Sentenza 23 novembre 1990
Massime • 2
La sentenza di annullamento parziale pronunziata dalla corte di cassazione esaurisce il giudizio in relazione a tutte le disposizioni contenute nella impugnata sentenza e non comprese in quelle annullate, ne' ad esse legate da un rapporto di connessione essenziale. Anche nel giudizio penale, sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo d'imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio di esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate ne' a queste inscindibilmente connesse. Con il termine "parti della sentenza" l'art. 545 cod. Proc. Pen. Del 1930 - norma integralmente riprodotta nell'art. 624 del cod. Proc. Pen. Del 1988 - ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame: anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del suo contenuto.
Il giudizio di rinvio non si identifica nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sè stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della corte di cassazione che lo ha disposto. Il giudice di rinvio non solo deve uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, ma non può neppure attrarre al suo potere decisorio statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle dovutegli. I limiti oggettivi del giudizio di rinvio sono conseguenti agli effetti preclusivi propri della intangibilità del giudicato. L'art. 152 cod. Proc. Pen. Rappresenta, per il suo contenuto e per le sue finalità, un principio di carattere generale, applicabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del procedimento: esso è quindi insensibile alla preclusione processuale conseguente al riconoscimento della efficacia devolutiva dei mezzi di impugnazione, ma non può certo superare la barriera del giudicato. Pertanto non può essere dichiarata la causa estintiva di un reato (prescrizione) sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale della cassazione, quando tale pronuncia ha avuto ad oggetto statuizioni del tutto diverse rispetto al riconoscimento della sussistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'accusato, quali quelle relative alla concedibilità di attenuanti generiche ed all'applicabilità di una misura di sicurezza.
Commentari • 5
- 1. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
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di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 3. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
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Cass., sez. I, 10 luglio 2020 (dep. 21 luglio 2020), n. 21824, Di Tomassi, Presidente, Santalucia, Relatore, Canevelli, p.m. (concl. diff.). L'ordinanza in commento si colloca all'interno della lunga evoluzione giurisprudenziale avente ad oggetto l'istituto del c.d. giudicato progressivo, discendente dall'annullamento parziale della sentenza di cui all'art. 624 c.p.p., a norma del quale “se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”. Con il susseguirsi di ben sei sentenze delle Sezioni Unite nell'arco di più o meno un decennio (Cass., sez. un., 23 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/11/1990, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1990 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. AN BRANCACCIO Primo Presidente del 23.11.1990
1. Dott. Gaetano LO COCO Presidente SENTENZA
2. " DO LE " N. 11
3. " FR ST " REGISTRO GENERALE
4. " BE NO " N. 11158/89
5. " UA TROJANO Consigliere
6. " CO MARVULLI
7. " NI ET "
8. " GI TT "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova nei confronti di:
AG LA n. Chiusanico nil 27.4.1954;
RN FR n. Ortovero il 10.3.1940;
ZA IN n. Sanremo il 4.4.1930;
RA AR n. Napoli il 19.7.1914;
DE CE EN n. Sanremo il 7.6.1933;
BR LV n. Imperia il 18.2.1956;
7) GA CA n. Sanremo il 3.4.1934;
8) GA TO n. Sanremo il 5.12.1939;
9) RR RU n. Rimini il 18.8.1931;
10) SE GI n. Sanremo l'8.4.1940;
11) OD IE n. Ospedaletti il 6.12.1938;
12) AS AT n. Trieste il 25.4.1934;
13) RA AN n. Napoli l'1.2.1955;
14) AN ET n. Milano il 28.1.1929;
15) NE NI n. Imperia il 14.5.1932;
nonchè sui ricorsi proposti dai su indicati AG LA, RN FR, ZA IN, RA AR, GA CA, AN TO, RR RU, SE GI, OD IE, AS AT, AN ET, e da:
LE NI n. Imperia il 29.7.1937;
BO BE n. Badalucco il 16.2.1947;
AV AR n. Imperia il 27.7.1953;
RI LI n. Carrodano il 30.3.1952;
CA RU n. Imperia il 13.11.1949;
CA RI n. Imperia il 25.10.1941;
D'GO ES n. Imperia il 22.10.1958;
L'OR CO n. Farindola il 1 /6/1947;
ON RI n. Sanremo il 4.12.1953;
MB AL n. Camporosso il 26.8.1935;
GA AS n. ARnopoli il 16.8.1946;
TA LA n. Bordighera il 11.5.1960;
NA RI n. Torino il 21.10.1946;
GA CA n. Imperia 15.4.1928;
GA ND n. Sanremo il 14.8.1944;
GI AL n. Sanremo il 4.11.1935;
IA NA n. San MA Argentano il 27.4.1937;
LI AN n. Sanremo 28.11.1942;
RI RI n. San Lorenzo Calabro il 28.11.1948;
UC NZ n. Imperia 2.7.1949;
UC VI n. Imperia il 23.7.1957;
LU LA AR n. Imperia il 31.3.1960;
CC NC n. Imperia l'8.3.1943;
TI BE n. Milano il 22.6.1955;
AN BE n. ad Ancona il 20.3.1941;
MA UA n. Pompei il 9.5.1955;
RI NC n. Sanremo il 29.10.1954;
MA MA n. Sanremo il 22.8.1954;
CE ZO n. Sanremo il 25.1.1945;
ME TO n. Borgomaro il 15.8.1950;
LU US n. San ET del Cardo il 25.10.1942;
RA RI n. Milano il 24.12.1936;
MO DO n. Sanremo il 10.7.1932;
MU RL n. Tripoli il 12.2.1941;
OD IC n. Imperia il 23.8.1948;
MO RI n. Imperia il 7.12.1943;
ER MA n. Imperia il 20.10.1953;
IC NT n. ARnopoli il 26.9.1946;
PO AR GR n. Torino l'11.2.1946;
MO IO n. Imperia il 17.9.1951;
VO IE n. Monasterolo Casotto il 17.12.1950;
SO EL n. Imperia il 30.5.1951;
GE CO n. Ceriana il 16.10.1931;
OV AL n. Imperia l'1.11.1948;
NI US n. Monaco il 9.3.1933;
ER GI n. Bordighera il 10.8.1930;
SE AL n. Busso il 18.8.1936;
ER LU IO n. Sanremo il 30.3.1930;
OL FI n. Bordighera il 18.5.1954;
