Sentenza 8 maggio 1998
Massime • 1
La sentenza pronunciata contro un minore non imputabile al momento del fatto è giuridicamente inesistente: tale inesistenza deve essere rilevata e dichiarata dal giudice dell'esecuzione, nonostante la formazione del giudicato.
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/1998, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 8 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 8.5.1998
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato L. CALABRESE Consigliere N. 2874
3. Dott. Giuliana FERRUA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Sandro OCCHIONERO Consigliere N. 2067/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da SI IC, alias JA AN, alias JA SN, alias JA AN
Avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni emessa in data 28 novembre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Calabrese;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte Suprema, Dott. Bruno Ranieri, che è del seguente tenore:
"visto il ricorso proposto da IM IC (alias MA AN, alias MA SN, alias MA AN), attraverso il difensore, contro l'ordinanza 28 novembre 1997 del tribunale per i minorenni di Milano che, all'esito del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 3 e 4 c.p.p., rigettava l'incidente di esecuzione contro la sentenza 16 dicembre 1993 dello stesso tribunale per i minorenni e contro il relativo ordine di carcerazione, in incidente con il quale si chiedeva: a) la non esecutività della sentenza ex art. 670 c.p.p. per vizio di notificazione dell'estratto contumaciale;
b) la declaratoria di non imputabilità della condannata ex art. 97 c.p., poiché essa non aveva compiuto i quattordici anni al momento di commissione del fatto;
osserva: il ricorso si riferisce soltanto a una parte dell'ordinanza, cioè al diniego della declaratoria di non imputabilità della condannata ex art. 97 c.p.. Con l'atto di impugnazione non si fa riferimento specifico a taluno dei motivi previsti dall'art. 666 c.p.p.; tuttavia si possono ritenere implicitamente dedotte l'inosservanza dell'art. 666 c.p.p. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso non può essere accolto. Il giudice a quo ha ritenuto che non era proponibile l'incidente di esecuzione in materia di data di nascita dell'imputato condannato, con la conseguente sua imputabilità o non imputabilità: ciò in base all'analogo principio denunciato da una sentenza della suprema Corte (Sez. feriale, 10 settembre 1992, Todorovic, mass. 192.09 7), secondo cui il giudice dell'esecuzione non poteva modificare il contenuto del giudicato e quindi l'accertamento di una diversa data di nascita (con eventuale non imputabilità del condannato) poteva essere oggetto soltanto di richiesta di revisione a norma degli artt. 169 e 630 c.p.p.. Se è da condividere soltanto questo orientamento giurisprudenziale, la soluzione adottata dal giudice a quo non è in alcun modo censurabile. Deve tuttavia risolversi un'altra questione che emerge da una diversa giurisprudenza, secondo cui la sentenza pronunciata contro un minore non imputabile al momento del fatto è giuridicamente inesistente, e quindi tale inesistenza deve essere rilevata e dichiarata dal giudice dell'esecuzione (Sez. II, 29 novembre 1983, Sparaco;
Sez. II, 31 gennaio 1958, Pilotta). In effetti, al giudice dell'esecuzione è consentito, normalmente, solo di dichiarare ineseguibile la sentenza, ovvero di revocarla nei casi previsti dalla legge (artt. 669 e 673 c.p.p.), mentre l'annullamento della sentenza è riservato al giudice dell'impugnazione e rimane precluso dalla formazione del giudicato: ma, nei casi eccezionali costituiti dalla mancanza dei requisiti essenziali della sentenza (requisiti che realizzano la provenienza da un organo investito del potere giurisdizionale penale, l'esternazione in forma scritta, l'adozione nei confronti di una persona ancora in vita e assoggettabile alla giurisdizione penale, nonché l'applicazione di un trattamento sanzionatorio non più grave di quello previsto dalla legge); il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di rilevare l'inesistenza giuridica della sentenza, nonostante la formazione del giudicato (v., fra le altre, Sez. I, 27 novembre 1991, Cesari, mass. 189.55 6). e in realtà il minore non imputabile al momento del fatto- reato per non avere compiuto i quattordici anni, come disposto dall'art. 97 c.p., non è assoggettabile alla giurisdizione penale, e quindi la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti è giuridicamente inesistente.
Tuttavia nel caso in esame il ricorso non può essere accolto nemmeno in base alla citata giurisprudenza, diversa da quella richiamata dal giudice a quo: la relativa questione va infatti risolta negativamente, poiché, al contrario della tesi della ricorrente, i documenti prodotti in sede di incidente di esecuzione non dimostrano in alcun modo che la condannata non avesse compiuto i quattordici anni nel momento in cui aveva commesso il fatto-reato, e quindi non può ravvisarsi l'inesistenza giuridica della sentenza di condanna. I certificati di nascita di MA (o OV) SN, secondo cui costei è nata il [...] (vedi f. 5-8), non possono riferirsi a MA (o OV) AN, condannata con sentenza 16 dicembre 1993 dal tribunale per i minorenni di Milano per reati commessi l'11 luglio 1993 (vedi f. 27-32), in quanto: a) con la richiesta di incidente di esecuzione (vedi f. 2-3) l'interessata IM IC si era rinominata alias OV o AN e alias OV SN, ma non vi è prova che quest'ultimo nominativo si riferisce alla condannata;
b) infatti co la citata sentenza la MA (o OV) AN era stata condannata, tra l'altro, per il reato di furto aggravato commesso "in concorso con MA SN, minore non imputabile", e rispetto alla AN (a differenza della SN) era stata verificata l'età di 16 anni mediante gli accertamenti radiologici effettuati (f. 27 e 30); c) dunque i predetti certificati di nascita di MA SN si riferiscono alla stessa SN non imputabile e non condannata, anziché alla condannata AN.
P.Q.M.
, visti gli artt. 611 e 316 c.p.p., chiede che la Corte di cassazione rigetti il ricorso";
Ritenuto di dover far propria tale requisitoria, siccome ineccepibile sotto il profilo giuridico ed ancorata ad una disamina completa e corretta delle risultanze processuali, e di decidere, quindi, in conformità;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1998