come invece sarebbe stato necessario) alcuna specifica critica alle conclusioni raggiunte dal perito dott. Milana, cui la Corte d'appello ha fatto richiamo, limitandosi a sostenere, in modo del tutto apodittico, che indebitamente dette conclusioni sarebbero state ritenute affidabili;
ed è appena il caso di richiamare, in proposito, il noto e costante orientamento giurisprudenziale, riaffermato, da ultimo, da Cass. 6^, 9 gennaio - 5 febbraio 2014 n. 5749, Homm. RV 258630 (con numerosi richiami conformi, secondo cui: "Il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità di quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire, in motivazione, autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità, per converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente la dimostrazione del fatto che le conclusioni peritali siano state valutate in termini di affidabilità e completezza e che non siano state ignorate le argomentazioni del consulente"; principio, questo, da riguardarsi tanto più valido in quanto (come si verifica nel caso di specie), neppure risulti (tanto non emergendo dalla lettura del ricorso) che vi sia stata la nomina di un consulente di parte il quale abbia rassegnato conclusioni divergenti da quelle del perito. 267. Sempre in tema di intercettazioni, è stata riproposta anche la questione in ordine alla ammissibilità delle intercettazioni ambientali effettuate nell'agenzia di pompe funebri di RA DO, sul presupposto che tale agenzia sia luogo equiparabile al domicilio e non fosse quello il luogo in cui si commetteva il reato (ved. tredicesimo motivo del ricorso PA NI).
268. Anche in questo caso non si è considerata l'adeguata motivazione della sentenza impugnata, limitandosi alla riproposizione del tema (ovvero a ritrascrivere il motivo di appello), per cui è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte che, proprio per le intercettazioni disposte nei locali del RA DO, in sede di decisione su una impugnazione in fase cautelare, ha affermato che l'agenzia di pompe funebri non è affatto assimilabile ad un luogo di privata dimora (Sez. 4^, Sentenza n. 45323 del 12/12/2002 Cc, dep. 25/11/2003, Rv. 226887). Dalle sentenze di merito non risultano mutati i presupposti in fatto e, quindi, resta la medesima la situazione in base alla quale era stata adottata la decisione richiamata.
269. In tema, ancora, di intercettazioni, si è sostenuta l'inutilizzabilità dei relativi risultati per violazione e falsa applicazione dell'art. 268 c.p.p. e art. 89 disp. att. c.p.p. assumendosi, sulla scorta di dichiarazioni rese dal OL LU, che i verbali delle operazioni sarebbero stati "irregolari", risultando da dette dichiarazioni che: "non sempre, dopo aver riportato il sunto della conversazione, veniva citato da quale ambiente o da quale utenza era stato intercettato, in alcuni casi veniva omesso il progressivo, in altri la data oppure l'ora, spesso veniva citato l'allegato dove erano raccolti i brogliacci". 270. Trattasi di doglianza da riguardarsi come palesemente infondata, alla luce del principio affermato da Cass. 1^, 2 dicembre 2009 - 5 marzo 2010 n. 8836, Bruguglio ed altri, RV 246377 (con richiamo a precedenti conformi), secondo cui: "L'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 89 disp. att. c.p.p. in tema di verbali e nastri registrati delle intercettazioni non determina l'inutilizzabilità degli esiti dell'attività captativa legittimamente disposta ed eseguita".
271. Alcuni ricorrenti hanno reiterato le già proposte questioni in ordine alla riunione dei processi, prospettandosi errori vari ed irregolarità in relazione alle quali si è anche ribadita l'eccentrica richiesta di ammettere la testimonianza di uno dei magistrati inizialmente assegnatari di uno dei processi poi riuniti. 272. Ma, come già correttamente spiegato in fase di merito, con argomenti che anche in questo caso non stati considerati affatto dai ricorrenti (i quali hanno semplicemente riproposto i motivi già sviluppati in sede di appello), poiché manca qualsiasi previsione di nullità, - come è evidente dalla lettura delle disposizioni rilevanti e, comunque, è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte - si è in presenza di provvedimenti di natura meramente ordinatoria. Quindi, tali provvedimenti, oltre a non produrre alcuna nullità, non sono impugnabili.
273. Anche in questo caso non sono state comunque individuate le eventuali concrete conseguenze negative in ordine alla effettività della difesa o al corretto accertamento dei fatti (vi è, invero, in uno dei ricorsi, una deduzione quanto ad essere alcuni dei reati in contestazione divenuti, per via della riunione, "reati fine" della associazione contestata nel processo riunito. Ma non si comprende quale dovrebbe essere la conseguenza di quanto osservato;
conseguenza che neanche il ricorso ipotizza).
274. Vi è ragione di concreta valutazione soltanto relativamente alla questione posta in via specifica da Di IO IM TA e NN IE. Costoro, difatti, deducevano una più radicale assenza di qualsiasi ipotesi di connessione tra le vicende principali per le quali si era ravvisata la competenza del g.u.p. distrettuale ed i reati loro contestati, per cui sarebbe a loro avviso ingiustificato, per tali reati, il mutamento di competenza, non semplicemente territoriale bensì funzionale, dal g.u.p circondariale al g.u.p distrettuale.
275. Certamente la questione non appare prima facie infondata in quanto non si rileva con immediatezza alcuna delle ragioni di connessione che incidono sulla competenza ex art. 16 c.p.p.; va però considerato che il tema riguarda soltanto la competenza del giudice per l'udienza preliminare e non anche quella del giudice di merito in quanto, comunque, il processo è stato trattato innanzi al Tribunale competente.
276. In conseguenza, innanzitutto va rammentato che il decreto di rinvio a giudizio non è autonomamente impugnabile fuori dal caso di abnormità, che qui chiaramente non ricorre, per cui non è rilevabile in sè l'errore di competenza del giudice che ha disposto il rinvio a giudizio. Di norma, se il rinvio a giudizio è disposto dal giudice incompetente, l'incompetenza rileverà solo se ed in quanto determini l'incompetenza del giudice del dibattimento;
il che, nella specie, non si verifica.
277. Poi, non risulta che l'(eventuale) errore sulla competenza abbia in altro modo compresso diritti di difesa e/o l'esercizio di facoltà dell'imputato; in particolare, va considerato che nel caso di specie non vi era stata alcuna richiesta di riti alternativi, situazione in cui la decisione (eventualmente) erronea sulla determinazione del gup competente avrebbe comportato l'errore nella individuazione del gup competente alla trattazione del rito alternativo (abbreviato od applicazione della pena).
278. Quindi, ribadito che non è stato (nè, del resto, è stato eccepito) alcun difetto di competenza del giudice del dibattimento, e che la riunione di processi pendenti nella stessa sede non è condizionata dalla connessione di reati, non vi è alcun effetto pratico che i due citati ricorrenti possano ottenere. Il loro motivo, pertanto, non è sorretto da interesse e non è necessario adottare una decisione sul ricorrere o meno la connessione tra i reati in questione e gli altri in contestazione.
279. Più ricorrenti hanno nuovamente contestato la correttezza della decisione del Tribunale di non autorizzare il rilascio della copia di una relazione del Prefetto di Latina sul tema delle infiltrazioni mafiose in quella provincia. Premesso che, alla luce della disposizione di cui all'art. 43 disp. att. c.p.p. in tema di autorizzazione al rilascio di copie, non è sostenibile l'esistenza di un "diritto alla copia" che sia diretta conseguenza del deposito nell'atto in questione, come invece sostengono i ricorrenti, va poi considerato se e quale concreto interesse questi ultimi possano nutrire nel denunciare l'asserita illegittimità del provvedimento in questione;
interrogativo, questo, al quale va data risposta negativa, a fronte della chiara indicazione da parte della Corte di Appello che la suddetta relazione non era rilevante ai fini della decisione;
ne', da parte dei ricorrenti, risulta in alcun modo dimostrato il contrario.
280. Così esaurito il tema delle eccezioni a carattere processuale, va considerato anche il tema, comune a più ricorsi e certamente fondato, della confisca.
281. La sentenza di primo grado disponeva la confisca dei beni ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies così motivando: "Ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies va ordinata la confisca dei beni mobili, immobili e mobili registrati, sequestrati a TR NI NZ, TR RM IO, RA DO, PP FR, in conseguenza della condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies"; "L'intervenuta condanna per il reati di cui all'art. 416 bis c.p. e al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies impone la confisca di tutti i beni mobili, immobili e mobili registrati riconducibili agli imputati TR RM IO, RA MA AU, SI ZI, RU OR, ET NZ, RA DO, RA AN, PP FR, PP LE, TR NI NZ come sopra enunciato".
282. La sentenza di secondo grado, a fronte di motivi di appello attinenti anche alla sussistenza di interposizione fittizia ed alla asserita non confiscabilità dei beni all'esito della prescrizione dei reati D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies così motivava:
283."Il motivo è infondato. Anche a voler ritenere che l'intervenuta prescrizione per i delitti D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies (prescrizione comunque non applicabile a PP LE) farebbe venir meno la confisca, disposta dal primo giudice, di quei beni e di quelle quote societarie delle quali viene ritenuta in primo grado (e, nella sostanza, confermata in questa sede) l'intestazione fittizia, è assorbente la considerazione per cui detti beni, per i quali, come si è detto, risulta provata la reale disponibilità da parte degli appellanti condannati per il delitto ex art. 416 bis c.p., devono essere obbligatoriamente confiscati, trattandosi di beni costituenti profitto dell'associazione mafiosa o comunque mezzo per conseguire le sue finalità".
284. Quindi la sentenza di primo grado disponeva la confisca dei beni di cui i condannati avevano la disponibilità non giustificata, anche per interposta persona, ipotesi di confisca che riguarda beni per i quali non è necessario alcun vincolo pertinenziale rispetto ai fatti per i quali si procede.
285. La sentenza di secondo grado, invece, ha mutato prospettiva: ha confermato la confisca sulla sola base della sua postulata obbligatorietà, in relazione alla confermata condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., senza considerare, però, che questa riguardava alcuni soltanto degli imputati tra quelli cui era stato addebitato anche il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies e senza chiarire in alcun modo, come invece sarebbe stato necessario, quali beni, in particolare, e per quali ragioni sarebbero stati da ritenere nella disponibilità diretta o indiretta dei soggetti nei cui confronti quella condanna era stata confermata, (tanto da rendere astrattamente possibile l'applicazione del disposto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies esclusa, invece, nei confronti dei soggetti cui era stato soltanto addebitato il reato di cui al citato D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies una volta intervenuta, per tale reato, la declaratoria di prescrizione), ovvero si sarebbe trattato di beni da ritenere rientranti nelle previsioni di cui all'art. 416 bis c.p., comma 7 e pertanto soggetti a confisca obbligatoria, sempre però nel presupposto che vi fosse stata condanna per il suddetto reato.
286. Si rende quindi necessario, in accoglimento, sul punto, dei ricorsi di PP FR, SI ZI, RA DO, RA AN, RA MA AU, TR RM IO e TR NI NZ, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Roma perché riesami a fondo la questione e adotti, sulla base di adeguata motivazione ed in armonia con le richiamate disposizioni normative, le conseguenti statuizioni.
287. Si passa quindi a considerare i singoli ricorsi. 288. TR NI NZ:
289. Il suo ricorso va accolto solo, come già detto, per il motivo attinente alla confisca;
per il resto deve essere rigettato. 290. Il primo motivo, con il quale si lamentava la riduzione delle liste testimoniali, è infondato.
