Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2005, n. 47266
CASS
Sentenza 4 novembre 2005

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Massime1

Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione, ma è un procedimento di prima istanza, in cui non vige il principio devolutivo, diretto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione. Pertanto, anche nel corso di un procedimento esecutivo avente un diverso oggetto, la parte privata può introdurre una domanda di applicazione della disciplina del reato continuato, prevista in via autonoma dall'art. 671 cod.proc.pen., sempre che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, venga garantito alla parte pubblica - la cui presenza è necessaria ai sensi dell'art. 666 comma quarto cod.proc.pen. - un termine per controdedurre.

Commentario1

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2005, n. 47266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47266
Data del deposito : 4 novembre 2005

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