Sentenza 14 luglio 2017
Massime • 2
La sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria su un capo di imputazione per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato è inesistente; detto vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato.
Non è nullo il procedimento avviato per un reato in relazione al quale, nel corso di altro procedimento, sia stata emessa una sentenza mancante di una specifica statuizione decisoria su detta imputazione, in quanto l'azione penale risulta esercita una sola volta nel rispetto delle garanzie difensive. (In motivazione la Corte ha chiarito che siffatta ingiustificata omissione non integra un'ipotesi di archiviazione implicita, ma determina l'inesistenza della sentenza, rilevabile d'ufficio e sanabile con un nuovo giudizio di prima grado nei confronti dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/07/2017, n. 39435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39435 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2017 |
Testo completo
394 35 - 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 14/07/2017 IO CONTI - Presidente - Sent. n. sez. 1096/2017 - Rel. Consigliere - ANNA PETRUZZELLIS REGISTRO GENERALE PIERUI DI STEFANO N. 12335/2017 AN LL NO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AM PP nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] 1 AN IN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/07/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA PETRUZZELLIS Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per annullamento con rinvio per AM PP, CO SA, ZZ AN, LE NT, PA LB, RA NT, AR RM CE, NN CO, AN IN, AN IN, OV AN, OV UI;
annullamento con rinvio per i capi 47 e 48 della sentenza e inammissibilità nel resto per IO CE;
inammissibilità dei ricorsi di AT PP, AT UA, PA NT, AR CA IO, TU CE e LL ES;
rigetto dei ricorsi di EN UA, CE IN, GA RG, SO UI, PA CL, RE RA, AS CE e TU NT. Uditi: l'avvocato PIZZUTO RA del foro di PATTI in difesa delle parti civili IR IO, IR PP, F.A.I. FEDERAZIONE ANTIRACKET ITALIANA, ASSOCIAZIONE ANTIRACKET LAMEZIA che ha chiesto la conferma della sentenza ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato CARERI CA del foro di LAMEZIA TERME in difesa di ZZ AN, AM PP, AN IN che si è riportato ai motivi di ricorso. L'avvocato CUTRUFO MARIA STELLA di ROMA, in sostituzione dell'avvocato CELIA ARNALDO del foro di CATANZARO in difesa di AT UA, che ha depositato nomina a sostituto processuale e si è riportato ai motivi di ricorso. L'avvocato GERVASI PP del foro di LOCRI in difesa di ZZ AN che si è riportato ai motivi di ricorso. L'avvocato LEOPIZZI ANTONELLA di LECCE in sostituzione dell'avvocato LUCERI SERGIO del foro di LECCE in difesa di TU CE che ha depositato nomina a sostituto processuale e si è riportato ai motivi di ricorso. 2 да L'avvocato RANIA STEFANIA del foro di CATANZARO in difesa di PA NT TE OL che si è riportato ai motivi di ricorso. L'avvocato SPINELLI PP del foro di LAMEZIA TERME in difesa di AM PP e AN IN, che si è riportato ai motivi di ricorso. L'avvocato STILO PA del foro di CATANZARO in difesa di IO CE che si è riportato ai motivi di ricorso. L'avvocato VISCOMI GREGORIO di CATANZARO in difesa di AR CA IO che si è riportato ai motivi di ricorso. L'avvocato SPIGARELLI VALERIO del foro di ROMA in difesa di CO SA si è associato alle conclusioni del PG ed ha chiesto l'annullamento con rinvio. L'avvocato TORCHIA ANSELMO del foro di CATANZARO in difesa di OV UI DE IN e OV AN, in via principale ha chiesto l'annullamento senza rinvio, in via subordinata con rinvio. L'avvocato FERRARO ALDO del foro di LAMEZIA TERME in difesa di PA CL e, in sostituzione dell'avvocato ZANGHI' PP di MESSINA, in difesa di RE RA, ha depositato nomina a sostituto processuale e concluso per l'accoglimento dei ricorsi. L'avvocato LL CO MICHELE del foro di LAMEZIA TERME in difesa di NN CO ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato GAMBARDELLA RA del foro di LAMEZIA TERME in difesa di GA RG ha chiesto l'accoglimento del ricorso. L'avvocato NACCARATO UA del foro di COSENZA in difesa di TU NT ha concluso per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato CANZONIERE LUCIO del foro di LAMEZIA TERME in difesa di NN CO, CE IN e AR RM CE si è riportato ai motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento della sentenza. L'avvocato STAIANO SA del foro di CATANZARO in difesa di CE IN, OV UI DE IN, OV AN, AN IN, AN IN e CO SA ha chiesto l'annullamento con rinvio per CE IN, e si è associato alle conclusioni del PG per gli altri suoi assistiti. L'avvocato LARUSSA NT del foro di LAMEZIA TERME in difesa di EN UA, RA NT, GA RG, LE NT, PA LB, AS CE, SO UI e LL ES ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti. RITENUTO IN FATTO La Corte d'assise d'appello di Catanzaro, con sentenza del 18/07/2016, in parziale accoglimento dell'appello del P.m., ha riformato sul punto la pronuncia 3 дя del Gup di quel Tribunale dell'08/06/2015 accertando la consumazione di reati associativi, oltre che di reati su cui in primo grado si era giunti ad una decisione assolutoria. Il processo ha ad oggetto le condotte delittuose compiute a far data dal 2004 -omicidi e reati connessi attinenti alla detenzione, porto ed alterazione di armi utilizzate per l'esecuzione degli stessi, estorsioni, truffe assicurative, spaccio di sostanze stupefacenti - attribuite, nello sviluppo dell'arco temporale di circa un decennio, alla cosca di 'ndrangheta del territorio di Lamezia Terme, facente capo, in tesi di accusa, alla famiglia AM, originaria di Nicastro, che aveva preso il controllo di quella zona, anche grazie alla conclusione di alleanze con altri gruppi illeciti gravitanti in quell'ambito ed in diverse zone geografiche. Le varie operazioni investigative al riguardo si sono arricchite della collaborazione degli aderenti, alcuni dei quali in posizione apicale, sopraggiunte anche nel corso del giudizio di appello, attraverso i cui racconti è stato possibile ricostruire sia i rapporti tra le varie compagini territoriali, snodatisi nel corso del tempo, che la ripartizione delle pretese economiche sulle attività produttive, e le condotte illecite tendenti alla ritrazione di utili economici, ripartiti tra i vari gruppi territoriali. Come accennato il primo giudice, sia pur svolgendo una valutazione favorevole della credibilità oggettiva e soggettiva dei dichiaranti, è pervenuto ad una serie di assoluzioni per il reato associativo, e per alcuni omicidi, constatata l'assenza di convergenza delle accuse a carico dei singoli interessati, che ha pertanto ritenuto non riscontrate, o generiche. Nel corso del giudizio di appello la Corte ha accolto alcuni appelli proposti dall'accusa, ed è pervenuta all'accertamento di responsabilità di alcuni degli imputati, assolti in primo grado, secondo l'indicazione che verrà specificata in seguito, analizzando le singole posizioni dei partecipi. In linea generale la Corte ha ritenuto di superare il pronunciamento della sentenza della Corte di legittimità a Sezioni Unite in merito alla necessità di assumere la prova dichiarativa in grado di appello, quale condizione per il ribaltamento del giudizio assolutorio, (n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486), in quanto ha ritenuto che le conclusioni ivi assunte non si riferissero al giudizio abbreviato, quale il procedimento in esame, in quanto tale rito non aveva interessato quel giudizio, alla cui conclusioni, pertanto, non si sentiva vincolata. Ha osservato inoltre in fatto che lo stato delle acquisizioni probatorie si è evoluto nel corso del procedimento di appello, in quanto si sono aggiunte ulteriori collaborazioni, successive a quelle considerate in primo grado, che дя hanno rafforzato il quadro istruttorio, e superato le ritenute carenze di riscontri, che avevano giustificato la decisione liberatoria. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i condannati qui di seguito elencati:
2.1. ND SE, assolto in primo grado, con la pronuncia in esame è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 47) -omicidio plurimo premeditato in concorso, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 13/05/1991 n. 152 convertito nella I. 12/07/1991 n. 203- e 48) - detenzione e porto d'arma da guerra, con matricola abrasa e per l'effetto condannato, con generiche equivalenti, alla pena di anni venti di reclusione Con il ricorso proposto i difensori di ND deducono:
2.1.1. vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, malgrado l'esistenza del ragionevole dubbio che ha condotto il giudice di primo grado a pronunciare sentenza liberatoria, che la Corte territoriale ha ritenuto di modificare senza assumere la prova dichiarativa, di cui ha offerto una diversa valutazione;
si contesta l'utilità, ai fini del ribaltamento della decisione, delle dichiarazioni di PA PA, intervenute nel corso del giudizio di appello, in quanto aspecifiche, poiché vertono sulle medesime circostanze esposte nell'ordinanza di custodia cautelare che l'interessato ha avuto modo di leggere durante il giudizio, e fondate su una pretesa confessione stragiudiziale resagli dall'ND nel corso della comune detenzione, in relazione alla quale è assente qualsiasi riscontro.
2.1.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai criteri di valutazione della prova nella parte in cui, pur prendendo atto delle discrasie contenute nella ricostruzione dei fatti offerta dal dichiarante LO OR, evidenziate dal primo giudice, ne ha escluso la rilevanza ai fini del presente accertamento, nel presupposto della costanza del riferimento alla presenza ed al ruolo partecipativo di ND, non raggiunto dalle incertezze segnalate. Non potendosi concludere favorevolmente la valutazione di credibilità, che deve precedere ogni analisi specifica, tale dato non consente di isolare parti della ricostruzione, per conferirle autonoma valenza dimostrativa. Si segnala che nel corso del giudizio di appello è stato escusso il collaboratore PA AM che ha ricostruito la consegna ad LO OR della pistola da utilizzare per l'omicidio, offrendo una terza versione che non collima con nessuna delle due contrastanti riferita in primo grado da quest'ultimo, condizione che ne conferma l'assenza di attendibilità ed esclude la possibilità di affidamento parziale sulle sue affermazioni. 5 да ୯ Inoltre il narrato acquisito in appello, discostandosi da quanto ricostruito da LE in ordine la consegna della pistola, priva di convergenza ed attendibilità anche la prova offerta da quest'ultimo.
2.2. CO AL, assolto in primo grado, è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo A) proc. pen. r.g.n.tr. 6668/2013-974/2014 r.g. gip, già capo 2) occ 117/2013 rmc art. 73 comma 1 d.P.R. 09/10/1990 n. 309/90-, e condannato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione. Con il suo ricorso la difesa eccepisce:
2.2.1. violazione di legge e vizio di motivazione sull'intervenuto accertamento di responsabilità in relazione al reato contestato, aggravato ai sensi dell'art. 7 dl cit., nonché violazione del divieto di reformatio in pejus. Si contesta in particolare l'intervenuto accoglimento dell'appello del P.m. che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per la sua genericità e l'assenza di nuove emergenze nel secondo grado di giudizio, posto che nessun elemento di cognizione si é aggiunto riguardo alla sua posizione. Si segnala in particolare l'omessa motivazione della Corte sull'inammissibilità dell'impugnazione dell'accusa, oltre che la carenza argomentativa circa la difforme valutazione di attendibilità e convergenza delle dichiarazioni dei collaboranti AM SE e PE RI, esclusa dal primo giudice. In particolare la Corte non si è occupata dell'incertezza nell'individuazione del nome di battesimo attribuito da PE all'accusato; delle censure già sviluppate quanto alla formazione dell'album fotografico osteso al dichiarante, oltre che del mancato riconoscimento del ricorrente da parte di altro collaboratore quale “pinnolaru", nominativo attribuito da PE al ricorrente;
analoga approssimazione metodologica ha attinto il riconoscimento di AM. Si ignora inoltre il verbale intermedio, redatto sulle distinte dichiarazioni del collaborante, nel quale egli ha negato di aver riconosciuto l'interessato, e non si correla tale difforme affermazione con quanto offerto sia prima che dopo sul punto, malgrado le specifiche censure formulate al riguardo. Si segnala inoltre che PE ha richiamato una presunta cessione di 10 kg di eroina curata dal ricorrente, assumendo di averlo saputo da AM che non ha mai confermato il dato. Alla scarsezza dimostrativa si aggiunge all'assoluta genericità del capo di imputazione, cosicché le accuse formulate non consentono nei fatti di apprezzare la ritenuta convergenza. La sentenza impugnata inoltre non risolve le incertezze in merito al luogo delle cessioni. 6 श्री е 2.2.2. Con memoria depositata il 28/06/2017 preliminarmente si contesta vizio di motivazione in relazione all'intervenuto ribaltamento della sentenza di assoluzione, in mancanza di assunzione diretta delle prove dichiarative, oltre che di una motivazione rafforzata di sostegno. Si richiama la circostanza che l'opposta determinazione è fondata sulla pretesa autonomia delle dichiarazioni rese da AM SE e LL RI in merito alla responsabilità dell'CO, che, contrariamente alla conclusione del primo giudice, non sono state ritenute provenienti dalla medesima fonte. In punto di mancanza di riscontri si segnala che la stessa ipotesi di accusa contesta due differenti attività di cessione, cosicché il richiamo dei collaboranti ad attività tra loro autonome esclude la possibilità di un riscontro su ciascuna di esse. Si denuncia inoltre violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'accertamento dell'aggravante, in relazione alla cui applicazione manca nella sentenza impugnata l'individuazione di qualsiasi vincolo di pertinenzialità della pretesa attività illecita con l'azione della cosca, oltre che l'accertamento della consapevolezza della circostanza da parte del ricorrente, elementi tutti tanto più rilevanti, alla luce dell'accertata estraneità alla compagine dell'CO, cui è giunta la stessa Corte territoriale.
2.3. TO PA già ritenuto responsabile dal primo giudice dei reati di cui ai capi 1) - art. 416 bis cod. pen.- e 19) art. 629 cod. pen. - esclusa per quest'ultimo l'aggravante di cui all'art. 7 dl. cit.-, in appello è stata confermata la condanna ad anni sette reclusione. Con il suo ricorso la difesa contesta:
2.3.1. vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità per la contestazione associativa, nella parte in cui la pronuncia oggetto di impugnazione non ha confutato le specifiche censure formulate in atto di appello, esprimendo una motivazione per relationem rispetto alla prima sentenza, con particolare riferimento alla rilevanza del rifiuto opposto dall'interessato alla realizzazione di un atto intimidatorio programmato dal gruppo territoriale, impensabile in caso di appartenenza. Si segnala che è stato prodotto un documento sopravvenuto, inerente al procedimento per il reato fine, che la Corte, pur ammettendo la rinnovazione, non ha valutato. A carico dell'interessato è stata considerata la dichiarazione resa da TI OS che ne ha segnalato la funzione di autista, in particolare nell'esecuzione di una specifica spedizione estorsiva, in relazione alla quale, 7 дя proprio con il provvedimento non esaminato dalla Corte, è stato dimostrato che non si era proceduto nei confronti dell'interessato, cosicché da tale situazione non poteva trarsi una dimostrazione della partecipazione associativa, posto che, a tutto concedere, la sua presenza a fianco del dichiarante era funzionale all'operatività di questi, privo di patente, mentre manca qualsiasi connessione di tale attività con quella del gruppo territoriale. La natura del suo ruolo è stata confermata da SE AM, le cui affermazioni, pur valutate dalla Corte, non sono state sottoposte al previo vaglio di credibilità, né sono stati ricercati riscontri sulle situazioni di fatto evocate nella sua ricostruzione. Analogo limite assume l'indicazione accusatoria di LO OR, che lo ha indicato quale partecipe della cosca, ma non è stato ritenuto credibile quando lo ha indicato quale autore di estorsioni per conto della medesima, posto che non risulta esercitata l'azione penale nei confronti dell'odierno ricorrente per tali reati;
l'indicazione sulla sua partecipazione associativa rimane priva dell'individuazione di uno specifico ruolo all'interno del gruppo e della dimostrazione della consapevolezza dello stesso da parte degli altri partecipi. A diversa conclusione non può giungersi per effetto di quanto riferito nel corso del giudizio di secondo grado da DO AM, posto che questi, pur essendo capo della cosca, diverge nelle indicazioni temporali della partecipazione del ricorrente, che dichiara di ignorare fino al 2009, data della sua detenzione, mentre SE AM l'aveva datata al 2001. La contraddizione non può essere sanata con la considerazione di episodi estorsivi consumati in epoca successiva alla data più recente indicata dal dichiarante DO AM, posto che rispetto a tale reato l'interessato non è stato mai indagato.
2.3.2. i medesimi vizi, oltre che mancata rinnovazione del dibattimento e violazione di legge nell'applicazione della fattispecie contestata, vengono segnalati con riferimento al reato estorsivo contestato al capo 19) per la mancata considerazione di quanto affermato nel corso del giudizio di appello dalla parte lesa FI, che, mutando le ricostruzioni offerte in precedenza, ha riconosciuto l'interessato con nome e cognome, identificandolo come colui il quale si era presentato nel suo negozio di ottica a rilevare per otto volte degli occhiali lasciando un acconto, circostanza che non chiarisce la formulazione di minacce, né rimanda a collegamenti mafiosi, e non consente di inquadrare la fattispecie nel reato contestato.
2.3.3. violazione di legge e vizio della motivazione per la negazione delle attenuanti generiche, malgrado l'intervenuto risarcimento del danno e 8 яя l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 dl. cit. dalla fattispecie, che risulta di scarsa entità rispetto ad ulteriori reati valutati con il medesimo provvedimento, in favore dei cui autori tale trattamento era stato riconosciuto.
2.3.4. Con memoria depositata il 28/06/2017 si deducono motivi nuovi riguardanti vizi della motivazione e travisamento della prova, per avere il giudicante ritenuto la convergenza delle dichiarazioni rese da AM DO e AM SE, che hanno riferito della vicinanza alla cosca dell'interessato, datandola in periodi diversi, tra loro incompatibili, laddove l'attività attribuitagli era giustificabile con un rapporto diretto con TI OS, non idoneo a dimostrare l'adesione al gruppo. Sul punto si segnala l'illogicità della sentenza, che ha ritenuto possibile la mancanza di diretta conoscenza degli adepti da parte dei responsabili della cosca, che sola potrebbe giustificare tale discrasia, oltre che la valorizzazione a fini di conferma, di un'attività estorsiva ai danni di tale UR, per la quale TO non è mai stato indagato. Si richiamano ulteriori acquisizioni probatorie di collaboranti AM PA - sopraggiunte successivamente in diversi procedimenti, e si segnala che questi lo indica come uomo di fiducia di TI OS, confermando il ruolo di collegamento diretto solo con questi, già illustrato dal diretto interessato. Si insiste inoltre per la concessione delle attenuanti generiche ed una più favorevole valutazione dell'attenuante del danno risarcito, facendo perno su opposte considerazioni formulate al riguardo verso imputati ritenuti responsabili di reati più gravi e raggiunti da precedenti, e sulla mancata applicazione delle aggravanti contestate.
2.4. DI EN è stato riconosciuto responsabile solo nel giudizio di appello per i reati di cui ai capi capo 47) -art 575 cod. pen.- e 48)- violazione legge armi ed in entrambi i gradi in relazione ai reati di cui ai capi 50) artt. 56-575 cod.pen-, 51) -detenzione e porto di arma comune da sparo-, - 52) detenzione e porto d'arma clandestina-, 53)-art. 648 cod. pen., e 56-bis) - 575 cod. pen-, con comminatoria della pena dell'ergastolo La difesa nel suo ricorso deduce:
2.4.1. violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e d) con riguardo alla mancata acquisizione di una prova decisiva, anche con esecuzione del sequestro della documentazione presso la struttura penitenziaria del registro di visite, attività inutilmente sollecitata in primo grado e non compiuta, in violazione degli artt. 367, 368, 438, 441 comma 2 cod. proc. pen. e 391 quater comma 3 cod. proc. pen. 9 дя d 2.4.2. violazione di legge, con riferimento alla valutazione delle prove in spregio ai criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen. con richiamo all'affermazione di responsabilità per i capi 47), 48), 50), 51), 53), 54), 56 bis), con particolare riferimento alla mancanza di riscontri circa il ruolo di mandante attribuito all'interessato, posto che la pronuncia ha operato una confusione tra elementi di riscontro, non mirata sulle circostanze da confermare. Inoltre, l'ulteriore apporto conoscitivo acquisito in appello non è stato valutato tenendo conto della piena cognizione che il dichiarante aveva di quanto offerto da altro collaborante in primo grado, che inevitabilmente incide sulla genuinità del narrato e sulla valenza del riscontro;
si segnala inoltre la natura de relato delle affermazioni del collaborante PA.
2.4.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 71, 72 cpv ed 81 cpv cod. pen. e 438 cod. proc. pen. nonché violazione di legge con riguardo all'art. 99 comma 5 cod. pen. In particolare si è errato nell'operare il calcolo della pena per i reati satellite, contravvenendo ai principi delle norme richiamate, ed alla costante interpretazione della Corte sul punto, che ha ritenuto, in forza del rito prescelto, di dover sostituire l'ergastolo con isolamento, con quello privo di tale ulteriore limitazione. La mancata motivazione sul punto ha influito sulla possibilità di valutare il quantum di pena determinato ai fini della continuazione per applicare correttamente i principi fissati dall'art. 71, su cui è mancata ogni possibilità di verifica sull'applicabilità della pena massima di trenta anni, in luogo di quella inflitta. Si rivendica la necessità di acquisire elementi di prova specifici al fine di calibrare correttamente la sanzione per i reati satellite, anche nell'ipotesi di scelta del rito contratto. Si segnala inoltre la mancata analisi sulla maggiore pericolosità che ha indotto il giudicante a non escludere l'aumento per la recidiva.
2.5. PA SE è stato riconosciuto responsabile in entrambi i gradi del giudizio dei reati di cui ai capi 13) -art. 629 cod. pen-, 21) -art.. 56- 629 cod. pen., 23) - art. 629 cod. pen.-, 25) - art. 629 cod. pen.-, 56-ter)- art. 575 cod. pen.- e per l'effetto condannato ad anni nove e mesi quattro di reclusione.
2.5.1. L'interessato nel suo ricorso contesta la correttezza della motivazione inerente alla quantificazione della pena, ponendola in relazione a quella determinata per altri coimputati, oltre che la mancata considerazione del ruolo minore da lui assunto nell'esecuzione dell'omicidio per cui ha riportato condanna. 10 d 2.5.2. In pari data il ricorrente ha svolto le medesime censure sulla pena, con autonomo ricorso con il quale contesta violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della sanzione, in relazione al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 l.n. 203/1991 che avrebbe dovuto impedire l'applicazione della pena dell'ergastolo, e successivamente, per effetto delle riconosciute attenuanti generiche, consentire l'ulteriore riduzione della pena. Il trattamento sanzionatorio applicato, all'esito della valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche, risulta, secondo la prospettazione, dissonante rispetto a quanto riconosciuto in favore del coimputato OR, malgrado la diversa portata del contributo offerto.
2.6. PA PA è stato ritenuto responsabile in entrambi i gradi del giudizio dei reati di cui ai capi 13) -art. 629 cod. pen.-, 21) art. 56-629 - cod. pen., 23) - art- 629 cod. pen.-, 25) - art. 629 cod. pen.-, 33 septies) - artt. 56-629 cod. pen-, 33 octies) - art. 629 cod. pen. -, e condannato alla pena di anni tre mesi uno e giorni venti di reclusione ed € 2.000 di multa. La difesa nel suo ricorso deduce:
2.6.1. vizio di motivazione nella parte in cui la pronuncia, dando conto dell'apporto rilevante delle dichiarazioni dei collaboratori nel procedimento, e dopo aver riconosciuto all'interessato l'attenuante di cui all'art. 8 l.n. 203 del 1991, ha negato la prevalenza delle attenuanti generiche, oltre che ignorato l'ulteriore apporto da questi offerto nel corso del giudizio di appello, che giustifica una ulteriore considerazione favorevole, rispetto a quanto già valutato in primo grado.
2.7. CE NI è stato riconosciuto responsabile, solo in appello, del reato di cui al capo 30 art. 629 cod. pen. esclusa l'aggravante art. 628 - - comma 3 n. 3 cod. pen., e condannato, con attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed € 400 di multa. L'avv. Canzoniere nel suo ricorso eccepisce:
2.7.1. vizio di motivazione e violazione di legge riguardo al ribaltamento del giudizio assolutorio, in assenza di rinnovazione del dibattimento e di adeguata motivazione idonea a superare il ragionevole dubbio, in ragione della mancata valorizzazione di argomenti che permettano di scardinare la valutazione del giudice di primo grado, con particolare riguardo alla mancanza di elementi idonei a consentire di concludere sulla partecipazione dell'interessato all'attività estorsiva, poiché la pronuncia ha connesso la partecipazione al delitto alla presenza dell'interessato, ancorché priva di contributo causale. identificativi2.7.2 violazione di legge, quanto agli elementi dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod. pen. e di quella speciale, posto 11 rr d che la richiamata passività di CE sul luogo del reato non ha consentito di connettere alla presenza di più persone una maggiore efficacia intimidatoria, condizione che impone di escludere l'applicabilità dell'aggravante. Altrettanto deve concludersi per l'aggravante speciale, posto che la sentenza ha omesso di illustrare le modalità esecutive idonee a ricondurre i fatti a tale fattispecie. Con autonomo ricorso l'avv. Staiano deduce:
2.7.3. inammissibilità per genericità dell'appello del P.m., gravame il cui accoglimento ha condotto al ribaltamento della pronuncia assolutoria nei confronti del Cerri.
2.7.4. violazione di legge e vizio della motivazione conseguente alla riforma peggiorativa disposta in mancanza della riassunzione delle prove ritenute insufficienti dal Gup a condurre all'affermazione di responsabilità, posto che questa è seguita, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, ad una diversa analisi delle prove, ritenute convergenti e non in contrasto tra loro.
2.7.5. violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esposizione della motivazione rafforzata essenziale per ribaltare il giudizio assolutorio.
2.7.6. violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'applicazione dei criteri di valutazione della prova con riferimento all'individuazione dell'apporto causale dell'interessato all'illecito contestato. quanto2.7.7. violazione di legge e vizio della motivazione all'accertamento di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 dl. cit. connesso esclusivamente all'evocazione da parte di CA di un aiuto ai detenuti, che non caratterizza da solo l'elemento costitutivo del favoreggiamento associativo, e risulta espressione non riconducibile a Cerri.
2.7.8. i medesimi vizi vengono denunciati quanto all'accertamento dell'aggravante delle più persone riunite, la cui esistenza si contesta per effetto della mancanza del presupposto inerente all'attivazione del Cerri.
2.7.9. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disamina in ordine alla sussistenza di uno standard probatorio idoneo a superare il dubbio ragionevole.
2.7.10. omessa motivazione sulla mancata applicazione del minimo della pena, che si giustifica in considerazione della natura marginale della partecipazione verificata.
2.8. ZA IA è stato ritenuto responsabile solo in appello per il reato di cui al capo 1) - art 416 bis cod. pen- e condannato alla pena di anni sei 12 вя L di reclusione. I suoi difensori hanno proposto ricorso con il quale deducono:
2.8.1. violazione di legge per mancato accertamento di inammissibilità dell'appello del P.m. per genericità.
2.8.2. violazione degli artt. 441 comma 5 e 603 cod. proc. pen. riguardo all'ordinanza di ammissione dell'escussione dei nuovi collaboranti in appello che si impugna Si segnala che la Corte ha disposto l'escussione di AM DO, senza la previa acquisizione dei verbali illustrativi della sua collaborazione, necessari per stabilire l'essenzialità dell'apporto, e senza provvedere sul punto sulle obiezioni della difesa. L'argomentazione è fondata sulla mancanza di pregresse dichiarazioni, circostanza che impedisce di valutare l'indispensabilità dell'acquisizione, che solo poteva sostenere l'assunzione della prova. Inoltre, stante la già instaurata collaborazione, si esclude che potesse convalidarsi la pretesa assenza di verbale, la cui mancata esibizione non ha consentito alla difesa di operare le doverose contestazioni e valutazioni di coerenza. Peraltro l'assoluzione in primo grado è intervenuta non per mancanza di riscontri, ma in quanto AM SE lo aveva individuato quale suo collaboratore e non come partecipe dell'associazione, cosicché la conclusione di condanna non risulta sostenuta dalla modifica delle acquisizioni sui riscontri, come erroneamente sostenuto in sentenza.
2.8.3. violazione di legge per mancanza di motivazione e violazione delle norme in punto di valutazione delle prove, posto che il contrasto esistente tra i collaboratori acquisiti nei due gradi, stante la sua insanabilità, avrebbe dovuto condurre all'assunzione dei collaboratori per ricercarne una sintesi, secondo i principi dettati in tema di ribaltamento del giudizio assolutorio in grado di appello, procedimento virtuoso non seguito.
2.8.4. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione del nuovo apporto dichiarativo, di cui si esige una particolare cura, non espressa, a fronte di un contrasto con precedenti risultanze, oltre che un'elevata possibilità di inquinamento, per la conoscenza degli apporti precedenti, tanto più pressanti per effetto della genericità di quanto riferito. Richiamate le dichiarazioni dei collaboranti, se ne evidenzia la mancanza di convergenza, oltre che l'assenza di percezione diretta delle circostanze di fatto riferite dai singoli.
2.8.5. contraddittorietà emergente dalla valutazione del complesso delle risultanze, che non ha superato le osservazioni sulla cui base si è giunti all'assoluzione in primo grado, genericità delle deduzioni del P.m. in appello;
mancanza di pertinenza rispetto alle segnalate contraddizioni degli apporti dei 13 rr 4 nuovi collaboratori che hanno riferito di attività non inquadrabili con certezza nella fattispecie associativa. La contraddizione della pronuncia si ricava dall'individuazione dell'attività di ZA all'interno della società GT facente capo a AM SE, che la stessa sentenza, per altri motivi, sottrae all'ambito di controllo della consorteria illecita. Si analizza il portato della pronuncia con riguardo ai collaboratori, oltre che la scarsa significatività delle affermazioni di AM SE in merito alla collaborazione prestata occasionalmente per una consegna di stupefacente, che contraddice l'assunto della compartecipazione all'associazione creata a tal fine.
2.9. AL IO, è stato ritenuto responsabile solo in appello dei reati di cui ai capi 5)- art 110- 416 bis cod. pen-, 5 bis) - art. 648 cod. pen. -e 5 ter) art. 378 cod. pen- e condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione. La difesa ha eccepito nel suo ricorso:
2.9.1. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta ammissibilità dell'appello formulato dal P.m.
2.9.2. mancata assunzione di prova dichiarativa, essenziale per giungere al ribaltamento della sentenza di condanna, principio non superabile per l'acquisizione di ulteriori elementi di prova sopraggiunti nel giudizio di appello.
2.9.3. vizio di motivazione, con riguardo alla valutazione delle prove, ed in particolare alle dichiarazioni di SE AM che hanno escluso la partecipazione di AL alla cosca territoriale, e negato la sua consapevolezza sull'uso delle utilità raccolte per i fini del gruppo, condizione che non ne consente la qualificazione neppure quale concorrente esterno, figura giuridica che non prevede il dolo eventuale, richiedendo il dolo diretto. Si segnala l'irrilevanza probatoria delle dichiarazioni rese da PA AM, utilizzate a fondamento della decisione, posto che questi ha riferito solo della sottoposizione ad usura del ricorrente, condizione che non consente di integrare gli estremi del reato ritenuto.
2.9.4. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione delle prove, con riferimento all'individuazione degli elementi costitutivi del ritenuto delitto di ricettazione, posto che nell'imputazione non risulta individuato il reato presupposto e nella pronuncia non sono indicati gli elementi di consapevolezza della provenienza illecita del bene da parte dell'interessato; gli stessi vizi vengono eccepiti quanto all'applicazione dell'aggravante dell'art. 7 dl cit., la cui esclusione non è stata impugnata dal P.M, condizione che ha prodotto il passaggio in giudicato del relativo capo del pronuncia. 14 2.9.5. violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'interessato, in mancanza delle cautele previste dall'art. 63 cod. proc. pen. a seguito della subita perquisizione, oltre che violazione di legge, sul ritenuto delitto di favoreggiamento commesso a vantaggio di coloro i quali hanno formulato in suo danno richieste usuarie, sull'aggravante di cui all'art. 7 dl cit., poiché manca la volontà di agevolare l'associazione.
2.9.6. Con memoria depositata il 28/06/2017 la difesa ha reiterato le argomentazioni già espresse, facendo richiamo anche alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, intervenute nella pendenza del giudizio sul tema della rinnovazione istruttoria nel giudizio abbreviato.
2.10. LI GI è stato ritenuto responsabile nel doppio grado di giudizio, del reato di cui al capo 1) -art 416 bis cod. pen.- e per l'effetto condannato alla pena di anni sei di reclusione. Nel ricorso proposto nel suo interesse la difesa deduce:
2.10.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità del delitto associativo, verificato in violazione delle regole di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla mancata individuazione, da parte dei dichiaranti, di un ruolo specifico del ricorrente all'interno del sodalizio. Risulta attribuita all'interessato la funzione di gestore di una determinata zona di imposizione di richieste estorsive, oltre che la titolarità di magazzini nel territorio, offerti in uso alla compagine, cui non ha fatto seguito la contestazione di condotte integranti i reati fine;
tale genericità è confermata in fatto dall'allontanamento dell'interessato per più di un decennio da Lamezia Terme, per farvi ritorno solo nel corso del 2010. Si segnala inoltre che SE AM ha riferito del collegamento del ricorrente con lo zio, EN DI, ma non con la cosca;
peraltro l'attendibilità del dichiarante sul punto deve considerarsi nulla, in considerazione del dato storico del suo contrasto con il DI, proprio a cavallo degli anni del ritorno di LI in Calabria, con acquisizione al dichiarante delle zone ove venivano esercitate le pressioni estorsive gestite in precedenza da DI;
tale elemento priva di attendibilità quanto riferito sulla condotta di LI, sopraggiunto a contrasto già in atto. Inoltre, malgrado AM avesse indicato quale correo di LI tale Falvo, non si è proceduto contro di lui, pur essendo stato questi individuato come l'esecutore materiale delle condotte estorsive. 15 4 Tali elementi di critica, che hanno costituito oggetto del gravame di merito, non hanno ottenuto risposta logica, posto che la Corte territoriale si è limitata ad una laconica attestazione di compatibilità delle circostanze evidenziate con l'accertamento di responsabilità. Inoltre illogicamente è stato individuato un riscontro di tali ricostruzioni nella presentazione, curata dal ricorrente, di LO OR a EN DI, omettendo di considerare che da tale presentazione non discende l'adesione alla cosca e che tale accadimento è stato collocato nel 2003, periodo nel corso del quale LI risiedeva ancora a Novara;
inoltre l'evento considerato rivelatore risulta antecedente di un anno alla formazione della cosca AM, datata nel 2004 secondo la contestazione, antecedente a questo evento di un anno. Anche sull'uso di locali di sua proprietà quale base logistica per l'attività della cosca i due dichiaranti hanno reso ricostruzioni ondivaghe e non collimanti tra loro, e soprattutto non univoche sulla consapevolezza della concreta utilizzazione di tali locali, da parte del LI. Illogicamente la sentenza ha ritenuto l'inattendibilità delle prime dichiarazioni di OR, nella quali egli ha escluso la partecipazione dell'interessato, confermata dalla presenza di contrasti e sopraffazioni di AM SE in danno di questi, senza considerare che la presenza di opposte ricostruzioni deve ingenerare il ragionevole dubbio sulla responsabilità.
2.10.2. Con memoria depositata il 28/06/2017 la difesa, oltre a richiamare le argomentazioni già svolte nel ricorso, ha eccepito violazione dell'art. 16 quater dl 15/01/1991 n. 8 convertito nella I. 15/03/1992 n. 82, nella parte in cui non ha offerto una motivazione rafforzata sulla convergenza degli elementi di prova, con particolare riferimento all'utilizzazione di dichiarazioni rese dal collaborante OR LO oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione, contrastanti con le affermazioni liberatorie nei confronti di Galliano offerte nelle prime affermazioni;
peraltro il contrasto tra tali affermazioni fonda il ragionevole dubbio sulla responsabilità, rispetto al cui superamento il giudice d'appello non ha fornito una logica e coerente giustificazione, né ha considerato il contrasto esistente nella ricostruzione offerta circa la costituzione del suo rapporto con DI, che risulterebbe antecedente al contatto tra quest'ultimo ed il dichiarante, attribuito a Galliano, azione a cui è stata connessa la sua partecipazione associativa.
2.10.3. Con ulteriore memoria del 6/7/2017 si contesta la scelta del P.g. in grado di appello di procedere all'escussione del nuovo collaboratore senza 16 4 previamente depositare il verbale delle sue dichiarazioni, modalità che ha precluso il corretto esercizio del contraddittorio, secondo le scansioni previste dall'art. 430 cod. proc. pen. in tema di attività integrative, che prevedono l'obbligo di immediato deposito dei verbali di indagine ulteriore, il cui mancato rispetto non è stato neppure giustificato dall'accusa. La Corte territoriale si è trovata quindi a decidere sull'ammissibilità dell'integrazione probatoria, in assenza di tali verbali, con violazione del diritto al contraddittorio, che incide anche sulla posizione di Galliano, sia pure non raggiunto dalle propalazioni di AM DO. Si reiterano inoltre le osservazioni in ordine alla mancanza di elementi sulla condotta partecipativa accertata, sull'assenza di contestazione di reati fine, che priva di concretezza l'ipotesi di accusa, e risulta smentita da specifiche risultanze, come l'utilizzazione per fini propri di locali che si assume egli avesse conferito all'associazione. Si richiamano inoltre le discrasie esistenti tra le ricostruzioni offerte, già espresse nel ricorso.
2.11. AM TO è stato riconosciuto responsabile del delitto di cui al capo 36) -art. 629 cod. pen.- solo in appello, con esclusione dell'aggravante 628 comma 3 n. 3 cod. pen., e determinazione della pena in anni quattro mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed € 600 di multa. Nel ricorso proposto la difesa contesta:
2.11.1. violazione di legge, quanto all'inammissibilità per genericità dell'impugnazione formulata dall'accusa riguardo al reato di estorsione per il quale l'interessato era stato assolto in primo grado, genericità derivante dalla circostanza che la contestazione inerente all'inquadramento in diritto della fattispecie non riguarda lo specifico reato attribuito all'interessato.
2.11.2. violazione dell'art. 6 CEDU, per aver la sentenza riformato il giudizio assolutorio di primo grado senza procedere all'integrazione istruttoria attraverso la nuova audizione della parte lesa del delitto estorsivo, richiesta dalla disposizione richiamata nella sua applicazione costante. Riferite le dichiarazioni testuali della parte lesa, si deduce che questa mai aveva esposto di pressioni o minacce, neppure quelle qualificate silenti sulla base del mero inadempimento al pagamento del prezzo integrale, individuate dalla Corte territoriale, posto che gli importi vennero riconosciuti al creditore in titoli cambiari, ancorché successivamente non onorati.
2.11.3. i medesimi vizi vengono contestati anche in relazione all'accertamento di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 dl cit., posto che in nessuna delle condotte descritte dalla parte offesa può ravvisarsi l'elemento 17 caratterizzante il metodo mafioso, punto della pronuncia di primo grado non raggiunto da impugnazione.
2.11.4. Si deduce vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, malgrado l'assenza di precedenti a suo carico, illogica per la concessione in favore di coimputati ben più gravati, oltre che in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno risarcito, a fronte di un'offerta, eseguita dinanzi al Gup, di un importo maggiore del credito non onorato.
2.11.5. Con memoria depositata il 28/06/2017 la difesa, oltre a richiamare le proprie conclusioni in punto di inammissibilità dell'appello del P.m. e vizio della motivazione della sentenza, con riguardo al ribaltamento della pronuncia assolutoria, ribadisce le eccezioni attinenti al travisamento della prova, evidenziato dal mancato riscontro nelle dichiarazioni della parte lesa di minacce formulate dal ricorrente al fine di ottenere l'erogazione di prestazioni in assenza di pagamento, oltre che nella pretesa valenza di riscontro delle dichiarazioni di AN RI e PE RI, che non si erano occupati della estorsione contestata, attribuita all'interessato. Si segnala inoltre la mancata devoluzione da parte del P.m. impugnante del punto della sentenza riguardante l'aggravante speciale, che deve ritenersi ormai irrevocabile. Si reiterano da ultimo le eccezioni inerenti alla determinazione della pena, anche con riguardo alle sollecitate attenuanti.
2.12. AM IO è stato ritenuto responsabile nel doppio grado di merito del reato di cui al capo c) del procedimento r.m.c.238/2013 artt 56- 629 cod.pen.- e, con l'esclusione dell'esclusione aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod.pen, è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed € 2.400 di multa. Nel proposto ricorso la difesa contesta:
2.12.1. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in ordine all'analisi delle dichiarazioni della parte lesa del delitto estorsivo, non riscontrate, e segnala che questa non ha richiamato la partecipazione del ricorrente alle richieste di pagamento di somme in favore dei carcerati, per il mantenimento delle macchinette da gioco presso l'esercizio commerciale della parte lesa. Si esclude inoltre che la metodologia mafiosa, che aveva giustificato l'applicazione dell'aggravante, potesse ritenersi integrata dal mero richiamo alle richiamate necessità, che non può acquisire maggiore gravità, posto che la parte 18 Pr L lesa non riferisce di essere a conoscenza dei legami del ricorrente con la compagine illecita territoriale.
2.13. US GI è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo a) occ 184/13, qualificato in grado appello secondo l'originaria imputazione di cui all'art. 629 cod. pen., con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen., e per l'effetto condannato alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed € 600 di multa. Nel suo ricorso la difesa eccepisce:
2.13.1. violazione di legge, per aver riformato la pronuncia di primo grado di improcedibilità per mancanza di querela in relazione al delitto di cui all'art. 393 cod. pen. ritenendo l'originaria imputazione di estorsione, senza procedere all'assunzione delle prove in grado di appello.