291. Come ha già dato atto la Corte di Appello, il potere esercitato dal Tribunale è consistito essenzialmente nel ridurre le liste manifestamente sovrabbondanti ai sensi dell'art. 468 c.p.p., comma 2. Il ricorso, quindi, avrebbe dovuto contestare la correttezza dell'affermazione della eccessività della lista testimoniale;
ma è lo stesso ricorso che conferma le ragioni dei giudici laddove afferma che "anche un po' per provocazione, indicava come testi tutte le 120 ditte operanti all'interno del mercato ortofrutticolo". 292. Inoltre, mentre i giudici di merito hanno correttamente argomentato sulla necessità o superfluità delle singole prove, così evitando che la riduzione delle liste comportasse il mancato accoglimento di prove essenziali, la difesa non ha sviluppato argomenti specifici limitandosi a generiche doglianze. E, nei pochi casi in cui il ricorso controdeduce alla affermazione di superfluità di singole prove, risulta parimenti infondato in quanto fa riferimento a richieste di prove testimoniali aventi ad oggetto non dei fatti ma delle valutazioni (si tratta, in particolare, della richiesta di sentire i vertici della Prefettura di Latina sulla ragione per cui non avessero deciso di sciogliere il Comune di Fondi) ovvero contesta genericamente la mancata ammissione di singole prove senza, però, in alcun modo indicare come ciò possa aver inciso sulla decisione finale. Sotto quest'ultimo profilo si osserva che non può esservi interesse della parte ad ottenere una decisione che verta solo sulla possibile correttezza del procedimento di ammissione delle prove senza che se ne prospetti un possibile vantaggio concreto.
293. Il secondo ed il terzo motivo hanno avuto risposta già sopra. 294. Con il quarto motivo il ricorrente addebita, sostanzialmente, alla Corte di merito, per un verso, di essersi pedissequamente riportata alle valutazioni operate dal giudice di primo grado e, per altro verso, di aver ritenuto la configurabilità a carico dell'imputato del reato (in particolare) di associazione di tipo mafioso sulla sola base di elementi privi di adeguata valenza probatoria, quali i rapporti di parentela o di comparaggio con altri soggetti di ritenuta, accertata connotazione mafiosa (o assimilata), la convergenza di interessi nell'ambito di particolari vicende commerciali ed il ricorso, di per sè lecito e comune delle ordinarie dinamiche commerciali o imprenditoriali, alla intestazione fittizia di società.
295. Quanto al primo profilo, tali doglianze appaiono manifestamente infondate, risultando dalla semplice lettura dell'impugnata sentenza che la corte d'appello, lungi dal recepire passivamente ed acriticamente le valutazioni del primo giudice, ha adeguatamente motivato, sulla base del puntuale richiamo alle acquisite risultanze probatorie, autonomamente valutate, la ritenuta condivisibilità di dette valutazioni;
quanto al secondo profilo - premesso che lo stesso, limitandosi, di fatto, al solo addebito di cui all'art. 416 bis c.p., non investe in alcun modo quelli di estorsione in danno di
TO US (capo B/2) e di tentata estorsione in danno di CE NI ed altri (capo C/2) dei quali pure il TR NI NZ è stato ritenuto responsabile ed in relazione al primo dei quali, siccome individuato come quello più grave, è stata determinata la pena base di anni sette di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa - vale osservare che l'assunto circa la pretesa inconsistenza probatoria degli elementi posti a base del confermato giudizio di colpevolezza in ordine al reato associativo appare caratterizzato da sostanziale genericità, non confrontandosi esso con la specifica e analitica motivazione offerta, a sostegno della propria decisione, dalla Corte territoriale, la quale non si è certo limitata alla pura e semplice constatazione degli elementi sommariamente (e riduttivamente) richiamati nel ricorso, singolarmente considerati (nel qual caso ben a ragione sarebbe stata passibile di censura in questa sede), ma li ha criticamente valutati nel loro complesso, giungendo quindi alla più che ragionevolmente motivata conclusione della loro idoneità a dimostrare la fondatezza dell'addebito in questione;
fondatezza che, d'altra parte, ben può dirsi ulteriormente avvalorata dalla accertata (e non contestata) responsabilità del ricorrente, oltre che in ordine (come già ricordato) al reato di estorsione di cui al capo B/2, anche in ordine a quello di tentata estorsione di cui al capo C/2, in danno di CE NI ed altri.
296. Anche il quinto motivo è infondato in quanto, con riferimento alla specifica contestazione di cui all'art. 513 bis c.p., il ricorrente (ri)propone questioni di merito valutando contenuto e portata delle singole prove sul presupposto che in questa sede possa farsi valere il "travisamento" della prova;
ma di travisamento vi è solo la affermazione perché, nello svolgimento del motivo, anziché individuare singoli errori o illogicità rispetto ad atti individuati, la parte effettua un sindacato sulla coerenza della decisione rispetto al complesso del materiale probatorio, così incorrendo, come già detto, nell'errore di chiedere una nuova valutazione di merito.
297. TR RM IO.
298. Il ricorso di TR RM IO deve essere accolto limitatamente alla questione della confisca dei beni, già sopra trattata.
299. Deve inoltre darsi luogo, non sussistendo cause di inammissibilità dei proposti motivi di ricorso ne', per converso, condizioni tali da imporre l'adozione, in questa sede, di pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, ad annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con riguardo ai reati di cui ai capi e) ed f), nonché a quello di cui al capo c), limitatamente, per quest'ultimo, ai primi tre episodi ivi menzionati, tutti anteriori al 2007, mentre per il quarto la consumazione dell'illecito è da collocare al 19 luglio 2007, data nella quale risulta effettuato il pagamento, in favore della cooperativa Lazio net service della somma prevista come compenso per l'incarico ricevuto e nella quale, quindi, deve ritenersi consumato il contestato reato di abuso d'ufficio, con la realizzazione dell'ingiusto vantaggio per il privato. Per i detti reati, infatti, si è maturato il termine massimo di prescrizione, da individuarsi, in base alla nuova (e, nel caso di specie, più favorevole) disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005 (avuto riguardo all'avvenuta esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7), in quello di anni sette e mesi sei;
termine che,
attese le date indicate come quelle di consumazione dei reati in questione, appare ormai decorso, non risultando l'esistenza di cause di sospensione suscettibili di prorogarne la scadenza fino alla data odierna.
300. Quanto al resto, i motivi di ricorso sono da ritenere infondati, per le ragioni che seguono.
301. Il ricorrente con il primo motivo insiste ad affermare la impossibilità di partecipare utilmente al processo perché affetto da una grave forma di ipoacusia.
302. Su tale tema non viene aggiunto nulla di rilevante rispetto a quanto correttamente osservato dai giudici di merito, ovvero che la ipoacusia non è certo assimilabile alla sordità; ne', peraltro, il ricorrente fa riferimento all'effettivo grado della sua patologia limitandosi a rammentare come la perdita uditiva possa arrivare ad una determinata soglia. Con una deduzione così generica, senza indicare quale fosse il grado di gravità della patologia, il ricorrente ha di fatto reso significativo anche il dato empirico considerato dalla Corte di Appello laddove questa ha tenuto conto della concreta condotta di TR RM IO di partecipazione al giudizio.
303. In modo corretto, comunque, la Corte rileva come la ipoacusia sia semplicemente fronteggiabile con l'uso di comuni protesi acustiche che, del resto, rientrano tra gli ausili per l'udito la cui fornitura è garantita gratuitamente dal servizio sanitario nazionale. Quindi, fermo restante che non si è in presenza di patologia che impedisse la partecipazione al processo, rileva anche come la parte fosse perfettamente in grado, con una condotta di comune diligenza, di fronteggiare la dedotta difficoltà materiale. 304. Gli altri punti trattati nel medesimo primo motivo sono già stati considerati sopra. Anche il secondo motivo ha già avuto risposta sopra.
305. Quanto al terzo motivo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento del precedente giudicato relativamente ai reati di concorso del TR RM IO nei reati di abuso d'ufficio di cui ai capi c), d), e), ed f), sull'assunto, nell'essenziale, che tali reati sarebbero stati da considerare assorbiti in quelli di violazione della L. n. 575 del 1965, art. 10 quinquies per i quali era intervenuta sentenza di non luogo a procedere, vale osservare (per quanto ancora d'interesse, attesa la già maturata prescrizione per la maggior parte di essi), che se di assorbimento si deve parlare, esso sarebbe semmai da ravvisare in senso inverso a quello sostenuto dalla difesa, e cioè nel senso che dovrebbe essere il reato previsto dalla norma speciale (oggi riprodotta nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 74, comma 3),ad essere assorbito in quello di cui all'art. 323 c.p., essendo quest'ultimo caratterizzato, a differenza dell'altro, dalla necessaria presenza, oltre che dell'evento costituito da un indebito vantaggio dell'agente o di altri, ovvero dell'ingiusto danno altrui, anche del dolo intenzionalmente diretto alla realizzazione di detto evento.
306. Sempre con riguardo al terzo motivo, nella parte in cui si denuncia la violazione del ne bis in idem relativamente al reato associativo, sulla base del richiamo alla sentenza del g.u.p. di Roma in data 29 novembre 1999, con la quale il TR RM IO era stato prosciolto da analogo reato, appare sufficiente osservare, a sostegno di quella che si ritiene l'infondatezza di tale doglianza, che nel presente procedimento il reato associativo risulta contestato come commesso fino all'anno 2008 e che (come riconosciuto nello stesso atto di ricorso, sia pure per contestare - ma senza il sostegno di alcuna valida, specifica argomentazione - la rilevanza di tale circostanza), sussisteva, nel rapporto tra i due reati, "il dato della diversa base sociale".
307. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
308. Lo stesso è basato innanzitutto sulla affermazione che il materiale probatorio non sia in grado di dimostrare l'ipotesi di accusa;
il ricorrente non individua specifici errori logici della sentenza ma ripercorre, in sintesi, il materiale probatorio per affermarne la scarsa portata dimostrativa dei fatti contestati. Tale tesi è, però, condizionata dalla ritenuta totale inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni testimoniali acquisite ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4; tale premessa, si è già detto, è erronea in quanto i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrate le condizioni per l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in fase di indagini.
309. Gli ulteriori argomenti del ricorso, poi, riguardano valutazioni riferite ad ogni singola dichiarazione di collaboratore e ad ogni singola trascrizione di conversazione ritenuta significativa;
quindi sono innanzitutto argomenti non ammissibili in questa sede nella parte in cui invocano una nuova valutazione di merito e, poi, sono basati sull'erroneo presupposto che il materiale probatorio vada limitato alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed alle conversazioni intercettate (interpretate secondo la valutazione del ricorrente); si tratta quindi di argomenti manifestamente inidonei a contrastare la sentenza impugnata.
310. Il quinto motivo ripropone analoghe questioni in relazione alla contestazione di traffico di droga. Lo sviluppo degli argomenti consiste essenzialmente nella trascrizione dei motivi di appello e nella affermazione che non sarebbero stati adeguatamente valutati. 311. Per quanto riguarda la mancata risposta ai motivi di appello, la doglianza è infondata;
difatti la Corte ha risposto, seppur sinteticamente, sul principale tema posto dalla difesa, ovvero la corretta individuazione degli interlocutori e dell'oggetto dei colloqui intercettati. Peraltro il ricorrente faceva riferimento solo a parte delle prove utilizzate al detto fine dalla sentenza di primo grado (pag. 119 e 120); quindi non svolge argomenti che investano il complesso del materiale probatorio.
312. Quanto alle altre questioni poste con il motivo, si rileva come si tenti di parcellizzare gli elementi di prova criticando solo singoli elementi che non hanno da soli rilievo determinante nell'ambito della complessiva ricostruzione della responsabilità di TR RM IO. Ciò vale innanzitutto per la dichiarazione del collaboratore VO, le cui dichiarazioni sono state sostanzialmente utilizzate solo per individuare quali erano le attività della famiglia mafiosa e non per affermare la specifica responsabilità del ricorrente;
vale, poi, quanto al tema dell'essere venuto meno l'indizio rappresentato dalla condanna del TR in primo grado in altro processo, indizio che, pur utilizzato dai giudici di merito, era palesemente ultroneo come dimostra lo stesso ricorrente che non ne trae conseguenza sulla complessiva ricostruzione.
313. Il sesto ed il settimo motivo sono da ritenere inammissibili (salvo quanto già si è detto con riguardo alle doglianze in punto di confisca, contenute nel settimo), denunciandosi in essi vizi di motivazione che, quand'anche fossero sussistenti, non potrebbero assumere rilevanza alcuna in questa sede, a fronte del fatto che i reati ai quali essi si riferiscono sono stati dichiarati prescritti, di tal che dovrebbe trovare applicazione il noto e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non può darsi luogo all'esame di vizi di motivazione il cui eventuale riconoscimento altro non potrebbe comportare se non un annullamento con rinvio, da riguardarsi come incompatibile con l'obbligo, ex art. 129 c.p.p., di immediata dichiarazione del già prodottosi effetto estintivo. 314. L'ottavo motivo, con il quale ci si duole del confermato diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile, siccome volto a sollecitare una mera rivalutazione in ordine al merito della decisione assunta, sul punto in questione, dalla Corte territoriale, la quale ha fornito, in proposito, più che adeguata motivazione, facendo richiamo alla non contestabile (nè specificamente contestata), oggettiva gravità dei fatti nonché alla presenza di precedenti dei quali l'imputato risulta gravato.
