Sentenza 2 ottobre 2013
Massime • 1
È nulla la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna eseguita mediante consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, se l'atto di elezione di domicilio presso il difensore di turno non contiene l'indicazione del nominativo del professionista, non ancora noto nelle more della comunicazione dell'apposito ufficio centralizzato del consiglio dell'ordine forense, e neppure risulta altrimenti provata la successiva e tempestiva comunicazione all'interessato.
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/2013, n. 42911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42911 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2013 |
Testo completo
42 9 1 1 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/10/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N. 3112/2013- Presidente SENTENZA PAOLO BARDOVAGNI Dott. - MASSIMO VECCHIO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 11074/2013 - Consigliere - GIUSEPPE LOCATELLI Dott. - Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IC N. IL 01/08/1957 avverso l'ordinanza n. 170/2011 TRIBUNALE di CREMA, del 29/01/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv;
SEZIONE PRIMA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udienza del 2 ottobre 2013 Ricorso n. 11.074/2013 R.G. * Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Carmine Stabile, sostituto procuratore generale della Re- pubblica presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rileva - Con ordinanza, deliberata il 29 gennaio 2013 e deposita- 1. ta in pari data, il Tribunale ordinario di Crema, in composizio- ne monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha ri- gettato l'incidente proposto da IC IC per la declara- toria di non esecutività della sentenza di quello stesso Tribuna- le, 16 gennaio 2012 (di condanna alla pena della reclusione in anni due per i delitti di violenza privata e di sottrazione di per- sona incapace), e, gradatamente, di restituzione nel termine per impugnare il provvedimento, motivando: l'estratto contu- maciale è stato ritualmente e validamente notificato il 31 gen- naio 2012, mediante consegna al difensore (di ufficio) del Prici- na, nominato da costui domiciliatario il 28 marzo 2009 all'atto della identificazione;
la elezione di domicilio si presenta valida ed efficace: l'imputato, non stabilmente presente in Italia, reso edotto del procedimento (il processo verbale reca la sommaria descrizione del fatto contestato), elesse domicilio presso lo stu- dio del difensore di ufficio;
l'imputato, osservando la ordinaria diligenza, e, cioè, «assumendo informazioni sul nominativo del difensore di ufficio e del suo studio» (sic!), ovvero designando un difensore di fiducia ed eleggendo domicilio presso costui;
sicché IC ha avuto piena e legale conoscenza sia del pro- cesso che della sentenza di condanna;
quanto alla gradata ri- chiesta di restituzione nel termine, la istanza è inammissibile, in quanto è stata proposta il 20 dicembre 2012, dopo la scaden- za del termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione dell'ordine di esecuzione eseguita il 12 giugno 2012. 2. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, col mini- stero dei difensori di fiducia, avvocati Angelo Convertini e Gianfredo Gatti, mediante atto recante la data del 12 febbraio 2013, depositato il 13 febbraio 2013, col quale denunzia ai sensi 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 11.074/2013 R.G. * Udienza del 2 ottobre 2013 dell'articolo 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., inosser- vanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in rela- zione all'articolo 171, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. con riferimento agli articoli 111 della Costituzione e 6 della Conven- zione perla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon- damentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecuti- va con legge 4 agosto 1955, n. 848, deducendo: il processo ver- bale del 28 marzo 2009 non reca le indicazioni né del nome del difensore di ufficio, né dell'indirizzo del suo studio;
la polizia giudiziaria diede espressamente atto che non era stato possibile prendere contatto con l'operatore dell'ufficio centralizzato di- strettuale dei consigli degli ordini forensi e fece riserva di co- municare successivamente al IC il nome del professionista;
pertanto la elezione del domicilio è da ritenersi nulla;
e IA non ricevette alcuna comunicazione né del procedimento, né della sentenza di condanna.
3. Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 3 maggio 2012, ha obiettato: la decisione impugnata «è conforme all'orientamento giurispru- denziale della Suprema Corte [..] in particolare per quanto attiene alla ritualità della notificazione dell'estratto contumaciale [..] ap- pare compitamente motivata ed esente da vizi di carattere logico o giuridico».
4. Con memoria recante la data del 18 settembre 2013 (per- venuta il 19 settembre 2013) l'avvocato Convertini ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ribadendo le deduzioni formula- te nel ricorso. -5. Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato, al di là della incongruenza del riferimento normativo operato dal ricorrente alla citata disposizione del codice di rito, non pertinente al caso in esame. In difetto dell'accertamento della esecuzione da parte della po- lizia giudiziaria del riservato adempimento della comuni- cazione del nome del difensore di ufficio (in turno di reperibili- tà) e dell'indirizzo dello studio del professionista, non deve ri- tenersi validamente perfezionata la elezione di domicilio presso 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 11.074/2013 R.G. * Udienza del 2 ottobre 2013 lo studio di professionista da designare, essendo assolutamente incerta, alla stregua dell'atto, la identità della persona fisica destinataria delle notificazioni. Né, come affatto illogicamente argomenta il giudice della ese- cuzione, il IC doveva ritenersi gravato dell'onere di assu- mere «informazioni sul nominativo del difensore di ufficio» che sarebbe stato designato. La legge impone la comunicazione «senza ritardo» del nominativo del difensore di ufficio all'interessato da parte della autorità procedente (articolo 28, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) e, peraltro, nella specie la polizia giudiziaria aveva formalmente riservato di provvedere, in prosieguo, alla doverosa comunicazione. Consegue l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio (in esito alla soppressione del Tribunale di Crema ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155) al Tribunale ordi- nario di Cremona per nuovo esame, previo accertamento della riservata comunicazione. All'esito il giudice del rinvio procederà alla decisione unifor- mandosi al seguente principio di diritto che questa Corte su- prema di cassazione enuncia ai sensi dell'articolo 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.: «è invalida la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna eseguita me- diante consegna al difensore di ufficio domiciliatario, se l'atto di elezione del domicilio presso il difensore di turno non contiene la indicazione del nome del professionista, non ancora noto nelle mo- re della comunicazione dell'apposito ufficio centralizzato dei con- sigli dell'ordine forense, e neppure risulta comprovato il successi- vo, tempestivo adempimento della comunicazione all'interessato del nome del suddetto difensore». P. Q.Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cremona. Così deciso, il 2 ottobre 2013. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Paolo Bardovagni) (Massimo Vecchio) Sosa recelico P Bardoval 4