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1 luglio 1931
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5 ottobre 1944
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15 maggio 1993
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26 ottobre 1995
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3 agosto 1999
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23 marzo 2001
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7 febbraio 2014
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12 aprile 2025
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Art. 146.
(Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena).
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:
1) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)) ;
2) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)) ;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell' articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale , ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)) .
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". ------------- AGGIORNAMENTO (145)
La Corte Costituzionale con sentenza 18 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale , aggiunto dall' art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139 , convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222 , nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti".
(Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena).
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:
1) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)) ;
2) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)) ;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell' articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale , ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48)) .
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". ------------- AGGIORNAMENTO (145)
La Corte Costituzionale con sentenza 18 ottobre 1995, n. 438 (in G.U. 1ª s.s. 25/10/1995, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 146, primo comma, numero 3, del codice penale , aggiunto dall' art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139 , convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222 , nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti".
Commentari • 280
- 1. No all’irretroattività delle nuove norme sull’esecuzione della pena delle detenute madriAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 22 dicembre 2025 · 191.74265
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2026, n. 17231Provvedimento: […] Con ordinanza del 23 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza proposta da XXXXXXXXXXXXXXXXX volta ad ottenere il differimento della pena ex artt. 146 o 147 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare, […] dispone che, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 146 e 147 cod. pen., […] la quale, nella vigenza dell'art. 146 cod. pen. precedente formulazione, […] In particolare, la menzionata pronuncia ha affermato che «[...]si ritiene possibile ravvisare un collegamento tra le disposizioni di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen. e quella di cui all'art. 47- quinquies Ord. pen., che è, […]Leggi di più...
- pericolosità sociale·
- incompatibilità regime carcerario·
- art. 2 cod. pen.·
- art. 47-quinquies ord. pen.·
- art. 25 Cost.·
- detenzione domiciliare·
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- art. 606 cod. proc. pen.·
- ICAM·
- art. 146 cod. pen.·
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