Sentenza 15 giugno 1998
Massime • 1
In sede di incidente di esecuzione, l'indagine affidata al giudice è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione. A tal fine, il giudice dell'esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'intrapresa esecuzione. Ne consegue che, allorché la legge annovera, fra i compiti e le competenze del giudice dell'esecuzione, le valutazioni, anche nel merito, dell'osservanza "delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato", essa si riferisce chiaramente alle eventuali irregolarità riguardanti la dichiarazione di irreperibilità emessa dopo, e non prima, della pronuncia della sentenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale si lamentava che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di dichiarare l'irritualità del decreto di irreperibilità dell'imputato emesso dal g.i.p. dopo la chiusura delle indagini preliminari, essendo tale dichiarazione riservata al giudice del celebrando appello tardivo, introdotto dall'accoglimento dell'incidente di esecuzione per irrituale notifica dell'estratto contumaciale di sentenza).
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/1998, n. 3517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3517 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 15.06.1998
1.Dott. SANTACROCE GIORGIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. VANCHERI ANGELO " N.3517
3.Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N.10827/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AE GI n. il 14.07.1935
avverso ordinanza del 21.02.1998 TRIBUNALE di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. EDUARDO SCARDACCIONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 21.2.1998 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava la non esecutività della sentenza emessa dal medesimo tribunale il 24.5.1993 nei confronti di AE GI, con la quale il predetto ES era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione per calunnia, ordinando la rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale, ritenuta irregolare.
Ricorre per cassazione il difensore del ES, lamentando che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare, altresì, la irritualità del decreto del GIP, con cui l'imputato era stato dichiarato irreperibile dopo la chiusura delle indagini preliminari, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità di tutti gli atti successivi, a partire dal decreto con cui il GIP aveva disposto il rinvio a giudizio.
Il ricorso non è ammissibile.
Ed invero, non spetta al giudice dell'esecuzione pronunciarsi sulla regolarità o meno del decreto di irreperibilità emesso, come nella specie, nel corso della fase delle indagini preliminari, essendo tale valutazione, a seguito dell'appello proposto dall'imputato, riservata al giudice di merito.
I compiti del giudice dell'esecuzione, elencati dalla legge nella disposizione di cui all'art.670 c.p.p., riguardano esclusivamente le questioni attinenti al titolo esecutivo.
Vero è che fra tali incombenze sono ricomprese anche le questioni riguardanti la dichiarazione di irreperibilità, ma allorché la legge annovera fra i compiti e le competenze del giudice dell'esecuzione le valutazioni, anche nel merito, dell'osservanza "delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato", si allude chiaramente alle eventuali irregolarità riguardanti la dichiarazione di irreperibilità emessa dopo, e non prima, della pronuncia della sentenza.
Ciò si desume, da un lato, dal contenuto stesso della norma, avente ad oggetto le questioni attinenti al titolo esecutivo e, quindi, le irregolarità che impediscano il passaggio in giudicato della sentenza e, dall'altro, dall'esplicito riferimento alla irreperibilità "del condannato", espressione che non può che riguardare il soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata già pronunciata.
Questa Corte, del resto, ha già da tempo chiarito che "in sede di incidente di esecuzione, l'indagine affidata al giudice è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione. A tal fine, il giudice dell'esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'intrapresa esecuzione"- e, ancora, che "in sede di esecuzione non possono dedursi questioni concernenti la fase di cognizione, proponibili soltanto mediante i normali mezzi d'impugnazione ordinaria e straordinaria, dovendo le richieste da far valere nel procedimento di esecuzione rlauardare esclusivamente l'esistenza del giudicato e la validità formale del titolo che legittima l'esecuzione penale". (In tal senso, v. Cass., Sez. I, sent. n. 3246 del 05-07-1995, Hulsmann;
Sez. IV, sent. n. 1599 del 16-11-1994, Asole;
Sez. II, sent. n. 5009 del 17-01-1994, Sinibaldi;
Sez. I, sent. n. 79 del 1003-1992, Maiolo;
Sez. I, sent. n. 3287 del 28-10-1991, Fortinelli ecc.). Nella specie il ES, a seguito dell'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato la sentenza di merito non ancora esecutiva, ha già proposto appello anche sul punto, e in quella sede la questione oggi proposta all'esame di questa Corte potrà essere esaminata e valutata dal giudice competente nella sua sede naturale. A nulla rileva che il giudice dell'esecuzione abbia nella specie ritenuto la ritualità del decreto di irreperibilità a suo tempo emesso dal GIP, in quanto il giudice del merito non è affatto vincolato da tale pronuncia e potrà liberamente valutare le deduzioni dell'appellante.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualì oltre che della somma, ritenuta congrua, di 1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1998