2.13.2. erronea valutazione dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AN LA, in mancanza delle cautele previste dall'art. 63 cod. proc. pen. in quanto la sua ricostruzione dei fatti comportava l'auto incriminazione per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
2.13.3. erronea qualificazione giuridica del fatto posto che, potendo il credito essere lecitamente azionato, doveva ricondursi l'azione alla fattispecie ritenuta dal primo giudice, anche per la compresenza del creditore nella sollecitazione al pagamento, che priva di valenza la partecipazione all'azione di un terzo, ritenuta dirimente dalla Corte per la configurazione del più grave reato. Si segnalano poi discrasie argomentative in merito all'accertamento del credito, ed al versamento del prezzo della vendita dei beni, fissato in maniera del tutto fantasiosa, posto che riferita ad oggetti -auto ed orologi- solitamente non commerciati dalla ritenuta parte lesa.
2.13.4. si contesta l'accertamento di sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 7 dl. cit. e del numero delle persone, profilli che non hanno costituito oggetto di impugnazione da parte dell'accusa, sulla cui esclusione si è formato il giudicato.
2.13.5. illegittimità della sentenza per valutazione sull'esclusione delle attenuanti generiche, non argomentata in maniera coerente in quanto illogicamente riconosciute a coimputati ben più gravati.
2.13.6. Con memoria depositata nei termini la difesa richiama le censure inerenti alla mancata rinnovazione del dibattimento, principio ritenuto applicabile, sulla base di giurisprudenza della Corte di legittimità emessa medio tempore, anche nell'ipotesi di diversa qualificazione delle fattispecie. 19 Ө е Si richiamano inoltre le censure formulate sulla qualificazione giuridica del fatto e sull'insussistenza del gravame dell'accusa, quanto alle aggravanti ritenute.
2.14. CA IO è stato ritenuto responsabile solo in appello del reato di cui al capo 1) - art 416 bis cod. pen.- e condannato nel doppio grado di giudizio per i reati di cui ai capi 16) - art 629 cod. pen.-,17) e 33)- art. 629 cod. pen.-, escluse per tutti i reati fine le aggravanti di cui agli artt. 629 comma 2 e 628 comma 3 n. 3 cod. pen., e per l'effetto condannato alla pena di anni otto di reclusione. La difesa nel suo ricorso eccepisce:
2.14.1. inammissibilità dell'appello del P.m. per genericità, risultando privo di censure specifiche, con riferimento all'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa formulata nei confronti del ricorrente.
2.14.2. omessa assunzione in appello delle prove dichiarative sulla base del quali si è giunti ad un pronunciamento di condanna in secondo grado, principio non superabile per effetto dell'acquisizione di ulteriori acquisizioni in appello, posto che la pronuncia ha rivalutato anche affermazioni diversamente esaminate dal primo giudice.
2.14.3. si contesta la legittimità dell'accertamento della partecipazione associativa in danno dell'interessato, desunta solo dalla sua vicinanza a figura apicale, senza il doveroso accertamento della presenza di un ruolo consapevole all'interno della compagine. Il ricorso pone a raffronto le dichiarazioni che raggiungono il ricorrente, deducendo la violazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 192 cod. proc. pen., in particolare con riferimento all'analisi delle dichiarazioni PA acquisite in grado di appello. Su tali specifici profili si segnala la mancata confutazione delle censure formulate nella memoria depositata e si denuncia sul punto nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 178 lett.c) cod. proc. pen.. 2.14.4. i medesimi vizi sulla valutazione della prova sono segnalati anche con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 16). Richiamando la ricostruzione della parte lesa si segnala che CA è stato utilizzato quale intermediario della dazione illecita, in assenza di elementi sulla consapevolezza della natura del credito vantato, mentre le opposte ricostruzioni di OR, contestate in atto di appello, sono rimaste prive di riscontro, ed anzi contraddette da altre acquisizioni.
2.14.5. erronea applicazione dell'aggravante dell'art.7 dl. cit. sulla base di quanto emerso nell'episodio del danneggiamento a carico di OL, al quale 20 L l'interessato non risulta aver partecipato. La finalizzazione delle somme da parte di DI alle finalità dell'associazione, riferita dai collaboranti, è rimasta priva di riscontro, cosicché l'attribuzione di tale condotta al CA è fondata solo su quanto riferito da OR, e quindi priva di sostegno. Anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod pen. è manifestamente infondata, alla luce delle dichiarazioni rese dalla parte lesa che ha riferito che l'accordo illecito si è concluso in luogo diverso dai locali di pertinenza del CA, contrariamente a quanto ricostruito da OR.
2.14.6. erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e travisamento della prova in relazione all'accusa di cui al capo 17), posto che la ricostruzione dell'episodio è stata offerta in chiave antitetica dal collaboratore OR e dalla parte lesa, anche in relazione ai tempi dell'attività.
2.14.7. Lo stesso vizio viene contestato con riferimento alla ritenuta aggravante speciale, non sostenuta dalla gravità indiziaria a carico di DI, la cui influenza quale capo della pretesa compagine non ha trovato conferma nel corso delle indagini, tanto da non permetterne il rinvio a giudizio.
2.14.8. si deduce violazione di legge e travisamento della prova, oltre che vizio di motivazione, quanto alla verifica dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod. pen., fondata sull'accertamento di un fatto, ricostruito sulla base delle dichiarazioni della parte lesa, ed inerente alla richiesta di € 10.000, che non ha mai fondato l'accusa a carico dell'interessato.
2.14.9. quanto al capo 33) si rilevano i medesimi vizi, posto che nella ricostruzione resa dai collaboratori non si individua la consapevolezza della richiesta illecita formulata agli imprenditori per il tramite di CA, del quale il dichiarante assume di essersi servito solo per convocare gli interessati, senza mettere a parte l'emissario delle finalità della richiesta. Le dichiarazioni del IR in merito allo sviluppo dell'attività dopo l'arresto di OR non identificano il richiedente tra gli autori dell'illecito; in relazione a tale imputazione è carente anche la motivazione a sostegno dell'aggravante speciale e dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod. pen., stante la mancanza di consapevolezza da parte del CA dell'oggetto dell'iniziativa.
2.14.10. Con memoria depositata il 28/06/2017 la difesa ha reiterato le osservazioni già formulate in ricorso, sia con riferimento all'inammissibilità dell'appello del P.m. ed alla sua limitazione sulle aggravanti, che con riguardo alla mancata rinnovazione del dibattimento, sia alla scarsa valenza delle prove assunte in grado di appello con le dichiarazioni dei due PA, inidonee a riempire il vuoto probatorio sull'attività di CA, che non trova conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboranti. 22 21 яя 2 2.15. AN NE EN è stato condannato solo in grado di appello in relazione all'imputazione di cui al capo 1) - art. 416 bis cod. pen.- alla pena di anni sei di reclusione. Nel suo ricorso la difesa eccepisce:
2.15.1. vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, in mancanza di rinnovazione istruttoria, oltre che mancanza di forza dimostrativa di quanto affermato in grado di appello, per difetto di coordinazione con quanto in senso opposto valutato in primo grado, oltre che per mancanza di univocità delle nuove prove acquisite in appello. Contrariamente a quanto riferito in sentenza, AM non ha individuato AN quale partecipe del gruppo illecito, né risulta in alcun modo emergente dai fatti il preteso vincolo familiare che collegherebbe AN al AM, circostanza che è stata utilizzata quale elemento di conferma della partecipazione associativa. A tal fine neppure poteva ricavarsi conferma dalla pretesa sua qualità di acquirente dello stupefacente dalla cosca AM, posto che PE aveva dichiarato che acquistava da lui proprio per non avere a che fare con il primo.
2.15.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'esclusione delle attenuanti generiche ed alla mancata determinazione più favorevole della pena.
2.16. AN LU AN è stato ritenuto responsabile in entrambi i gradi del giudizio in relazione al reato di cui al capo b) - artt. 56-629 cod. pen.- contestato nel procedimento r.m.c. 238/2013, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod pen. e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro € 2.400 di multa. La difesa nel suo ricorso eccepisce:
2.16.1. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'accertamento di responsabilità per il reato di cui all'art. 56-629 cod. pen., insussistente per inidoneità degli atti ed assenza di univocità.
2.16.2. vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell'attenuante della desistenza e sulla richiesta derubricazione del fatto come violenza privata.
2.16.3. vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 dl cit.
2.16.4. vizio di motivazione sulla mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche e la mancata quantificazione della pena nel minimo.
2.17. PA AU è stato ritenuto responsabile in entrambi i gradi di giudizio dei reati di cui ai capi 44) - artt. 10, 12, 14 l.n. 467/974 e 23 l.n.11 del 22 1975- e 45) - art. 648 cod. pen.-esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 dl. cit., e per l'effetto condannato alla pena di anni tre di reclusione ed € 4.000 di multa La difesa nel suo ricorso deduce:
2.17.1. violazione processuale e vizio di motivazione con riferimento all'analisi delle prove, stante la mancanza di riscontri alle accuse mosse dai due collaboratori a carico del PA, che si sviluppano su eventi e circostanze del tutto autonome, con mancanza di convergenza sul dato da provare, costituito dalla sua identificazione come armiere della cosca;
AM avrebbe impartito ordini al PA attraverso un intermediario e non vi è certezza della loro esecuzione.
2.17.2. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione su specifiche doglianze oggetto del giudizio di appello con riguardo al capo 45), attinente alla possibilità del concorso formale tra la contestazione di detenzione di arma clandestina ed il reato di ricettazione.
2.17.3. i medesimi rilievi vengono formulati anche in merito all'esclusione dell'applicazione delle attenuanti generiche ed alla ritenuta recidiva, per la contraddizione emergente dalla valutazione della rilevanza del fatto a tali fini, oltre che per la mancata analisi della pericolosità specifica che ha indotto a tenere conto della recidiva ai fini della commisurazione della pena.
2.17.4. violazione di legge penale e vizio della motivazione, per il mancato superamento del ragionevole dubbio, in maniera da sostenere l'accertamento di responsabilità.
2.18. ND CO è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1) -art. 416 bis cod. pen.-, e 72) -art. 642 cod pen.- ed, esclusa l'aggravante dell'art. 7 dl. cit., è stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione. Nel suo ricorso la difesa deduce:
2.18.1. violazione di legge in relazione al reato associativo, per la mancata identificazione di riscontri nelle dichiarazioni dei collaboranti, che hanno offerto elementi su circostanze diverse, cosicché il narrato non può ritenersi convalidato, posto che difforme risulta il ruolo attribuito all'interessato dai singoli dichiaranti, che non si pone in relazione con l'accusa che gli attribuisce il ruolo di cedente dello stupefacente per gli interessi della cosca, oltre che di esecutore di atti intimidatori. La sentenza non ha attribuito alcuna valenza alle dichiarazioni confessorie di ND in merito alla generica disponibilità da lui garantita a AM SE, anche in relazione al vincolo di parentela, desumendo da ciò una partecipazione associativa di cui mancano elementi di conferma. 23 да 2.18.2. violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto all'analisi del portato dimostrativo delle prove assunte, posto che anche le dichiarazioni dei singoli collaboranti non consentono di trarre elementi di conferma sull'attribuzione del reato associativo e di quello contestato sub 72) all'interessato. Si richiama quanto riferito da OR per segnalare che questi non attribuisce un ruolo specifico del ND, né identifica la fonte della sua informazione, con insanabile genericità delle affermazioni sul punto. Analoghi limiti si denunciano con riguardo alle propalazioni di LE, che riferisce di un episodio di truffa assicurativa diverso da quello riferito da AM, che non riscontra il primo, e PE RI;
queste ultime risultano prive di riscontro positivo, ed al contrario posseggono un elemento di smentita derivante dalla mancata indicazione da parte di SE AM della pretesa disponibilità ad azioni omicidiarie da parte di ND, attività estranea alle contestazioni oggetto del giudizio.
2.18.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito non ha contrastato le risultanze sulla base delle quali è stata operata la richiesta e non ha valutato la valenza del ravvedimento espresso dall'interessato, malgrado la specifica rilevanza attribuita a tal fine dalle pronunce della Corte Costituzionale.
2.19. AN DO è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 1) art 416 bis cod. pen.- nel giudizio di appello, e condannato alla pena di anni sei di reclusione. La difesa nel suo ricorso denuncia:
2.19.1. violazione di legge, con riguardo alla mancata verifica della inammissibilità dell'appello del P.m.
2.19.2. violazione di legge e vizio di motivazione per effetto dell'avvenuto ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, in mancanza di una rinnovazione del dibattimento sul punto ed inidoneità degli elementi di prova valorizzati al fine di giungere ad un accertamento di responsabilità. Secondo la pronuncia di primo grado egli è stato autista di AM SE, elemento che non dimostra la consapevole partecipazione alla compagine, anche se risulta aver eseguito alcune attività illecite suggeritegli dal referente, in assenza di rapporti con gli altri partecipi, che non emerge fossero consapevoli del ruolo rivestito dal ricorrente. Le collaborazioni acquisite nel corso del giudizio di secondo grado, quale quella di AM PA e PA PA, nulla hanno aggiunto su tale profilo, non offrendo alcun elemento idoneo a connettere l'attività di coltivazione 24 rr Į di marijuana agli interessi del gruppo, in relazione alla quale manca la contestazione di un preteso reato fine;
né tale conclusione può essere raggiunta sulla base della generica allegazione che AN girasse armato, o fosse latore di messaggi per conto di AM, in quanto tali indicazioni provengono da singoli collaboratori e risultando quindi prive di riscontro.
2.19.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
2.19.4. La difesa con atto depositato il 19/06/2017 ha reiterato le osservazioni poste a base dei primi due motivi di ricorso, facendo richiamo alla giurisprudenza di legittimità intervenuta medio tempore.
2.20. GI GI è stato condannato, in relazione all'imputazione di cui al capo 1) -art. 416 bis cod.pen.- nel giudizio d'appello, alla pena di anni sei di reclusione: L'avv. Spinelli nel suo ricorso segnala:
2.20.1. vizio di motivazione attinente all'intervenuto ribaltamento in appello della decisione assolutoria in ordine alla partecipazione associativa nell'ambito della quale egli sarebbe stato addetto alla coltivazione della marijuana ed alla detenzione delle armi. A tal fine si rileva che le propalazioni di PE hanno attribuito al ricorrente una composita attività illecita, non connessa alla condotta associativa, ma ad una specifica condotta, per lo svolgimento della quale aveva richiesto il permesso ai componenti della cosca, azione antitetica rispetto alla pretesa partecipazione associativa. Si passano in rassegna le affermazioni accusatorie, escludendone l'affidabilità per inconsistenza del narrato, quanto alla connessione ai PE, che avrebbe dovuto collegarlo con la cosca AM, ed alle dichiarazioni di OR, generiche, in quanto non è stata indicata la fonte della sua cognizione. La conclusione del primo giudice, che ha ritenuto l'odierno ricorrente dedito alle estorsioni con altri correi facenti parte del gruppo Cappelli RC, non risulta scalfita da diverse risultanze, posto che nella sentenza impugnata si giunge all'accertamento di responsabilità sulla base di una indimostrata confluenza del gruppo citato in quello dei AM, desunta dalle medesime dichiarazioni valutate inattendibili in primo grado, senza passare dalla riassunzione di tali dichiarazioni, che sola può consentire la loro diversa valutazione, secondo gli orientamenti interpretativi sovranazionali ed interni. L'avv. Staiano nell'interesse del medesimo ricorrente eccepisce, oltre alla già richiamata inammissibilità dell'appello del P.m., per genericità: 25 2 2.20.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. per il ribaltamento della pronuncia di condanna, in assenza di una rinnovazione istruttoria. Richiamate le deduzioni del primo giudice sulle singole dichiarazioni dei collaboranti in argomento, si contesta che la Corte abbia tratto un convincimento opposto, senza provvedere alla loro riassunzione;
tali affermazioni, secondo la stessa sentenza impugnata, vengono ritenute pienamente affidabili e decisive, come diversamente interpretate, e ciò a prescindere dall'istruttoria svolta in grado di appello, che secondo la pronuncia rafforza quanto dalle prime già emergente.
2.20.3. violazione di legge penale e processuale e vizio della motivazione per intervenuto ribaltamento, in assenza di una rivisitazione critica del complesso della pronuncia riformata.
2.20.4. i medesimi vizi vengono eccepiti con riguardo all'analisi delle prove. In particolare la Corte d'appello ha ritenuto di poter desumere la confluenza del gruppo PE RC nella cosca AM sulla base di sentenze di diversi procedimenti, genericamente evocate, e comunque non irrevocabili, cosicché le risultanze da queste scaturite potevano valutarsi quali documenti, non come accertamenti sulla base dei quali operare una valutazione difforme. Inoltre tale ipotetica confluenza non può ritenersi autonomamente dimostrativa della creazione, per singolo adepto, del legame associativo con la diversa compagine. Peraltro il dichiarante che ha riferito di tale confluenza, ha genericamente parlato di uno GI, senza identificarne il nome di battesimo. La sentenza ha ignorato l'indicazione resa da uno dei collaboratori in ordine all'allontanamento degli GI dal gruppo, per porsi sotto la protezione di DI, circostanza che contraddice l'impostazione accusatoria. Priva di sostegno al fine accusatorio rimane l'assunto in forza del quale, provata la collaborazione con i AM in merito ad una singola operazione inerente agli stupefacenti, debba dirsi dimostrata l'ipotesi accusatoria, per di più per l'ampio arco temporale indicato nel capo di imputazione. La difesa sul punto, oltre alla scarsa portata degli elementi ritenuti dimostrativi, segnala l'irrilevanza di quanto offerto da AM PA in grado di appello, e l'inaffidabilità, per tardività, di quanto espresso dai collaboranti escussi nel grado. Si segnala la contraddittorietà della pronuncia, nella parte in cui ha riconosciuto per altri coimputati, esclusi dalla partecipazione associativa, l'aggravante di cui all'art. 7 dl. cit. per singoli reati, desunta dalla natura episodica della loro partecipazione di supporto, ricostruzione contrastante con quanto valutato per la posizione in esame. 26 де Inoltre contraddittoriamente per sostenere l'opposta valutazione la Corte rimanda all'analisi delle dichiarazioni dei collaboranti espressa in primo grado, giunta ad opposte conclusioni, non avvedendosi delle contraddizioni interne che emergono da tali ricostruzioni, che hanno fondato la pronuncia liberatoria.
2.20.5. violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'erronea applicazione del principio dell'obbligo di ricerca della prova di responsabilità, al di là del ragionevole dubbio.
2.20.6. Gli stessi vizi vengono denunciati con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ed all'omesso contenimento della pena.
2.21. GI IN è stato anch'egli ritenuto responsabile in grado di appello del reato di cui al capo 1) -art 416 bis cod. pen.- e per l'effetto condannato alla pena di anni sei di reclusione. La difesa nel suo ricorso eccepisce:
2.21.1. inammissibilità dell'appello del P.m. per genericità e contesta lo sviluppo argomentativo della Corte territoriale che ha rigettato l'eccezione formulata in tal senso.
2.21.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'accertamento di responsabilità raggiunto in secondo grado, che non si è arricchito di materiale probatorio idoneo a sostenere la decisione, poiché tali elementi hanno fornito dati opposti, come l'assenza di un riconoscimento di appartenenza alla compagine di IN GI da parte di AM PA, collaboratore che dovrebbe essere ai vertici di quel gruppo. Si richiamano a fondamento delle censure le dichiarazioni testuali dei collaboranti escussi in primo grado, ritenute in quella sede insufficienti a pervenire ad un giudizio di colpevolezza, ed oggetto di mera rivalutazione da parte del giudice di appello, senza disporre la rinnovazione del dibattimento.
