Sentenza 17 gennaio 2017
Massime • 2
In tema di notificazioni, è nulla l'elezione di domicilio "in incertam personam", in quanto mancante della parte essenziale, relativa alla precisa indicazione del luogo ove procedere alle notificazioni, con la conseguenza che ogni atto successivo notificato nel domicilio in tal modo eletto è, a sua volta, inficiato da nullità derivata. (Fattispecie relativa ad elezione di domicilio effettuata presso il designando difensore di ufficio).
La nullità dell'elezione di domicilio, verificatasi nel giudizio di cognizione, rileva nel giudizio di esecuzione nella misura in cui determini l'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale, che non subisce alcuna preclusione collegata al giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto - motivata in ragione dell'intervenuto giudicato - dell'istanza di un condannato volta a dedurre l'inefficacia del titolo esecutivo quale conseguenza dell'invalidità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza eseguita presso il difensore domiciliatario, invalidità a sua volta derivante dalla nullità dell'elezione di domicilio effettuata presso il designando difensore di ufficio).
Commentari • 5
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, è immune da censure la motivazione della sentenza che, ai fini del riconoscimento della responsabilità per il reato di cui all' art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, ritenga provato lo stato di ebbrezza sulla base dei soli rilevamenti effettuati tramite alcoltest circa trenta minuti dopo la condotta di guida incriminata, in assenza di indici dell'inattendibilità del test (Cassazione penale , sez. I , 10/12/2020 , n. 8875). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre sentenze in tema di guida in stato di ebbrezza? La sentenza Cassazione penale , sez. I , 10/12/2020 , …
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Omissione della dichiarazione di contumacia: nessuna nullità ma all'imputato competono i diritti processuali connessi alla situazione di contumacia, tra cui la notificazione dell'estratto contumaciale. Integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 c.p.p., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis, comma 2, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, in quanto - ove pure il difensore non …
Leggi di più… - 3. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
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(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: C.p.p., art. 670) Il fatto Veniva proposto incidente di esecuzione davanti al Tribunale di Potenza per chiedere, in via principale, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., la declaratoria di nullità della sentenza di condanna n. 513/15 pronunciata dal suddetto Tribunale in data 13.3.2015 (irrevocabile il 10.6.2018) e del successivo ordine di esecuzione n. 152/2018 emesso dalla Procura della Repubblica territoriale – ad essa relativo – per essere stato il giudizio di cognizione celebrato nei confronti di imputata irreperibile, erroneamente dichiarata assente; in via subordinata, si chiedeva che venisse disposta la restituzione nel termine, …
Leggi di più… - 5. Nullità post riforma della contumacia: rescissione non incidente di esecuzione (Cass. 20705/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2020
Con l'attuale disciplina, le nullità incorse nel giudizio di cognizione, in specie quelle afferenti alla citazione a giudizio, possono essere fatte valere, una volta formatosi il giudicato di condanna, con lo strumento della rescissione del giudicato; rimedio, quest'ultimo, esperibile ove, tra l'altro, il giudice abbia errato nel disporre la prosecuzione del giudizio ritenendo l'assenza, quando invece avrebbe dovuto disporre la sospensione del procedimento. In sede di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione medesima, non potendo egli attribuire rilievo alle nullità eventualmente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2017, n. 7430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7430 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2017 |
Testo completo
07430-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. - N 146/2017 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Rel. Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. RAFFAELLO MAGI N. 52833/2015 - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AN N. IL 14/03/1948 avverso l'ordinanza n. 204/2015 TRIBUNALE di TERAMO, del 23/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Cir Angelillis, il quele he deserto l'overallm ents be winds doll обічена ви редкова M Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da CA NC con la quale veniva domandato:
1. la sospensione della esecuzione della sentenza di condanna del 31.10.2013, n. 1034/2013, giacchè impugnata da coimputata ed in attesa del possibile effetto estensivo di tale impugnazione, 2. la declaratoria di non esecutività della stessa sentenza, perché notificato l'estratto contumaciale a difensore di ufficio genericamente indicato al momento della elezione di domicilio e solo successivamente individualizzato, ovvero, 3. la restituzione nel termine per impugnarla. Il G.E. motivava il rigetto, quanto alla domanda principale, con l'argomento che l'effetto sospensivo non poteva essere preso in considerazione in executivis prima del consolidamento definitivo della sentenza eventualmente favorevole al coimputato;
quanto alla declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna, che la cognizione del giudice dell'esecuzione attiene a vizi maturati nella fase successiva alla sentenza, rientrando quelli precedenti nel novero dei vizi censurabili con l'impugnazione del titolo, salvo il consolidamento del giudicato e che, comunque, ricorreva nella specie una ipotesi di nullità di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p.; quanto alla terza istanza, l'intempestività della stessa, giacchè notificato l'ordine di esecuzione della sentenza di condanna il 7.5.2014 e proposto l'incidente di esecuzione il 5.10 successivo.
2. Ricorre per cassazione avverso detta ordinanza l'interessato, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo di impugnazione, con il quale ne denuncia la illegittimità per violazione della legge processuale. Prospetta inizialmente la difesa la fattispecie sottoposta alla valutazione giudiziale: una elezione di domicilio dell'indagato del tutto irregolare giacchè eseguita presso il difensore di ufficio che gli sarebbe stato nominato successivamente;
una sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado nella contumacia dell'imputato, sessantacinquenne ed incensurato;
l'estratto 1 contumaciale notificato al difensore di ufficio, domiciliatario nelle forme irrituali appena dette;
il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure in mancanza dell'appello da parte del difensore di ufficio;
l'ordine di esecuzione della sentenza all'imputato, tornato immediatamente rintracciabile. Desume quindi il difensore, da siffatta premessa, la mancata formazione del titolo esecutivo giacchè viziata la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di condanna.
3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata sul rilievo che nella specie, la irritualità macroscopica della elezione di domicilio ha reso l'elezione inesistente e che ciò ha avuto conseguenze sulla legittimità della notifica dell'estratto contumaciale.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 L'elezione di domicilio in incertam personam perché non indicata in essa il nominativo del domiciliatario, nella specie il difensore di ufficio la cui designazione è stata rimessa ad un momento successivo, in quanto carente dei requisiti essenziali per la sua formazione e per la sua stessa riconoscibilità come atto processuale tipizzato dall'ordinamento, deve ritenersi atto processualmente nullo giacchè, appunto, non compiutamente formato nella sua parte essenziale, in quella cioè per le cui finalità l'ordinamento l'ha prevista: la indicazione precisa del luogo ove eseguire le notificazioni processuali. Di qui la inevitabile conseguenza che ogni successivo atto processuale notificato presso il domicilio in tal guisa eletto è inficiato da nullità derivata, giacchè portato a conoscenza dell'interessato in un luogo soltanto genericamente indicato nella elezione stessa (per un caso analogo a quello in esame, mutatis mutandis, Sez. 6, n. 26631 del 12/05/2016, Rv. 267433) circostanza che ne mette in dubbio la reale conoscenza da parte del notificato.
4.2 Tornando ora al caso concreto la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna dedotta in ricorso, in quanto eseguita in luogo non indicato nella elezione di domicilio, se non appunto in termini di inammissibile genericità e non individuabile con certezza al momento in cui la elezione veniva 2 formata processualmente, deve ritenersi radicalmente nulla, con la conseguenza che il titolo notificato non ha maturato la definitività propria della sentenza passata in giudicato. Né vale opporre, come da argomentata tesi del giudice a quo, che il vizio attinente la elezione di domicilio è tra quelli maturati anteriormente alla pronuncia della sentenza, che, pertanto è esso rilevabile soltanto con la sua impugnazione e che, di conseguenza, nella specie ricorre una causa di preclusione collegata all'eventuale giudicato. Va infatti osservato, in contrario, che nella ipotesi dedotta in giudizio e come innanzi rappresentata si fa valere un vizio successivo alla sentenza, la sua notifica nelle forme dell'estratto contumaciale, ancorchè collegata la relativa nullità ad un vizio afferente un atto processuale precedente alla sentenza (in termini: Sez. 1, n. 42911 del 2/10/2013, rv. 257163; conf. 17706/2010, rv. 247066; difforme: sez. 5, n. 47559 del dì 11/10/2016, rv. 268145) In tali limiti pertanto va annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice territoriale affinchè provveda al riesame della istanza difensiva alla luce del principio di diritto innanzi affermato. P.T.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Teramo. Roma, addì 17 gennaio 2017 Il cons. est. Il Presidenté ouir M DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 3