315. Quanto ai motivi aggiunti, tutti propongono questioni già affrontate con i motivi principali che hanno trovato sopra risposta;
va solo considerato il sesto motivo aggiunto che fa riferimento al vizio consistente nella mancata rinnovazione del dibattimento per sentire la teste SE IA. Ma si tratta di motivo che, per un verso, presenta carattere di novità, non trovando esso riscontro nei motivi originari che non comprendevano tale questione;
per altro verso appare comunque, manifestamente infondato, in quanto non ricorrono, neanche in astratto, le condizioni di cui all'invocato art. 606 c.p.p., lett. d). Il ricorrente, difatti, non individua una prova rispetto alla quale possa vantare un diritto ex art. 495 c.p.p., comma 2 ne' argomenta in modo effettivo sulla decisività di tale prova ne', comunque, indica quali errori o carenza di motivazione della sentenza siano conseguiti in concreto da tale mancata audizione della testimone. 316. RA DO.
317. I due ricorsi di RA DO vanno accolti limitatamente ai motivi relativi alla confisca, per le ragioni già in precedenza indicate, essendo infondati i restanti motivi.
318. Ricorso avv. Gianzi.
319. Sul primo motivo si è già data risposta.
320. Il secondo motivo è infondato.
321. La parte sostanzialmente critica la assenza di valutazioni sull'elemento della associazione consistente nella "organizzazione" e sostiene che non sarebbe stata neanche individuata la caratteristica essenziale della associazione mafiosa, ovvero "la forza di intimidazione del vincolo associativo" e la "condizione di assoggettamento" conseguente. Si tratta, però, di una affermazione che innanzitutto si basa sulla erronea premessa che non sia possibile dimostrare indirettamente la sussistenza della associazione per delinquere con una prova riferita essenzialmente alle sue attività e non alla sua struttura e, comunque, quanto affermato nel ricorso non corrisponde al contenuto delle sentenze.
322. La sentenza della Corte di Appello considerava espressamente come la sussistenza di un clima di intimidazione e l'assoggettamento delle vittime risultassero direttamente dalle dichiarazioni predibattimentali acquisite ex art. 500 c.p.p., comma 4 nonché dalla anomala condotta dei testimoni che in dibattimento non avevano inteso confermare le proprie dichiarazioni. Le ragioni di tale condotta, come si è detto, sono state individuate, in assenza di qualsivoglia altra plausibile spiegazione, proprio nella sottoposizione alla intimidazione;
conclusione, questa, da riguardarsi come non tacciabile di manifesta illogicità e, pertanto, non sindacabile in questa sede. Gli altri elementi che la sentenza richiama non sono stati considerati in modo isolato ma fanno parte di un complesso di elementi adeguato a sostenere l'accusa. Quindi la sentenza impugnata offre una motivazione adeguata e priva di vizi logici. Va ovviamente rammentato che, quanto alla risposta alle singole questioni proposte con i motivi di appello, rileva che si sia data una adeguata risposta complessiva senza necessità di affrontare punto per punto le singole deduzioni dell'atto di impugnazione. Peraltro, si nota come la parte non abbia inteso affatto muovere critiche specifiche ma abbia di fatto chiesto una rilettura ed autonoma valutazione dei fatti, attività che esula dal controllo di legittimità.
323. È anche erroneo l'argomento specifico con il quale si afferma la eccentricità dell'attività svolta dal RA DO quale imprenditore nel settore pompe funebri rispetto alla attività mafiosa, elemento che avrebbe dovuto portare alla esclusione della sua responsabilità. Al riguardo, infatti, è appena il caso di osservare che lo svolgimento di un'attività imprenditoriale non esclude certo, di per sè, il contemporaneo svolgimento di altre attività di tipo delinquenziale, connesse o meno alla prima, quali, nella specie, risultano inconfutabilmente dimostrate dall'esito delle intercettazioni effettuate nei locali dell'impresa. 324. Alle stesse conclusioni si giunge anche per il terzo motivo. Questo contesta genericamente innanzitutto la mancata risposta ai motivi di appello, ma quel che rileva è la congruità della motivazione complessiva non essendo indicato alcuna specifica questione che dovesse avere, e non ha avuto, una più specifica risposta. Sembra anche che il ricorso invochi la necessità di una più approfondita motivazione per essere stata modificata la decisione in punto di individuazione del reato più grave;
si tratta, però, di questione di poco rilievo in quanto la individuazione del reato più grave non è fondata sulla gravità in concreto ma sulla gravità in astratto, quindi non è questione rilevante sotto il profilo indicato dalla parte. Dove, invece, il ricorso avrebbe dovuto individuare gli errori significativi della motivazione si limita ad affermazioni generiche quanto alla non corrispondenza della sentenza non solo ai motivi di appello del ricorrente ma anche a quelli, globalmente richiamati, degli altri presunte correi, nonché alla erroneità di interpretazione del contenuto delle intercettazioni. Anche in questo caso non si individuano errori ma si richiede una nuova lettura che, ovviamente, a questa Corte non è consentita. 325. Il quarto motivo, siccome relativo a reato prescritto, è da ritenere inammissibile, per le stesse ragioni già indicate con riguardo al sesto ed al settimo motivo del ricorso proposto nell'interesse di TR RM IO.
326. Ricorso avv. Porcelli:
327. Sul primo motivo si è data risposta.
328. Il secondo motivo, nel sostenere che si sarebbe dovuta applicare la regola del "ne bis in idem", non chiarisce e non documenta (come sarebbe stato necessario), quale sia esattamente il procedimento che si assume avere o avere avuto il medesimo oggetto dell'attuale e meno ancora quale sia, al presente, il suo stato, essendosi la difesa limitata, in sostanza, soltanto a richiamare l'esistenza di una ordinanza della corte d'appello di Roma (di per sè non decisiva, ai fini che qui interessano), la quale, chiamata a provvedere su di una istanza di ricusazione del giudice che doveva pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio nel presente procedimento, avrebbe affermato che l'addebito di associazione di tipo mafioso contestato sub A avrebbe avuto ad oggetto lo stesso fatto storico considerato in altro e diverso procedimento del quale il medesimo magistrato si sarebbe a suo tempo occupato. Al che può aggiungersi che, comunque, qualora sussistano effettivamente gli estremi per la riconoscibilità di una duplicazione di procedimenti per lo stesso fatto, nulla impedirà che la stessa possa essere fatta valere in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 669 c.p.p.. 329. Con il terzo motivo il ricorso fa rinvio al terzo motivo di appello eccependo il vizio di motivazione del provvedimento di riapertura delle indagini. Invero nello sviluppo del motivo si comprende che la parte intende contestare, piuttosto che dei vizi formali dell'atto, il contenuto della decisione del giudice;
ovvero la effettiva richiesta è quella di rivalutazione della sussistenza dei presupposti per la riapertura delle indagini. A prescindere dalla non sindacabilità in questa sede dei profili di merito, è sufficiente rammentare che la riapertura delle indagini è un provvedimento non impugnabile per cui non può procedersi a valutazione della adeguatezza degli elementi che fondavano la decisione (Sez. 5^, Sentenza n. 14991 del 12/01/2012 Ud. (dep. 18/04/2012 ) Rv. 252323).
330. Il quarto motivo sembra proporre argomenti simili al terzo, ma è del tutto privo di specificità in quanto si limita a riportare alcuni provvedimenti adottati nel corso del processo e, dopo avere citato giurisprudenza di legittimità che afferma varie regole processuali, afferma apoditticamente che "appare evidente" che la "esposizione sul punto contrasti... con i principi di diritto sopra richiamati") ed è, quindi, inammissibile.
331. Quanto al quinto ed al settimo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto basati sul medesimo presupposto, e cioè che vi sarebbe stata "manipolazione" o "alterazione", da parte del OL LU, del materiale contenente i risultati delle disposte intercettazioni ambientali, si è già data ad essi risposta in precedenza, nel trattare delle questioni di interesse non limitato a singoli ricorrenti.
332. Sul sesto motivo, nel quale si lamenta la indebita applicazione del disposto di cui all'art. 500 c.p.p., comma 4, vale quanto già in precedenza osservato sul medesimo argomento.
333. L'ottavo motivo contesta il provvedimento di autorizzazione alla utilizzazione di impianti esterni alla Procura della Repubblica per la effettuazione delle operazioni di ascolto autorizzate dal giudice. Si tratta, anche in questo caso, di motivo privo di specificità oltre che manifestamente infondato poiché, nel riproporre l'analogo motivo di appello, non si confronta con l'ampia e, di per sè, ineccepibile motivazione sulla base della quale la Corte territoriale ha giustificato la ritenuta infondatezza della proposta doglianza, mettendo in luce,, in particolare, come già aveva fatto il giudice di primo grado, che le operazioni captazione delle conversazioni intercettate erano state effettuate a mezzo impianti utilizzati dalla procura della Repubblica in virtù di un contratto di locazione. 334. Il nono motivo è infondato. Il ricorrente propone una questione in tema di competenza funzionale del solo gip/gup a disporre la trascrizione delle intercettazioni ma, di una tale competenza, non indica un'esatta fonte normativa. Tale indicazione sarebbe, invece, necessaria per poterne trarre la conseguenza di inutilizzabilità che, evidentemente, è il risultato cui la parte intende giungere non indicando quale possa essere, altrimenti, la conseguenza della trascrizione disposta erroneamente in fase di dibattimento;
va, peraltro, tenuto conto che la "prova" è rappresentata dalla registrazione e non dalla sua trascrizione. Nè, per poter individuare tale regola di competenza funzionale, appaiono dirimenti i non sempre chiari argomenti del ricorso sulla tutela della riservatezza che non sono certo in grado di imporre l'applicazione di regole non codificate con sanzione di inutilizzabilità. 335. Sul decimo motivo, fermo quanto già in precedenza osservato a proposito della confisca, vale osservare, quanto al resto, che la intervenuta declaratoria di prescrizione del reato sub z) impedisce di prendere in esame, per le ragioni già illustrate con riguardo ad analoghe situazioni, le doglianze attinenti ai pretesi vizi di motivazione circa la ritenuta configurabilità, a suo tempo, del suddetto reato.
336. L'undicesimo motivo (fatte salve, anche in questo caso, le doglianze attinenti alla confermata confisca e ribadito, con riferimento al prescritto reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies quanto osservato al punto che precede), si presenta,
quanto al resto, come caratterizzato da mera e generica assertività, a fronte delle specifiche e analitiche motivazioni offerte dai giudici di merito, quali già richiamate nella trattazione del secondo e del terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. Gianzi. 337. RA AN.
338. La sentenza appellata ha dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 12 quinquies, L. cit. contestato a RA AN (capo x) confermando, però, la confisca a suo carico.
339. Con riguardo alla confisca, vale quanto già a suo luogo osservato a sostegno della ritenuta necessità di un annullamento con rinvio. Quanto al resto, trattandosi di doglianze tutte volte ad ottenere, pur in presenza della già dichiarata prescrizione, un riesame delle ragioni per le quali si sarebbe dovuto pervenire ad una sentenza assolutoria, le stesse non possono che essere disattese, in quanto, come già osservato con riguardo ad analoghe situazioni, se dotate di fondamento, non potrebbero che dar luogo ad un annullamento con rinvio, incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato, in assenza di elementi che dimostrino con assoluta evidenza, senza necessità di nuove valutazioni da parte del giudice di merito (il che, nella specie, non si verifica), l'esistenza delle condizioni che imporrebbero un proscioglimento per taluna delle ragioni indicate nell'art. 129 c.p.p., al comma 2. PA NI.