2.22. OR EN è stato ritenuto responsabile nel doppio grado del giudizio dei reati di cui ai capi 1) - artt. 110-416 bis cod. pen.- e 2) -art. 3 l.n. 110 del 1975- (decreto giudizio immediato del 21/05/2014) e per l'effetto condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione. La difesa nel suo ricorso censura:
2.22.1. vizio di motivazione derivante dalla mancata confutazione dei motivi di appello, con specifico riferimento alla smentita alle dichiarazioni di PE, che ha individuato per il tentato omicidio realizzato dalla cosca cui aveva fatto riferimento l'utilizzazione di un tipo di arma, esclusa dai rilievi effettuati in quel contesto. La Corte ha ammesso la rinnovazione del dibattimento, espressa attraverso l'acquisizione di documentazione della difesa sul tipo di arma usata, 27 29 ritenendone l'indispensabilità al fine di decidere, salvo ad ometterne la valutazione in sede di analisi, formulata con una integrale conferma della sentenza di primo grado sul punto, considerando la nuova emergenza processuale in maniera incongrua. Si segnala anche la mancata valutazione dell'avviso di chiusura indagini che ha raggiunto l'interessato con l'accusa di partecipare a cosca avversa a quella oggetto del presente giudizio, elemento anch'esso non considerato nella sentenza. Si deduce violazione del criterio di valutazione della prova fissato dall'art. 192 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte ha considerato le dichiarazioni di AM SE quale riscontro delle accuse di PE RI in ordine all'individuazione nel ricorrente di un concorrente esterno della compagine con il ruolo di addetto alla modifica delle armi da utilizzare, secondo la ricostruzione delle pronunce di merito, che non ha trovato elementi certi di sostegno negli atti. In particolare, la pronuncia di merito non ha affrontato la mancanza di indicazioni dirette fornite da AM SE sulla specifica attività illecita svolta a sostegno alla cosca ed attribuita al OR, per il quale individua il generico ruolo di amico, senza indicare le fonti della sua conoscenza e specificando, in senso opposto alla contestazione, che egli lavorava sulle armi nell'interesse di PE, così negando la natura di concorrente esterno della compagine a lui riferibile. Anche l'assunto sulla base del quale il collaborante aveva attribuito al OR la presa in carico dell'arma utilizzata per l'omicidio di VI IO era fondata non sull'adesione alla compagine, ma su una deduzione inerente alla sua vicinanza con PE, che non è idonea a sostenere l'ipotesi di accusa. L'avvicinamento di OR alla cosca AM è stato connesso da PE RI ad un incontro a casa di SE AM dopo la detenzione dell'odierno ricorrente, circostanza non riferita dall'altro collaborante, pure direttamente interessato alla vicenda ricostruita. Si segnalano ulteriori contraddizioni della ricostruzione offerta dai collaboratori a cui non è stata fornita alcuna risposta, quali quelli riguardanti il tardivo riconoscimento fotografico eseguito. La sentenza ha omesso di argomentare sulla mancata conferma della versione PE proveniente da altro coimputato confesso, tale LI IO, che non ha fornito alcuna indicazione sul coinvolgimento di OR. Non è stato considerato che dalle stesse affermazioni di PE non può evincersi la consapevolezza del preteso fornitore di armi sull'utilizzazione da parte della cosca e sul sostegno alla stessa realizzato attraverso tale condotta, essenziale per pervenire all'accertamento di responsabilità. 28 да ' 2.22.2. Con memoria depositata il 28/06/2017 la difesa ha richiamato le censure già formulate in ricorso, con riguardo alla mancata coincidenza delle dichiarazioni rese dai collaboranti sulla fornitura di armi che sarebbe stata assicurata dall'interessato, oltre che alla genericità del narrato, ed all'assenza di elementi di fatto idonei a tratteggiare il ritenuto concorso esterno, anche sotto il profilo soggettivo, che presuppone consapevolezza nell'agente della funzione del suo intervento nella vita associativa, estremo in fatto non posto in evidenza nel provvedimento impugnato.
2.23. VA NO è stato ritenuto responsabile solo in appello del reato di cui capo 75) - artt. 10 e 14 l.n. 497/1974- e per l'effetto condannato alla pena di anni quattro di reclusione. Le difese nel loro ricorso deducono:
2.23.1. violazione di legge penale processuale e vizio di motivazione, quanto alla mancata analisi dell'eccezione di inammissibilità per genericità dell'appello proposto dal P.m. che ha trovato accoglimento, conducendo alla condanna dell'interessato, assolto in primo grado per la detenzione e porto di varie armi, dal 2010, con condotta perdurante.
2.23.2. violazione di legge penale e processuale in ordine alla affermazione di responsabilità pronunciata in secondo grado in mancanza di riassunzione dei collaboranti il cui narrato era stato difformemente valutato nel corso del primo giudizio. Richiamate le considerazioni del primo giudice a sostegno della pronuncia liberatoria, si segnala che le nuove acquisizioni in appello non hanno interessato la specifica posizione.
2.23.3. violazione di legge penale e processuale e vizio della motivazione, con riferimento al ribaltamento della decisione in assenza della motivazione rafforzata richiesta al fine di superare il ragionevole dubbio derivante dalla difforme valutazione;
si sottopone a critica sia il percorso analitico svolto nella sentenza con riguardo a tutti gli elementi, anche riguardo al doveroso superamento delle considerazioni del primo giudicante, oltre che alla portata dimostrativa delle emergenze valutate dalla Corte territoriale. In particolare, posto che a VA non viene contestata l'appartenenza alla cosca AM nella quale sarebbe confluita quella PE RC, non è stata valutata la circostanza, contrastante con le dichiarazioni dei collaboratori, che OR avrebbe attentato alla vita di quest'ultimo, azione del tutto antitetica rispetto alla ricostruzione accusatoria. A sostegno delle censure sul percorso valutativo si segnalano le discrasie esistenti tra il portato dei vari collaboratori, oltre che sulla mancanza di coerenza interna di alcune ricostruzioni. 29 2.23.4. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al ritenuto concorso di detenzione e porto d'armi, sia pure in mancanza di emergenze in merito ad una autonoma attività di detenzione antecedente il porto, che solo giustifica il concorso tra i reati.
2.23.5. vizio di motivazione sull'aggravante speciale di cui all'art. 7 dl. cit. nel presupposto della collaborazione con una cosca con i cui componenti è emersa l'esistenza di un chiaro conflitto, inconciliabile con la pretesa collaborazione.
2.23.6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato superamento del ragionevole dubbio, evidenziato dalle opposte determinazioni nei due gradi di giudizio.
2.23.7. i medesimi vizi vengono segnalati in punto di determinazione della sanzione e di applicazione delle attenuanti generiche, che si assume ingiustamente esclusa.
2.23.8. Con memoria depositata il 27/07/2017 sono stati proposti motivi nuovi con i quali di fatto si reiterano le censure inerenti all'intervenuto ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado, in mancanza della prescritta assunzione delle prove dichiarative da parte del giudice d'appello, oltre che la sostanziale mancanza di elementi di novità valutati dal giudice di appello, che si è limitato a fornire una non adeguata argomentazione attinente alla diversa conclusione raggiunta sulle prove già assunte, senza confrontarsi con la carenza di riscontri valutata dal primo giudice, anche con riguardo all'accertamento dell'aggravante speciale.
2.24. VA GI è stato ritenuto responsabile solo in appello del reato di cui capo 75) - artt. 10 e 14 l.n. 497/1974- e per l'effetto condannato alla pena di anni quattro di reclusione. Le difese nel loro ricorso deducono:
2.24.1. violazione di legge in ordine alla mancata verifica della inammissibilità dell'appello del P.m.
2.24.2. violazioni di legge e vizio di motivazione con riguardo all'avvenuto ribaltamento della pronuncia assolutoria in assenza di acquisizione diretta delle prove, posto che le dichiarazioni assunte in appello non hanno inciso sulla posizione del ricorrente.
2.24.3. violazione di legge penale processuale e vizio di motivazione in merito alla mancata espressione di elementi di accusa idonei a dimostrare insostenibilità del dubbio che aveva condotto all'assoluzione in primo grado.
2.24.4. i medesimi vizi vengono denunciati con riferimento alla corretta valutazione delle prove, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., conseguenti al 30 да mancato rilievo dell'assoluta inconciliabilità di quanto riferito dai collaboranti in merito al possesso di armi da parte del ricorrente, con riferimento sia ai tempi della detenzione che alla loro tipologia. Anche in questo caso a sostegno delle censure sul percorso valutativo si segnalano le discrasie esistenti tra il portato dei vari collaboratori, e la mancanza di coerenza interna di alcune ricostruzioni.
2.24.5. violazione di legge e vizio della motivazione in merito all'individuazione di un'autonoma condotta di detenzione dell'arma, rispetto al porto, che ha già subito censura con diversa condanna.
2.24.6. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 dl. cit., in assenza di indicatori di collegamento con la cosca territoriale.
2.24.7. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla non corretta applicazione della norma che impone di accertare la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, evidenziata dalla mancata illustrazione degli elementi di insostenibilità della difforme decisione di primo grado.
2.24.8. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla decisione di esclusione delle attenuanti generiche, sostenuta solo dal richiamo alla gravità del reato, senza la doverosa considerazione soggettiva dell'autore del fatto, che avrebbe potuto sostenere la decisione.
2.24.9. Anche nell'interesse del ricorrente in esame è stata depositata memoria il 27/07/2017 con la quale sono stati proposti motivi analoghi a quelli già esposti sub 2.23.8. 2.25. TU IO è stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 1) art 416 bis cod. pen-, b) occ 238/2013 -artt. 56- 629 cod pen.- e per l'effetto condannato, già con la pronuncia di primo grado alla pena di anni sette di reclusione. La difesa nel suo ricorso deduce:
2.25.1. violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Si richiama l'eccezione difensiva, sulla base della quale l'odierno procedimento n. 5427/2013 rge DDA è derivato del n. 1846/2009 rge DDA. Rilevato che la Corte, al pari del Gup, ha ritenuto il secondo giudizio frutto di uno stralcio, si assume l'inconciliabilità logica di tale ricostruzione, poiché lo stralcio sarebbe intervenuto dopo l'emissione della sentenza di primo grado nel procedimento più antico, nell'ambito del quale la posizione di TU è stata oggetto di archiviazione di fatto, stante l'assenza di una pronuncia nei suoi confronti, con conseguente necessità, per effettuare la riapertura delle indagini, del relativo decreto di accoglimento della richiesta del Pm., atti inesistenti nel caso concreto. 31 Si individua una nullità di ordine generale insanabile, connessa alla identità dei fatti oggetto di giudizio nei procedimenti, non affrontata dalla Corte territoriale.
2.25.2. violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'individuazione di elementi di responsabilità per il reato associativo, contraddetta sia dalla mancata individuazione, da parte di AM SE della sua affiliazione, sia dalla mancanza di procedura tesa a tal fine che abbia riguardato il TU, malgrado la sentenza avesse individuato una caratteristica del gruppo proprio nello svolgimento di tali riti. Si lamenta la mancata considerazione di specifiche smentite alla sua attività estorsiva, riveniente da una delle vittime, che ne ha escluso il coinvolgimento.
2.25.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen., evidenziata dalla contraddizione tra l'esclusione di elementi indiziari, valutata dal Gip ai fini della negazione della misura cautelare richiesta, e la successiva pronuncia di condanna, malgrado le ulteriori dichiarazioni dei collaboratori, sopraggiunte, nulla avessero fornito sulla partecipazione associativa del TU. Richiamata la circostanza che all'interessato la partecipazione è attribuita con riferimento al ruolo riguardante la cessione di stupefacenti, si lamenta la mancata considerazione dell'assoluzione pronunciata nei suoi confronti per i medesimi reati, nello stesso torno di tempo interessato dalla presente accusa, che si assume preclusiva della diversa decisione.
2.25.4. violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'accertamento di responsabilità per il tentativo di estorsione, aggravato ai sensi dell'art. 7 dl. oltre che violazione di norma processuale e vizio di motivazione in relazione cit., agli artt.
8-22 cod. proc. pen. Quanto all'accertamento di responsabilità si segnala l'incoerenza identificativa delle parti lese, oltre che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod. pen. nei confronti dei coimputati del medesimo reato, inspiegabilmente confermata solo per TU. Si richiama inoltre l'eccezione di incompetenza per territorio formulata in relazione a tale accusa, su cui la Corte non si è pronunciata.
2.25.5. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla esclusione delle attenuanti generiche ed al mancato contenimento della pena.
2.25.6. Con memoria depositata il 27/06/2017 la difesa formula motivi nuovi ed aggiunti di ricorso attinenti al difetto di motivazione a sostegno dell'applicazione del'aggravante speciale di cui all'art. 7 dl.cit. e di quella di cui all'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod pen., nel presupposto che la sentenza non 32 abbia individuato univoche e riscontrate dichiarazioni nel senso della pertinenza all'associazione dei proventi dell'estorsione e che, per contro, lo stesso SE AM ne ha fatto riferimento come ad una condotta personale. Si segnala inoltre la contraddittorietà della decisione, nella parte in cui ha escluso la ricorrenza dell'aggravante per le fattispecie ascritte a LU AN AN, salvo a ritenerne l'esistenza a carico del TU, malgrado l'imputazione attenesse ad estorsione consumate proprio per conto della cosca facente capo alla 'ndrina dei AN. _ Si ripercorre inoltre la situazione di fatto per escludere la presenza nel concreto di indicatori idonei a giustificare l'accertamento dell'aggravante.
2.26. TU EN, è stato condannato in entrambi i gradi in relazione alle imputazioni di cui ai capi 1) -art. 416 bis cod. pen.-, 56 bis) - art. 575 cod. pen.-,con l'attenuante di cui all'art. 8 dl n. 152 del 1991 alla pena di anni nove di reclusione. La difesa nel suo ricorso rileva:
2.26.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche ed al mancato contenimento nel minimo della pena, decisioni fondate sulla valorizzazione della gravità del reato, che ignorano gli indicatori soggettivi di natura positiva.
2.26.2. violazione di legge con riguardo alla ritenuta necessità di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata a pena espiata, effettuata senza valutazione degli elementi di attualità della pericolosità, alla luce del comportamento processuale tenuto.
2.27. VI SS è stato ritenuto responsabile in entrambi i gradi dei reati di cui ai capi 44) -artt. 10, 12, 14 l.n. 497/1974 e 23 l.n. 110/1975 -, 54) - art. 648 cod. pen.-, 46) -art. 73 d.P.R. n. 309/1990-, 59), 64), 71), 72)-, reati tutti, questi ultimi, riguardanti l'imputazione di cui all'art. 642 cod. pen., aggravati dall'art.7 dl cit.. Nel suo ricorso la difesa rileva:
2.27.1. violazione di legge conseguente alla disposta trasmissione degli atti al giudice di primo grado, sulla base dell'accertata mancanza di motivazione in ordine alla contestazione associativa, circostanza che, in ragione della mancata impugnazione del P.m., aveva prodotto intangibilità del giudicato su tale profilo. Si ritiene che in tale condizione di fatto la Corte non potesse rimettere gli atti al primo giudice, in applicazione dell'art. 604 cod. proc. pen.
2.27.2. In relazione ai reati fine si contesta, quanto alla detenzione di armi, la mancanza considerazione dello stato di soggezione del VI nei confronti del AM, conseguente al suo legame sentimentale con la figlia di 33 ' questi, che non lo poneva in condizione di potersi determinare liberamente, situazione tale da integrare le condizioni per l'applicazione dell'esimente dello stato di necessità, ancorché di natura putativa, che si assume ingiustamente misconosciuta. Anche l'aggravante di cui all'art. 7 dl. cit., esclusa per il coimputato PA, è stata ritenuta per il VI, ignorando la sua natura oggettiva, in mancanza di espressa motivazione. Sul capo 46), inerente all'attività in tema di stupefacenti, oltre al richiamo alla condizione di soggezione, si segnala la mancata considerazione della più favorevole disciplina divenuta applicabile medio tempore per effetto delle modifiche normative in relazione alle droghe leggere, che avrebbe imposto la riqualificazione del fatto ai sensi della nuova disposizione, oltre che la mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 7 della fattispecie incriminatrice, ingiustificata a fronte della collaborazione prestata. Si rivendica l'assenza di elementi di connessione di tale attività con quella associativa, che esclude il fondamento dell'aggravante speciale ritenuta. In relazione alle truffe assicurative si segnala l'erroneità della decisione, che ha escluso l'improcedibilità per mancanza di querela, malgrado tali atti siano stati irritualmente prodotti solo in appello e riguardano richieste di punizione contro ignoti, non reiterati dagli interessati a seguito dell'identificazione degli indagati. Si esclude inoltre la ricorrenza di elementi idonei a sostenere, anche in relazione a tali accuse, l'aggravante speciale. Analogamente, a fronte dell'eccezione sulla tempestività della querela, era onere del giudice individuare lo specifico momento nel quale la compagnia assicurativa si era avveduta della natura simulata dei sinistri, per poi verificare su tali presupposti il rispetto dei termini. Anche in relazione a tale reato manca qualsiasi giustificazione al riconoscimento dell'aggravante speciale.
2.27.3. si segnala da ultimo violazione di legge con riguardo alla determinazione della pena base, poiché, con riferimento al delitto in tema di armi, non si è tenuto conto dell'attenuante di cui all'art 14 I. n. 497/1974, pur richiamata nel capo di imputazione, sulla cui applicazione la Corte, specificamente investita di un motivo, non ha argomentato in alcun modo.
2.27.4. Con memoria depositata il 28/06/2017 si richiamano le eccezioni difensive contenute in ricorso, con particolare riguardo all'impugnazione della pronuncia che ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 604 cod. proc. pen.; all'inapplicabilità dell'aggravante di 34 cui all'art. 7 dl. cit. per essere stata esclusa per il coimputato PA, oltre che per la mancata impugnazione del punto a cura del P.m.; all'accertamento di improcedibilità dell'azione per mancanza di querela, in relazione alle fattispecie di cui all'art. 642 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono parzialmente fondati, secondo quanto qui di seguito illustrato.
2. Ammissibilità dell'appello del P.m. Come illustrato in narrativa una doglianza comune a plurimi ricorrenti attiene all'ammissibilità dell'appello del P.m., che si contesta, oltre che al vizio di motivazione su tale censura, che si assume non affrontata nella sentenza impugnata. Partendo da tale ultimo profilo deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto, la pronuncia si confronta con tale eccezione e formula un'analisi completa delle deduzioni, che risulta informata a consolidati principi ermeneutici. In particolare, la fondatezza del motivo di ricorso è radicalmente smentita da quanto illustrato ai fgg 67 e segg della pronuncia oggetto di impugnazione, che ha sottolineato la necessità che il gravame di merito individui capi e punti della sentenza e chiarisca i motivi delle censure;
ciò detto in linea teorica, il giudicante ha segnalato che le censure nell'impugnazione della parte pubblica si sono incentrate sulla contestazione della coerenza dell'analisi che il primo giudice ha riservato alla credibilità dei dichiaranti, o sui differenti inquadramenti giuridici dei fatti, attraverso un'argomentazione che si è valutata sufficientemente analitica, e quindi idonea ad instaurare validamente il giudizio di impugnazione. In particolare, la censura formulata dal P.m. appellante muove da una critica alle difformi conclusioni raggiunte per gli imputati assolti, ancorché raggiunti da dichiarazioni accusatorie di collaboratori ritenuti credibili, al punto che queste hanno sostenuto la condanna di altri, e si sviluppa attraverso le specifiche analisi inerenti ai singoli reati;
conseguentemente, stante la natura circostanziata del rilievo posto a fondamento dell'appello, l'impugnazione è stata valutata pienamente ammissibile. Nello stesso senso risulta di scarsa intelligibilità la censura proposta da alcuni ricorrenti con riferimento alla pretesa acquiescenza prestata dall'accusa sul punto della ricorrenza dell'aggravante, atteso che l'esame dell'impugnazione consente di rilevare che questa fa riferimento ai singoli capi di accusa a cui si riferisce, e che tutto il ragionamento sul quale è fondata è l'attendibilità dei 35 дя collaboranti, che hanno tutti riferito dell'iscrizione delle varie attività illecite ricostruite nel programma del gruppo, sicché l'estensione dell'impugnazione alla qualificazione del fatto, e quindi alle aggravanti contestate, è consequenziale rispetto al complesso delle censure formulate;
peraltro la parte conclusiva dell'impugnazione (fg 163 dell'atto di appello in esame) si sofferma ad illustrare gli elementi per i quali le singole censure devono estendersi anche all'applicazione dell'aggravante, per tutte le ipotesi di reato sottoposte ad impugnazione, il che esclude la genericità del motivo. L'analisi svolta nella sentenza oggetto di impugnazione, che risulta a tal punto specifica da circoscrivere le censure ammissibili rispetto ad altre non valutate tali, viene di fatto ignorata nel suo sviluppo argomentativo dai ricorrenti, che si limitano ad assumere una mancanza di analisi, contraddetta da quanto appena richiamato;
tale valutazione risulta inoltre corretta nel merito, proprio perché i passaggi richiamati evidenziano la specificità dei motivi contestata con l'eccezione formulata.
