Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4486 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
BOLI .374 E E E DEL POPOLO ITALIANO N SEZI04486/0 1 N L. 21-11-1991, REGISTRAZIO LICA ITALIANA REP I DA 39 D E ESENTE E COURIC . 46 E ART E Oggetto T.N (IS Regolamento di comptenza, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIUSTINIANI - Presidente R.G.N. 17227/99 Dott. Vito Dott. Vittorio DUVA Rel. Consigliere Consigliere Cron.9691 Dott. Giovanni Silvio Coco PERCONTE LICATESE Rep. Dott. Renato Ce 08/11/00 - Consigliere TRIFONE Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: NV MY STRAZIONE AMMI STRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del ظه suo Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FUNARI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALTINO 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO 2000 CEDRONE , difeso dagli avvocati SERGIO CALABRESE, 1785 ROSSELLA PORTO, giusta delega in atti;
- resistente avverso la sentenza n. 13/99 del Giudice di pace di MONTALTO UFFUGO, emessa il 7/7/1999, depositata il 10/07/99; RG.72/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio b' #8/11/00 dal Consigliere Dott. Vittorio DUVA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso con le conseguenze di legge. FATTO E DIRITTO Nel giudizio risarcitorio promosso da Funari Giu- seppe nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Д Cosenza, per danni da incidente stradale, l'adito Giu- dice di pace di Montalto Uffugo, con sentenza non defi- nitiva del 10 luglio 1999, dichiarava la propria compe- tenza per valore in ording alla domanda dell'attore. Propone regolamento di competenza ai sensi l'Amministrazione Provinciale didell'art. 42 c.p.c. Cosenza. Resiste con memoria difensiva il Funari, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della proposta impu- gnazione, in base all'art. 46 c.p.c.. Il P.M. chiede dichiararsi l'inammissibilità del gravame. Il ricorso per regolamento di competenza di cui trattasi si ravvisa inammissibile. Avverso la sentenza del giudice di pace non è con- sentita, invero, l'impugnazione per regolamento di com- petenza, per effetto del disposto dell'art. 46 c.p.c. che espressamente richiama le ipotesi di cui agli artt. 42 e 43 c.p.c. . Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per re- golamento di competenza e compensa tra le parti le spe- se del presente procedimento. Così deciso 1'8 novembre 2000 in Camera di Consi- glio. IL PRESIDENTE IL CONS, EST. Vitofrentinian Vit is Duva Giovanni Giambattista ffly IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Oggi, lì 28 MAR 2001 CASS IL CANCELLIERE Giovanal Giambattista M E R P U E T S R E O N O C * 3