RT GE n. Pietrabruna il 24.2.1935;
ZI RU n. Sanremo il 12.10.1943;
IA BE n. Diano MArina il 18.9.1957;
RI OL n. Sanremo il 21.1.1936;
TR NC n. Sanremo il 1.7.1931;
IA RG n. Sanremo il 1.1.1947;
LP US n. Rutino il 7.3.1934;
ZU NI n. Sanremo il 7.10.1953;
avverso la sentenza emessa in data 17 giugno 1988 dalla Corte d'Appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i proposti ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. CO MARVULLI;
Udito, per la parte civile, il Prof. Avv. Marcello Gallo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e per il rigetto dei ricorsi degli imputati;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. LOMBARDI, che ha così concluso:
dichiararsi manifestamente infondata la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale;
dichiararsi inammissibili i ricorsi di NE LA, GA TO, RR RU, NA RI, DD IC e ED AL;
annullarsi senza rinvio, in ordine al reato di furto di cui al capo A), perchè estinto per prescrizione, nei confronti di RI BE, NA AR, LL LI, IO RU, TI RI, con esclusione dei nn. 19 e 22, CI AG, D'NO ES, AN RI, NG AS, GA LA, IN RI, GA CA, GA ND, ON Annible, con esclusione dei nn. 1-2-3-6 e 7, HI NZ, HI VI, LU LA AR, AR NC, ES BE, NE BE, con esclusione dei nn. 13.-
19-29-53-54-55-56-57-59-69-73-103-116-117-121-122, MA UA, MA MA, SC ZO, SO US con esclusione del N. 1, RE DO, con esclusione dei nn. 2 e 3, UR RL con esclusione del N. 1, LM RI, IE MA, CA NT, OL AR GR, AM IO, TI IE, con esclusione del N. 31, SO EL, ME GI, con esclusione dei nn. 14 e 15, AR FI, TO GE, ZZ RU, con esclusione dei nn. 1-2-8-9-16 e 21, LE RG, LP US, con esclusione dei nn. 15 e 16, ZU NI;
rigettarsi i ricorsi dei suddetti imputati in ordine alle disposizioni concernenti gli interessi civili;
rettificarsi i capi relativi all'assoluzione per insufficienza di prove dal reato di furto ed assolversi per non aver commesso il fatto, nei confronti di BE IN, ND AR, TI RI, limitatatamente ai nn. 1-2-4-6-7-8-9-10-11-12 e 13, NA RI, limitatamente ai nn.
1-2 e 4, NE BE, limitatamente ai nn. 19-54-55-69-73-103-116-117-121-122, RS GI, UR RL, limitatamente al n. 1, ER CO, limitatamente ai nn. 1-2-3-6-8-9-10-11 e 12, NO AN, ME GI, limitatamente al n. 14, ZZ RU, limitatamente ai nn. 8-9-16 e 21, ON NI, LE RG e LP US, limitatamente al n. 16;
refficarsi, nei confronti di AN RI, la pena per il reato di associazione a delinquere in un anno e mesi otto di reclusione;
rigettarsi nel resto il ricorso degli imputati IO NI, RN FR, NA AR, LL LI, IO RU, TI RI, CI MA, D'GO ES, L'OR CO, AM AL, GA CA, NG AS, IN RI, GA CA, GA ND, ON AL, RE NA, EL AN, HI NZ, HI VI, LU LA AR, ES BE, NE BE, RI NC, MA MA, SC ZO, EL TO, ND RI, RE DO, RS GI, OD IE, LM RI, IE RI, CA NT, AR AT, OL AR GR, AM IO, TI IE, SO EL, ER CO, OV AL, NI US, ME GI, AF LU, AR FI, TO GE, ZZ RU, EV BE, HE OL, TT NC, LE RG e LP US;
rigettarsi, infine, il ricorso del Pubblico Ministero;
Uditi i difensori, avv.ti Bellando Isidoro, Salvatore AR RG, Mellini MA, Gatti Adolfo, Boscetto Gabriele e De Vincentiis Cesidio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento, instaurato presso il Tribunale di Sanremo, sono stati coinvolti centodiciannove imputati, accusati di essersi associati in più gruppi e di avere così realizzato, dall'estate del 1979 al 27 gennaio 1981, rilevanti profitti, con la compiacente disponibilità di alcuni croupiers e di quanti erano stati via via preposti al controllo ed alla direzione del gioco presso il "Casinò di Sanremo".
Il Tribunale dichiarava quasi tutti gli imputati colpevoli dei reati previsti dagli artt. 624 - 625 nn. 2 e 5 61 n. 11 e 416 C.P.;
assolveva per insufficienza di prove da entrambe le imputazioni, GA TO e AN ET, e con la stessa formula, ma dal solo delitto di associazione per delinquere, ND AR, De CE EN, AR NC, RE DO, RS GI, LM RI, ER CO, NO AN e ZU NI. Altre assoluzioni venivano pronunciate ma soltanto in relazione ad alcuni degli episodi di furto attribuiti agli imputati. Con sentenza del 20 febbraio 1986 la Corte d'Appello di Genova, in parziale accoglimento degli appelli proposti dagli imputati, derubricava la originaria accusa di furto nella ipotesi prevista dall'art. 646 C.P. e dichiarava tale reato estinto per sopravvenuta amnistia;
confermava, invece, la condanna per il reato previsto dall'art. 416 C.P., tranne che per ON NI, GA TO, RI DO e AR NC, assolvendo il primo per insufficienza di prove, e gli altri per non aver commesso il fatto.
Ricorrevano per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genova e novantasei dei centodiciannove imputati e la Corte di Cassazione il 20 maggio 1987, in parziale accoglimento dei ricorsi, annullava la impugnata sentenza, ritenendo non sorretta da adeguata motivazione la decisione assunta in relazione alla qualificazione giuridica attribuita agli episodi originariamente contestati a titolo di furto pluriaggravato. In particolare riteneva la Corte che nessuna delle argomentazioni dedotte dai giudici d'appello era sufficiente per affermare che coloro che avevano espletato le mansioni del "capo-tavolo" avessero avuto un'autonoma disponibilità del danaro distribuito poi ai giocatori ai quali erano state fraudolentemente attribuite alcune vincite e che, comunque, non era possibile ravvisare nella condotta realizzata dagli imputati e così coe ricostruita dai giudici di merito, il reato di truffa, come, invece, era stato prospettato da alcuni degli imputati ricorrenti, in quanto la consegna dei gettoni ai giocatori era avvenuta ancor prima che il "capo-tavolo" avesse poteto redigere il "borderau", cioè la distinta sulla quale veniva registrato il risultato del gioco, con la conseguenza che il profitto era stato realizzato ancor prima che il cassiere potesse essere indotto in errore da quelle false registrazioni.