3. Altro motivo di ricorso proposto dagli appellati è quello attinente alla violazione del principio del contraddittorio, che discende dalla difforme valutazione di prove dichiarative assunte in primo grado, in difetto della loro riassunzione in grado di appello. Come è noto, e non ignorato neppure dal giudice d'appello, sul punto Ф n. 27620, rec. Dasgupta- sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia citata in narrativa, che, nella ricostruzione unitaria del principio di diritto, sia pure non riguardante il caso sottoposto all'esame in quella sede, hanno chiarito che l'obbligo di riassunzione della prova dichiarativa, discendendo dal principio generalissimo del contraddittorio e dell'oralità della prova e dall'applicazione dei parametri convenzionali -come interpretati dalla giurisprudenza della Corte Edu, a seguito di plurime decisioni pronunciate fin dal 2006, tra le quali ha assunto particolare rilievo la Dan c. Moldavia del 05/11/2011, per il principio del rispetto del dettato dell'art. 6 CEDU, e in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di «esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico-, sussiste in tutti i casi nei quali si pervenga ad un ribaltamento della valutazione della prova dichiarativa. Tale attività può legittimarsi solo attraverso la percezione diretta dei testi, e la loro disamina nel contraddittorio, anche nel caso di giudizio abbreviato. Il principio non costituisce che una necessaria applicazione di quello di rango costituzionale della connessione tra affermazione di responsabilità ed assenza di qualsiasi dubbio ragionevole, che non può ritenersi superato soltanto da una e 36 да difforme valutazione di un secondo giudice, il cui potere di analisi è pari a quello del primo, ma attraverso una disamina che passi dall'esame diretto, e pervenga attraverso di esso a concludere sull'insostenibilità della valutazione del primo giudice, che diventa idonea ad accertare l'irragionevolezza del dubbio espresso in quella sede solo attraverso tale metodo. In senso contrario a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, che ha circoscritto l'applicazione del richiamato principio ai procedimenti svolti con rito ordinario, in epoca successiva alla sentenza oggetto del presente giudizio la regola di giudizio è stata ancor più chiaramente estesa al giudizio abbreviato, con una decisione presa in procedimento definito con il rito speciale. La pronuncia in discorso (Sez. U, sentenza n. 18620 del 19/01/2017, imp. Patalano, Rv. 269785) ha sul punto statuito che «È affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni», chiarendo in motivazione che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica simmetria tra primo e secondo grado di giudizio, ed impone in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi. Il dato, già dirimente, a fronte delle opposte determinazioni del giudice d'appello sul punto, evidenzia tutta la sua decisività a seguito dell'analisi delle argomentazioni spese al riguardo nella pronuncia oggetto di impugnazione ove, prescindendo dalla necessaria applicazione di tali principi, è stata validata l'ipotesi di accusa sulla base di dichiarazioni di collaboratori sopravvenuti in appello;
tali sopravvenienze non hanno però escluso la necessità di utilizzare il precedente portato dei collaboranti escussi nel corso delle indagini, le cui affermazioni sono state valutate in senso opposto da quanto ritenuto dal primo giudice, senza ottemperare all'obbligo di riassunzione. La mancanza di autonomia di quanto successivamente acquisito e la comparazione con le prove preesistenti rendeva obbligatoria la riassunzione dei dichiaranti, con rinnovazione del dibattimento sul punto, quale necessaria premessa della corretta valutazione posta a fondamento della decisione, che deve passare attraverso l'assunzione diretta delle prove dichiarative diversamente valutate. 37 d In tal senso quindi le eccezioni svolte sul punto nei ricorsi risultano fondate, circostanza che impone di giungere, per le situazioni successivamente descritte, all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per eseguire l'accertamento indicato, secondo quanto più analiticamente illustrato in relazione alla disamina riguardante i singoli ricorrenti, le cui posizioni risultano vagliate attraverso il non corretto metodo di giudizio. -4. Ulteriore censura, comune ad alcuni dei ricorrenti ZA, LI- riguarda la pretesa illegittimità dell'assunzione della nuova prova, costituita dalla collaborazione del teste AM DO, sopraggiunta in atto di appello, in assenza del previo deposito dei verbali di collaborazione, carenza che avrebbe privato il giudicante di uno strumento indispensabile per valutare l'indispensabilità dell'apporto, e la difesa di un mezzo per la verifica di attendibilità. L'eccezione risulta destituita di fondamento, poiché è pacifico che tale prova sia stata assunta ai sensi dell'art. 603 comma 2 cod. proc. pen. il cui presupposto legittimante è il sopraggiungere dell'acquisizione alla pronuncia di primo grado, e la pertinenza di quanto offerto al tema di indagine. E di tale ultimo aspetto non può dubitarsi, trattandosi di collaborazione offerta da coimputato dei medesimi reati, al quale era per di più attribuito un ruolo apicale. Richiamato il dato ermeneutico in forza del quale l'unica possibilità di acquisire nel giudizio di appello prove ulteriori è quella dell'assunzione diretta, con esclusione della possibilità di acquisizioni di precedenti dichiarazioni, ove raccolte dalle parti (in fattispecie analoga Sez.6, Sentenza n.1400 del 22/10/2014, dep.14/01/2015,imp. PR. Rv. 261798, essendosi in quel procedimento chiarito che, nel giudizio abbreviato, le prove integrative di natura dichiarativa devono essere assunte dal giudice, ai sensi dell'art. 422 cod. proc. pen.), deve convenirsi che l'acquisizione di precedenti dichiarazioni in presenza di un'istanza della difesa funzionale ad esercitare una completa verifica dell'affidabilità del narrato, possa ritenersi condizionante l'assunzione della prova, ove sia dimostrato che tali verbali vi siano. Sul punto i ricorrenti assumono che, a seguito di sollecitazioni in tal senso, il rappresentante dell'accusa nel procedimento di appello ha dichiarato inesistenti tali dichiarazioni nel proprio fascicolo;
il dato, non è stato contrastato dai ricorrenti, attraverso l'allegazione di circostanze opposte, ad esempio costituiti da dati inerenti alla collocazione temporale dell'inizio della collaborazione, che consentissero una diversa conclusione al riguardo, circostanza che impone di respingere la relativa censura per genericità. 38 ي ه Non può giungersi a diversa conclusione sulla base di quanto sottolineato dallo stesso collaboratore in ordine alla datazione dell'inizio della sua decisione di contribuire alle indagini, posto che quel che rileva, ai fini dell'analisi di coerenza accusatoria, sono le affermazioni inerenti alla partecipazione dei singoli, quali il ZA, argomento sulla cui previa manifestazione non è stato assunto alcun elemento di certezza sulla previa esistenza di propalazioni sul punto, essendo emerso il contrario, alla luce degli atti presenti nel fascicolo. Tale analisi non priva di coerenza la decisione di assunzione della nuova prova in appello, posto che la notizia di una nuova collaborazione da parte di un aderente al gruppo illecito, risulta per ciò solo elemento connessO al procedimento in corso, del quale si palesa la necessità di assunzione.
5. Gli annullamenti 5.1. Come illustrato in narrativa ND SE è stato condannato solo in secondo grado. Per giungere a tale accertamento il giudice di appello, pur valorizzando quanto sopraggiunto in grado di appello, ha espressamente fatto riferimento a fg. 83, ad una diversa valutazione delle dichiarazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, al netto di quanto sopraggiunto, con ciò stesso rivelando che si è giunti ad una diversa conclusione su prova dichiarativa, senza passare dalla doverosa riassunzione diretta. L'applicazione del principio generale richiamato impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte territoriale.
5.2. Ad analoga conclusione deve giungersi anche quanto al capo della sentenza che riguarda CO AL. Nel suo caso nessuna nuova prova si è aggiunta in grado di appello, ma vi è stata da parte di quel giudice una nuova analisi delle dichiarazioni offerte dai medesimi collaboranti, ritenute dal primo giudice scarsamente indicative della sua partecipazione all'illecito. Inoltre nella specie il giudicante, al di là della difforme valutazione richiamata, non ha superato le ulteriori osservazioni svolte dal primo giudice, riguardo alla genericità dei riferimenti offerti, all'impossibilità di collocare in maniera certa le cessioni dal punto di vista spazio temporale, condizione che si è ritenuta direttamente promanante dalla genericità dell'imputazione, cosicché l'ulteriore vizio della pronuncia in argomento discende dall'assenza di una motivazione rafforzata. ↓ 39 एक Deve ricordarsi al riguardo che proprio la necessità di superare il dubbio ragionevole per fondare l'accertamento di responsabilità, impone che la pronuncia che ribalta il giudizio assolutorio di primo grado, oltre alle necessarie verifiche sulle prove dichiarative, fornisca dimostrazione dell'insostenibilità logica dell'opposta analisi, approfondimento in alcun modo affrontato nella pronuncia impugnata, che ne impone l'annullamento con rinvio.
5.3. L'annullamento della sentenza deve raggiungere anche la posizione di DI EN, limitatamente ai capi 47) e 48) per i quali il ricorrente è stato assolto in primo grado dall'accusa di essere il mandante dei fatti illeciti, posto che, analogamente a quanto si è esposto per ND SE, imputato di esecuzione materiale di tale attività, la difforme valutazione è frutto di una diversa considerazione di prove dichiarative non acquisite in grado di appello.
5.4. Come già evidenziato ZA IA è stato ritenuto responsabile del reato associativo solo in grado di appello. La sentenza di primo grado era giunta all'opposta determinazione nel presupposto che le dichiarazioni di AM SE non riuscissero ad individuarne un ruolo all'interno della compagine, in quanto non dotate della necessaria caratterizzazione, elemento che si è ritenuto di superare con la valorizzazione delle affermazioni di AM DO, sopraggiunte in grado di appello, che gli hanno conferito il ruolo di affiliato. Come si ricava ampiamente dall'analisi della sentenza impugnata, la diversa decisione è fondata sulla rivalutazione delle dichiarazioni rese in primo grado dai collaboranti, con particolare riferimento al diverso significato dimostrativo da conferire alle dichiarazioni di OR LO, OS TI, PA SE e AM SE. In tal senso, in forza dei principi espressi sub 3. il relativo capo della pronuncia non può sottrarsi all'annullamento con rinvio, in difetto di rinnovazione dibattimentale per l'acquisizione diretta delle affermazioni dei collaboranti che hanno subito la diversa valutazione, a cura della Corte d'assise.
5.5. Anche per AL IO deve pervenirsi all'annullamento con rinvio.
5.5.1.Esclusa la fondatezza delle eccezioni procedurali, già analizzate nella parte generale, si deve rilevare che al ribaltamento in appello della pronuncia assolutoria si è pervenuti, anche in questo caso, attraverso una rivalutazione delle affermazioni ritenute non dimostrative dal primo giudice, condizione che impone, per quanto già esposto, l'assunzione diretta della prova da parte del giudice d'appello, i cui effetti assumono rilievo anche rispetto al q 40 да contestato delitto di ricettazione, attesa la stretta correlazione tra disponibilità alla custodia dei mezzi di provenienza illecita in uso alla compagine, e la consapevolezza della illegittimità della loro acquisizione, conformemente a quanto ritenuto in sentenza.
5.5.2. L'annullamento riguarda anche l'opposta valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese da AL in data 3/11/2011 sopraggiunta in grado di appello;
l'analisi sul punto, in luogo che muovere dal contenuto del verbale, al fine di verificare la possibilità di condividere le valutazioni del primo giudice al riguardo, che proprio su tale contenuto ha fondato il giudizio di inutilizzabilità, nel presupposto dell'avvenuta contestazione dell'uso riconosciuto alla cosca del garage di pertinenza del AL, giunge alla difforme determinazione assumendo che la perquisizione disposta presso le pertinenze del AL fosse stata causata dalla necessità di ricercare elementi di prova del delitto di usura di cui lo stesso era vittima. Come è evidente da quanto appena riassunto il campo del confronto tra le due opposte valutazioni è del tutto autonomo, cosicché su tale profilo la Corte d'assise non si fa carico di superare la diversa decisione, fondata sull'analisi degli atti, e di dimostrane l'insostenibilità, elemento che solo può legittimarla, in caso di opposta determinazione di merito, che nella specie incide sull'utilizzabilità degli atti, per effetto di una rivalutazione complessiva del dato, da solo non idoneo a dimostrare l'insostenibilità logica della prima determinazione. L'annullamento disposto deve involgere quindi anche tale profilo della decisione.
5.6. Per AM TO si è pervenuti ad un ribaltamento del giudizio di primo grado in relazione al delitto di estorsione di cui al capo 36). Richiamate le argomentazioni a sostegno della ritenuta infondatezza dell'eccezione inerente all'inammissibilità dell'appello dell'accusa sul punto (affrontata a pag. 116 dell'atto di appello in contestazione), deve in proposito ulteriormente specificarsi che l'appellante ha fondato la censura sulla rilevanza da attribuire al comportamento silente in punto di richiesta di prestazioni economiche prive di causa, con il sintetico richiamo ad una pronuncia della Corte di legittimità in argomento (Sez. 2, Sentenza n. 20187 del 03/02/2015, imp. Gallo, Rv.263570). Il richiamo risulta pertinente alla situazione di fatto, posto che l'azione illecita si sarebbe realizzata attraverso l'apprensione di beni presso la ditta della parte lesa, senza provvedere al pagamento, cosicché non sembra possibile parlare di inammissibilità, come correttamente valutato dalla Corte territoriale, per la specificità e pertinenza del rilievo, ma la più di fondatezza del 41 29 gravame, circostanza che legittima la decisione assunta dalla Corte territoriale sul primo punto oggetto del ricorso. L'impugnazione invece risulta fondata nel merito. Il ribaltamento della decisione è avvenuto conferendo un diverso significato giuridico alle dichiarazioni della parte lesa, ed inserendo la condotta del ricorrente in un contesto di attività comunque riconducibile alla cosca, ed in relazione alla quale è sopraggiunta l'assunzione di responsabilità di AN, senza valutare, per contro, le opposte determinazioni del giudice di primo grado, con riferimento alla mancata valutazione delle chiavi di lettura alternative. Cosicché nella specie, più che la mancata riassunzione della prova dichiarativa, a sostegno di una rivalutazione non in fatto, ma in diritto, quello che manca è una motivazione idonea a superare tutti gli elementi posti a fondamento dell'opposta decisione del primo giudice che ne dimostri l'assoluta inconsistenza, scardinandone il procedimento logico. Nulla è stato osservato con riferimento alla possibilità di interpretare la condotta tenuta come un mero inadempimento di natura civile, dubbio che il giudicante di primo grado ha fondato sul rilascio da parte del ricorrente di titoli a garanzia, potenzialmente azionabili, e sull'accertamento di un, sia pur parziale, adempimento, deduzione rispetto alla quale non è intervenuta la dimostrazione dell'insostenibilità logica di tale alternativa chiave di lettura. In ossequio ai principi più volte ribaditi dalla Corte di legittimità a riguardo (da ultimo, in relazione anche alla valutazione cautelare, Sez. 6, Sentenza n. 17581 del 08/02/2017, imp. Pepe, Rv. 269827) la mancanza di una argomentazione che si faccia carico di contrastare tutte le opposte deduzioni al fine di rendere palese l'insussistenza del dubbio ragionevole, vizia la relativa decisione, e ne impone l'annullamento con rinvio. Per completezza si osserva che la pronuncia impugnata risulta per certi versi contraddittoria, per altri carente, anche sotto il profilo della sovrapponibilità delle prove sul punto, posto che a fg 142 dà conto che AN RO nulla riferisce quanto all'attività del ricorrente, mentre a fg 144 segnala proprio tali dichiarazioni, nonché quelle di PE RI, quale materiale dimostrativo rilevante, non considerato dal primo giudice, a giustificazione della diversa valutazione;
peraltro le dichiarazioni di PE risultano genericamente evocate, senza spiegarne l'effetto dirimente. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata sui capi inerenti il ricorrente, con rinvio alla Corte territoriale competente per nuovo giudizio su tali profili. 42 да 5.7. Il ricorso è fondato quanto alla posizione di CA IO, con riferimento all'accertamento di responsabilità per il reato associativo.
5.7.1.Invero, esclusa la fondatezza di quanto già osservato in ordine alla pretesa inammissibilità dell'impugnazione dell'accusa, si deve rilevare che, anche nella specie, è stata attribuito un diverso effetto dimostrativo alle dichiarazioni offerte in argomento dai collaboratori in primo grado, cui si sono aggiunte le affermazioni acquisite da altri collaboratori in appello. Quel che rileva, al fine di una corretta definizione della condotta partecipativa, e dell'annullamento con rinvio sul punto, al fine di acquisire elementi di certezza, è la definizione specifica della condotta attribuita all'interessato, e la sua iscrizione nel contesto associativo. Sul punto OR opera un'affermazione di appartenenza alla cosca, salvo poi raccontare che si trattava di persona alle sue dipendenze, cosicché per certi versi non caratterizza quanto affermato in precedenza, posto che la persistenza del vincolo deve avere una sua riconoscibilità all'interno anche da parte di altri associati, al fine di rendere evidente la connessione della condotta con le finalità del gruppo. Tali elementi non risultano raccolti in primo grado, posto che i dichiaranti hanno fatto riferimento a quanto loro riferito da OR, né risulta arricchito in grado di appello, ove i collaboratori, senza colmare tale lacuna, si sono limitati ad affermare la loro consapevolezza dell'adesione, senza contestualizzarla con riguardo alla specifica funzione attribuita al ricorrente all'interno della compagine. In tal senso, posto che è pacifico che l'adesione al gruppo illecito presuppone un accertamento di fatto che non può fondarsi esclusivamente sulla qualificazione della fattispecie a cura dei partecipi, ma deve definirne i contorni, si impone l'annullamento con rinvio, al fine dell'assunzione dei dichiaranti sentiti in primo grado, per raggiungere tali elementi di certezza sul richiamo all'adesione stabile e consapevole alle finalità del gruppo.
5.7.2. Fondata risulta anche la censura inerente alla mancanza dell'aggravante del numero delle persone, con riguardo all'estorsione di cui al capo 16). È noto che tale circostanza può essere riconosciuta nell'ipotesi in cui la condotta prevaricatrice venga realizzata da più persone, prescindendo dalla concreta estrinsecazione della minaccia da parte di tutti i componenti (Sez. U, Sentenza n. 21837 del 29/03/2012, imp Alberti, Rv. 252518). Nel caso di specie però deve darsi atto che la parte lesa non riferisce che al momento della richiesta sia stato presente CA e di ciò parla solo OR, come evidenziato in sentenza, affermazione che provenendo da un collaboratore, Er d 43 avrebbe richiesto riscontri, ai sensi dell'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., che non sono stati evidenziati. Per l'effetto, rispetto a tale imputazione, l'aggravante deve essere eliminata.
5.8. Per i motivi già ripetutamente espressi deve annullarsi la pronuncia di condanna a carico di AN NE EN per il reato associativo, intervenuta solo in atto di appello. Come è reso evidente dall'analisi delle pronunce sul punto il primo giudice ha ritenuto non univoca la dichiarazione resa da AM SE sull'appartenenza del ricorrente all'associazione e la sentenza di secondo grado, nel pervenire ad opposta conclusione, ha espresso il suo dissenso dalle valutazioni del primo giudice in ordine all'effetto dimostrativo delle affermazioni del collaborante (fg 310) rispetto al reato contestato, condizione che, come ripetutamente affermato, che avrebbe imposto l'assunzione diretta della prova. Per l'effetto, in linea con quanto già disposto per posizioni analoghe, anche in questo caso non può che provvedersi all'annullamento di tale capo della sentenza, con rinvio alla Corte territoriale.
5.9. I capi della sentenza inerenti a GI GI e GI IN devono essere annullati per effetto dell'applicazione della regola di giudizio contenuta, da ultimo, nella pronuncia delle SS.UU. Patalano, cui si è già fatto richiamo. Infatti, anche nei loro confronti, si è pervenuti al diverso giudizio sulla responsabilità in forza della difforme valorizzazione del portato delle affermazioni dei dichiaranti in primo grado, con riferimento ad un duplice passaggio essenziale per la riconduzione dell'attività nel capo di imputazione: quello attinente alla stretta connessione, e sostanziale confluenza, verificatasi tra la cosca PE RC e quella facente capo al AM, cui si riferisce l'accusa, frutto di compenetrazione delle attività riconducibili alla condotta associativa. Rispetto a tale profilo il giudicante in primo grado ha valutato la mancanza di univocità dichiarativa dei collaboranti, conclusione opposta a quella raggiunta dal giudice d'appello, valorizzando anche una serie di elementi ulteriori, per vero non tutti specificamente individuati, e desunti, tra l'altro, da accertamenti giudiziari genericamente evocati. In tale condizione di fatto, poiché emerge dalla ricostruzione contenuta in sentenza che il superamento del giudizio assolutorio è passato attraverso una diversa interpretazione della prova dichiarativa, si impone l'annullamento, funzionale alla riassunzione dei collaboranti sul punto controverso, con rinvio a tal fine alla Corte Territoriale. 44 29 d 5.10. Ad analoga conclusione deve giungersi con riferimento alla posizione processuale di VA NO e VA GI. Richiamato quanto più volte riferito in punto di infondatezza dell'eccezione inerente all'inammissibilità dell'appello dell'accusa deve, anche in questo caso, per contro, prendersi atto che la difforme conclusione in punto di verifica di responsabilità è stata raggiunta in forza di una rivalutazione di merito del portato dichiarativo dei collaboranti, senza seguire percorso virtuoso tracciato dalla più volte citata giurisprudenza della Corte EDU, oltre che dalle pronunce della Corte di legittimità a Sezioni Unite. Peraltro nella specie, come correttamente sottolineato negli atti difensivi, tale ribaltamento è avvenuto senza confrontarsi con le complessive osservazioni del giudice di primo grado in ordine all'insufficiente caratterizzazione del capo di accusa, che ridonda sull'effettiva possibilità di circoscrivere i riscontri rispetto a circostanze individuabili. In tal senso quindi non risulta superata, attraverso un'argomentazione idonea a dimostrare l'insostenibilità logica del dubbio individuato dal primo giudice, la difforme valutazione da questi espressa. Per l'effetto si impone l'annullamento con rinvio della pronuncia impugnata affinché, attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni dei collaboratori diversamente considerate dal giudice di appello nella pronuncia oggetto di impugnazione, sia svolta un'analisi complessiva dei loro apporti, e si proceda ad una specifica analisi anche dell'impraticabilità delle conclusioni liberatorie del primo giudice. Le ulteriori censure rimangono logicamente assorbite dalle richiamate verifiche preliminari sull'accertamento di responsabilità.