340. È fondato il quattordicesimo motivo con il quale PA NI denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di associazione mafiosa. Prima di affrontarlo va sgomberato il campo degli altri numerosi motivi.
341. I motivi dal primo all'ottavo/a, ed il decimo motivo, a suo luogo indicati come corrispondenti a motivi dedotti nel ricorso a firma dell'avv. Porcelli nell'interesse di RA DO, hanno avuto già risposta nella trattazione di tale ricorso.
342. Il nono motivo ha trovato anch'esso risposta nella trattazione dei motivi procedurali di interesse generale, che ha preceduto quella dei singoli ricorsi.
343. L'undicesimo motivo pone questioni manifestamente infondate. Denuncia, nella epigrafe del motivo, la audizione di testimoni sul contenuto delle intercettazioni ma, nel successivo svolgimento del motivo, risulta chiaramente che la questione non riguarda per nulla l'avere i testimoni riferito sulle conversazioni ascoltate. Non vi è, invece, ragione per escludere che il testimone possa riferire di rumori percepiti mediante un sistema di ascolto a distanza. Vi è anche una ulteriore e non meno infondata doglianza che riguarda la audizione degli ufficiali di polizia giudiziaria sui risultati delle indagini da essi svolte sulla scorta di circostanze apprese grazie alle intercettazioni senza previo deposito della trascrizione delle intercettazioni. Non si tratta, evidentemente, di un caso di violazione di legge non essendovi alcuna disposizione nel senso invocato dal ricorrente (che non cita la fonte normativa della affermata inutilizzabilità) ne' nel ricorso è stato indicato quale possa essere il rilievo della questione ai fini della correttezza della decisione (del resto il vizio denunziato è solo quello di violazione di legge e non di motivazione).
344. Il dodicesimo motivo è da ritenere infondato, alla luce del costante orientamento di questa Corte, quale espresso, fra le altre, da Cass. 6^, 24 novembre - 21 dicembre 2009 n. 48968, Scafidi, RV 245542, secondo cui: "In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p. di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 336 del 2008, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 c.p.p. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 c.p.p. aventi carattere tassativo" (nello stesso senso: Cass. 6^, 18 febbraio - 3 luglio 2008 n. 27042, Morabito ed altro, RV 240972; Cass. 5^, 13 marzo - 3 aprile 2009 n. 14783, Badescu, RV 243609). 345. Il quindicesimo motivo (erroneamente numerato come diciassettesimo nel testo del ricorso) è manifestamente infondato per genericità e comunque per richiedere una valutazione in fatto limitandosi a fondare su una inconsistente autoevidenza ("è evidente la trascurabile offensività del reato") la affermazione dell'essere integrata l'attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 346. È invece fondato il motivo, formulato in termini di violazione di legge e vizio di motivazione, in tema di ritenuta responsabilità per il reato associativo.
347. Sul punto vanno svolti argomenti che valgono anche per il coimputato HÒ NC.
348. Si rammenta che il ricorrente è stato condannato per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per condotte tenute nell'anno 2000 e sostanzialmente consistenti in una sua diretta collaborazione con ER ES nella custodia della droga di quest'ultimo. Per tale diverso reato non sono stati posti problemi in ordine alla motivazione sulla responsabilità (salvo, come detto, invocare genericamente l'ipotesi attenuata).
349. Per quanto riguarda, invece, il reato di associazione mafiosa, la motivazione della sentenza impugnata, anche se integrata con quella della sentenza di primo grado, appare in effetti carente. 350. La sentenza impugnata nell'esporre gli elementi a fondamento della responsabilità per associazione mafiosa di PA NI e HÒ NC fa leva in primo luogo sul rilievo che il "ruolo da loro svolto nelle contrattazioni, nelle decisioni e nella spartizione dei non indifferenti "utili" attinenti al traffico di stupefacenti" sarebbe tale da escludere la possibilità di "restringere la loro posizione a quella di meri spacciatori"; il che sarebbe stato sufficiente a giustificare la ritenuta partecipazione dei predetti ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, quale prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (se un tale reato fosse stato contestato), ma non può certo, di per sè, giustificare la ritenuta partecipazione dei medesimo soggetti all'associazione di tipo mafioso contestata al capo A, in ordine alla quale è stata affermata la responsabilità del ricorrente, dal momento che, dalla testuale formulazione del capo d'imputazione, non risulta che tra i reati-fine del sodalizio criminoso vi fossero anche quelli in materia di stupefacenti. Nè può rilevare in contrario il fatto che nel reato di cui al capo A sia stato ritenuto assorbito quello di cui al capo A/1, costituito, secondo la contestazione, da un'associazione per delinquere ordinaria finalizzata alla "commercializzazione di sostanze stupefacenti", posto che mancherebbero comunque, con riguardo a tale associazione, le caratteristiche peculiari della "mafiosità" (forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo e conseguente condizione di assoggettamento e di omertà), di cui è stata rappresentata e ritenuta la sussistenza soltanto con riferimento a finalità indicate come "la gestione o comunque il controllo monopolistico di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici", senza che (volendosi, in ipotesi, ritenere compresa fra le "attività economiche" anche quella costituita dal traffico di stupefacenti), risulti in alcun modo dimostrato che anche con riguardo ad essa si fosse operato con "metodo mafioso". Resta pertanto esclusa, quanto meno allo stato, anche la validità del richiamo operato dalla Corte d'appello, sulla scorta di una memoria della locale procura generale, al principio giurisprudenziale (di per sè condivisibile) circa la possibile coesistenza, in concorso formale, del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e di quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. 351. Un secondo elemento evocato nella sentenza impugnata a sostegno della ritenuta partecipazione di PA NI e HÒ NC al sodalizio mafioso risulta costituito da quello che viene definito "il ruolo degli appellanti parimenti svolto nell'acquisizione e detenzione di armi da fuoco"; affermazione, questa, che, però, almeno per lo PA NI (quanto al HÒ NC se ne parlerà nella trattazione del ricorso che lo riguarda), non risulta sostenuta dal benché minimo riferimento agli elementi di fatto che avrebbero dovuto dimostrare l'effettiva esistenza di detto ruolo, dovendosi al riguardo anche osservare che allo PA NI non risulta sia stato contestato alcun reato in materia di armi. Il che appare in singolare (e, allo stato, inspiegabile) contrasto con l'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado ma non suffragata da specifici e chiaramente riconoscibili supporti probatori, secondo cui lo PA NI avrebbe avuto un ruolo di custode delle armi.
352. Quanto, infine, al terzo ed ultimo elemento indicato nella sentenza impugnata come dimostrativo della partecipazione di PA NI e HÒ NC al sodalizio mafioso, e cioè la loro asserita "adesione al modello "omertoso" tipico dell'associazione mafiosa" in occasione del tentato omicidio del RA DO, appare sufficiente osservare che un tale contegno appare del tutto privo di adeguata, specifica significanza, essendo esso comune nei contesti criminali, ed essendo, nella specie, ampiamente spiegabile anche sulla sola base della accertata partecipazione di PA NI e HÒ NC ai comuni traffici di droga.
353. Si impone quindi l'annullamento della sentenza limitatamente alla contestazione di associazione mafiosa nei confronti di PA NI. Il giudice di rinvio, nella più ampia libertà di valutazione degli elementi di fatto acquisiti o che ritenesse di dover acquisire, dovrà tuttavia, ove ritenga di confermare la precedente decisione, colmare le segnalate lacune motivazionali, spiegando, in particolare, sulla base di quali specifici elementi possa darsi per accertato che il sodalizio mafioso, oltre ad avere tra i suoi obiettivi anche il traffico di stupefacenti, intendesse perseguirlo con i metodi propri di siffatte organizzazioni e possa parimenti darsi per accertato che alla realizzazione di detto obiettivo con tali metodi avesse prestato la sua consapevole ed efficace adesione lo PA NI.
354. HÒ NC.
355. Il primo, il secondo ed il terzo motivo del suo ricorso propongono questioni già sopra risolte.
356. Il quinto motivo (prescrizione del reato di associazione mafiosa), va esaminato prima del quarto, attinente al merito, in quanto il suo eventuale accoglimento porterebbe all'immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., così precludendo l'annullamento con rinvio. Il motivo è, però, manifestamente infondato in quanto, dovendosi fare applicazione, come disciplina più favorevole, di quella antecedente all'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 (atteso che la nuova comporterebbe, ai sensi del novellato art. 157 c.p., comma 6 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., il raddoppio dell'ordinario termine di prescrizione e comporterebbe altresì, ai sensi del secondo comma, prima parte, del parimenti novellato art. 161 c.p., la decorrenza di detto termine, per intero, dall'ultimo atto interruttivo, costituito dalla sentenza d'appello), ne deriva che, pur tenendo conto delle riconosciute attenuanti generiche, valutate come equivalenti alle aggravanti (con conseguente permanenza del massimo edittale in anni sei di reclusione), il termine massimo di prescrizione risulta quello di anni quindici, decorrente dall'anno 2001 (indicato come quello fino al quale sarebbe durata la partecipazione del ricorrente al reato associativo) e, quindi, non ancora scaduto.
357. L'ottavo motivo è inammissibile per genericità limitandosi alla affermazione della inconsistenza degli elementi a carico - peraltro invocando una non ammissibile decisione nel merito - ed alla applicabilità della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Vale, peraltro, anche per il HÒ NC,
attesa la sostanziale sovrapponibilità della sua posizione a quelle del concorrenti nel medesimo reato, RA DO e TR RM IO, quanto osservato nella trattazione dei ricorsi proposti nell'interesse di costoro.
358. È invece fondato il quarto motivo, per quanto già esposto nel paragrafo dedicato alla stessa contestazione nei confronti dello PA NI, dovendosi qui solo aggiungere che, "coeteris paribus", non può assumere decisivo rilievo a carico del HÒ NC il fatto che a costui sia stato contestato il reato di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo (poi dichiarato prescritto), in concorso con RA DO e TR RM IO, trattandosi di elemento che, di per sè solo, nella più assoluta assenza (per quanto è dato rilevare dalla motivazione delle sentenze di merito) di ogni e qualsiasi prova dimostrativa di una effettiva e consapevole partecipazione del ricorrente al perseguimento di finalità da riguardarsi come proprie del sodalizio mafioso nel suo complesso e la cui realizzazione postulasse l'impiego di "metodi mafiosi", non può giustificare il giudizio di penale responsabile in ordine all'addebito in discorso.
359. Si impone quindi l'annullamento della sentenza con riguardo alla contestazione di associazione mafiosa anche nei confronti di HÒ NC, con rinvio per nuovo esame, analogamente a quanto già precisato per lo PA NI, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
360. Va ritenuto fondato anche il sesto motivo. Il ricorrente, in sede di motivi di appello, aveva dedotto l'esito positivo dell'affidamento ai servizi sociali quale ragione che non consentiva di applicare la recidiva, come risulta anche dal testo della sentenza impugnata (pagina 45 punto 7) che da atto della formulazione di tale motivo.
361. Effettivamente, secondo l'Ord. Pen., art. 47, comma 12 "L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale". Per cui, in tale caso, va considerata la portata dell'art. 106 c.p.p., comma 2. Questa disposizione, al primo comma, dichiara che ai fini della recidiva sono rilevanti anche le condanne per le quali è intervenuta estinzione del reato o della pena ma, al secondo comma, fissa il principio che della condanna per la quale è intervenuta estinzione della pena non si tiene conto "quando la causa estingue anche gli effetti penali". 362. Non si tratta, quindi, di una questione manifestamente infondata e, risultando dal certificato penale in atti che il ricorrente fu ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali, la Corte di Appello era tenuta a dare risposta specifica, rilevando se fossero sufficienti i dati acquisiti, se la parte fosse onerata a dimostrare l'esito positivo o se la stessa Corte fosse tenuta alla verifica di ufficio del predetto esito positivo della misura. Compito del giudice di rinvio, quindi, sarà anche il rivalutare la applicabilità della recidiva alla luce della deduzione sulla sussistenza delle condizioni estintive degli effetti penali delle precedenti condanne. 363. RA MA AU.
