Sentenza 4 novembre 2005
Massime • 1
Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione, ma è un procedimento di prima istanza, in cui non vige il principio devolutivo, diretto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione. Pertanto, anche nel corso di un procedimento esecutivo avente un diverso oggetto, la parte privata può introdurre una domanda di applicazione della disciplina del reato continuato, prevista in via autonoma dall'art. 671 cod.proc.pen., sempre che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, venga garantito alla parte pubblica - la cui presenza è necessaria ai sensi dell'art. 666 comma quarto cod.proc.pen. - un termine per controdedurre.
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2005, n. 47266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47266 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 04/11/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1177
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 13835/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON NT N. IL 04/03/1963;
avverso ORDINANZA del 31/01/2005 TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Lette le conclusioni del P.G. annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 31 gennaio 2005, il Tribunale di Nocera Inferiore, quale Giudice dell'esecuzione, ha revocato le sospensioni condizionali della pena concessa a NV AN con la sentenza 7 novembre 2000 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo e con la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 12 novembre 2003; la prima revoca è stata determinata dallo avere il NV entro il quinquennio commesso un delitto per il quale gli è stata inflitta pena detentiva (art. 168 c.p., comma 1, sub 1) e la seconda dallo avere già goduto del beneficio per due volte (art. 168 c.p., comma 3). Per l'annullamento della ordinanza, il condannato ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge. Lamenta che il Giudice- reputando che nel corso della udienza ex art. 666 c.p.p. sia inibito avanzare per la prima volta richieste subordinate - non abbia preso in considerazione la istanza della difesa di applicazione della disciplina del reato continuato;
deduce che i fatti per i quali il NV ha subito le tre condanne potevano essere unificati a sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, con la conseguenza di impedire la revoca dei benefici.
La deduzione è meritevole di accoglimento.
Il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione della amnistia e dello indulto, esige per il suo instaurarsi l'impulso di parte la cui iniziale richiesta non delimita l'ambito dei poteri del Giudice. Ciò in quanto il procedimento in oggetto non ha natura di giudizio impugnazione (anche se le relative norme si applicano in quanto compatibili ex art. 666 c.p.p., comma 6), ma è un procedimento di prima istanza, in cui non vige il principio devolutivo, volto a stabilire il concreto contenuto della esecuzione (Cass. Sezione 4 sentenza 1622/1998). Pertanto, non si riscontrano ostacoli ad introdurre la domanda di applicazione della disciplina del reato continuato, prevista in via autonoma dall'art. 671 c.p.p., anche nel corso di un procedimento esecutivo avente diverso oggetto (Cass. Sezione 1^ sentenza 14358/2001) con la seguente precisazione: per salvaguardare il principio del contraddittorio, la parte pubblica, la cui presenza è necessaria a sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 4 ha diritto ad un termine per controdedurre in merito alla istanza formulata dalla parte privata. Consegue che il Giudice era tenuto, essendo stato formalmente investito, a provvedere sulla istanza avanzata dal Difensore che, essendo pregiudiziale rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero, avrebbe dovuto essere esaminata per prima. L'eventuale riconoscimento tra le condanne del vincolo della continuazione avrebbe comportato la unificazione delle sospensioni condizionali della pena concesse con le singole decisioni con la conseguenza di paralizzare la richiesta di revoca dei benefici. Per la rilevata violazione di legge, la Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2005