6. Gli annullamenti senza rinvio. Con recente pronuncia del 22/06/2017 (ric. La Marca) le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno chiarito che i delitti di detenzione e porto di arma comune da sparo perdono la loro autonomia per confluire nella più grave imputazione di cui all'art. 23 I. 18/04/1975 n.110, che si pone con le prime in rapporto di specialità. Nel consegue che, in relazione al capo 44) contestato a PA AU e VI SS, in applicazione del richiamato principio, debba eliminarsi l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 l. 02/10/1967 n. 895 ed elidersi la relativa pena. Per l'effetto il giudizio, in relazioni alle posizioni richiamate, deve essere rimesso alla Corte d'assise d'appello di Catanzaro, esclusivamente per procedere 45 d да alla rideterminazione della sanzione, stante l'infondatezza degli ulteriori motivi che verrà di seguito illustrata.
7. I rigetti 7.1. Non risulta fondato il ricorso formulato nell'interesse di TO PA.
7.1.1.Con particolare riferimento al vizio di motivazione non si ravvisa la denunciata mancanza di analisi della partecipazione associativa, posto che, contrariamente all'assunto difensivo, la pronuncia individua i plurimi e convergenti elementi a sostegno della ricostruzione, desumendoli dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi nel corso delle indagini. Come è riportato nella sentenza di secondo grado le accuse a carico del ricorrente in esame danno conto, in luogo che di un servizio prestato nell'interesse del solo OS, come riduttivamente illustrato dalla difesa, di un'attività di coordinamento del gruppo illecito posta a disposizione di più componenti del gruppo (in particolare svolto tra OS TI e OR LO), a garanzia del raccordo con l'attività collettiva, cosicché non colgono nel segno le censure inerenti alla mancata caratterizzazione del ruolo rivestito all'interno del gruppo. Del resto generica risulta la contestazione inerente alla illogicità della motivazione, nella parte in cui dà conto che AM DO, collaboratore assunto in grado di appello, ha dichiarato di non essere al corrente della sua adesione fino alla data della sua detenzione, risalente al 2009; al di là della logicità di quanto rilevato in sentenza sul punto, che opera un richiamo all'intensificarsi nell'azione del TO a favore del gruppo in epoca successiva, per come riferita dagli ulteriori collaboratori, non è dato riscontrare la pretesa contraddittorietà di un'adesione collocata nel 2001 di parte di AM SE, secondo quanto prospettato in ricorso;
questi invero, sulla base di quanto riportato nella sentenza di primo grado, risulta averlo inserito orientativamente nella compagine solo da epoca prossima al 2006, il che non contrasta, per il ben più ridotto iato temporale considerato, in maniera da rendere i dati forniti tra loro inconciliabili, non provando la carente tenuta logica dell'accertamento positivo svolto nel doppio grado di merito. Come logicamente valutato dal giudice di merito, a fronte delle dichiarazioni plurime e convergenti in merito ad attività a favore della cosca svolte dal ricorrente, la circostanza che AM DO, personaggio di vertice, non fosse consapevole della sua adesione prima del 2009 non risulta contrastante con quanto riferito dagli altri, stante la natura dell'organizzazione, per come ricostruita, che prevedeva vari 46 ве sottogruppi gestiti da ulteriori personaggi di riferimento, tra i quali OS TI, circostanza che non imponeva che i vertici di essere pienamente consapevoli dell'intero organigramma, risultando attività gestita per settori di competenza, secondo quanto coerentemente illustrato nelle pronunce di merito. Per completezza si rileva che la pronuncia, a conferma della bontà della ricostruzione ha richiamato riscontri desumibili dalle intercettazioni telefoniche captate in epoca successiva al 2009, che ulteriormente denotano l'affidabilità del narrato posto a fondamento dell'accertamento di responsabilità, elemento del quale in ricorso si assume l'irrilevanza, e che, in senso contrario, in relazione all'ampiezza del capo di accusa ed alla presenza delle richiamate dichiarazioni confermano la continuità della sua partecipazione. . Né tale affidabilità può essere messa in discussione dalla mancata sottoposizione a procedimento penale del ricorrente per i reati estorsivi a lui attribuiti dai collaboratori: la circostanza è stata meramente affermata e non documentata, laddove la natura di smentita alle convergenti dichiarazioni assunte sul ruolo rivestito da TO potrebbe desumersi esclusivamente a seguito di un accertamento di sua estraneità a tali attività. Anche la pretesa mancanza di analisi di credibilità oggettiva di AM SE, risulta censura generica a fronte del dato ricavabile dalla pronuncia di primo grado della plurima convergenza degli elementi di accusa a suo carico, che lo individuano quale snodo essenziale per le comunicazioni tra OS TI, OR LO e AM SE, anche nel corso della loro carcerazione, cosicché la mancata ricerca di riscontri su azioni specifiche a lui attribuite da quest'ultimo, in mancanza di contestazioni inerenti a tali attività risulta non essenziale al fine di verificare la tenuta dimostrativa del portato dichiarativo, poiché elementi caratterizzanti della sua partecipazione si ricavano già dalla richiamata convergenza. Da ultimo si rileva che, contrariamente a quanto obiettato nel ricorso, la sentenza ha dato specificamente conto dell'insufficienza dell'elemento di fatto espresso in relazione al rifiuto opposto con riguardo alla realizzazione di singola azione estorsiva, ritenendola elemento episodico, non idoneo a scardinare le opposte risultanze, e tale considerazione esclude il vizio di carenza argomentativa dedotta sul punto.
7.1.2. Analogamente infondate, in quanto involgono censure sulla valutazione delle prove che propongono opposte analisi di merito, risultano le censure formulate con riferimento al reato fine attribuito all'interessato, basate su una pretesa rimodulazione delle circostanze esposte dalla parte lesa, già esclusa nella sentenza di primo grado;
la circostanza che non siano state 47 де espresse minacce in sede di acquisizione dei beni non esclude la natura intimidatoria dell'azione, posto che l'interessato si recò più volte a ritirare beni di non minima consistenza economica senza in alcun modo accennare al pagamento, a chiara dimostrazione di un atteggiamento prevaricatore, come tale percepito dal venditore che, pur non avendo con questi rapporti amichevoli o di semplice conoscenza, si guardò bene dal sollecitare il pagamento. In tal senso corretta risulta la conclusione raggiunta, posto che si è costantemente affermato che per integrare il reato non è necessaria una minaccia esplicita, ove la forza intimidatoria sia chiaramente percepibile dal contesto dell'azione (per tutte, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 11922 del 12/12/2012, imp. Lavitola, Rv. 254797) sulla base delle circostanze concrete, della personalità dell'agente, delle condizioni soggettive della vittima e delle condizioni ambientali in cui opera, elementi tutti che nel caso di specie vengono in evidenza per la natura reiterata ed ingiustificata del comportamento tenuto.
7.1.3. Le ulteriori censure, attinenti all'entità della pena risultano estranee all'ambito valutativo rimesso alla Corte di legittimità, chiamata a verificare sul punto la coerenza della decisione sulla base di quanto espresso dal giudicante, ed in assenza di ogni valutazione comparativa, quale quella sollecitata in questa sede, resa impossibile dalla limitata cognizione degli atti, circoscritta a quanto oggetto delle impugnazioni, ed inesorabilmente incidente sulla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile ove giustificata coerentemente, con riguardo alla posizione soggettiva del ricorrente ed al complesso degli elementi a tal fine valorizzati nella sentenza.. Contrariamente all'assunto espresso sul punto nel ricorso il giudicante non ha ignorato il risarcimento sopraggiunto, ma lo ha valutato sub-valente rispetto all'aggravante riconosciuta (fg 277 sentenza di primo grado), attraverso una ponderazione complessiva della vicenda, che esclude la fondatezza del motivo di ricorso e denuncia la mancata considerazione di tale estremo di fatto e delle sue conseguenze giuridiche.
7.2. Infondati risultano gli ulteriori motivi di ricorso proposti nell'interesse di DI EN.
7.2.1.La censura inerente alla mancata integrazione probatoria risulta manifestamente infondata all'atto in cui è stata formulata nell'ambito di un giudizio abbreviato, richiesto senza alcuna condizione connessa a tale arricchimento.
7.2.2. Generiche risultano le censure formulate con riferimento alla valutazione delle prove, atteso che la sentenza si fa carico della specifica analisi del portato dei collaboranti e della loro coincidenza, rispetto alla quale, con да d 48 riferimento alla conferma della responsabilità già verificata in primo grado, non vi è alcuno spazio per l'analisi delle sopravvenienze istruttorie, che attengono esclusivamente ai capi della sentenza che hanno subito una modifica.
7.2.3. Il rilievo sulla pena, superato dal parziale annullamento che impone di rimettere al giudice d'appello anche la rideterminazione della sanzione, risulta in ogni caso manifestamente infondato, come è reso evidente sia dall'argomentazione riservata alla verifica della maggiore pericolosità, che ha giustificato l'applicazione dell'aumento per la recidiva, genericamente contestata in atto di appello con esclusivo riferimento ad una mancata correlazione con le sanzioni applicate agli altri coimputati, che dalla mancata incidenza concreta, in termini di entità della pena, attribuita dall'accertamento in secondo grado di due ulteriori gravi imputazioni, attualmente sottoposte ad annullamento.
7.3. Va rigettato il ricorso proposto nell'interesse di CE NI, dovendosi richiamare, quanto all'infondatezza dei motivi di ricorso comuni alle altre posizioni, quanto genericamente affermato sub 2. e 3. L'assoluzione dell'interessato nel giudizio di primo grado non è conseguente ad una diversa valutazione della prova assunta al riguardo e derivante dalle convergenti dichiarazioni rese da collaboranti e dalla parte lesa, ma ad una diversa valutazione giuridica dei fatti, rispetto alla quale la Corte è tenuta esclusivamente a fornire adeguata argomentazione della difforme valutazione, come si è verificato nella specie. La premessa in fatto che ha fondato la diversa conclusione è che neppure in primo grado sia stata posta in discussione la presenza di CE all'atto in cui venne formulata la richiesta estorsiva, o la sua possibilità di rendersi conto di quanto realizzava la persona alla quale si era accompagnato. La conclusione del primo giudice, che ha reputato inidonea tale condotta ad integrare il concorso nel resto, ha ignorato l'ampia giurisprudenza di segno opposto sul punto (da ultimo per tutte Sez. 2, Sentenza n.47598 del 19/10/2016, imp. Loielo, Rv. 268284), sui cui principi applicativi è fondata la decisione espressa in grado di appello.
7.3.1. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche per quel che concerne le aggravanti contestate, risultando altrettanto pacifico che la presenza di più persone realizza la maggiore soggezione della vittima, che giustifica l'aggravamento di pena, anche nell'ipotesi di presenza silente del partecipe (da ultimo, in fattispecie analoga Sez.2, Sentenza n. 50696 del 19/11/2014, imp. Coccimiglio, Rv. 261324). La descrizione dei fatti contenuta a fg 134 e segg dell'impugnata sentenza evidenzia la circostanza che il CE, lungi dal restare in disparte, scese dall'auto e si avvicinò alla parte lesa, oltre che il dato che il correo CA fece 49 4 riferimento, con la richiesta di pagamento, all'esigenza del commerciante di mettersi a posto, e di versare un contributo per i detenuti, espressioni che pacificamente, rimandando ad una sorta di imposizione fiscale sul territorio da parte di gruppi illeciti evidenzia, quanto meno, l'esercizio della modalità mafiosa della condotta (in senso conforme per tutte Sez. 5, 6 ottobre 2010, n.3101, Citro, Rv.249080), come contestata, e fonda, a contrasto delle generiche contestazioni contenute nei ricorsi sul punto, la decisione di rigetto dell'impugnazione, anche sotto il profilo della manifesta infondatezza della censura in punto di incompletezza della motivazione.
7.3.2. Palesemente destituiti di fondamento i rilievi sulla pena: al CE è stata applicata la pena base nel minimo, sono state riconosciute le attenuanti generiche nella massima estensione, in ragione della modalità della condotta, è stato applicato l'aumento per l'aggravante speciale nel minimo di legge, cosicché nessuna censura può muoversi al riguardo al provvedimento oggetto di impugnazione.
7.4. Va rigettato il ricorso proposto nell'interesse di LI GI.
7.4.1. Richiamata la circostanza che nei suoi confronti si è pervenuti ad una sentenza conforme nei due gradi del giudizio, deve escludersi la rilevabilità in questa sede di ogni censura inerente alla valutazione di merito delle prove, quali quelle formulate con il proposto ricorso. In particolare, tutti gli elementi apparentemente dissonati con la ricostruzione offerta dai collaboranti, risultano analizzati e congruamente valutati dai giudici del fatto, che hanno dato conto sia dell'irrilevanza della non costante presenza di LI in Calabria al fine di escludere una condotta partecipativa, sia della non incidenza del mancato accertamento di condotte estorsive a lui riconducibili, sia della giustificazione della progressione nelle indicazioni fornite da OR sulla persona di LI, fondando l'accertamento di responsabilità sulla granitica e convergente ricostruzione offerta da quattro collaboranti, le cui dichiarazioni sono state sottoposte al vaglio di credibilità oggettiva e soggettiva, e quindi valutate affidabili ed idonee a riscontrarsi reciprocamente. Le ulteriori contestazioni espresse in ricorso non segnalano contraddizioni, carenze o inconciliabilità logica di elementi ricostruttivi espressi in motivazione, che ha specificamente circostanziato sia quanto emergeva dal narrato dei collaboratori, che affrontato, superandole, le obiezioni difensive, riproposte in questa sede, analizzandole singolarmente in maniera accurata e fornendo una distinta giustificazione, cosicché il ricorso ripete censure di merito, deducendo un insussistente vizio argomentativo. 0 rr 1 50 5 7.4.2. Infondate sono le censure formulate in relazione alle dichiarazioni rese da OR oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione. Si deve ricordare che le disposizioni contenute nel dl. 15/01/1991 n. 8, convertito nella I. 15/03/1991 n. 82 incidono sull'influenza che la scelta collaborativa può assumere rispetto al trattamento riconosciuto in favore del collaborante, e non prevedono alcuna ricaduta sull'utilizzazione processuale delle risultanze, condizione che impone di escludere la limitazione della capacità probatoria delle ricostruzioni offerte oltre il termine indicato in tali disposizioni, computabile dalla dichiarazione di intenti;
per contro le contestazioni di merito, espresse in relazione al contenuto di tale atto risultano, come già riferito, ampiamente valutate dal giudicante, che ha fornito una motivazione non censurata nei suoi passaggi logici, ma contestata con valutazione di fatto, censura estranea all'ambito dei rilievi proponibili in questa sede.
7.4.3. Si è già dato conto dell'eccezione formulata dal difensore con memoria depositata il 06/07/2017, attinente all'illegittimità della decisione di assumere i nuovi collaboratori con decisione di rinnovazione parziale del dibattimento. Sul punto, oltre che richiamare quanto nel merito osservato al punto 4. della presente esposizione, si deve sottolineare l'inammissibilità del rilievo sotto plurimi profili: intempestività del motivo, formulato ben oltre il termine di quindici giorni antecedente all'udienza, fissato dall'art. 585 comma 4 cod. proc. pen. per la proposizione di motivi nuovi;
estraneità dello stesso rispetto ai capi Ө nessun impugnati, in alcun modo involgenti le dichiarazioni sopravvenute in appello, che non hanno investito il ricorrente;
carenza di interesse, a seguito della circostanza appena evidenziata.
7.5. Alle medesime conclusioni di infondatezza deve pervenirsi anche con riferimento alla decisione assunta dalla Corte territoriale per US GI, nei cui confronti si è pervenuti alla condanna, previo ripristino dell'originaria qualificazione dei fatti come estorsione. Preliminarmente è necessario sgombrare il campo dall'equivoco sul quale si fonda il primo motivo di ricorso, che ravvisa vizio della decisione per la mancata riassunzione della prova in appello. Tale adempimento è richiesto dai principi convenzionali e costituzionali, chiaramente individuati nelle pronunce della Corte di legittimità a sezioni unite sopra richiamate, esclusivamente nell'ipotesi in cui la diversa decisione sia l'effetto di una difforme valutazione di prova dichiarativa, condizione del tutto estranea alla fattispecie in esame, ove è pacifico che il CA abbia cercato di recuperare un proprio credito avvalendosi della collaborazione di un associato alla compagine illecita, che ha formulato 51 minacce sull'incolumità della vittima, per il caso in cui questa avesse deciso di non pagare. Quello che è mutato è l'inquadramento giuridico della fattispecie che, a quadro probatorio invariato, si è ritenuta dimostrativa del diverso e più grave reato originariamente contestato, circostanza che ha generato la condanna in appello, in riforma della precedente determinazione di improcedibilità dell'azione per mancanza di querela. Conseguentemente, del tutto estranea all'ambito di valutazione rilevante è la prova dichiarativa, rimasta immutata sia nella sua ricostruzione, che nella sua considerazione di credibilità, che, come testualmente emerge dalla sentenza, è stata considerata positivamente nei due gradi di giudizio.
7.5.1. Manifestamente infondata è l'eccezione di inutilizzabilità erga alios delle dichiarazioni accusatorie di LA, posto che, attraverso tale censura, si reiterano le medesime considerazioni già superate nel doppio grado di merito. In particolare, il ricorrente non contesta che, a tutto concedere, l'emissione di fatture false sia emersa solo nel corso della deposizione a sommarie informazioni testimoniali, circostanza illustrata a fondamento del rigetto dell'eccezione nella sentenza, basata sul principio della preclusione della possibilità di valutare inutilizzabili le sue accuse verso terzi, secondo quanto chiaramente previsto dall'art. 63 comma 1 cod. proc. pen, e confermato da univoca giurisprudenza al riguardo (da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 8402 del 17/02/2016, imp. Gjonaj, Rv. 267729). Tali arresti, pur non richiedendo la precedente iscrizione della notizia di reato, prevedono che la valutazione sia operata nel concreto, rispetto alla situazione conosciuta dagli inquirenti all'atto dell'assunzione del dichiarante, e non risulta in alcun modo dedotto che quanto già in possesso degli inquirenti potesse orientarli a considerare lo LA indagato di qualsivoglia reato, prima della verbalizzazione delle sue dichiarazioni. La condizione di fatto descritta evidenza la mancanza di fondamento dell'eccezione proposta.
7.5.2. Altrettanto infondata è la contestazione inerente alla qualificazione giuridica dei fatti, posto che la determinazione della Corte territoriale è fondata sulla considerazione dei plurimi e convergenti approdi ermeneutici al riguardo. Si deve ricordare che, con costante giurisprudenza, la Corte di legittimità ha più volte chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sia con violenza sulle cose che sulle persone, rientra, diversamente da quello di estorsione, tra i cosiddetti reati propri esclusivi o di mano propria, perciò configurabili solo se la condotta tipica è posta in essere da colui che ha la titolarità del preteso diritto. Ne deriva che, in caso di concorso di persone nel 52 reato, solo ove la condotta tipica di violenza o minaccia sia posta in essere dal titolare del preteso diritto è configurabile il concorso di un terzo estraneo nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (per agevolazione, anche morale), mentre, qualora la condotta sia realizzata da un terzo che agisca su mandato del creditore, essa può assumere rilievo soltanto ai sensi dell'art. 629 cod. pen. ( da ultimo Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360) Nel consegue che, a fronte di una condotta indubbiamente realizzata dal AN Aurelio, sul piano verbale e fisico, su mandato di US, ancorché alla sua presenza, per rivendicare l'adempimento del credito di quest'ultimo, secondo quanto accertato nel doppio grado di merito, il corretto inquadramento in diritto della fattispecie non possa che essere quello indicato dalla Corte territoriale, che ha nella sua pronuncia emendato una difforme, ed adeguata, interpretazione posta a base della decisione liberatoria. Contestazioni riguardanti il merito, ampiamente risolte proprio in forza della convergente interpretazione delle prove dichiarative sul punto, risultano le osservazioni formulate, che in questa sede si contestano sulla base della sollecitazione ad una opposta interpretazione dei fatti, del tutto estranea all'ambito della valutazione rimesso alla Corte di legittimità.
7.5.3. Contrariamente a quanto esposto, e come già illustrato nella parte generale, a fg 120 dell'atto di appello del P.m. vi è la specifica richiesta di valutare sussistente il delitto di estorsione, comprensivo delle aggravanti contestate, e le argomentazioni a sostegno di tale richiesta, peraltro reiterata in via generale anche nella parte finale dell'impugnazione, sono fondate sul richiamo alle caratteristiche dell'azione, con riferimento a precedenti in ordine all'evocazione della forza intimidatrice del gruppo territoriale, al fine di vincere le resistenze opposte dall'obbligato. Cosicché correttamente la Corte di merito ha scandagliato in fatto anche tale profilo, desumendo la sussistenza degli estremi delle aggravanti contestate, con eccezione di quella derivante dall'appartenenza del US all'associazione territoriale, non dimostrata. Ciò ha fatto in quanto legittimamente investita dell'accertamento, attraverso una verifica di fatto che la stessa impugnazione non contesta: correttamente quindi si è valutata la formulazione della richiesta da parte di un esponente alla cosca territoriale facente capo proprio alla sua famiglia, quale il AN, con minaccia di morte, resa concreta dall'evocazione dell'intervento di più persone con la frase "ti ammazziamo", secondo quanto già espresso con l'azione intimidatoria estrinsecata attraverso la partecipazione di quattro persone, di cui solo due riconosciute dalla parte lesa, attraverso un percorso completo e coerente alle emergenze processuali, insuscettibile di censure. 53 Er в 7.5.4. Estranea all'ambito di cognizione del giudizio di legittimità risulta la censura fondata su una pretesa sperequazione valutativa tra le condizioni dell'interessato ed altri coimputati al fine di escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche, potendosi in questa sede operare la verifica della coerenza solo della specifica decisione, come già espresso. Nel caso concreto è stata posta in evidenza l'allarmante modalità della condotta, di cui si è appena riferito, per escludere la presenza di elementi favorevoli, attraverso un percorso chiaro e coerente, non suscettibile di censure, come è dimostrato dall'allegazione in ricorso di autonome circostanze di fatto, evidentemente ritenute subvalenti nell'analisi comparativa, la cui legittimità risiede nella presenza di una motivazione fondata su elementi specifici e riscontrabili, quale quella espressa.