364. La ricorrente è stata condannata per la residua imputazione di cui al capo x), mentre, quanto alle altre contestazioni nei suoi confronti di intestazione fittizia dei beni, è stata dichiarata la prescrizione. In presenza di un ricorso non inammissibile, in quanto sono stati formulati motivi dotati dei requisiti minimi, e soprattutto essendo fondato il motivo in tema di confisca come già sopra argomentato, va considerato che per il reato in questione, contestato come commesso il 15 febbraio 2006, è ormai decorso il termine massimo di prescrizione, da individuarsi (avuto riguardo all'avvenuta esclusi dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 originariamente contestata), in quello di anni sette e mesi sei, non risultando l'esistenza di cause di sospensione che valessero a prorogarne la scadenza fino alla data odierna. In assenza, pertanto, delle condizioni perché possa pronunciarsi, in questa sede, sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, non può che darsi luogo ad annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato contestato all'imputata è estinto per prescrizione.
365. SI ZI.
366. La sentenza appellata ha dichiarato prescritto il reato di cui all'art. 12 quinquies, L. cit. contestato a SI ZI (capo v) confermando, però, la confisca a suo carico. Entrambi i motivi di ricorso riguardano soltanto l'avvenuta conferma del provvedimento di confisca, a proposito della quale non vi è, quindi, che da rimandare a quanto in precedenza osservato nella trattazione dei motivi di ricorso comuni a più ricorrenti.
367.Di IO IM TA.
368. Di IO IM TA è stato dichiarato colpevole dei reati a lui contestati ai capi m) ed o), esclusa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 contestata per il secondo di tali reati, costituiti, rispettivamente, da un tentativo di estorsione ai danni di ER OC e dal concorso, quale intermediario, nella corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio addebitata ad ZZ DO. Entrambi i reati sono ad oggi prescritti. Il primo era infatti contestato come commesso "nel corso del 2006" e il secondo come commesso "dal mese di maggio al mese di dicembre 2006". Essendovi incertezza assoluta circa la effettiva data di consumazione di tali illeciti, deve trovare applicazione il principio del "favor rei", in base al quale, secondo il noto e consolidato orientamento di questa Corte, quale espresso, fra le più recenti, da Cass. 3^, 3 dicembre 2009 - 3 marzo 2010 n. 8393, Ilacqua ed altro, RV 246229, "In tema di prescrizione, quando vi sia incertezza circa il tempus commissi delicti, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato, sì che il reato va ritenuto consumato alla data più risalente". Ciò significa che, nella specie, il reato di cui al capo m) deve ritenersi commesso il 1^ gennaio 2006 e quello di cui al capo o) il 1^ maggio 2006; ragion per cui, essendo il termine massimo di prescrizione, per il primo, di anni otto e mesi quattro e per il secondo di anni sette e mesi sei e non risultando l'esistenza di cause di sospensione, detti termini sono, alla data odierna, scaduti.
369. Ciò posto, in presenza di motivi non inammissibili (in particolare quanto alla dedotta assenza di connessione rilevante ai fini dell'art. 270 c.p.p., attesa la peculiarità dei reati contestati al ricorrente rispetto alla vicenda principale oggetto del processo, con quanto di conseguenza in tema di inutilizzabilità delle intercettazione), va anche in questo caso considerato che l'eventuale accoglimento dei motivi sostanziali non consentirebbe una decisione immediata, imponendo comunque un annullamento con rinvio per la rivalutazione da parte del giudice di merito. Pertanto, si impone l'immediata, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., della estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
370. NN IE.
371. Il ricorso di NN IE, comandante della polizia municipale, condannato per i reati di cui ai capi P e Q, (abuso di ufficio e favoreggiamento reale), non appare meritevole di accoglimento.
372. Sui primi tre motivi del suo ricorso si è già risposto sopra, nella trattazione delle questioni comuni a più ricorrenti. 373. Il quarto motivo, volto a sostenere la inutilizzabilità dei risultanti delle intercettazioni con riguardo ai reati addebitati al NN IE, siccome non rientranti fra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 266 c.p.p., sarebbe stato consentito il ricorso al mezzo di ricerca della prova in questione, si basa esclusivamente sul richiamo a quanto affermato da Cass. 6^, 15 gennaio - 6 febbraio 2004 n. 4942, Kolakowska, RV 229999, secondo cui: "In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la circostanza che non possano considerarsi pertinenti a "diverso procedimento" risultanze concernenti fatti strettamente connessi a quello cui si riferisce l'autorizzazione giudiziale, e che dunque non rilevino i limiti di utilizzabilità fissati all'art. 270 c.p.p., non esclude che siano applicabili, anche a tale proposito, le condizioni generali cui la legge subordina l'ammissibilità delle intercettazioni. Ne consegue che, quando nel corso di intercettazioni autorizzate per un dato reato emergono elementi concernenti fatti strettamente connessi al primo, detti elementi possono essere utilizzati solo nel caso in cui, per il reato cui si riferiscono, il controllo avrebbe potuto essere autonomamente disposto a norma dell'art. 266 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che potessero essere utilizzate quali prove del reato di favoreggiamento, attribuito ad un avvocato, conversazioni intervenute tra persone sottoposte ad indagini per rapina ed assistite dal legale in questione)". Tale orientamento risulta però minoritario rispetto ad altro, di opposto indirizzo (e, ad avviso del collegio, preferibile al primo), quale risulta espresso, da ultimo, da Cass. 6^, 5 aprile - 8 giugno 2012 n. 22276, Maggioni, RV 252870, secondo cui: "I risultati delle intercettazioni telefoniche disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile l'intercettazione, disposta per associazione a delinquere e corruzione, anche per il delitto di rivelazione di segreto di ufficio)". Nello stesso senso risultano essersi espresse, in precedenza: Cass. 3^, 22 settembre - 11 novembre 2010 n. 39761, S., RV 248557; Cass. 3^, 28 settembre 1995 - 27 gennaio 1996 n. 794, Russo ed altro, RV 204206.
374. Il quinto motivo sviluppa argomenti essenzialmente in fatto per smentire la ricostruzione della vicenda in termini di abuso di ufficio.
375. In particolare il ricorrente tiene a precisare che dagli atti risulta che non vi fu alcun rapporto tra lui ed il soggetto favorito;
sulla questione dell'abuso edilizio aveva avuto contatti esclusivamente con ZZ DO rispetto al quale era in evidente stato di soggezione.
376. NN IE non aveva alcun interesse nella vicenda e, comunque, non offrì alcun vantaggio, essendo stato regolarmente disposto il sequestro del manufatto di De Fillippis. 377. Va quindi considerato che, pur volendo affrontare il tema della ricostruzione dei fatti in base alle prove raccolte, non si giunge affatto a valutazioni difformi da quelle fatte dai giudici di merito. L'assenza di rapporti diretti tra De PI e NN IE non rileva essendo sufficiente che il ricorrente abbia offerto ad ZZ DO la propria disponibilità alla attività indebita nella chiara consapevolezza che il vantaggio andava in favore del titolare del bene sul quale veniva ritardata l'operazione di sequestro. 378. Il vantaggio per il privato, come altrove già detto, è evidente nella possibilità di portare a compimento l'opera prima del sequestro, situazione che consente tutti i vantaggi conseguenti in prospettiva all'aver portato a compimento il manufatto abusivo. 379. Anche il quinto motivo è infondato. La condotta di ritardo dell'intervento non si colloca prima della commissione del reato edilizio, come sostenuto dal ricorrente, bensì dopo. Quanto alla modalità di determinazione dell'aumento di pena per continuazione, la Corte di Appello ha già dato specifica risposta e sul punto la parte si limita ad una generica doglianza.
380. De LV US.
381. Il ricorso di De LV US, condannato per il tentato omicidio in danno di RA DO, deve essere accolto, per quanto di ragione.
382. Il primo motivo in tema di utilizzabilità delle intercettazioni è infondato per le ragioni già sopra citate mentre il terzo motivo, riguardante la configurazione giuridica e la pena, è superato dalla decisione sul secondo motivo.
383. Si rileva, infatti, una motivazione non rispondente ai criteri di completezza e coerenza in quanto trae illogicamente delle conclusioni in termini di certezza da prove che, in base al testo delle sentenze di merito, tale certezza, all'evidenza, non sono in grado di offrire.
384. Rinviando alla più ampia esposizione nelle sentenze di merito dei fatti, se ne fa una breve sintesi per quanto utile in questa sede:
385. RA DO era vittima di un accoltellamento con modalità indicative della finalità di omicidio. La polizia giudiziaria accertava che vari soggetti legati al RA DO (TR RM IO, HÒ NC e MA LE) erano presenti sul posto ed avevano presumibilmente visto l'aggressore, ma nessuno offriva elementi utili alle indagini così come non ne offriva lo stesso RA DO che serbava un atteggiamento omertoso. 386. Da subito, però, una fonte confidenziale indicava alla polizia giudiziaria il De LV US quale aggressore, per cui questi veniva sottoposto ad un controllo all'esito del quale era sottoposto a fermo poiché aveva tracce di sangue indosso ed era munito di tre coltelli. Ma le successive indagini lo scagionavano in quanto il sangue di cui era macchiato non era quello del RA DO ne' tra i coltelli risultava/no quello/i utilizzato/i dall'aggressore. 387. Gli inquirenti, in un tale contesto di omertà, procedevano ad intercettazione delle conversazioni di RA DO, che poi sono quelle intercettazioni che, ulteriormente sviluppate, sono divenute elemento basilare del presente processo.
388. Secondo la lettura che hanno dato i giudici di merito di tali intercettazioni, in esse veniva indicato il ricorrente quale autore del tentativo di omicidio, in particolare egli sarebbe individuato con certezza in quanto viene chiamato "lo zingaro" che si assume essere, in base alla testimonianza dell'ispettore pellegrino, il suo soprannome.
389. La sentenza di primo grado, quindi, ne traeva la prova della responsabilità del ricorrente. Per dimostrarlo, riportava la interpretazione di alcune conversazioni captate in sede di intercettazioni ambientali in cui si assume che il RA DO avrebbe indicato il ricorrente per il suo aggressore e vengono trascritte altre conversazioni in cui si fa riferimento allo AR che (pagina 143) "da adesso che sta fuori, va pure a lavorare la mattina sta agli arresti domiciliari che la mattina ma pure a lavorare".
390. Dopo la condanna ed a fronte degli specifici motivi di appello, la Corte di Appello ha ribadito che dalle conversazioni risulterebbe il riferimento specifico alla conoscenza da parte del RA DO della persona del suo aggressore;
non vi è però riferimento alcuno a quale sia il contenuto specifico delle conversazioni utili ma ne viene riportata la sola interpretazione dei giudici di merito. 391. Vi è anche un passaggio della motivazione della condanna che il ricorrente indica in modo espresso come punto di manifesta contraddizione della motivazione: "Prescindendo, infatti dal rilievo che le conversazioni captate rivestono indubbia e significativa valenza probatoria, esse non rappresentano l'unico elemento di prova, costituendo proprio il predetto fermo del De LV US una chiave di univoca interpretazione delle eloquenti dichiarazioni del RA DO e dei suoi sodali captate all'interno dell'agenzia di pompe funebri su disposizione dell'autorità giudiziaria dopo il fatto delittuoso".
392. Sussistono quindi sia profili di assenza della motivazione su punti essenziali che profili di contraddittorietà. 393. Innanzitutto l'unico elemento oggettivo di cui si dà conto è che le immediate indagini tecniche su sangue e coltelli, apparsi elementi significativi tali da giustificare il fermo, non solo non dimostrano la presunta responsabilità - ed inizialmente erano gli unici elementi sulla base di una "pista" suggerita da un confidente - ma dimostrano apparentemente il contrario (nella immediatezza di una aggressione con una coltellata inferta al collo della vittima era ragionevole che l'aggressore avesse su di sè tracce di sangue). 394. Nè vi è stata alcuna valutazione che abbia tentato di rendere compatibile la esistenza di queste diverse tracce con l'ipotesi di responsabilità per il reato contro il RA DO (ipotesi che, a quanto riferiscono le sentenze di merito, inizialmente non aveva alcun altro elemento a sostegno se non quei coltelli e quel sangue). 395. È quindi certamente contraddittoria la parte sopra trascritta laddove, nel ritenere che le intercettazioni "non" siano l'unico elemento di prova, sembra indicare quale prova proprio la vicenda del fermo. La vicenda del fermo può solo avere la funzione di aiutare a capire a chi ad a che cosa si facesse riferimento nelle conversazioni.
