Sentenza 18 luglio 2017
Massime • 1
L'incidente di esecuzione non è un mezzo di impugnazione, cosicché non può trovare applicazione il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che si riferisce unicamente alle impugnazioni. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di riqualificazione dell'incidente di esecuzione, proposto ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., alla stregua del rimedio di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2017, n. 39321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39321 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2017 |
Testo completo
39321-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/07/2017 Presidente Sent. n. sez. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI 2778/2017 MARCO VANNUCCI REGISTRO GENERALE PALMA TALERICO N.45948/2016 Rel. Consigliere - STEFANO APRILE ASSUNTA COCOMELLO Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE AN LO nato il [...] _ avverso il decreto del 07/03/2016 del TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Ciro ANGELILLIS che ha concluso per l'inammissibilità; + RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione, proposto nell'interesse di CU AN LO volto a far dichiarare la non esecutività della sentenza pronunciata nei suoi confronti in data 14 gennaio 2015 dal Tribunale di Milano, e l'istanza avanzata nel corso del procedimento di conversione dell'incidente esecuzione finalizzata alla conservazione del mezzo di impugnazione nel rimedio p. . да di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen.. 2. Ricorre CU AN LO, a mezzo del difensore avv. Sergio Vitale, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, lamentando la violazione di legge, in relazione all'art. 568 cod. proc. pen., per non avere provveduto il giudice dell'esecuzione a trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, dovendosi qualificare alla stregua dell'art. 625-ter cod. proc. pen. la memoria depositata nel corso del procedimento di esecuzione con la quale si denunciava la mancata conoscenza del procedimento svoltosi in assenza.
3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile. CU AN LO proponeva in data 4 luglio 2015 l'incidente di esecuzione lamentando l'omessa citazione nel giudizio di merito e l'omessa notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, chiedendo al giudice dell'esecuzione di dichiarare non esecutiva la sentenza (irrevocabile il 27 aprile 2015). Il successivo 19 ottobre 2015 il difensore del condannato depositava una memoria con la quale, modificando radicalmente la propria iniziale prospettazione, richiedeva al giudice dell'esecuzione di conservare l'impugnazione e di qualificarla alla stregua dell'art. 625-ter cod. proc. pen., trasmettendola alla Corte di cassazione. Con il provvedimento impugnato, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che il processo si era svolto in assenza, tanto che non doveva procedersi alla notificazione dell'estratto contumaciale e che gli eventuali vizi del giudizio di cognizione concernenti la citazione erano coperti dal giudicato. Con riguardo alla istanza di qualificazione dell'incidente di esecuzione alla stregua del rimedio di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione ha rilevato che l'incidente di esecuzione non è un mezzo di impugnazione, con conseguente inammissibilità della richiesta di conservazione del rimedio della rescissione del giudicato.
3.1. Come noto, «il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen., ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria e 2 implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, sia depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione» (Sez. U, Sentenza n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990), personalmente dall'interessato o dal procuratore speciale entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento. Tanto premesso, il Collegio ritiene che l'istanza di incidente di esecuzione non sia un mezzo di impugnazione, cosicché non possa trovare applicazione il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che si riferisce unicamente alle impugnazioni. Si tratta, inoltre, di due richieste tra loro incompatibili, in quanto con l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. il richiedente fa questione dell'esistenza stessa di un valido titolo esecutivo, mentre con il rimedio straordinario di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., presuppone la validità del titolo, ma ne chiede la invalidazione sulla base dell'assunto della mancata conoscenza del procedimento (così, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990).
3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000 alla cassa delle ammende. Così deciso il 18 luglio 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Antonella Patrizia Mazzei Stefano Aprile Jemazze DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 AGO 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA