Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/11/1990, n. 373
CASS
Sentenza 23 novembre 1990

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La sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla corte di cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella impugnata sentenza e non comprese in quelle annullate, ne' ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale. Anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo d'imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio di esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate ne' a queste inscindibilmente connesse. Con il termine "parti della sentenza" l'art. 545 cod. Proc. Pen. Del 1930 - norma integralmente riprodotta nell'art. 624 del cod. Proc. Pen. Del 1988 - ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame: anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del suo contenuto.

Il giudizio di rinvio non si identifica nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sè stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della corte di cassazione che lo ha disposto. Il giudice di rinvio non solo deve uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle dovutegli. I limiti oggettivi del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti preclusivi propri della intangibilità del giudicato. L'art. 152 cod. Proc. Pen. Rappresenta, per il suo contenuto e per le sue finalità, un principio di carattere generale, applicabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento: esso è quindi insensibile alla preclusione processuale conseguente al riconoscimento della efficacia devolutiva dei mezzi di impugnazione, ma non può certo superare la barriera del giudicato. Pertanto non può essere dichiarata la causa estintiva di un reato (prescrizione) sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale della cassazione, quando tale pronuncia ha avuto ad oggetto statuizioni del tutto diverse rispetto al riconoscimento della sussistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'accusato, quali quelle relative alla concedibilità di attenuanti generiche ed all'applicabilità di una misura di sicurezza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/11/1990, n. 373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 373
Data del deposito : 23 novembre 1990

Testo completo