396. Qui, poi, si inserisce una carenza della motivazione stessa che riporta conclusioni basate su dati di fatto che non vengono rappresentati.
397. Difatti entrambe le sentenze di merito offrono direttamente la interpretazione delle conversazioni senza indicarne il contenuto per verificarne la corretta lettura. Non è quindi chiarito:
398. innanzitutto se si faccia riferimento al De LV US. Si dice che costui è la persona soprannominata AR e che, nelle conversazioni intercettate, viene chiamato AR il soggetto il cui arresto (fermo) è stato disposto in ragione della aggressione. Ma - si comprende da un altro brano che è anche trascritto nella sentenza - lo AR è una persona che è uscita dal carcere per essere posta agli arresti domiciliari. Della verifica di tale ultima circostanza non si da atto ne' è sufficiente dire che ogni problema è superato perché il soprannome AR è stato indicato per quello del ricorrente da un ufficiale di polizia giudiziaria, in quanto non si indica la ragione per cui tale ufficiale fosse a conoscenza di tale soprannome (se gli fosse noto direttamente o ne avesse "sentito dire", entrambe ipotesi possibili, nell'un caso risultando provato il soprannome e nell'altro no). 399. Poi non si spiega, limitandosi la sentenza a darlo per certo, se RA DO abbia direttamente riconosciuto l'aggressore. In assenza di chiarimento sul contenuto effettivo della conversazione (se cioè il RA DO dica espressamente di avere riconosciuto la data persona), quanto afferma la sentenza impugnata è una generica conclusione che è pienamente compatibile con due opposte ipotesi, ovvero che RA DO abbia riconosciuto il Di IO IM TA oppure che sia convinto che sia lui perché era stato individuato dalla polizia per il suo aggressore. 400. Quindi, allo stato, la motivazione presenta profili di palese carenza al fine di poter dimostrare la tesi a carico del ricorrente. 401. Si impone l'annullamento con rinvio per tale posizione dovendo la Corte di rinvio procedere a nuova valutazione rendendo conto in modo esaustivo, in caso di condanna, di quali siano le specifiche prove a carico e le ragioni del loro apprezzamento nel senso della colpevolezza.
402. PP FR.
403. PP LE.
404. Il loro ricorso congiunto va accolto in favore di PP LE in relazione ad entrambe le imputazioni e, per PP FR limitatamente alla disposta confisca di beni, a proposito della quale si rimanda a quanto osservato nella trattazione dei motivi di ricorso comuni a più ricorrenti. Parimenti si rimanda a tale trattazione per i primi tre motivi, comuni ad entrambi i ricorrenti, concernenti le asserite violazioni degli artt. 414 e 468 c.p.p. e art. 500 c.p.p., comma 4.
405. Il quarto motivo pone il tema della utilizzazione degli impianti esterni alla Procura per le intercettazioni ma nello stesso ricorso si da atto che sono stati utilizzati gli impianti della Procura per la captazione del segnale e da questi impianti il segnale è stato inoltrato agli uffici della polizia giudiziaria. Risulta pertanto che è stata utilizzata una modalità di ascolto remoto che questa Corte ha più volte ritenuto essere del tutto conforme alla norma che impone l'utilizzo di impianti interni alla Procura per la ricezione delle conversazioni intercettate.
406. Quanto al PP FR:
407. l'ottavo motivo è manifestamente infondato.
408. Il ricorrente lamenta la assenza di risposta alla sua richiesta di riapertura del dibattimento per procedere a perizia grafica, volta ad accertare la falsità della firma apposta dal defunto MA MO al contratto di associazione in partecipazione che appariva stipulato il 10 maggio 1993. Ciò in funzione della finalità di dimostrare l'inattendibilità di CE GI e AI NI i quali, sentiti come testi, avevano attestato la genuinità e validità del suddetto contratto. Si trattava di una richiesta manifestamente infondata poiché, a tacer d'altro, non risulta neppure dedotto sulla base di quali elementi dovesse darsi per certo che della ipotizzata falsità della firma in questione i due nominati testimoni avrebbero dovuto essere consapevoli. E ciò a prescindere dalla considerazione che, comunque, secondo un noto e consolidato orientamento giurisprudenziale, la perizia, per la sua natura di prova "neutra", non può essere considerata "decisiva" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (in tal senso, fra le altre: Cass. 4^, 22 gennaio - 5 aprile 2007 n. 14130, Pastorelli ed altro, RV 236191 ;Cass. 6^, 3 ottobre - 9 novembre 2012 n. 43526, Ritorto ed altri, RV 253707). 409. Con il nono ed il decimo motivo il ricorso contesta la ritenuta responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo c2 e, comunque, la corretta qualificazione giuridica del fatto. 410. La deduzione della difesa è basata su un preteso errore di valutazione degli atti, integrante un vero e proprio travisamento, da parte della Corte di Appello. Una volta rilevato tale errore, il ricorrente sostiene che questo abbia fornito la base per una falsa ricostruzione dovuta a false dichiarazioni rese in fase di indagine dai soggetti controinteressati rispetto al PP FR. 411. La questione, come si è visto sopra, riguarda l'intervento minaccioso di PP FR e TR NI NZ perché i soggetti che avevano in affitto agricolo un terreno appartenente al primo tramite una sua società, rilasciassero il terreno senza nulla a pretendere.
412. Il preteso errore della Corte di Appello, integrante una ipotesi di travisamento della prova, è nel passaggio "Va infine condiviso il penetrante rilievo del procuratore generale secondo cui, alla fine il ricorso alla giustizia civile non fu fatto dal PP FR, bensì dalle parti lese, e solo dopo aver subito per un anno reiterate minacce".
413. Al contrario, come la difesa ha dimostrato documentalmente depositando la relativa sentenza, fu il PP FR, a nome della sua società, a citare in giudizio gli affittuari per ottenere il rilascio del terreno.
414. Indiscutibilmente l'affermazione sopra trascritta è erronea, non avendo la Corte d'appello rilevato l'erroneità di quello che definisce il "penetrante rilievo" del procuratore generale, ma non si tratta di un errore che abbia condizionato la ricostruzione della vicenda, apparendo esso, tutt'al più, come, frutto di una non attenta lettura di una parte della sentenza di primo grado che comunque non tocca la correttezza della decisione.
415. Difatti, la sentenza di appello, per semplicità espositiva, sulla questione della estorsione di cui al capo c2) si riporta alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo grado, dando poi atto della non rilevanza delle deduzioni difensive. Quindi va considerata la motivazione della prima sentenza per comprendere se e come la lettura erronea del documento in questione (la sentenza di rilascio del fondo agricolo) abbia inciso sulla decisione. 416. Basta, pertanto, richiamare il seguente passo della sentenza di primo grado per comprendere che si è tenuto conto del fatto che la azione di rilascio era stata intentata dal PP FR: "La difesa ha sostenuto in proposito che la richiesta del PP FR non era illegittima per cui egli a buon diritto era andato sul terreno a richiedere quanto gli spettava e cioè il rilascio del fondo, cosa che avvenne a seguito della esecuzione forzata, procedura attivata dal PP FR e definita con la sentenza della Sezione specializzata agraria del 2001 prodotta in atti. Orbene tale argomento non rileva in quanto il PP FR, prima di attivare la procedura civilistica mediante il ricorso depositato il 16/2/1998, aveva già tentato, ricorrendo più volte alle vie di fatto, nel novembre 1997 nell'ottobre e nel novembre 1998, di attivare illecitamente il preteso diritto". La decisione era quindi inequivocabilmente basata sul sicuro presupposto che la azione civile era stata intentata dal PP FR.
417. Peraltro, il fatto che l'azione civile fosse stata intentata dal PP FR non costituisce affatto (contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso) elemento dal quale dovesse desumersi l'assenza della finalità di ingiusto profitto nella condotta minacciosa contestata al ricorrente, in concorso con il TR NI NZ (per il quale ultimo, come si ricorderà, nulla è stato dedotto a tale proposito nel ricorso presentato nel di lui interesse). L'ingiusto profitto, infatti, come ben si rileva da un'attenta lettura tanto del capo d'imputazione quanto della motivazione resa sul punto in questione dalla corte territoriale (pag. 121 della sentenza impugnata), non consisteva nel recupero della disponibilità del terreno agricolo in conseguenza della morte dell'affittuario (o associato in partecipazione che fosse) MA MO, in assenza di suoi congiunti che avessero titolo a subentragli, ma consisteva nella pretesa di evitare il pagamento di quanto presumibilmente sarebbe spettato agli eredi a titolo di rimborso per le migliorie che, nel corso del rapporto, erano state apportate al fondo. Ed appare alquanto significativo, al riguardo, che, come si rileva proprio dalla copia della sentenza civile prodotta in allegato al ricorso, i convenuti fossero rimasti contumaci, così precludendosi la possibilità di chiedere, nel medesimo giudizio, in via riconvenzionale, il riconoscimento del diritto ad ottenere il suddetto rimborso;
comportamento, questo, che ben può ritenersi che costituisse proprio il risultato che, con l'impiego delle violenze e delle minacce descritte nel capo d'imputazione, gl'imputati intendevano perseguire (e che, di fatto, avevano ottenuto, per cui, a rigore, avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere di estorsione consumata e non solo tentata). 418. Atteso quanto sopra osservato, perde quindi rilievo la oggettiva opinabilità del riferimento che, nell'impugnata sentenza, a rinforzo della ritenuta qualificabilità del fatto come tentata estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, viene operato a quella che viene definita la "abnormità dei modi e dei mezzi adoperati dagli appellanti per conseguire il presunto profitto";
affermazione, questa, che, pur essendo in linea con l'orientamento espresso in alcune pronunce di questa Corte (ved., fra le altre:
Cass. 6^, 28 ottobre - 23 novembre 2010 n. 41365, Straface, RV 248736; Cass. Cass. 5^, 6 marzo - 3 maggio 2013 n. 19230, Palazzotto ed altro, RV 256249), si pone però in contrasto con altro, difforme orientamento, secondo il quale è soltanto l'elemento intenzionale quello al quale deve farsi riferimento per distinguere il reato di estorsione da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nulla rilevando, quindi, l'intensità e la gravità della violenza e della minaccia (in tal senso, fra le altre: Cass. 2^, 4-19 dicembre 2013 n. 51433, PM e Fusco, RV 257375; Cass. 2^, 25 giugno - 16 luglio 2014 n. 31224, Comite, RV 2599966; Cass. 2^, 25 settembre - 14 ottobre 2014 n. 42940, Conte, RV 260474). 419. L'undicesimo motivo è infondato.
420. Anche in questo caso la parte ricorrente riporta apprezzamenti in fatto ed indica quali sarebbero dovute essere le diverse prove a sostegno della accusa, non attenendosi ai limiti del vizio rilevante in questa sede. Ripete, peraltro, questioni già sollevate in sede di appello sulle quali la sentenza impugnata ha dato risposta, in particolare quanto al tema della ampiezza del settore di attività del mercato ortofrutticolo nel quale si collocavano le condotte di illecita concorrenza ai sensi dell'art. 513 bis c.p.. 420. Il dodicesimo motivo contesta la affermazione di responsabilità per il reato associativo, anche qui fondamentalmente sotto il profilo del merito. La contestazione attiene essenzialmente alla adeguatezza della motivazione sulla partecipazione del PP FR piuttosto che sulla esistenza in sè della banda mafiosa.
422. Il ricorso, quindi, individua innanzitutto una serie di presunte insufficienze della motivazione, indicando circostanze che, si afferma, sarebbe stato opportuno considerare. Si prospetta, quindi, un problema di valutazione del merito delle prove.