La Corte di Cassazione rimetteva al giudice di rinvio - altra sezione della stessa Corte d'Appello - il riesame delle risultanze acquisite, sia ai fini di una corretta qualificazione giuridica del fatto, che in relazione alla necessità di un'approfondita valutazione della prova sulle responsabilità degli imputati in ordine a ciascuno degli episodi ad essi attribuiti, valutazione che era stata completamente trascurata dall'annullata sentenza, in quanto, una volta derubricata l'originaria accusa di furto in quella di approvazione indebita, era stata applicata l'amnistia senza neppure verificare se sussistevano le condizioni per giustificare il proscioglimento nel merito, ai sensi del 2 comma dell'art. 152 C.P.P.. La Corte riteneva altresì non sorretto da adeguata motivazione il diniego delle attenuanti generiche nei confronti di RN FR, TI RI, AM AL, GA CA, GA ND, ON AL, EL AN, NE BE, SC ZO, ND RI, RR RU, OD AM IE, AR AT, NI US, AF LU, HE OL e LP US.
Priva di motivazione era pure giudicata la valutazione contenuta nell'annullata degli imputati ritenuti colpevoli del delitto di associazione per delinquere e nei cui confronti era stata disposta l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Con la stessa sentenza veniva dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che da alcuni imputati era stata proposta in relazione al D.L. 12 dicembre 1927 n. 2448 e con il quale era stata data facoltà al Ministro per l'Interno di autorizzare il comune di Sanremo all'apertura ed alla gestione di una casa da gioco;
erano altresì dichiarati inammissibili, per mancata presentazione dei motivi, i ricorsi di GA CA, UR RL, US GI, LM RI, LA LV, AR RI, LI NC e ZU DA, e, per morte del reo, il ricorso di FE NO;
ed erano infine rigettati, nel resto, i ricorso di tutti gli altri imputati.
Quindi la Corte d'Appello di Genova con sentenza del 17 giugno 1988, dopo aver dichiarato non rilevante la questione di legittimità costituzionale riproposta da alcuni imputati in relazione alla fonte normativa legittimatrice della deroga al divieto penale del gioco d'azzardo, confermava la decisione assunta dal Tribunale di Sanremo, ravvisando, nei fatti contestati agli imputati, gli estremi del delitto di furto pluriaggravato e, dopo aver riesaminato le risultanze acquisite, assolveva da quella accusa NE LA, perchè il fatto non costituisce reato, e, per non aver commersso il fatto, RN FR, AB LV, GA CA, GA TO, RR RU, OD IE, AR AT, De CE EN e AN ET;
assolveva, invece, per insufficienza di prove, dallo stesso reato, BE IN, ND AR, RS GI, NO AN e ON NI.
Numerose altre assoluzioni, con formule diverse, venivano pronunciate nei confronti di altri imputati, ma soltanto per alcuni dei numerosi episodi di furto ad essi ascritti.
Con la stessa sentenza veniva dichiarato prescritto il reato di furto nei confronti di IO NI, AM AL, RE NA, RI NC, ND RI, DD IC, OV AL, EV BE, TT NC e HE OL;
erano altresì concesse le attenuanti generiche a tutti gli imputati ai quali erano state negate dal primo giudice e, ritenutele equivalenti alle contestate aggravanti, era rideterminata la pena in varia misura per entrambi i reati contestati. Era infine revocata, per tutti gli imputati, la misura di sicurezza disposta in relazione alla condanna per il reato previsto dall'art. 416 C.P., ritenendo preclusa dal giudicato ogni altra indagine, sollecitata dalla difesa di alcuni imputati, sulla configurabilità di tale ipotesi delittuosa e sulla responsabilità degli accusati. Veniva altresì confermata la sentenza del primo giudice anche in relazione alla condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Genoa e sessantotto dei centodiciassette imputati che avevano partecipato al giudizio di rinvio.
Il Procuratore Generale, nel censurare l'impugnata sentenza in relazione ad alcune assoluzioni disposte in favore di alcuni imputati per il delitto di furto, che denunciato la violazione dell'art. 544 C.P.P., sostenendo che il giudice di rinvio aveva assorbito dai limiti del giudizio devoluto dalla Cassazione, non essendosi limitato a verificare se sussistevano, in relazione alla imputazione di furto, le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 - 2 comma C.P.P. I ricorsi degli imputati prospettano numerose,
analitiche censure, che investono gran parte delle statuizioni contenute nella impugnata sentenza.
IO NI, TO GE, RE NA, ND RI e AF LU IO hanno riproposto la questione di legittimità costituzionale del D.L. 22 dicembre 1927 n. 2448, sostenendo che la deroga agli artt. 718 e segg. del C.P., perchè rimessa alla facoltà discrezionale dell'autorità amministrativa, era in palese contrasto con gli artt. 1-3-4-25-47-70 e 76 della Costituzione. Hanno altresì rilevato che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, la fonte normativa della suddetta deroga non poteva essere individuata nel D.L. 27 aprile 1924 n. 636, avendo tale decreto - legge perduto ogni efficacia a seguito della mancata conversione.
Hanno infine contestato la valutazione espressa dalla Corte di Genova in relazione alla irrilevanza della dedotta questione, sostenendo che l'illecita provenienza del denaro, oggetto delle contestate sottrazioni, non solo privava l'amministrazione della casa da gioco e tutti gli altri enti che partecipavano alla ripartizione di quelle somme, di ogni azione diretta al conseguimento della loro restituzione, ma rendeva anche incompatibile l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 C.P., essendo i detentori di quel denaro comunque concorrenti nel reato previsto dall'art. 718 C.P.. Gli imputati IO NI, RI BE, NA AR, IO RU, TI RI, GA LA, IN RI, RE NA, AR NC, MA UA, EL TO, ND RI, UR RL, LM RI, IE MA, OL AR GR, OV AL, ED AL, AF LU IO, TO GE, EV BE e LP US hanno denunciato la mancanza di motivazione della impugnata sentenza e l'errata applicazione della legge penale sostanziale in relazione alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti accertati: secondo i suddetti ricorrenti il giudice di rinvio, partendo dall'erroneo presupposto che la Corte di Cassazione, nell'annullare la sentenza con la quale l'accusa di furto era stata derubricata in quella di appropriazione indebita, avesse essa stessa attribuito a quei fatti l'originaria qualificazione giuridica, aveva finito per sottrarsi al compito che le era stato attribuito e che richiedeva, invece, il riesame delle risultanze acquisite.
L'OR CO, AMo AL, ON AL, NA RI, ND RI,RS GI, TO GE e TT NC hanno altresì denunciato la mancata applicazione del 2 comma dell'art. 152 C.P.P., sostenendo che nei loro confronti, ed in relazione alla imputazione di furto, era stata applicata la prescrizione, benchè nella stessa motivazione della impugnata sentenza si fosse dato atto che la prova acquisita era insufficiente o contraddittoria.
La mancanza e la contraddittorietà di motivazione, in relazione alla valutazione della prova, sono state prospettate e con diverse argomentazioni, da IO NI, BE IN, RI BE, NA AR, ND AR, TI RI, GA LA, IN RI, GA ND, EL AN, AR NC, SC ZO, EL TO, RE DO, UR RL, DD IC, LM RI, IE MA, ED AL, ER CO, OV AL, NI US, AF LU IO, EV BE e LP US.
Numerosi imputati (BE IN, LL LI, D'GO ES, AN RI, AM AL, GA CA, NG AS, GA CA, GA ND, ON AL, HI NZ, HI VI, LU LA, ES BE, NE BE, MA UA, RI NC, MA RI, EL ZO, SO US, OD IE, CA NT, AR AT, OL AR GR, AM IO, TI IE, SO EL, NI US, ME GI, ZZ RU, HE OL, LE RG e ZU NI) hanno denunciato la mancata applicazione dell'art. 157 C.P., risalendo tutti i contestati reati ad epoca precedente al 27 gennaio 1981.
Secondo i ricorrenti doveva essere dichiarato prescritto anche il reato previsto dall'art. 416 C.P., benchè la sentenza di annullamento, in relazione a tale capo d'imputazione, avesse avuto ad oggetto statuizioni diverse rispetto alla sussistenza del fatto-reato ed alla responsabilità degli accusati, in quanto il giudicato, preclusivo del riconoscimento della sopravvenuta causa estintiva, si formerebbe, nel processo cumulativo, soltanto all'atto della pronuncia della sentenza definitivva ed irrevocabile che conclude l'intero procedimento.
Gli imputati RI BE, NA AR, IO RU, TI RI, AN RI, GA LA, IN RI, GA ND, ON AL, AR NC, NE BE, EL TO, UR RL, IE MA, OL AR GR, OV AL, ED AL, AR FI, ZZ RU, EV BE e LP US hanno altresì dedotto la mancata applicazione dell'art. 81 cpv. C.P. tra il reato di furto e quello di associazione per delinquere, assumendo che poichè il programma dell'associazione, secondo la stessa prospettazione dell'accusa, si identificava nella realizzazione di quelle vincite opportunamente truccate e fraudolentemente predisposte, non vi era alcuna possibilità di distinguere il disegno criminoso che legava, tra loro, sul piano ideativo e volitivo, i singoli episodi di furto dall'accordo intervenuto tra i vari gruppi ed avente ad oggetto l'attività realizzatrice di quella specifica condotta. La mancanza di motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate per il delitto di furto, nonchè in ordine alla determinazione della pena, è stata denunciata nei motivi proposti da LL LI, D'GO ES, NG AS, GA CA, HI NZ, HI VI, LU LA, ES BE, MA UA, RI NC, CA NT, AM IO, TI IE, SO EL, AR FI e LE RG. Analoga censura, per quanto concerne la mancata applicazione dell'art. 62 n. 6 C.P., è stata dedotta da LE RG. RN FR e OD IE hanno altresì dedotto la nullità dell'impugnata sentenza perchè nel dispositivo, contrariamente a quanto risultava dalla motivazione, non si era dato atto dell'avvenuta concessione delle attenuanti generiche.= Gli imputati RN FR, GA CA, AR AT e EL AN hanno altresì denunciato la violazione degli artt. 489-544 e 213 C.P.P., sostenendo che la condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili poteva essere conseguente alla condanna per il delitto previsto dall'art. 416 C.P. e che, in ogni caso, illegittima era la condanna alle spese processuali in favore delle stesse parti civili e relative al giudizio di rinvio, posto che questo si era concluso con l'accoglimento di tutte le richieste contenute nei motivi di appello.
Motivi aggiunti sono stati presentati nell'interesse di RE DO, RN FR, GA CA, EL AN, OD IE, AR AT e NI US: con essi si ripropone la violazione degli artt. 524 n. 3 e 545 C.P.P., sostenendosi, in particolare, che il rapporto di connessione esistente fra i furti e l'associazione, desumibile dalla identità del programma ideato ed attuato, rendeva indissociabile la prova della partecipazione all'associazione della prova relativa alla realizzazione dei singoli episodi di furto, sicchè, una volta esclusa la responsabilità degli imputati in ordine ai furti ad essi contestati, era doveroso pervenire ad analoga conclusione in relazione all'accusa di partecipaziolne a quell'associazione per delinquere ed in ogni caso, bisognava dichiarare prescritto anche quest'ultimo delitto, in virtù del I comma dell'art. 545 C.P.P..= Numerose memorie difensive sono state presentate nell'interesse di alcuni degli imputati ricorrenti, nonchè dalla parte civile. La trattazione dei ricorsi, assegnati alla V Sezione Penale, è stata rimessa alle Sezioni Unite, in considerazione del contrasto giurisprudenziale che è sorto in ordine alla posssibilità di applicare l'art. 152 C.P.P. nel giudizio di rinvio, quando questo è conseguente ad una sentenza di annullamento parziale che ha avuto ad oggetto statuizioni diverse rispetto alla esistenza del fatto-reato ed alla responsabilità dell'accusato, nè ad esse inscindibilmente connesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che dev'essere innanzi tutto dichiarata la inammissibilità dei ricorsi di ED AL, NE LA, DO TO, RR RU, AN ET e HE OL. ED AL non ha presentato la dichiarazione di ricorso, ma soltanto i motivi e questi risultano depositati oltre il termine previsto dall'art. 199 C.P.P.. Quanto ai ricorsi di NE LA, GA TO, RR RU e AN ET, l'inammissibilità della impugnazione è conseguente all'omessa presentazione dei motivi.
I motivi di ricorso presentati, invece, contestualmente alla dichiarazione, da NA RU, sono del tutto generici. Essi, infatti, non contengono neppure una sommaria enunciazione degli elementi di prova che sarebbero stati trascurati dall'impugnata sentenza.
DD IC e HE OL, nei cui confronti la Corte d'Appello di Genova aveva già dichiarato prescritto il reato di furto ad essi ascritto, hanno censurato la impugnata sentenza soltanto in relazione alla condanna per il reato di associazione per delinquere: ma su tale statuizione, non compresa nella pronuncia di annullamento, nè a questa inscindibilmente connessa, si è ormai formato un vero e proprio giudicato, ostativo al riesame delle risultanze probatorie acquisite.
Passando all'esame dei motivi di ricorso ritualmente presentati dagli altri imputati, osserva la Corte che la questione di legittimità costituzionale, riproposta in questa sede, in relazione all'art. 1 del R.D.L. 22 dicembre 1927 n. 2248, sottoposta alla doverosa e preliminare verifica della sua rilevanza ai fini della decisione, si rivela manifestamente priva di qualsiasi rapporto di necessaria pregiudizialità sia in rapporto alla esistenza degli elementi essenziali ed accessori della fattispecie contestata, che ai fini del legittimo esercizio dell'azione civile risarcitoria. Oggetto specifico della tutela penale, nel delitto di furto, è in possesso, inteso nella sua più lata accezione, e quindi comprensivo di qualsiasi relazione di fatto che si sia comunque stabilita tra il detentore e la cosa mobile, oggetto della sottrazione. Pertanto, è palesemente irrilevante, ai fini della configurabilità di quel reato, verificare la legittimità del titolo che ha dato origine alla detenzione.
Nè la genesi del denaro sottratto all'amministrazione diuna casa da gioco può avere alcun rapporto di connessione con i presupposti richiesti per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 C.P., richiedendo questa unicamente la esistenza di un rapporto di prestazione d'opera e la sua concreta utilizzazione nel disimpegno di un'attività, a qualsiasi titolo offerta, purchè idonea a rendere possibile, ovverso soltanto a favorire, l'esecuzione materiale del reato.
Quanto poi alla esperibilità dell'azione civile diretta ad ottenere, in favore dell'Amministrazione Comunale di Sanremo, la restituzione delle somme sottratte dagli imputati ricorrenti, deve rilevarsi che è del tutto irrilevante accertare la legittimità costituzionale della legge dalla quale ha tratto origine l'autorizzazione all'apertura di quella casa da gioco, posto che la "denegatio actionis" per il pagamento di un debito da gioco, sancita dall'art. 1933 C.C., non esclude il diritto di ritenzione in relazione ai pagamenti già effettuati, e, quindi, la legittima acquisizione di quelle disponibilità finanziarie, oggetto delle contestate sottrazioni.
Ne consegue che la manifesta irrilevanza della dedotta questione rende del tutto superfluo l'esame degli altri aspetti del problema, apprezzabili soltanto agli effetti della verifica della non manifesta infondatezza della eccezione.
Non ritiene inoltre la Corte di poter accogliere i motivi di ricorso degli imputati e con i quali è stata censurata l'impugnata sentenza per aver ritenuto la configurabilità del reato di furto. È pur vero che la Corte di Cassazione, nell'annullare, per mancanza di motivazione, la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Genova aveva derubricato la originaria accusa di furto nel reato di appropriazione indebita, non aveva precluso al giudice di rinvio la possibilità di confermare quella statuizione, purchè giustificata da motivi diversi rispetto a quelli indicati, ma, una volta accertatosi che la condotta realizzata dagli imputati e compiutamente ricostruita dai giudici di merito, non presentava aspetti diversi rispetto a quelli già valutati e giudicati tutti insufficienti ai fini della necessaria dimostrazione della esistenza, da parte degli imputati, dell'autonoma disponibilità del denaro sottratto alla casa da gioco, correttamente il giudice di rinvio, nell'uniformarsi alla sentenza della Cassazione, ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Sanremo: ne ha recepito le valutazioni ed ha così esplicitamente riconosciuto l'inesistenza del presupposto che avrebbe potuto giustificare la ravvisabilità del meno grave reato di appropriazione indebita.
Improponibili sono poi in questa sede i rilievi dedotti da alcuni ricorrenti in relazione alla mancata sussumibilità di questi stessi fatti nella diversa ipotesi prevista dall'art. 640 C.P., in quanto siffatta possibilità era stata espressamente esclusa dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza del 20 maggio 1987: si era infatti accertato che le sottrazioni del denaro erano tutte avvenute ancor prima che gli amministratori della casa da gioco potessero essere tratti in inganno dalla presentazione di quelle false registrazioni contenute nelle distinte predisposte da coloro che erano stati preposti alla direzione del gioco.
Pertanto, una volta respinti dalla Cassazione i ricorsi degli imputati che miravano ad ottenere il riconoscimento di quella meno grave qualificazione giuridica dei fatti contestati, era precluso al giudice di rinvio il riesame di tale problema, non rimesso, in questi termini, alla sua decisione. Ed è del tutto irrilevante il fatto che in altro procedimento, riguardante persona diversa dagli attuali ricorrenti, sia stata ritenuta, per episodi analoghi, la configurabilità del reato di truffa (cfr. Cass. - Sez. III 13 luglio 1988, ric. Zampone Massimo), posto che il giudice di rinvio non può estendere la sua indagine oltre il "thema decidendum" a lui affidato, nè prescindere dai limiti conseguenti alla decisione assunta dalla Corte di Cassazione su ogni questione di diritto della stessa decisa.
Non può neppure essere accolto il ricorso del Procuratore Generale. Il P.M. ricorrente ha sostenuto che in seguito alla sentenza di annullamento parziale pronunciata dalla Corte di Cassazione il 20 maggio 1987, il giudice di rinvio non era stato investito del potere di rivalutare le risultanze probatorie acquisite al fine di verificare se poteva essere esclusa la partecipazione degli imputati ai furti contestati, ma soltanto dell'onere di accertare se sussistevano le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 cpv. C.P.P..
Il rilievo è privo di fondamento.
È doveroso innanzi tutto precisare che se ad un reato dichiarato estinto viene attribuita, a conclusione del giudizio di rinvio, una diversa qualificazione giuridica che più non consente la declaratoria di estinzione, non solo no è precluso, ma è addirittura necessario il riesame della prova acquisita: la diversa qualificazione giuridica del fatto impone, di per sè stessa, il riesame delle risultanze probatorie, non foss'altro perchè queste dovranno confrontarsi con gli aspetti rilevanti della diversa fattispecie.
Non va peraltro dimenticato che, di fronte ad una causa estintiva di un reato, la valutazione della prova subisce i limioti conseguenti alla sola verifica delle condizioni richieste dal II comma dell'art. 152 C.P.P. e pertanto, una volta escluso che per quel fatto,
diversamente qualificato, possa applicarsi una causa estintiva, il giudice del merito non può che riacquistare la sua più ampia libertà di apprezzamento della prova.
Nel caso in esame poi è pur vero che nel dispositivo della sentenza di annullamento della Corte si è fatto esplicito riferimento al II comma dell'art. 152 C.P.P., ma quel richiamo, lungi dal così
limitare l'oggetto del giudizio di rinvio, da un lato era conseguente al fatto che era stata applicata l'amnistia senza verificare se sussistevano le condizioni per il proscioglimento immediato, nel merito, e, dall'altro andava posto in relazione alla possibilità - che venisse confermata quella stessa statuizione sia pure con argomentazioni diverse da quelle indicate nella sentenza annullata: ed in tal caso era evidente che il compito devoluto al giudice di rinvio non poteva che essere limitato alla verifica delle condizioni per l'applicazione del II comma dell'art. 152 C.P.P.. Tutto ciò è reso evidente dalla motivazione della sentenza di annullamento, integrativa del dispositivo, e nella quale si è avuto cura di precisare come una possibile e diversa qualificazione giuridica del fatto comportasse l'obbligo per il giudice di rinvio di "riesame i motivi d'appello degli imputati" per "valutare la sussistenza o meno dei singoli episodi contestati e le relative responsabilità". E tale compito è stato assolto dalla Corte d'Appello di Genova nel rispetto dei limiti del giudizio di rinvio che le era stato devoluto.