7.6. Il ricorso proposto nell'interesse di CA IO, esclusa la parte sottoposta ad annullamento, secondo quanto illustrato sub 5.7. deve essere rigettato. Risulta del tutto pacifico, sulla base di quanto riferito dalla parte lesa, dalla madre di OR, nonché da quest'ultimo, che CA si sia prestato ad acquisire periodicamente le somme dovute da OL, in favore di un appartenente ad una compagine illecita, cosicché l'ipotesi che questi abbia agito nell'inconsapevolezza dell'illegittimità della richiesta e dei metodi usati risulta nessunsuperata dalle verifiche svolte sul punto dai giudici di merito, in excun modo poste in dubbio da diverse allegazioni della difesa.
7.6.1. Negli stessi termini deve concludersi con riferimento al capo 17), in relazione ai cui elementi di prova vi è la piena convergenza del portato dichiarativo dei OR e della vittima, che ha chiaramente riferito non solo di essere stata convocata da CA presso OR, ma anche che questi assistette alle richieste di pagamento indebite;
contrariamente all'assunto contenuto in ricorso, risulta anche una piena convergenza degli eventi, tanto più significativa in considerazione della natura confessoria delle dichiarazioni di OR, rispetto alle quali le pretese discrasie temporali in ordine all'esatta collocazione degli accadimenti, da collocarsi peraltro per il RI all'interno di una imposizione costante, mutata solo quanto alle persone in cui favore le eseguiva, coerentemente non è stata ritenuta idonea a scalfire la capacità dimostrativa dei convergenti dati offerti sugli elementi costitutivi del reato;
peraltro risulta anche una coincidenza temporale dei riferimenti operati dai predetti, posto che anche RI colloca l'inizio dell'imposizione nel 2008. 7.6.2. Le ulteriori censure riguardanti la medesima imputazione sono costituite da osservazioni di puro fatto, smentite dalle indicazioni contenute in 54 яя sentenza sia con riferimento alla natura dell'imposizione, connessa al predominio territoriale di una compagine mafiosa, realizzata, secondo entrambi i dichiaranti, alla presenza di CA, sia sulla sua entità, posto che pacificamente il richiamo al versamento di € 10.000 ha costituito oggetto di una prima richiesta, poi contrattata in entità più contenuta da parte del RI, cosicché la circostanza che tale importo non abbia costituito oggetto del capo di accusa non dimostra l'infondatezza degli elementi di prova al riguardo, o la presenza di vizi argomentativi sul punto, contrariamente all'assunto formulato nel ricorso.
7.6.3. Le contestazioni in relazione al capo 33) si risolvono in censure in fatto che non si confrontano con il contenuto della sentenza di merito, che non ha desunto la responsabilità di CA dalla sua presenza alla formulazione di richieste estorsive, ma dalla sua funzione di portatore delle ambasciate alle parti lese, a distanza temporale cadenzata, finalizzate a convocarle per la riscossione, condotta che si è ritenuta rientrante in quella tipica della contestazione, connessa alla gestione delle imposizioni in quella zona territoriale che, anche sulla base delle ulteriori attività della stessa natura realizzata dall'interessato, non poteva che essere ricondotta alla gestione della cosca del luogo. Tale condizione ha giustificato, in maniera argomentata, sia la conferma dell'affermazione di responsabilità che l'applicazione delle contestate aggravanti, mentre non risulta inerente ad un punto decisivo la mancata confutazione di quanto ricavabile dalle dichiarazioni di IR CA il quale, lungi dall'escludere la partecipazione del ricorrente, si è limitato a riferire del passaggio della gestione dell'imposizione a diversi rappresentanti della compagine territoriale, condizione che, evidentemente, non esclude la partecipazione all'illecito del CA, verificata sulla base delle coincidenti dichiarazioni di OR e delle parti lese, e caratterizzata dagli indicativi elementi di fatto sopra riferiti.
7.7. Le censure ulteriori rispetto alla pronuncia di annullamento senza rinvio per la residua parte del capo 44), formulate nel ricorso nell'interesse di PA AU, non meritano accoglimento.
7.7.1. Si tratta di rilievi inerenti alla capacità dimostrativa delle prove acquisite, ampiamente scandagliati nei gradi di merito, in cui le prove sono costituite dalle concordi dichiarazioni di collaboranti in merito al suo ruolo in tema di custodia e porto di armi alterate, che erano poste a disposizione delle azioni aggressive realizzate nell'interesse della cosca. La pretesa mancanza di convergenza delle dichiarazioni è stata superata dalla Corte territoriale con la constatazione che i dichiaranti si riferivano a parti di un'unica condotta -ordine inviato da AM, tramite PA, a VI di consegnare le armi su cui VI e AM hanno riferito l'azione di loro 55 да competenza, e sulla base della stretta conseguenzialità logica dell'attività, che nessuno dei dichiaranti ha riferito non eseguita, si è valutata la sua consumazione, con motivazione congrua ed immune da vizi di logicità.
7.7.2. Infondata è la censura riguardante l'esclusione del concorso formale tra la contestazione di detenzione di arma clandestina ed il delitto di ricettazione, sulla base di quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità in argomento (da ultimo sul punto Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Iengo, Rv. 257387); l'assenza del rapporto di specialità tra le condotte deriva dall'autonoma oggettività giuridica delle fattispecie, e dall'evidenza della provenienza da reato dell'oggetto, la cui presa in carico al fine di consentire l'acquisizione dell'utilità, per sé o un terzo, costituisce il quid pluris tipizzante la fattispecie di ricettazione, che giustifica la distinta considerazione ai fini dell'accertamento di responsabilità.
7.7.3. Analogamente infondate risultano le censure sulla pena, in relazione alla quale la Corte territoriale ha specificamente analizzato sia la gravità del reato che la personalità del ricorrente, come emergente dalla presenza di precedenti ritenuti indicativi del permanere della pericolosità, con valutazione completa ed immune da vizi logici, pertanto non censurabile. Inoltre del tutto generica è la contestazione inerente al mancato superamento del ragionevole dubbio, a fronte di quanto specificamente riferito in sentenza sulle emergenze probatorie sopra richiamate.
7.8. Risulta infondato anche il ricorso formulato nell'interesse di ND CO, che contesta la portata dimostrativa delle prove assunte, univocamente valutate in entrambi i gradi del giudizio, senza individuare le dedotte violazioni di legge. Le censure proposte non sono che la riproposizione dei motivi di appello, svolte senza rapportarsi ad uno specifico onere argomentativo disatteso dal giudicante, o a contraddizioni o vizi logici del percorso argomentativo, che soli possano fornire fondamento al gravame di legittimità. Bisogna considerare che, con rifermento al capo 72) sussiste la convergenza delle dichiarazioni di AM e VI, che hanno coinvolto l'interessato in un episodio di truffa assicurativa, di cui egli risulta beneficiario. Nel ricorso si continua a sottolineare la non coincidenza delle dichiarazioni dei collaboranti, ignorando il dato valutativo emergente dalla sentenza, in relazione alla piena affidabilità di quanto riferito, stante la minima discrasia esistente tra le due ricostruzioni, logicamente giustificabile con il notevole numero di truffe dello stesso genere portate a termine. Ma, quel che rileva, è che nel ricorso non si contesta la presenza di una confessione di ND al riguardo, attività 56 e specificamente richiamata nella pronuncia, cosicché la contraddizione emergente tra la prospettazione in ricorso, che rinvendica l'inconsistenza di elementi di accusa e tale silenzio, è resa ancor più stridente dalla rivendicazione, in punto di trattamento sanzionatorio, della valenza di una collaborazione che si pone a giustificazione della richiesta attenuazione.
7.8.1. Analoghe conclusioni devono raggiungere le accuse inerenti alla partecipazione all'attività associativa, in relazione alla quale soccorre confessione del rapporto con AM SE, nonché dell'esecuzione delle attività, anche illecite, che da questi gli venivano commissionate, che l'interessato si è limitato a giustificare con il rapporto personale intercorrente con il primo. Per contro plurime e convergenti dichiarazioni elencate nella sentenza orcasio, LL e AM SE- tra le quali proprio quelle di quest'ultimo, attribuiscono all'interessato una disponibilità poliedrica e pressoché costante, anche per la consumazione di reati gravi, percepita non esclusivamente per il tramite del vertice, identificabile nel AM, il che dà conto di un ruolo riconosciuto all'interno della compagine, consistente nella messa a disposizione, e nel rapporto anche con gli altri sodali, che integra, sul piano oggettivo e soggettivo, l'attività illecita contestata, e fonda l'affermazione di responsabilità.
7.8.2. Infondata è anche la censura formulata con riferimento al trattamento sanzionatorio, che tende a sollecitare una difforme valutazione di fatto, a fronte di una decisione che ha dato conto della corretta applicazione delle attenuanti generiche, dando peso alla collaborazione prestata, e dell'altrettanto corretta determinazione di equivalenza, in considerazione dell'elevata gravità dei reati attribuitigli, con illustrazione completa del percorso giustificativo, che si sottrae alle contestazioni formulate al riguardo.
7.9. Passando all'analisi del ricorso proposto nell'interesse di AN DO si devono preliminarmente richiamare le confutazioni delle eccezioni in punto di inammissibilità dell'appello del P.m. già espresse nella parte generale.
7.9.1. Infondato risulta anche il motivo che contesta l'intervenuta affermazione di responsabilità nel solo grado di appello, in relazione al reato associativo ascrittogli. Nel caso di specie il ribaltamento del giudizio non è avvenuto in forza di una diversa valutazione dell'attendibilità della prova dichiarativa, essendo rimasto immutato l'affidamento sulla credibilità dei dichiaranti escussi nel corso delle indagini, che gli avevano attribuito la funzione di autista di AM SE;
quel che è mutata è la considerazione specifica di tale funzione, in 4 57 r correlazione alla sua assoluta necessarietà, stante il ritiro della patente di AM che non avrebbe consentito a questi, in assenza dell'ausilio di AN, la mobilità sul territorio, funzionale a garantire agibilità al capo cosca. Tale legittima e logica determinazione si fonda sull'applicazione dei criteri ermeneutici in tema di partecipazione associativa, che costantemente richiede per la sua identificazione la presenza di un apporto funzionale alle esigenze del gruppo (da ultimo Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola e altri, Rv. 268325) che si ponga in relazione causale con l'attività di questo;
ciò è stato individuato nella specie, cosicché non vi è spazio per l'obbligatoria rinnovazione del dibattimento, posto che la cesura tra le due opposte conclusioni si pone sul piano dell'interpretazione in diritto di quanto in fatto caratterizzante l'attività di partecipazione all'associazione, non sul significato da attribuire alle dichiarazioni assunte in primo grado, univocamente ricostruite in entrambi i giudizi di merito. In tal senso il ricorso risulta infondato;
per completezza si osserva che il richiamo alla detenzione dell'arma da parte di AN quando svolgeva la sua attività, o alla sua cura della coltivazione di marijuana, ritenuta o meno sintomatica dell'apporto all'associazione, risulta irrilevante, a fronte delle deduzioni richiamate, legittimate dalle convergenti ricostruzioni offerte nei due gradi di giudizio, dalle quali è dato anche desumere la partecipazione del AN alle riunioni indette da AM, a plastica e solida conferma del suo pieno coinvolgimento nell'attività del gruppo. Le circostanze evidenziate escludono la rilevanza di tali ulteriori dati al fine di sostenere l'accertamento di responsabilità.
7.10.3. Risultano estranee all'ambito di cognizione rimesso alla Corte di legittimità le censure attinenti alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, sia perché sollecitano una non consentita difforme valutazione di merito, sia in quanto sono fondate sulla marginalità del ruolo, svolto in favore di una sola persona, specificamente smentita dal richiamato accertamento di merito.
7.10. L'impugnazione proposta nell'interesse di OR EN non è fondata. L'esame della pronuncia evidenzia, contrariamente all'assunto difensivo, l'analiticità dell'approfondimento delle prove acquisite, con particolare riferimento sia alla loro convergenza, dalla quale può trarsi risconto di attendibilità, sia alla mancanza di elementi dissonanti. Ci si riferisce, in particolare, quanto al primo profilo, all'univoca individuazione da parte dei due collaboranti della funzione di OR, ed al riscontro ricavabile dall'esito della perquisizione a suo carico, dalla quale è emersa l'effettiva disponibilità sia di parti di armi, che di una struttura con 58 rr relativa attrezzatura tecnica per lo svolgimento dell'attività di alterazione attribuitagli congiuntamente dai collaboranti. Peraltro, per completezza, si deve escludere il preteso vuoto argomentativo inerente alla mancanza di coincidenza tra l'arma che si assume utilizzata nel tentato omicidio VI e quella attribuitagli dal PE, poiché, al contrario, la pronuncia si è confrontata con il dato documentale offerto sul punto dal ricorrente, dando conto dell'irrilevanza della discrasia segnalata, di cui ha fornito una logica giustificazione, neppure contestata dalla difesa, che si limitata ad una censura di assenza di analisi, contraddetta da quanto riferito. Generiche risultano le ulteriori censure sulla mancata coincidenza delle indicazioni sulla genesi del rapporto collaborativo con i AM, posto che il punto, che non individua un elemento costitutivo del reato, ma la sua caratterizzazione sul piano logico, non risulta essenziale al fine di decidere. Per contro proprio le indicazioni fornite al riguardo da PE sono state specificamente analizzate e verificate sia sulla base degli elementi logici, che fattuali, con particolare riferimento alla verifica della presenza di vincoli, anche di natura familiare, che giustificavano l'assicurata collaborazione. Del tutto generica risulta, nel contesto della ricostruzione offerta, la pretesa scarsa caratterizzazione del ruolo di amico svolto dall'interessato riferito da AM, atteso che questi, al pari dell'altro collaborante, ha ricostruito la condotta tangibile realizzata a sostegno di tale qualifica. Così come generica risulta la contestazione inerente alla consapevolezza dell'attività di supporto riconosciuta alla cosca, a fronte del richiamo allo svolgimento di una condotta in sé illecita, non assicurata attraverso un unico intermediario, ma con il contatto diretto anche con il suo vertice, che si ricava dalla ricostruzione di AM SE, pienamente analizzata in entrambe le pronunce di merito.
7.11. Infondate sono le censure formulate nell'interesse di TU IO.
7.11.1. Quanto al primo, preliminare, profilo si assume che vi sia stata una archiviazione di fatto, conseguenza di una mancata pronuncia riguardante il TU nel procedimento più antico, nell'ambito del quale nulla si era disposto за quanto all'interessato; la segnalata inconciliabilità logica di ritenere, a giustificazione della pronuncia, l'esecuzione di uno stralcio, impossibile in quanto successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado nel giudizio più antico, non risulta estremo di fatto idoneo a sostenere la censura formulata. Se deve convenirsi che si è difronte ad una anomalia, non essendo intervenuta nel procedimento iniziale alcuna pronuncia inerente al TU, da 59 яя ciò non può farsi derivare l'intervento di un provvedimento di archiviazione implicito. Il percorso, sia pure non rituale, della cognizione inerente alla notizia di reato, non risulta aver prodotto alcuna lesione dei diritti del ricorrente, e per contro, non può costituire la conseguenza corretta di quanto verificatosi, posto che anche il provvedimento di archiviazione richiede un decreto o un'ordinanza motivata, per superare il quale è prevista una richiesta di riapertura indagini, contenente le giustificazioni inerenti al sopravvenire di elementi di accusa a sostegno della nuova iniziativa;
il provvedimento rivendicato dal ricorrente nella specie non avrebbe ragion d'essere, proprio in conseguenza della natura non giustificata dell'omissione. Né in alcun modo la difesa tratteggia che dal contenuto della sentenza che ha definito il procedimento più antico possa trarsi un accertamento liberatorio in fatto del TU, sia pure non sfociato in una disposizione in tal senso riportata nel dispositivo, condizione che giustificherebbe la rivendicazione di un successivo accertamento di improcedibilità dell'azione conseguenza del divieto di bis in idem, di cui, come già rimarcato in appello, non sussistono i presupposti. Cosicché, a fronte della rivendicata nullità del procedimento, non si individua quale violazione, tra quelle specificamente identificate come insanabili, abbia attinto la posizione del TU, in relazione al quale risulta, al contrario, esercitata l'azione penale per una sola volta, con l'assicurazione delle garanzie di difesa, utilizzando un procedimento che, sia pure non pienamente conforme a quello tracciato dalla legge, ha consentito il pieno dispiegarsi dell'azione difensiva ed il ricorso a tutti i rimedi previsti dalla legge;
tali conclusioni impongono di escludere, in conformità a quanto già valutato dalla Corte d'assise d'appello, il vizio denunciato.
7.11.2. Non sussiste la dedotta contraddizione logica nell'individuazione del ruolo del ricorrente nella fattispecie associativa, malgrado la mancata attribuzione di una sua formale affiliazione posto che, contrariamente a quanto illustrato dalla difesa, la pronuncia, nel richiamare i riti di affiliazione, non ne individua un presupposto indefettibile di appartenenza, ma ne sottolinea la rilevanza al fine di identificare mutamenti di alleanze decise prevalentemente all'interno della struttura carceraria, ed ha privilegiato nella verifica degli elementi dimostrativi per coloro i quali agivano in libertà, la concreta individuazione dell'attivo svolgimento di condotte illecite, rimandabili all'interno delle strategia della cosca, per come individuate dai collaboranti escussi, che nel caso di specie si è sostanziato nella riconduzione al TU di un ruolo 60 funzionale e dinamico, in correlazione con le esigenze del gruppo, come specificato dai collaboranti. Quel che rileva pertanto, in linea con l'elaborazione giurisprudenziale in argomento, è verificare se le condotte attribuite al TU da parte dei collaboranti si inscrivano, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, nella figura delittuosa contestata.
7.11.3. In tal senso hanno concluso concordemente i giudizi di merito, avverso le cui elaborazioni, fondate sull'analisi complessiva del portato dichiarativo acquisito, si è ritenuto di individuare l'attività illecita iscritta nel gruppo territoriale. Rispetto a tale valutazione ed al contenuto specifico delle dichiarazioni, la difesa contesta che una conclusione difforme sia stata raggiunta dal giudice della cautela del procedimento instaurato autonomamente sugli episodi estorsivi, malgrado la sostanziale identità delle acquisizioni. L'eccezione non si confronta con quanto in senso opposto attestato nella pronuncia impugnata dove specificamente, affrontando l'obiezione, chiarisce il sopraggiungere di ulteriori e specifiche accuse nel corso di questo procedimento, a sostegno della difforme valutazione (fg 196 della sentenza oggetto di impugnazione), dato storico rispetto al quale non si denuncia un travisamento delle risultanze. Né può assumere rilievo l'assoluzione dalle contestazioni di spaccio di sostanze stupefacenti intervenuta nel diverso procedimento, poiché, come già osservato nella pronuncia, il mancato riscontro probatorio sugli specifici episodi oggetto di quell'accertamento non preclude l'individuazione dello svolgimento di tale attività, come riferita da plurimi consociati, in quel quel lasso temporale nell'interesse della cosca. La condotta che si ascrive all'interessato, come si ricava dal capo di imputazione, risulta incentrata non esclusivamente sulla cessione di stupefacenti, ed il dato della plurima natura della collaborazione offerta in favore del gruppo si ricava con chiarezza delle ricostruzioni dei collaboranti analizzate nella pronuncia impugnata. Sotto tale profilo quindi risulta manifestamente infondata la censura inerente alla violazione del principio del bis in idem, o la contestazione attinente alla pretesa modifica dell'imputazione, proposta anche in relazione ad una pregressa assoluzione per reati inerenti alla cessione di sostanza stupefacente che, sia pur riferibile parzialmente all'intervallo temporale analizzato in sentenza, non incide sull'oggetto di questo giudizio, stante la difforme qualità dell'accertamento, limitato alla partecipazione associativa. Le contestazioni svolte in ricorso con richiamo alla valutazione delle R dichiarazioni dei collaboranti non individuano violazioni di legge nell'applicazione 61 яя dei principi di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e si risolvono nella prospettazione di autonome analisi degli apporti, espressione della iterazione in questa sede di censure formulate in atto di appello, sulle quali vi è stata una specifica risposta nella pronuncia impugnata, in luogo che incentrarsi proprio sullo sviluppo argomentativo della sentenza, le cui carenze o aporie logiche costituiscono l'ambito di cognizione rimesso al giudizio di legittimità. Né assume la connotazione del travisamento della prova la segnalata mancata individuazione di TU tra i partecipi, da parte dei collaboratori che hanno offerto le loro ricostruzioni nel giudizio di appello, posto che di travisamento può parlarsi solo ove si attribuisca alla prova un risultato antitetico rispetto al suo effettivo contenuto. Nell'impugnazione si opera tale riferimento senza indicare l'atto dal quale tale esclusione dovrebbe desumersi, né soprattutto specificare che essa possa derivare da una mancata citazione o da una specifica esclusione a seguito di domanda sul punto, elemento quest'ultimo a cui solo potrebbe rimandarsi l'evocata figura del travisamento. La mancata specificazione al riguardo rende la censura generica.