423. Quindi è sufficiente osservare come la sentenza, con motivazione in sè adeguata, rappresenti una serie di elementi che dimostrano con ragionevolezza il collegamento tra il PP FR ed il DI NI NZ nello svolgimento in comune della attività nel settore ortofrutticolo con la illecita imposizione di una sorta di monopolio su una porzione delle attività del mercato di Fondi. Anche gli ulteriori argomenti con i quali, pur ammettendo il rapporto tra PP FR e TR NI NZ, si vorrebbe escludere che quanto accertato dimostri anche l'elemento soggettivo, sono parimenti generici e mirati alla rivalutazione delle prove. Anche in questo caso non vi sono carenze della motivazione qui rilevabili in quanto i giudici di merito hanno correttamente spiegato come lo stesso svolgimento della attività con le determinate caratteristiche implicasse la adesione alla complessiva attività del TR NI NZ.
424. Il quattordicesimo motivo, in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, oltre che contestare profili in merito, è comunque assai generico.
425. Diverse, invece, le conclusioni cui giungere per PP LE, figlio di PP FR. In particolare va accolto il quinto motivo, laddove si afferma la mancanza di una adeguata motivazione sulla responsabilità per i due reati attribuiti al ricorrente, restando assorbite le altre questioni poste con gli ulteriori motivi.
426. Si rammenta che per PP LE risulta già esclusa la responsabilità per il reato di associazione mafiosa, mentre è stato ritenuto colpevole del reato di illecita concorrenza ex art. 513 bis c.p.. 427. È però fondato il ricorso laddove rileva come la sentenza impugnata sia effettivamente quasi priva di elementi che riguardino il PP LE e motivi in modo molto generico su di un suo ruolo consapevole.
428. I giudici di merito hanno chiaramente individuato il PP FR come il componente della famiglia con effettivi compiti gestionali ed in rapporti con il TR NI NZ. 429. Nel paragrafo dedicato dalla Corte territoriale alla responsabilità per il reato di cui all'art. 12 quinquies cit. (capo aa), sostanzialmente consistente in una mera sintesi delle ragioni della decisione in primo grado, non si fa riferimento ad elementi concreti a carico del ricorrente. Per quanto riguarda il reato di cui al capo bb) la sentenza è parimenti pressoché priva di motivazione per quanto riguarda il ricorrente.
430. Nè una motivazione esaustiva può ricavarsi dall'integrazione della sentenza di appello con quella di primo grado in quanto anche quest'ultima era generica quanto alla posizione del PP LE. 431. La sentenza del Tribunale affermava, difatti, che gli elementi a carico andrebbero desunti dalle intercettazioni, non essendovi riferimenti nella sentenza a dichiarazioni di collaboratori di giustizia che riguardino in modo specifico il predetto. 432. Si afferma, di tali intercettazioni, " che si muovono sempre nell'ambito affaristico aziendale, se consente di escludere la ricorrenza, in capo allo stesso, del reato associativo, non porta a negare la sua responsabilità per il reato qui rilevato poiché attraverso le numerose e significative intercettazioni citate, si ha la prova concreta del fatto che egli agiva nella piena consapevolezza di intervenire, insieme a TR NI NZ e a PP FR, mettendo in atto un metodo chiaramente intimidatorio, per consentire solo ad alcuni commercianti l'accesso al Mof, ovvero per escludere in toto la fornitura di merce a ditte o clienti verso di loro risultati inadempienti (vicenda Di Bella, vicenda Timpani, vicenda Inghilleri)". Ma in realtà non risultano indicati specifici elementi atti a dimostrare che il PP LE fosse consapevole ovvero partecipasse a condotte intimidatorie finalizzate al controllo dell'accesso al mercato e l'unica conversazione citata in cui si fa riferimento alla volontà di non consentire un carico di merce ad un soggetto inadempiente non risulta avere, isolatamente, alcun significato ai fini della prova del reato in questione. 433. Quindi anche la sentenza di primo grado presenta una motivazione carente non individuando gli elementi che dovrebbero dimostrare consapevolezza e volontà delle finte intestazioni e di operare sul mercato con metodi mafiosi.
434. Va conseguentemente accolto il ricorso di PP LE con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, la quale dovrà, ove ritenga di confermare la precedente statuizione, fornire più adeguata e consistente motivazione. 435. IA RA NC.
436. EO RI.
437. Sono stati entrambi condannati per l'abuso di ufficio di cui al capo R) nelle rispettive qualità di responsabile dei lavori e comandante dei vigili urbani del comune di Fondi. Essendo il fatto contestato come commesso "fino alla data del 22 gennaio 2007", il reato, in presenza di motivi non inammissibili ed in assenza, per converso, delle condizioni nelle quali possa darsi luogo, in questa sede, a pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non può che essere dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione, atteso l'avvenuto decorso del termine massimo di anni sette e mesi sei e non risultando l'esistenza di cause di sospensione per le quali la scadenza possa essersi non ancora prodotta.
438. ZZ DO.
439. ZZ DO, consigliere comunale del Comune di Fondi dal 2001, assessore dal 2006 è stato ritenuto concorrente esterno nella associazione mafiosa per aver garantito a TR RM IO e RA DO lavori assegnati dal Comune in assenza di condizioni che consentissero la assegnazione diretta nonché per vari favori fatti ai predetti;
secondo i giudici di merito, ancorché non sia risultato dimostrato che la associazione mafiosa abbia dato ad ZZ DO un significativo appoggio elettorale, le predette condotte erano segno inequivocabile di una sostanziale "messa a disposizione" di ZZ DO nell'interesse della banda. ZZ DO è stato, poi, ritenuto responsabile di alcune ipotesi di abuso di ufficio integrate dalle condotte di favoritismo nell'assegnazione di lavori nonché di una corruzione commessa in un diverso contesto, accertata nel corso delle intercettazioni (capi c), e), f), o), p), q) ed r).
440. Innanzitutto si rileva la prescrizione dei reati di cui ai capi o) e r), cui si riferiscono il quinto ed il settimo motivo di ricorso;
prescrizione da dichiararsi immediatamente in applicazione dell'art. 129 c.p.p. per le stesse ragioni sopra esposte in relazione ai coimputati nei medesimi reati, Di IO IM TA e IA RA NC, e cioè che l'eventuale accoglimento del ricorso (di per sè non inammissibile) per tali reati, relativamente ai quali, peraltro, non sussistono neppure le condizioni per un proscioglimento ai sensi del citato art. 129 c.p.p., comma 2, comporterebbe una ulteriore fase del giudizio, incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di estinzione. 441. Passando quindi all'esame del primo motivo, che si riferisce al reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo a), va anzitutto ricordato che il ricorrente, rinviato a giudizio quale presunto componente della banda mafiosa, è stato poi, invece, condannato per il concorso esterno nella associazione. Nella ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente avrebbe favorito "l'ingresso all'interno del Comune" di Fondi di TR RM IO e RA DO. La condotta di favore sarebbe consistita negli abusi di ufficio quanto all'affidamento di appalti del Comune e nella ritenuta piena disponibilità a fungere da soggetto intraneo al Comune per garantire eventuali utilità; tali condotte, una volta ricollegate al dato di precedenti contatti ("criminali" secondo il giudice di appello) tra il AD di ZZ DO e TR, sono state ritenute finalizzate al favore nei confronti della banda in quanto tale e non di TR RM IO e RA DO personalmente, così realizzandosi quella condotta di appoggio esterno alle attività associative che consente di ritenere integrato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. 442. Risulta, però, che la motivazione poggia su elementi che sono, come emerge dal testo delle due sentenze, di primo e secondo grado, palesemente generici ovvero di significato incerto per potersene trarre, anche secondo una lettura complessiva, una capacità di dimostrare tale stabile dedizione al servizio del gruppo criminale. 443. La sentenza di primo grado, nell'affermare un ruolo di concorrente esterno del ricorrente, escludendo, invece, che vi fossero elementi per ritenerlo un affiliato alla organizzazione criminale, fondava le proprie conclusioni, nell'essenziale, sui seguenti elementi:
444. Innanzitutto riferiva del contesto di rapporti tra il AD del ricorrente, imprenditore, ed il TR NI NZ. Secondo la narrazione del collaboratore di giustizia La Torre GU, quando quest'ultimo aveva sottoposto ad estorsione nella propria area di controllo criminale le attività di ZZ MA (che aveva numerosi supermercati), questi fece ricorso alla protezione di TR che, scrive il Tribunale, nell'interesse della vittima dell'estorsione "cercava di convincere La Torre GU a recedere dalla pretesa di denaro proponendogli, in cambio, la possibilità di aprire alcune attività commerciali in Fondi". Tale intervento non serviva a far cessare la pressione estorsiva, che proseguiva, poi, con attentati dinamitardi. Il Tribunale quindi, sulla scorta del dato che da un certo punto in poi non vi furono ulteriori attentati pur avendo il AD di ZZ DO continuato ad operare nel Sud Pontino, riteneva che il predetto evidentemente godeva della protezione del TR (di tale conclusione, ritenuta "univoca" dal Tribunale, non si può non segnalare subito la palese illogicità: se si vuole affermare che nel dato contesto territoriale un imprenditore del settore commerciale non poteva non essere sottoposto ad estorsione da parte delle bande criminali locali, il fatto che ZZ DO non subisse attentati è equivoco;
l'assenza di attentati (noti), con non meno probabilità della conclusione che trae il primo giudice, può dimostrare semplicemente che la vittima aveva pagato quanto richiesto).
445. A queste vicende riferite al AD del ricorrente una decina di anni prima dei fatti per i quali si procede, il Tribunale aggiunge come elementi significativi una conversazione in cui TR NI NZ, per accreditarsi presso un commerciante, sostiene di essere un familiare di ZZ MA nonché la circostanza che le attività di pulizia dei supermercati di ZZ erano in appalto alla società di TR RM IO.
446. Un dato rilevante, invece, in negativo è che proprio il Tribunale rilevava la sostanziale assenza di elementi indicativi di un appoggio elettorale dei TR ad ZZ DO: non solo riteneva un "dato incerto" l'ipotesi di accusa che ZZ DO fosse stato eletto grazie all'appoggio del gruppo criminale, ma riteneva che fossero state la forza economica del AD e l'ampiezza della base elettorale rappresentata dalle famiglie dei suoi dipendenti la ragione del suo successo elettorale.
447. Quel che invece viene sottolineato dal Tribunale è come di fatto ZZ DO avesse piegato gli interessi dell'Amministrazione agli interessi di TR RM IO e RA DO anche al di fuori dell'affidamento di appalti, ritenendosi indice di tale disponibilità l'avere fatto svolgere dal Comune attività di interesse dei predetti senza necessità di richieste formali.
448. Poi viene valutato come effettivamente vi fossero stati affidamenti di appalti in modo irregolare, i quali avevano dato luogo alle singole contestazioni di abuso di ufficio.
449. In conclusione, il ruolo di concorrente esterno risulta dimostrato, per il primo giudice, sul presupposto di una "vicinanza" tra il AD del ricorrente ed il TR del quale ZZ DO era a conoscenza, dal fatto stesso dell'affidamento irregolare di appalti per lavori del Comune che, a tale punto, sarebbe stata da valutare come condotta volutamente posta in essere in favore della associazione mafiosa.
450. Rispetto alle obiezioni mosse ad una ricostruzione che i difensori segnalavano come meramente congetturale e priva di prove, la sentenza della Corte di Appello puntualizza perché si debba ritenere provata l'attività di concorrente esterno di ZZ DO quale logica conseguenza degli stessi elementi di fatto valorizzati dal primo giudice.
451, Innanzitutto la Corte valorizza ancora di più il rapporto tra ZZ AD ed i TR, in quanto afferma che l'attività imprenditoriale del AD fosse in qualche modo favorita dai rapporti con i TR (tale è il chiaro senso di "rapporti privilegiati dell'attività imprenditoriale del AD coi TR" e "un gruppo familiare che svolga attività imprenditoriale gode d'un appoggio mafioso"); e, poi, sul presupposto che di tali rapporti il ricorrente (si presume) fosse a conoscenza, la Corte di Appello afferma, come se fosse una vera e propria massima di esperienza, che "quando in un certo territorio un gruppo familiare che svolga attività imprenditoriale gode di un appoggio mafioso, un componente della stessa famiglia (in questo caso il figlio dell'imprenditore) che, "nello stesso territorio", intenda intraprendere altre attività di rilievo, resta fatalmente condizionato da quel legame". 452. Nella prospettiva della sentenza impugnata, quindi, vi è un elemento di fondo dimostrativo del rapporto con il gruppo criminale (pur nella vaghezza del concetto di "appoggio mafioso", che il primo giudice aveva limitato al fatto che le imprese di ZZ MA non subivano estorsioni), e questo stesso elemento viene usato per valorizzare le vicende più specifiche che toccano il ricorrente (l'affidamento degli appalti) nel senso di qualificarle come attività in favore della associazione mafiosa. Gli abusi di ufficio, a loro volta, vengono di per sè valorizzati quale conferma della natura di "appoggio mafioso" dei pregressi rapporti familiari. Difatti, (pag. 114) le conversazioni telefoniche utilizzate per dimostrare l'abusiva gestione degli appalti vengono ritenute, rispetto ai rapporti TR - famiglia ZZ, "un primo dato di riscontro".
