Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/11/1999, n. 25
CASS
Sentenza 24 novembre 1999

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È giuridicamente inesistente il provvedimento giurisdizionale che, quantunque materialmente esistente e ascrivibile a un giudice, sia tuttavia privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della giurisdizione penale e, come tale, risulti esorbitante, siccome invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale, dai limiti interni e oggettivi che, alla stregua dell'ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e quello penale nella distribuzione della "jurisdictio". (Fattispecie relativa a un'ordinanza del tribunale civile, ritenuta viziata da difetto assoluto di giurisdizione, di accoglimento del ricorso di difensore avverso decreto di g.i.p. militare in materia di liquidazione dei compensi professionali a norma della legge n. 217 del 1990).

La cognizione dei ricorsi avverso i decreti emessi nel procedimento penale o in quello penale militare in materia di rigetto dell'istanza di ammissione, revoca o modificazione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché di liquidazione dei compensi professionali, spetta al giudice penale collegiale (tribunale o corte d'appello) - individuato in base al criterio di appartenenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato - il quale decide, secondo la speciale procedura prevista dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942, con ordinanza suscettibile di ricorso per cassazione, da trattare e decidere in base alle regole procedurali proprie del rito penale. (Fattispecie relativa a conflitto di giurisdizione sollevato da tribunale militare nei confronti del tribunale civile che aveva deciso sul ricorso proposto da difensore avverso provvedimento del g.i.p. militare di liquidazione dei compensi professionali in suo favore).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/11/1999, n. 25
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25
Data del deposito : 24 novembre 1999

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