Non ritiene inoltre la Corte di poter condividere i rilievi dedotti dai ricorrenti L'OR CO, AM AL, ON AL, ND RI, TO GE e TT NC:
costoro hanno denunciato la mancata applicazione dell'art. 152 III comma C.P.P. in relazione a tutti gli episodi di furto dichiarati estinti per prescrizione con l'impugnata sentenza. È opportuno rilevare che il proscioglimento nel merito, in virtù del II comma dell'at. 152, si impone quando, pur in presenza di una causa estintiva del reato, sia già acquisita la prova dell'innocenza dell'accusato, ovvero manchi del tutto la prova della sua responsabilità.
Orbene, la "evidenza" di tale prova non si esaurisce nella riduttiva individuazione del mezzo di prova, di per sè stesso considerato, ma comprende e riflette ad un tempo la conclusione logica e giuridica che la valutazione degli elementi acquisiti consente di esprimere in qualsiasi stato e grado di procedimento.
Ciò, però, non autorizza a ritenere che la mancanza della prova della responsabilità possa essere equiparata alla prova insufficiente o contraddittoria.
Inoltre il giudizio critico espresso dall'impugnata sentenza sulle fonti probatorie che confortavano quelle accuse, e cioè le chiamate in correità, le rivelazioni di alcuni imputati, il contenuto delle conversioni telefoniche intercettate e le annotazioni risultanti da alcune agende sequestrate nel corso delle preliminari indagini, comportava il riconoscimento non già dell'inesistenza della prova della colpevolezza degli accusati, bensì della limitata capacità di quelle stesse fonti probatorie alla formazione di un convincimento di certezza di segno opposto.
In relazione poi alle specifiche posizioni dei su indicati imputati riorrenti, la sentenza impugnata non ha neppure trascurato di evidenziare come l'accusa di avere essi partecipato a quei furti fruia della rilevanza probatoria conseguente alla concorrente utilizzazione di quelle fonti, le quali, integrandosi reciprocamente, esaltavano la loro capacità ricognitiva della realtà, benchè ridotta.
Pertanto, nella motivazione della impugnata sentenza non sono apprezzabili elementi di giudizio idonei a riconoscere, nei termini su indicati, la prova evidente della innocenza degli imputati, ma sono contenute valutazioni di opposto contenuto.
Nè va dimenticato che anche quando la dichiarazione d'improcedibilità dell'azione penale deriva, come nel caso in esame, dal riconoscimento di circostanze attenuanti il cui effetto è quello di ridurre il termine di prescrizione di un reato e quindi di rendere applicabile la causa estintiva, il controllo di legittimità devoluto alla Corte di Cassazione non può ignorare la regola - peraltro recepita anche nel nuovo codice di procedura penale - e secondo la quale va anteposta l'esigenza della definizione immediata del processo tutte le volte in cui il contenuto complessivo della sentenza non prospetta, nei limiti e con i caratteri richiesti dal II comma dell'art. 152 C.P.P., la esistenza di una causa di non punibilità più favorevole per l'imputato.
Osserva inoltre la Corte che nei confronti degli imputati ricorrenti, RI BE, NA AR, LL LI, IO RU, TI RI, D'GO ES, AN RI, NG AS, GA LA, IN RI, GA CA, GA ND, HI NZ, HI VI, LU LA, AR NC, ES BE, NE BE, MA UA, MA MA, SC ZO, SO US, RE DO, UR RL, LM RI, IE MA, CA NT, OL AR GR, AM IO, TI IE, SO EL, ME RG, AR FI, TO GE, ZZ RU, LE RG, LP US e ZU NI, tutti giudicati colpevoli del reato di furti pluriaggravato ad essi ascritto, dev'essere dichiarata, in questa sede, la improcedibilità dell'azione penale per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della impugnata sentenza.
Tutti gli episodi contestati risalgono infatti ad epoca precedente al 28 gennaio 1981; inoltre, per effetto dell'avvenuta concessione delle attenuanti generiche e del giudizio di comparazione che ne è seguito, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 157 c. 4 C.P.. Essendo stata pronunciata, con l'impugnata sentenza, condanna nei confronti di tutti i suddetti imputati al risarcimento dei danni cagionati del reato in favore delle costituite parti civili, i proposti ricorsi debbono essere ugualmente esaminati, sia pure ai soli effetti delle statuizioni che concernono gli interessi civili, essendo stata dichiarata, dall'art. 245 del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, applicabile anche ai procedimenti in corso, la norma contenuta nell'art. 578 del nuovo codice di procedura penale.
Così delimitato l'oggetto della indagine attribuita, ex lege, alla Corte, deve innanzi tutto osservarsi che nei motivi di ricorso presentati nell'interesse di LL LI, D'GO ES, AN RI, NG AS, GA CA, HI NZ, HI VI, LU LA, ES BE, NE BE, MA MA, SO US, CA NT, AM IO, TI IE, SO EL, ME RG, AR FI, ZZ RU, LE RG e ZU DA non sono individuabili censure apprezzabili ai fini delle statuizioni contenute nella impugnata sentenza e conseguenti all'esercizio dell'azione civile;
pertanto, a tali effetti, i ricorsi dei suddetti imputati non possono che essere dichiarati inammissibili. Quanto ai ricorrenti, RI BE, NA AR, IO RU, TI RI, GA LA, IN RI, GA ND, AR NC, MA UA, SC ZO, RE DO, UR RL, LM RI, IE MA, OL AR GR, TO GE e LP US, osserva la Corte che i rilievi da costoro dedotti e rilevanti ai fini della decisione si identificano nella denuncia della mancanza e della contraddittorietà di motivazione della impugnata sentenza in relazione alla valutazione della prova.
Ma nessuna di queste censure appare fondata.
La Corte d'Appello di Genova, dopo avere espresso una valutazione riduttiva dell'affidabilità di alcune fonti probatorie, ha avuto cura di esaminare le risultanze probatorie acquisite in relazione agli episodi contestati ed ha dovuto riscontrare come quelle fonti probatorie, almeno per alcune situazioni, avevano ottenuto sufficienti riscontri, idonei a giustificare un convincimento di certezza sulla responsabilità degli accusati.
