Cass. pen., sez. feriale, sentenza 04/09/2014, n. 3144
CASS
Sentenza 4 settembre 2014

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L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza impugnata, sia essa conseguente alla tardività del deposito o all'avvenuta celebrazione del giudizio in contumacia, non può essere eccepita dal difensore, unitamente ai motivi attinenti al merito, nell'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale soluzione si impone sia se si ritiene che il principio di unicità dell'impugnazione è stato superato solo con riferimento ad imputato contumace assistito da difensore di ufficio, sia se si accede alla ipotesi più radicale di totale superamento del principio, poichè, in questo caso, l'imputato pretermesso può comunque proporre, unitamente ad incidente di esecuzione, impugnazione apparentemente tardiva e l'eventuale contrasto di giudicati che venisse a prodursi sarebbe risolto sulla base della disciplina dettata dall'art. 669 cod. proc. pen.).

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    (Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 420-bis) Il fatto La Corte di Assise di Genova condannava in absentia l'imputato latitante, per i reati di: 1) associazione per delinquere finalizzata a più delitti di introduzione illegale in Italia di cittadini extracomunitari con trasporti via mare; 2) art. 12, comma 3, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 per avere, in data 19 luglio 2014, introdotto in Italia 106 stranieri extracomunitari, trasportandoli via mare dall' Egitto in Sicilia; 3) art. 495, comma 2, cod. pen. per avere reso il 22 luglio 2014 false dichiarazioni alla Polizia di Stato in ordine alla propria identità. Il difensore di ufficio, a sua volta, proponeva …

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    La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. Non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte …

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  • 4Conoscenza del processo solo con citazione a giudizio (Cass. 28912/19)
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    Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 3 luglio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 04/09/2014, n. 3144
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3144
Data del deposito : 4 settembre 2014

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