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1 luglio 1931
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23 marzo 2001
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7 febbraio 2014
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12 aprile 2025
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Art. 147.
(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)
L'esecuzione di una pena puo' essere differita:
1° se e' presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;
2° se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica;
3) ((se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di eta' inferiore a un anno)) ;
3-bis) ((se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni)) .
Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia e' successivamente rinnovata.
((Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) )) del primo comma il provvedimento e' revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilita' genitoriale sul figlio ai sensi dell' articolo 330 del codice civile , il figlio muoia, venga abbandonato ((o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore)) .
Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere adottato o, se adottato, e' revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.
((Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non puo' essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione puo' avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri)) .
(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)
L'esecuzione di una pena puo' essere differita:
1° se e' presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;
2° se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermita' fisica;
3) ((se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di eta' inferiore a un anno)) ;
3-bis) ((se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni)) .
Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non puo' essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia e' successivamente rinnovata.
((Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) )) del primo comma il provvedimento e' revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilita' genitoriale sul figlio ai sensi dell' articolo 330 del codice civile , il figlio muoia, venga abbandonato ((o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore)) .
Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere adottato o, se adottato, e' revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.
((Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non puo' essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione puo' avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri)) .
Commentari • 362
- 1. Grave infermità irreversibile del condannato: per la Consulta è possibile il rinvio dell’esecuzione della pena senza un termine finale – Corte cost., n. 66 del…Anna Maria Capitta · https://archiviopenale.it/ · 178.53401
Con la sentenza n. 66 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, co. 2, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2025, n. 14104Provvedimento: […] Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen., anche nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975 (ord. pen.), […] Vincenzo Strazzullo, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 147 cod. pen., e il vizio della motivazione per essere stata immotivatamente disattesa la documentazione sanitaria attestante l'incompatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo. […]Leggi di più...
- pericolosità sociale·
- differimento facoltativo dell'esecuzione della pena·
- rischio di recidiva·
- detenzione domiciliare·
- spese processuali·
- art. 47-ter ord. pen.·
- compatibilità condizioni di salute·
- art. 147 cod. pen.·
- rifiuto di cure