RI, NA, GA, IN, MA, IE e OL avevano infatti confessato la loro partecipazione ai furti contestati, sicchè nei loro confronti le acquisizioni probatorie emergenti dalle rivelazioni dei computati, dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate dalla polizia, e dalle annotazioni esistenti sulle agende sequestrate a SO EL e AM IO, sono state correttamente utilizzate quali elementi di riscontro alle stesse confessioni.
Quanto agli imputati IO, TI, SC, LM, TO e LP, è pur vero che la loro partecipazione ad alcuni degli episodi di furto ad essi attribuiti ed in ordine ai quali essi avevano escluso ogni loro responsabilità, è stata ritenuta sulla base delle accuse emergenti dalle dichiarazioni di numerosi coimputati (SO, AM, ME, EV e LE), così com'è accaduto per gli altri imputati ricorrenti (GA, AR, RE e UR), ma va considerato che quelle accuse, provenienti da più fonti, sono state ritenute attendibili perchè circostanziate e concordi negli aspetti essenziali.
Nè risulta sottratta alla indagine del giudice di rinvio alcuna circostanza idonea, per la sua rilevanza, a disperdere la convergenza probatoria delgi altri elementi, così come indicati e valutati nella impugnata sentenza.
E così come non esistono, nel nostro sistema processuale, prove privilegiate, arbitrario sarebbe creare una presunzione di inattendibilità o di sospetto nei confrotni di chi, ammettendo le proprie responsabilità, evoca anche il concorrente contributo offerto da chi ha partecipato alla realizzazione dello stesso programma;
nè il giudizio sull'attendibilità di tali accuse, rimesso alla esclusiva delibazione del giudice di merito, può essere oggetto di sindacato in questa sede, una volta accertato che esso si sottrae alle dedotte censure, perchè oltre ad essere conseguente ad una corretta ed esauriente disamina delle risultanze probatorie acquisite, è formulato nel rispetto dei principi ai quali deve ispirarsi la valutazione della prova.
L'intervenuta prescrizione per tutte le ipotesi di furto per le quali vi era stata condanna rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso che investono aspetti incompatibili con il riconoscimento della causa estintiva, quali quelli relativi alla misura della pena per lo stesso reato, al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 C.P., al giudizio di comparazione tra le circostanze, nonchè
alla mancata applicazione della continuazione tra il reato di furto e quello di associazione per delinquere.
Rileva inoltre la Corte che è inammissibile, per mancanza di interesse, il motivo di ricorso dedotto da RN FR e OD IA IE in relazione alla mancata indicazione, nel dispositivo dell'impugnata sentenza, delle attenuanti generiche ad entrambi concesse: infatti la Corte d'Appello di Genova con ordinanza del 25 ottobre 1988 ha provveduto alla correzione dell'errore materiale nel quale era incorsa.
D'altronde, nessun effetto pregiudiziale era derivato ad entrambi i ricorrenti;
avendo il giudice di rinvio tenuto conto di quelle attenuanti ai fini della concreta determinazione della pena per il reato previsto dall'art. 416 C.P.. Inoltre, nei confronti degli imputati BE IN, ND AR, RS GI, NO AN e ON NI, assolti per insufficienza di prove da tutte le accuse di furto ad essi ascritte, dev'essere sostituita la formula, non più consentita dall'art. 530 del C.P.P. del 1988, con quella, ad essa corrispondente, e cioè per non avere gli stessi commesso il fatto.
Analoga pronuncia dev'essere adottata, in presenza degli stessi presupposti, nei confronti dei seguenti imputati ed in relazione agli episodi specificamente indicati:
TI RI, per i reati sub A 19 e 22;
EL AN, per i reati sub A 1-2-4-6-7-8-9-10-11-12-13;
NE BE, per i reati sub A 1-2-4;
UR RL, per il reato sub A 1;
TI IE, per i reati sub A 6-7-17;
ER CO, per i reati sub A 1-2-13;
NI US, per i reati sub A 1-2-3-6-8-9-10-11-12;
ME GI, per il reato sub A 14;
ZZ RU, per i reati sub A 8-9-16-21;
LP US, per il reato sub A 16.
Anche nei riguardi del ricorrente NA RI dev'essere adottata la medesima statuizione, in relazione alle ipotesi contestate ai capi A 1-2-4, in quanto la inammissibilità del suo ricorso, imputabile a causa sopravvenuta, e cioè alla genericità dei motivi, non è preclusiva della sostituzione della formula di assoluzione, imposta dalla sopravvenuta normativa.
Numerosi imputati ricorrenti, ritenuti colpevoli del delitto previsto dall'art. 416 c.p., hanno censurato l'impugnata sentenza per la mancata applicazione della prescrizione per quest'ultimo reato. Essi hanno rilevato che la sentenza di annullamento parziale pronunciata dalla Corte di Cassazione aveva avuto ad oggetto, con riferimento alla condanna per quel reato, il giudizio di pericolosità sociale e, per alcuni, anche il diniego delle attenuanti generiche: pertanto, il procedimento, in relazione a quella imputazione, non si era concluso, e, quindi, il giudice di rinvio, in applicazione di quanto disposto dal I comma dell'art. 152 C.P.P., avrebbe dovuto dichiarare la causa estintiva del reato,
sopravvenuta alla sentenza di annullamento.
La questione prospettata dai ricorrenti ed in ordine alla quale un persistente contrasto giurisprudenziale ha giustificato l'assegnazione del procedimento alle sezioni unite, si inserisce, com'è evidente, nell'ampia e complessa problematica relativa all'efficacia da riconoscere alle sentenze di annullamento parziale della Cassazione ed ai conseguenti limiti del giudizio di rinvio. La non univocità degli orientamenti che sono stati espressi sulla possibilità di applicare le cause di non punibilità previste dall'art. 152 C.P.P. nel giudizio di rinvio e nelle fasi ad esso successive, allorquando la sentenza di annullamento parziale ha ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, è conseguente alla difficoltà che da taluni è stata avvertita nel riconoscere autorità di cosa giudicata a tutte quelle sentenze che non esauriscono il giudizio in relazione all'esercizio dell'azione penale per un determinato reato. Sulla scia di tale riduttiva concezione del giudicato penale si è finito per affermare che la norma contenuta nel I comma dell'art. 545 C.P.P. porrebbe al giudice di rinvio una mera "preclusione processuale" al riesame di quelle parti della sentenza non colpite dall'annullamento, nè ad esse inscindibilmente connesse (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 1 , 21 aprile 1972, ric. Porrovecchio;
Sez. V, 12 marzo 1984, ric. Mattoni - Sez. 1 , 4 aprile 1987, ricorso Freda - Sez. V, 27 maggio 1988, ric.Zonca, etc.). In contrapposizione a tale orientamento, si è anche effermato che la sentenza della Corte di cassazione che definisce il giudizio in relazione ad alcune autonome statuizioni, quale che sia l'ampiezza del loro contenuto, determina il passaggio in giudicato della relativa decisione, e ciò anche quando questa non esaurisce il giudizio in relazione ad un reato (cfr. Sez. 1 , 13 ottobre 1986, ric. Macaluso - Sez. V, 5 ottobre 1985, ric.Romanent - Sez. IV, 24 aprile 1985, ric.Zuccato, etc.). Nell'ambito di così contrastanti orientamenti, da un lato si è affermata la necesità di individuare i "capi autonomi" di una sentenza, intendendo con ciò riferirsi alle decisioni che concludono l'esercizio dell'azione penale in relazione ad un reato e, dall'altro, tale ricerca è stata giudicata superflua in relazione alla individuazione degli effetti processuali conseguenti ad una sentenza di annullamento parziale.