453. Dalla esposizione di questi dati sintetici si rileva già la scarsità di elementi riportati nelle sentenze che possano giustificare la conclusione dei giudici di merito secondo cui sarebbe dimostrata la commissione del reato in questione;
e si rileva la lettura manifestamente illogica di tali stessi elementi laddove vengono utilizzati come una sorta di conferma di una tesi di accusa che si da già per accertata (la natura dei rapporti tra AD di ZZ DO e TR) sulla base di una pretesa impossibilità di trarre una diversa conclusione.
454. È invece palese che nessuno degli elementi come riportati dai giudici di merito depone univocamente nel senso voluto, ne' a diverse conclusioni si giunge con una lettura complessiva.
455. Innanzitutto la sentenza di appello, a quella che già era una ben poco approfondita considerazione dei rapporti tra TR ed il AD di ZZ DO da parte del Tribunale, fa seguire una conclusione in termini di "rapporti privilegiati" e "appoggio mafioso" che, sia pure in termini vaghi, lascia intendere che la stessa capacità imprenditoriale del AD di ZZ DO fosse fondata su tale rapporto. Si tratta di una conclusione, in parte innovativa rispetto a quella del Tribunale, che non trova però alcuna conseguenzialità logica con le prove utilizzate di cui si riferisce nel testo della sentenza: le dichiarazioni di La Torre GU sono indiscutibilmente generiche e allo stesso modo, quindi, si potrebbe affermare la esistenza di una antica e disinteressata amicizia con TR o, totalmente all'opposto, che il AD di ZZ DO fosse un prestanome della banda criminale, ma anche l'ipotesi intermedia che ZZ DO pagasse una "protezione" al TR.
456. Peraltro nel ricorso si fa un preciso riferimento ad un decreto di archiviazione che espressamente escludeva che vi fosse dimostrazione di un appoggio mafioso da parte di TR alle imprese di ZZ DO;
tale elemento doveva essere oggetto di valutazione in quanto incidente sulla tesi della Corte di Appello. 457. Ed è anche palesemente generico e poco logico il passaggio relativo alla presunta consapevolezza che dei rapporti tra TR ed ZZ AD dovesse avere l'odierno imputato.
458. La sentenza, nella sua sintesi sul punto, non è del tutto chiara nell'indicazione di ciò di cui il ricorrente dovesse essere necessariamente al corrente, e cioè se degli attentati dinamitardi contro il AD o del presunto appoggio mafioso in suo favore, dandosi comunque per acquisito che egli dovesse avere una piena consapevolezza di tali rapporti del AD con contesti criminali, senza precisare però se e per quali ragioni dovesse darsi per certo che tali rapporti implicassero una qualche forma di complicità e senza, soprattutto, andare poi oltre l'apodittica e congetturale affermazione che da essi il ricorrente, nella sua successiva attività politica non avrebbe potuto non esserne stato "fatalmente condizionato".
459. In realtà ciò che di concreto i giudici di merito espongono è solo che il ricorrente avrebbe dato una illecita disponibilità per l'affidamento di appalti a TR RM IO e RA DO, ma la ragione di tale disponibilità viene "sic et simpliciter" attribuita a quella che sarebbe stata la comune aderenza (sia pure, per l'ZZ DO, nella forma del c.d. "concorso esterno"), ad una consorteria di natura mafiosa, senza indicazione dei concreti presupposti logici che rendessero tale conclusione certa, come vuole l'art. 533 c.p.p., comma 1, "al di là di ogni ragionevole dubbio"; dubbio che, in realtà, ben avrebbe avuto ragione di essere quanto meno astrattamente prospettabile (e della cui eventuale esclusione, quindi, si sarebbe dovuta dare adeguata ragione), proprio in considerazione di quanto ampiamente messo in luce dai giudici di merito circa l'intervento che a suo tempo il TR NI NZ aveva effettuato in favore del AD del ricorrente, contro le pretese estorsive del gruppo malavitoso facente capo al La Torre GU. Appare tutt'altro che illogico pensare che in conseguenza di tale intervento ben avrebbe potuto radicarsi, nel ricorrente medesimo, un sentimento di personale gratitudine nei confronti del suddetto TR, come persona fisica e non come esponente, a sua volta, di altro gruppo malavitoso, della cui esistenza, peraltro, non risulta neppure in alcun modo dimostrato che l'ZZ DO dovesse avere necessaria contezza. 460. Per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, si impone l'annullamento del confermato giudizio di colpevolezza e sarà compito del giudice di rinvio, ove intenda nuovamente addivenire al medesimo giudizio, fornire più adeguata motivazione, con individuazione dei concreti elementi che possano dimostrare la piena consapevolezza del ricorrente di operare in favore di una associazione mafiosa con la specifica volontà di consentire alla stessa il perseguimento delle proprie finalità; ciò nella osservanza dell'art. 533 c.p.p., già ricordato comma 1, ai sensi del quale non può ammettersi che il giudizio di penale responsabilità dell'imputato si basi soltanto sulla riconoscibile plausibilità di una determinata ricostruzione ed interpretazione dei fatti, occorrendo anche che il giudice si dia carico di dimostrare l'implausibilita di ogni diversa ricostruzione ed interpretazione che sia, in concreto, ragionevolmente prospettabile.
461. Sono poi da ritenere fondati, per le ragioni che seguono, anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, relativi agli addebiti di abuso d'ufficio di cui ai capi c), e) ed f), per i quali non può dirsi maturato il termine di prescrizione a cagione della contestata e ritenuta aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7. 462. Con il secondo motivo si deduce la carenza di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui al capo c), non essendo stati indicati gli elementi che, con riferimento alle determine di affidamento alla Lazio Net Service dei lavori di pulizia del mercato e del mattatoio, debbano attribuire la responsabilità ad ZZ DO che, in questi casi, per quanto indicato nel provvedimento impugnato, ne' aveva affidato l'incarico ne' aveva apposto il proprio visto sui mandati di pagamento.
463. Al di là della questione posta dal ricorrente in ordine alla riferibilità delle conversazioni intercettate e valorizzate dal giudice di primo grado quali prove della gestione dell'illecito affidamento dei lavori in questione, la motivazione della sentenza impugnata, relativamente al capo c), contrasta con quanto accertato dal primo giudice e, comunque, con quanto oggetto di specifica contestazione. La Corte scrive "pacifica deve ritenersi la sussistenza del reato, rilevando la figura di ZZ DO quale referente politico dell'associazione sotto una duplice veste: da un lato egli direttamente in prima persona conferiva gli appalti alla società cooperativa Lazio Net Service del TR RM IO;
dall'altro, poi, apponeva i visti sui mandati di pagamento dei lavori svolti dalle società favorite, ...".
464. Invero, di un tale intervento di ZZ DO non si riferisce affatto ne' nella stessa imputazione ne' nella sentenza di primo grado che aveva accertato, invece, una diversa attività del ricorrente di induzione di chi doveva decidere sull'affidamento dei lavori a darli irregolarmente all'impresa di TR RM IO.
465. Con il terzo motivo si contesta la adeguatezza della motivazione in riferimento al capo e). La doglianza appare, nel suo complesso, fondata giacché, per un verso, a fronte della pluralità di "determine" richiamate nel capo d'imputazione, si da per acquisito che per tutte vi sia stato l'intervento di ZZ DO per la apposizione del visto sulla autorizzazione di pagamento, laddove, già in base a quanto riportato dalla sentenza di primo grado, in alcuni casi tale circostanza appariva pacificamente esclusa;
per altro verso, non risultano adeguatamente affrontati;
limitandosi la sentenza impugnata, su tale punto, ad un generico richiamo della motivazione del primo giudice, i temi posti con l'impugnazione, soprattutto quanto alla sussistenza (contrariamente a quanto sostenuto dall'accusa) delle condizioni di somma urgenza giustificative del ricorso al cottimo fiduciario.
466. Con riguardo al quarto motivo, nel quale si lamenta la carenza di motivazione relativamente al reato di cui al capo f), deve riconoscersi che effettivamente la motivazione è semplicemente limitata al richiamo della decisione del primo giudice senza valutazione dei motivi d'appello; si parla genericamente di una sollecitazione del ricorrente per l'attribuzione di lavori senza che vi sia una effettiva descrizione dell'attività svolta laddove già la sentenza di primo grado non definiva la condotta in concreto ed anzi riportava le dichiarazioni della teste DI CE, che aveva escluso di aver avuto pressioni da parte del ricorrente, sostenendo di essersi semplicemente attestata su di una prassi consolidate per l'affidamento dei lavori.
467. Deve quindi darsi luogo, anche per gli addebiti di cui ai capi c), e) ed f), ad annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, la quale, oltre a nuova verifica, sulla scorta di quanto in precedenza osservato ed evitando, quindi, di incorrere nuovamente (ove ritenga di confermare le precedenti decisioni), nella segnalate lacune ed incongruenze motivazionali, dovrà anche rivalutare (sempre nel caso di conferma del giudizio di penale responsabilità dell'imputato), la sussistenza o meno della contestata aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 a seconda che venga confermato o meno anche il giudizio di penale responsabilità in ordine al reato di associazione di tipo mafioso.
468. Passando quindi, da ultimo, all'esame del sesto motivo di ricorso, lo stesso, a differenza degli altri, non appare meritevole di accoglimento. Esso, infatti, si limita ad affermare la carenza di un riconoscibile interesse, da parte del soggetto a vantaggio del quale sarebbe stata posta in essere la condotta rubricata sub p) e q) come abuso d'ufficio e favoreggiamento reale, ad ottenere che venisse ritardato l'accertamento, poi in effetti avvenuto, dell'abuso edilizio di cui si era reso responsabile, con il conseguente sequestro dell'opera edilizia realizzata;
interesse che, invece, appare più che facilmente ravvisabile ove si consideri che il ritardo avrebbe consentito (come ben messo in luce dai giudici di merito) di portare a termine i lavori dei quali, altrimenti, sarebbe stata ordinata la sospensione.
P.Q.M.
A) Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo ai reati di cui ai capi sotto indicati, in quanto estinti per sopravvenuta prescrizione:
1) capo c), ascritto a TR RM IO, limitatamente ai primi tre degli incarichi ivi menzionati;
2) capi e) ed f), ascritti a TR RM IO;
3) capo o), ascritto a Di IO IM TA e ZZ DO;
4) capo m), ascritto a Di IO IM TA;
5) capo r), ascritto a IA RA NC, ZZ DO e EO RI;
6) capo x), ascritto a RA MA AU;
B) Annulla la medesima sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Roma nei confronti di:
1) HÒ NC e PA NI limitatamente al reato di cui al capo a) e, quanto al HÒ NC, anche alla ritenuta recidiva;
2) De LV US, con riguardo al reato a lui ascritto (capo b/1);
3) ZZ DO, limitatamente al reato di cui al capo a) ed a quelli di cui ai capi c), e) ed f);
4) PP LE, con riguardo ai reati a lui ascritti (capi aa e bb);
5) PP FR, SI ZI, RA DO, RA AN, RA MA AU, TR RM IOe TR NI NZ limitatamente alla confermata confisca dei beni in sequestro, nonché, quanto a TR RM IO, per la rideterminazione della pena in ordine ai reati residui a suo carico;
C) Rigetta nel resto i ricorsi di HÒ NC, ZZ DO, PP FR, PA NI, RA DO, RA AN, RA MA AU, TR RM IO e TR NI NZ;
D) Rigetta il ricorso di NN IE che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 settembre 2014. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015