Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
In sede di esecuzione non è deducibile il vizio relativo alla declaratoria di contumacia pronunciata nel corso del procedimento di cognizione, che deve essere fatto valere con i mezzi previsti per l'impugnazione contro la sentenza, rimanendo altrimenti sanato e coperto dal giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2008, n. 4554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4554 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 26/11/2008
Dott. DE BERNARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3283
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 018358/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT RI, N. IL 07/02/1951;
avverso ORDINANZA del 18/03/2008 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - La Corte di Appello di Reggio Calabria, pronunciando in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza deliberata il 18 marzo 2008, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di RA AN - condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza della Corte di Assise di Cosenza confermata dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro con decisione deliberata il 13 marzo 1999 - diretto a far accertare la non esecutività del predetto titolo esecutivo, in quanto emesso nella contumacia dell'imputato, illegittimamente dichiarata, per avere i giudici della cognizione erroneamente escluso l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato, detenuto all'estero, per essersi costui opposto alla richiesta di estradizione.
1.1 La Corte territoriale, infatti, nel premettere che in sede di incidente di esecuzione l'indagine affidata al giudice è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione, ha ritenuto, in adesione al consolidato orientamento espresso da questa Corte (ex multis, Cass., sez. 1, sentenza n. 3517 del 15/6/1998, Rv. 211025, ric. Maestroni, citata nel provvedimento impugnato, e, più recentemente, Sez. 1, sentenza n. 8776 del 28/1/2008, Rv. 239509, ric. Lasco), che "il giudice dell'esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'intrapresa esecuzione", evidenziando ulteriormente, per completezza di esposizione, che la questione relativa alla legittimità della dichiarazione di contumacia aveva comunque formato oggetto di trattazione nel giudizio di cognizione e che l'eccezione di nullità sollevata dal difensore del RA era stata disattesa con decisione espressamente confermata in sede di legittimità; precisando, infine, quanto alle ulteriori argomentazioni prospettate nella memoria difensiva presentata all'udienza del 18 marzo 2008, che il loro esame doveva ritenersi superfluo in forza delle preliminari ed assorbenti argomentazioni sin qui esposte.
2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del RA, chiedendone l'annullamento, per avere il giudice dell'esecuzione omesso di motivare in merito alle argomentazioni prospettate nella memoria difensiva depositata il 18 marzo 2008, nella quale si evidenziava, in particolare: a) che non poteva fondatamente affermarsi che la questione relativa alla regolarità della dichiarazione di contumacia del RA fosse stata validamente esaminata e decisa nel procedimento di cognizione, in quanto l'appello avverso la sentenza di condanna di primo grado era stato proposto dal difensore di fiducia del condannato, al quale, però, non era stato conferito il diritto di impugnare sentenze contumaciali, sicché erroneamente era stato affermato nel provvedimento impugnato che la questione della nullità della dichiarazione di contumacia, in quanto già trattata in sede cognitiva, non poteva venire nuovamente esaminata in sede esecutiva;
b) che per la definizione dell'incidente non era decisiva tanto la mancata declaratoria in sede di cognizione dell'inammissibilità dell'appello e del successivo ricorso per Cassazione presentati nell'interesse del RA, quanto piuttosto il rilievo che il potere di impugnazione da parte del condannato non poteva considerarsi esaurito a seguito dell'iniziativa del suo difensore privo di mandato.
3 - Il P.G. presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, evidenziando a tal fine: a) con riferimento alla rilevabilità in sede esecutiva delle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, che il mutamento della giurisprudenza in tema di arresto dell'imputato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa, intervenuto a seguito della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21035 del 26/3/2003, Rv. 224134, ric. Caridi, non poteva "comportare un annullamento in sede esecutiva" di quanto deciso in sede di cognizione, possibile, ex art. 2 c.p., solo in caso di "mutamento legislativo"; b) con riferimento al difetto del difensore del RA di un mandato ad impugnare la sentenza di condanna contumaciale, che lo stesso non poteva ritenersi "vizio esiziale" del giudizio di impugnazione, tale da far ritenere addirittura inesistenti i giudizi di impugnazione;
c) quanto all'acuto problema della consumazione del diritto di impugnazione dell'imputato contumace nel caso di impugnazione del difensore, che "l"impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace (nella specie latitante), preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione inesistente la sentenza di condanna (di primo e secondo grado), così come affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza n. 6026 del 31/1/2008, Rv. 238472, ric. Huzuneanu).
4. Con memoria deposita in replica alla requisitoria del PG il difensore ha sostenuto la piena ammissibilità e fondatezza del ricorso, evidenziando, tra l'altro, con specifico riferimento alla questione relativa alla consumazione del diritto di impugnazione, che nel caso deciso dalla Sezioni Unite il difensore d'ufficio dell'imputato era munito di un valido potere d'impugnazione, insussistente invece nel giudizio promosso nei confronti del RA.
5. Il ricorso è manifestamente infondato.
Nessun profilo di illegittimità è infatti fondatamente ravvisabile nell'ordinanza impugnata per aver ritenuto che l'esame delle questioni sollevate nella memoria depositata all'udienza del 18 marzo 2008 (inammissibilità dell'appello proposto dal difensore del RA ed alla conseguente non consumazione del diritto di impugnazione da parte del condannato) fosse superfluo, una volta accertato che l'incidente si fondava, in primo luogo ed in via principale, sulla deduzione di una nullità del provvedimento dichiarativo della contumacia, verificatasi nel giudizio di primo grado.
Il vizio relativo alla declaratoria di contumacia, infatti, alla pari di qualsivoglia vizio o nullità verificatisi in sede di cognizione, come correttamente affermato dal giudice dell'esecuzione, deve essere fatto valere con i mezzi previsti per l'impugnazione contro la sentenza e nell'ambito del processo di cognizione, "rimanendo altrimenti sanato e coperto dal giudicato" (m tal senso, Cass., Sez. 1, ordinanza n. 37979 del 10/6/2004, Rv. 229580 ric. Condemi, secondo cui "in sede di esecuzione non sono deducibili questioni concernenti la fase della cognizione che avrebbero dovuto essere denunciate con i mezzi di gravame disposti dalla legge").
Ne consegue che il giudice dell'esecuzione non può attribuire rilievo alcuno alle eventuali nullità verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della sentenza, dinanzi a tale giudice potendo essere dedotte esclusivamente questioni concernenti l'esistenza e la validità del titolo esecutivo (cfr. Cass. sentenze nn. 515/98 - 1599/94 - 3287/91). E del resto anche il giudice delle leggi, come già rilevato nel provvedimento impugnato, ha più volte precisato che in ossequio al principio generale dell'intangibilità del giudicato "la problematica dell'errore di fatto, in iudicando o in procedendo, in cui sia incorso il giudice della cognizione in una sentenza divenuta irrevocabile, è estranea alla competenza del giudice dell'esecuzione" (v. sentenze n. 294 del 1995 e n. 28 del 1969;
ordinanza n. 413 del 1999, nonché l'ordinanza n. 14 del 2000), a nulla rilevando per altro, ai fini dell'accoglimento dell'incidente di esecuzione, l'asserita inammissibilità dell'appello proposto dal difensore del RA, comportando un siffatto positivo accertamento, in ogni caso, il passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata in grado di appello.
Pertanto, insistendo il ricorrente nel dedurre - in forza di un mutato indirizzo giurisprudenziale non assimilabile allo ius superveniens ai fini dell'ampliamento delle facoltà assertive e probatorie delle parti - la nullità a suo dire verificatasi in conseguenza della illegittima declaratoria di contumacia emessa in sede cognitiva, si impone una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2009