7.11.4. allaInfondate risultano le censure anche in relazione responsabilità per il reato di tentata estorsione, oltre che per le contestate aggravanti. Quanto al primo profilo l'impugnazione evoca una necessità di riscontri alle dichiarazioni della parte lesa CE, che ha indicato TU riconoscendolo anche in foto quale partecipe, che esula dalle previsioni normative sul punto, e che, in fatto non è circostanziata con l'emergere di una affermazione per cognizione diretta di altro teste presente, che sola al più potrebbe porre un problema di valutazione di attendibilità del primo, neppure prospettata. Quanto al ricorso al metodo mafioso, quanto descritto dalle parti lese, che hanno riferito di richieste di pagamento per assicurare denaro ai detenuti, unitamente all'evocazione di attentati dinamitardi, eseguita da componenti della compagine, evoca l'utilizzazione del metodo mafioso tipico dell'aggravante descritta dall'art. 7 dl.cit. stante la connessione della pretesa mafiosa alla possibilità di esercitare nel territorio di riferimento l'attività economica, al pari di quella inerente al numero delle persone, posto che, come già osservato, questa sussiste tutte le volte in cui la richiesta sia esercitata da due o più persone, come è avvenuto nel caso di specie nel corso del secondo intervento, anche nell'ipotesi di attività materiale svolta solo da una di esse. La censura formulata nel ricorso, in luogo che essere mirata alla contestazione della sussistenza degli elementi di fatto caratterizzanti le circostanze applicate, è fondata sull'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 62 rr comma 3 n. 3 cod. pen. nei confronti del coimputato dell'azione estorsiva, che si sostiene logicamente in ragione dell'intervenuta assoluzione da tale imputazione in primo grado. Come chiarito nella pronuncia impugnata, tale capo della sentenza è rimasto immutato, non per una considerazione di fatto che si ponga in antitesi con gli elementi costitutivi della circostanza, negandone i presupposti, ma per effetto della mancata impugnazione da parte del P.m., cosicché nessun connotato di contraddittorietà può viziare la pronuncia sul punto, costituendo tale capo della sentenza mera conseguenza della richiamata limitazione processuale. Manifesta infondatezza attinge la censura inerente alla pretesa incompetenza territoriale. Premesso che riguardo alle eccezioni di natura processuale non è rilevante il percorso valutativo, ma la correttezza della decisione, ed esclusa conseguentemente la natura invalidante della pronuncia conseguente all'omessa risposta al rilievo, si deve osservare che la competenza si delinea sulla base dell'accusa, e rimane indifferente rispetto ad eventuali sue modificazioni all'esito del giudizio. Nel caso di specie, per di più, la censura è fondata sulla pretesa impossibilità di inquadrare la condotta nell'azione della cosca illecita di natura mafiosa, prospettazione difensiva che non ha trovato conferma nelle pronunce di condanna per quel reato in entrambi i gradi. Il dato costituisce quindi implicita risposta nel senso dell'infondatezza della contestazione formulata.
7.11.5. Da ultimo le censure sulla pena si caratterizzano per la natura di contestazioni di merito, posto che non escludono la presenza di precedenti a carico dell'interessato, cui ha fatto riferimento il giudicante, ma il loro peso specifico e fondano la valutazione di mancanza di proporzione rispetto alla condizione dell'interessato sulla comparazione con altre posizioni, come si è detto estranea alla verifica di legittimità, poiché attinente esclusivamente al merito dell'analisi valutativa sul punto 7.12. Nell'interesse di TU EN sono state proposte esclusivamente censure sull'entità della sanzione determinata e sulla decisione inerente all'applicazione della libertà vigilata. Contrariamente a quanto emerge dal ricorso, nella sentenza è stata analiticamente considerata la situazione di fatto, con riferimento all'estrema gravità del reato, che ha condotto a valutare quanto già riconosciuto dal primo giudice come ampiamente compensativo rispetto alla considerazione della collaborazione offerta, con valutazione completa e coerente, in relazione alla quale si sollecita in questa sede solo un'impossibile opposta determinazione di merito. 63 яя f Nello stesso deve concludersi in relazione all'istanza formulata in ordine alla disposta libertà vigilata, poiché nella valutazione di pericolosità il giudicante ha operato un concreto riferimento alla personalità dell'interessato ed alla gravità dei fatti quale indice rivelatore concreto della persistente pericolosità, con valutazione specifica che si censura solo quanto al risultato.
7.13. Per IL SS in via preliminare si pone un problema di nullità della pronuncia riguardante la trasmissione degli atti al primo giudice.
7.13.1. In primo luogo deve rilevarsi che, stante la natura non definitoria della decisione sul capo, nessuna sostanziale lesione del diritto dell'interessato è seguita a tale determinazione, posto che questi potrà nel giudizio instaurando, ampiamente difendersi nel merito. Si deve evidenziare, a fronte della censura fondata sulla formazione di un giudicato sul punto, ostativa alla legittimità della decisione, che nel caso di specie vi è stata, per evidente errore materiale non emendabile con la procedura prevista per la natura totale del silenzio serbato, una omessa pronuncia sul punto, cosicché il Pm. non poteva impugnare una mancata deliberazione, né poteva nel caso applicarsi il disposto dell'art. 604 cod. proc. pen. inerente ai poteri integrativi del giudice di appello nell'ipotesi di omessa motivazione, in alcun modo praticabile nel caso di mancata decisione. Deve ritenersi, in linea con i precedenti specifici sul punto (da ultimo Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, Ferrari, Rv. 251027, ed in senso conforme in precedenza Sez. 6, n. 8677 del 18/05/1993, Leonardi ed altro, Rv. 195995), che la sentenza che sia priva, anche parzialmente, del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato su un capo per il quale ne sia stato disposto il rinvio a giudizio sia inesistente, ed il vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato, sostanziandosi, a fronte dell'esercizio dell'azione penale in un non liquet non consentito al giudicante, vizio per sanare quale deve procedersi ad un nuovo giudizio di primo grado. Su tale profilo conseguentemente, le censure formulate risultano infondate, poiché risulta corretta la decisione assunta, nel senso indicato dalla Corte territoriale.
7.13.2. Come accennato, al di là dell'annullamento senza rinvio della sentenza con riferimento al reato di cui al capo 44) inerente all'imputazione di detenzione e porto di arma comune da sparo, che assorbe la censura inerente alla mancata considerazione della diminuente di cui all'art. 14 l.n. 497 del 1974, espressa nel ricorso, le ulteriori osservazioni proposte non sono che la riproposizione della linea difensiva inerente alla presenza di un preteso stato di necessità derivante dalla soggezione psicologica conseguente al legame affettivo श्र L 64 con la figlia del capo cosca, deduzione che già nella sua prospettazione evidenzia la mancanza degli elementi tipici dell'esimente e che in fatto non si confronta con l'argomentazione contenuta nella pronuncia oggetto di impugnazione. Né a diversa conclusione può pervenirsi in applicazione del principio di cui all'art 59 cod. pen. evocato nel ricorso, che permette di applicare le cause di esclusione della punibilità anche in caso di erroneo convinzione della loro ricorrenza;
invero tale possibilità richiede comunque che si profili nel concreto una situazione che possa astrattamente ricondursi alla situazione descritta dall'art. 54 cod. pen. che non può fondarsi esclusivamente sullo stato d'animo dell'agente, ma su dati concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato. (da ultimo in tal senso Sez. 6, n. 4114 del 14/12/2016 dep. 27/01/2017, G, Rv. 269724). Nel caso che occupa l'interessato, come si desume con chiarezza dalla sentenza impugnata, ha fondato l'allegazione sull'assunto della notoria rilevanza del ruolo del padre della fidanzata e sulla sua pericolosità, senza in alcun modo rappresentare l'impossibilità di sottrarsi ai suoi comandi, e le eventuali minacce, più o meno larvate che possano averlo indotto a ritenere la presenza dell'esimente invocata, cosicché correttamente risulta esclusa la sua applicazione, anche nella forma putativa invocata, di cui mancano i presupposti in fatto.
7.13.3. Manifestamente infondato risulta anche il motivo che contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art 7dl. cit., a fronte di una pronuncia che dà conto della connessione tra l'attività di VI e l'azione, ampiezza e finalità del capocosca AM SE, e dell'ammissione di tale consapevolezza da parte dell'interessato, che fonda l'applicazione dell'aumento di pena, escluso per PA AU proprio sulla mancanza di tale elemento dimostrativo, condizione che rende evidente che l'opposta decisione per il coimputato non pone in discussione l'elemento oggettivo dell'aggravante.
7.13.4. Destituita di fondamento è anche la censura, formulata in chiave dubitativa, sulla mancata dimostrazione dell'applicazione di un trattamento più favorevole in relazione alla parte della condotta inerente alla cessione di stupefacenti. In realtà in senso contrario, a fronte di una pronuncia di primo grado emessa dopo il mutamento normativo, conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, sarebbe stato necessario per fondare la censura dimostrare che il giudicante avesse applicato una pena illegale al riguardo, elemento che non è dato ricavare dalla motivazione della pronuncia, che, come si riscontra dal chiaro riferimento contenuto in proposito, ha quantificato la sanzione proprio tenendo conto del mutato assetto normativo, così procedendo ad una integrazione della motivazione pienamente legittima, ai 65 яя sensi dell'art. 604 cod. proc. pen. Né tale attività passava attraverso la necessaria riqualificazione della fattispecie, stante la natura ricognitiva della situazione, imposta dalla sopravvenienza della pronuncia della Corte costituzionale, che prescindeva quindi da ogni valutazione sul punto. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è la censura inerente alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. cit. Il rilievo viene testualmente proposto solo in relazione al contenuto della pronuncia di primo grado, che si assume carente, e senza alcuna considerazione della pronuncia impugnata, che per di più a fg 287 contiene un'analisi specifica del rilievo, del tutto ignorato nella formulazione del motivo di censura.
7.13.5. Ad analoga conclusione di infondatezza deve pervenirsi con riferimento all'eccezione di improcedibilità dei reati di cui all'art. 642 cod. pen. sotto i plurimi profili della tardività nella presentazione e della produzione degli atti di querela e dell'impossibilità di riferirli al VI. Quanto al primo profilo l'accertamento di tempestività è stato svolto dal giudicante sulla base di quanto allegato dal querelato, posto che in una condizione di attività truffaldina ripetuta nel tempo, la consapevolezza della natura dell'attività può ben acquisirsi solo a seguito del ripetersi di analoghe condotte, il cui riproporsi crea la consapevolezza del reato. Si deve ricordare che quel che rileva al fine di verificare la condizione di procedibilità è la presenza della richiesta di punizione nel termine di legge a cura del soggetto legittimato, condizione che non si contesta sussistente nella specie, mentre l'allegazione al fascicolo non è sottoposta ad alcuna decadenza, posto che come condizione di procedibilità questa dovrebbe essere presente fin dalla formazione del fascicolo per il dibattimento, e l'eventuale omissione di tale allegazione non può certo incidere sul concreto dispiegamento della tutela degli interessi della parte lesa garantito dall'art. 24 Cost., che in caso contrario vedrebbe limitati i suoi diritti dall'inadempimento della parte pubblica procedente. Altrettanto pacifico è che tale istanza di punizione debba riguardare il fatto, e non partitamente i responsabili, man mano che vengono individuati, poiché quel che rileva al fine di rimuovere l'ostacolo alla procedibilità è la manifestazione di volontà dell'interessato. È pacifico quindi che la querela sia negozio processuale, che va interpretato, ricostruendo l'effettiva volontà del querelante, desumibile, tanto dal testo del documento, quanto dalla condotta di quest'ultimo, successiva alla presentazione dell'istanza di punizione, purché, ricollegabile all'originaria manifestazione di volontà; ne consegue che la inesatta 66 яя o la carente indicazione delle generalità del querelato non è rilevante, essendo sufficiente che l'atto contenga l'inequivoca manifestazione dell'intenzione del querelante che si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se costui sia ignoto o non correttamente identificato (cfr. in senso analogo Sez. 5, n. 19827 del 26/02/2003, Graldi P, Rv. 224403), espressione della cui presenza nel caso concreto non si dubita.
7.13.6. Manifestamente infondata, in quanto censura in fatto, è la contestazione di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in quanto, a fronte della dichiarata collaborazione con il capo cosca e dell'intervento del VI in plurime attività riconducibili al gruppo, la contestazione inerente alla sussistenza oggettiva e soggettiva degli elementi costitutivi di tale accusa risulta del tutto priva di sostegno argomentativo e soprattutto generica rispetto a quanto rilevato in merito nella pronuncia, con riguardo a tutti i reati fine e segnatamente, quanto agli stupefacenti a fg 163, a fg 170 quanto alla detenzione delle armi, mentre per le truffe assicurative, ammesse da AM SE e VI, la stessa organizzazione illustrata dalle parti evidenzia la correlazione tra tali condotte ed il finanziamento della compagine, alla realizzazione dei cui interessi erano funzionali i delitti.
8. Le verifiche di inammissibilità 8.1. Nell'interesse di PA SE risultano proposte censure inerenti alla quantificazione della pena del tutto estranee all'ambito di cognizione rimesso alla Corte di legittimità. Quel che si segnala non è l'illegalità della sanzione, o la mancata argomentazione sui passaggi determinativi, ma esclusivamente una pretesa sperequazione rispetto a situazioni analoghe, censura tipicamente di merito proprio perché involgente valutazioni di elementi di fatto complessivi, non rimessi integralmente alla Corte di legittimità attraverso i ricorsi, che per di più vengono illustrate attraverso generiche comparazioni delle condizioni, non fondate sul testo della pronuncia, cosicché non può inferirsi da ciò alcuna intrinseca contraddittorietà suscettibile di censura in questa sede. Quanto al preteso calcolo illegale della pena, considerato che le aggravanti riconosciute sono state elise nel loro effetto dalla comparazione con le attenuanti generiche, e successivamente è stata ridotta la pena in applicazione dell'attenuante speciale, secondo un corretto procedimento di esclusione di questa dalla comparazione con le altre circostanze (in senso conforme Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, imp. Contaldo, Rv.245929), quel che si rivendica è una prevalenza delle attenuanti generiche, delle quali si invoca l'effetto riduttivo, senza individuare elementi a sostegno della richiesta e vizi 67 дя argomentativi al riguardo, con una chiara censura di merito, estranea all'ambito di devoluzione tracciato dall'art. 606 cod. proc. pen.
8.2. Le medesime considerazioni sulla natura di merito delle censure deve svolgersi quanto al ricorso formulato nell'interesse di PA PA, posto che in appello è stata operata una completa comparazione tra gli elementi, favorevoli e contrari ad un contenimento della pena, e si è ritenuto, attraverso un'argomentazione analitica e coerente, di non poter superare il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche riconosciute, pur nella considerazione del suo apporto collaborativo, per effetto del numero e della gravità dei reati commessi. Rispetto a tale valutazione nessun vizio, tra quelli indicati dall'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., è ravvisabile nella pronuncia oggetto di impugnazione.
8.3. Risulta manifestamente infondato il ricorso formulato nell'interesse di AM IO, la cui prova di responsabilità è costituita dalle dichiarazioni della parte lesa, che come è noto, non devono essere confermate da riscontri, ma sottoposte ad un vaglio di credibilità che stesso ricorrente non contesta essere stato svolto. Inoltre, contrariamente all'assunto contenuto in ricorso, anche l'applicazione dell'aggravante speciale è pienamente giustificata dal richiamo espresso dal ricorrente, sulla base di quanto riferito dalla parte lesa Attisani, all'esigenza di supporto dei detenuti, stante l'implicita rievocazione del collegamento tra colui che la sollecita, e le persone sottoposte a restrizione, evidentemente coordinate dall'esterno, che rimanda alla presenza di una organizzazione territoriale illecita (per tutte, da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 7558 del 06/02/2014, imp. Miranda, Rv. 258545) in un contesto in cui tale fenomeno costituisce fatto notorio. Al proposito bisogna solo rilevare la presenza di un errore materiale nel dispositivo della sentenza d'appello, che sarà emendato dalla Corte territoriale, costituito dalla mancata indicazione in dispositivo della decisione assunta nei confronti dell'odierno ricorrente, individuabile nel rigetto dell'appello proposto, che può desumersi dalla previsione di condanna al pagamento delle spese di parte civile;
tale evidenza è solo confermata dalla presenza dal sopraggiunto gravame di legittimità, che, in caso contrario, sarebbe stato privo di interesse.
8.4. Alle stesse conclusioni deve giungersi con riguardo alla posizione processuale di AN LU AN che con il ricorso ha riproposto le medesime censure formulate in atto di appello, senza rapportarsi a quanto sul 68 яя punto espresso nella sentenza impugnata, attraverso deduzioni proprio per questo estranee alla cognizione del giudizio di legittimità. Bisogna segnalare infatti che la tentata estorsione è stata attribuita all'interessato in quanto due titolari di attività economica della zona hanno dichiarato di aver subito minacce al fine di ricevere un contributo ai detenuti che le parti non hanno ritenuto di versare, opponendo resistenza al proposito. L'idoneità degli atti è palese, posto che la richiesta di pagamento, priva di causale, integra la consumazione della condotta ascrivibile all'agente, e che il reato non si è consumato solo per l'opposizione degli estorti, il che esclude correttamente l'individuazione di una condotta di desistenza, caratterizzata da una volontarietà dell'inazione che non è dato rinvenire nel concreto, proprio in quanto la condotta minacciosa, accompagnata dalla richiesta di pagamento, era già stata pienamente integrata e reiterata. Allo stesso tempo indiscussa, secondo quanto già illustrato, è la possibilità di individuare, nell'evocazione da parte di persone, notoriamente collegate alla cosca territoriale, anche per vincoli familiari, che richiamino la necessità di versare un contributo per aiutare i detenuti, l'aggravante speciale, mentre quella del numero delle persone, come già detto in precedenza, sussiste quando due o più persone, con la loro compresenza rafforzino la capacità intimidatoria della loro richiesta, come pacificamente avvenuto nella specie. Da ultimo tipicamente di merito sono le istanze inerenti alla determinazione della pena in relazione alla quale la Corte territoriale ha espresso un giudizio di congruità in ragione della gravità dei fatti che risulta sufficiente a giustificare la determinazione della sanzione in una misura di poco superiore al minimo, e la valutazione di equivalenza, e non di prevalenza delle attenuanti generiche, giudizio rispetto al quale neppure nel ricorso vengono individuate circostanze soggettive ignorate nel merito, di spessore tale da rendere evidente una carenza argomentativa al riguardo.
9. I ricorrenti TO PA, CE NI, LI GI, US GI, ND CO, AN DO, TU IO, TU EN, PA SE, PA PA, AN LU AN e OR EN sono tenuti tutti al pagamento delle spese processuali, mentre i soli PA SE, PA PA, AM IO, AN LU AN e OR EN sono altresì tenuti al versamento della somma indicata in dispositivo e ritenuta equa in favore della Cassa delle ammende. Inoltre ciascuno dei predetti ricorrenti, nei cui confronti risultano costituite le parti civili Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiana, IR 69 яя AN, IR SE, Associazione antiracket di Lamezia sono tenuti alla rifusione delle spese di rappresentanza in giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di: ND SE, CO AL, DI EN limitatamente ai capi 47) e 48), ZA IA, AL IO, AM TO, CA IO limitatamente al capo 1) nonché al capo 16) quanto all'aggravante del numero delle persone che esclude, AN NE EN, GI GI, GI IN, VA NO, VA GI, e rinvia ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di PA AU e VI SS quanto al capo 44) limitatamente al reato di detenzione e porto di arma comune da sparo;
rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro. Rigetta nel resto i ricorsi di DI EN, CA IO, PA AU e VI SS. Rigetta i ricorsi di TO PA, CE NI, LI GI, US GI, ND CO, AN DO, TU IO, TU EN e li condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di PA SE, PA PA, AM IO, AN LU AN e OR EN e li condanna да a quello al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili al pagamento delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiana, IR AN, IR SE, Associazione antiracket di Lamezia che liquida per nella misura del 15 for cento, Er ciascuna delle parti in euro 3.500 oltre spese generally IVA e CPA. Così deciso il 14/07/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA AN Conti Anna Petruzzellis rem ti Li febell 280 2017 70