Orbene, ritiene innanzi tutto la Corte che una corretta soluzione del problema non possa prescindere da una preliminare osservazione e cioè che allorquando la legge disciplina lo sviluppo del rapporto processuale e riconosce autorità di "cosa giudicata" ad una parte della sentenza, non intende certamente riferirsi nè al giudicato in senso sostanziale, né all'intrinseca idoneità della decisione ad essere posta in esecuzione, bensì soltanto all'esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione.
Da tale incontestabile premessa discende che non è l'ampiezza del contenuto di una sentenza a conferire a questa il carattere della definitività, ma è soltano l'esaurimento del giudizio l'evento capace di attribuire al "decisum" il carattere e gli effetti del giudicato.
Anche il processo penale è sensibile allo sviluppo dinamico del rapporto processuale: il giudicato, infatti, può avere una formazione non simultanea, ma progressiva e ciò può accadere sia quando nel processo confluiscono più azioni penali, suscettibili di autonoma decisione, sia quando il procedimento riguarda un solo reato attribuito ad un solo soggetto, perchè anche in quest'ultimo caso la sentenza definitiva può essere la risultante di più decisioni, intervenute attraverso lo sviluppo progressivo dei mezzi di impugnazione. Un giudizio, infatti, si esaurisce con la stessa simmetrica progressività con la quale si riduce il suo oggetto, e sia quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto uno o più capi d'imputazione, che quando la stessa decisione interviene in relazione ad uno o più "punti" concernenti una singola accusa, perchè sia nell'uno che nell'altro caso la irrevocabilità della decisione rappresenta l'effetto conseguente all'esaurimento del giudizio.
La stessa formulazione dell'art. 545 c.p.p. consente di riconoscere "autorità di cosa giudicata" non solo alla sentenza della Corte di cassazione che esaurisce il giudizio in relazione ad un capo d'imputazione, ma anche a quella che, lungi dal pervenire a tale risultato, annulla una o più delle disposizioni concernenti una stessa imputazione contestata ad un soggetto e correlativamente così riduca l'oggetto del giudizio devoluto al giudice di rinvio. Non è infatti privo di significato il fatto che il legislatore del 1930 abbia utilizzato il termine "parti" della sentenza per individuare, ad un tempo, sia le disposizioni che costituiscono l'oggetto dell'annullamento che quelle, non comprese nelle prime, nè aventi con esse connessione essenziale, che rimangono in vigore, acquistando "autorità di cosa giudicata".
Se con quel termine il legislatore avesse inteso riferirsi soltanto ai "capi autonomi" della sentenza, la norma si segnalerebbe per la sua assoluta superfluità, non essendo certo contestabile l'autonomia delle azioni penali confluenti nel processo comulativo, sia in relazione al loro esercizio che alla loro consunzione. Il contenuto poi di quella norma, così riduttivamente individuato, certamente non si armonizzerebbe con l'art. 544 e con il quale si attribuisce al giudice di rinvio il potere di decidere solo sui "punti" che hanno formato oggetto della sentenza di annullamento. Ciò significa che una statuizione definitiva da parte della Corte di cassazione può avere ad oggetto disposizioni riguardanti uno stesso capo d'imputazione e perciò anche una siffatta decisione, al pari di quella che conclude il giudizio in relazione ad una o più accuse, è partecipe, ed in ugual misura, degli effetti riconducibili al giudicato.
Ed è conseguente alla definitività della decisione della Corte di Cassazione, sia pure limitata nel suo contenuto dall'oggetto dell'annullamento, il fatto che il successivo art. 546, al pari di quanto disposto dall'art. 628 del nuovo codice di procedura penale, consente l'impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai "punti" non decisi dalla Cassazione. Tale conclusione si armonizza con la natura ed i limiti del giudizio di rinvio. Questo, infatti, se è conseguente ad una sentenza di annullamento parziale, non consiste nella pura e semplice prosecuzione del giudizio a conclusione del quale venne emessa la sentenza annullata, ma rappresenta una fase a sè stante, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione che lo ha disposto: il suo oggetto non può essere diverso o più ampio rispetto a quello devolutogli o di quello che è attratto per effetto della connessione essenziale con la parte annullata;
esso, inoltre, non può svilupparsi al di fuori del paradigma che il giudice di legittimità ha tracciato attraverso l'enunciazione dei principi di diritto applicabili all'ipotesi esaminata. E tale intreccio di limiti sono tutti riconducibili alla rilevanza ed all'efficacia della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione.
Pertanto, gli effetti preclusivi che impediscono al giudice di rinvio di estendere la sua indagine oltre i limiti oggettivi del giudizio a lui affidato non sono in alcun modo assimilabili a quelli che conseguono alla delimitazione del contenuto dei motivi di impugnazione: essi, infatti, sono diretta ed ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia della Corte di cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate ed a queste non necessariamente connesse.
L'opposta tesi non solo non si armonizza con il contenuto delle norme su indicate, ma, nel confondere gli effetti preclusivi del giudicato con quelli, di ben diversa rilevanza, conseguenti al riconoscimento dell'efficacia devolutiva dei mezzi d'impugnazione, finisce per privare della sua intrinseca rilevanza processuale la sentenza con la quale la Cassazione esaurisce il giudizio in relazione ad alcune statuizioni.
Non può neppure essere condiviso quanto è stato affermato da una parte della dottrina, e cioè che il legislatore del 1930 avrebbe utilizzato, per delineare l'ambito di operatività del giudicato in relazione alla sentenza di annullamento parziale, un termine impreciso e tecnicamente non appropriato.
È innanzi tutto agevole osservare come l'uso ripetuto di quello stesso termine ("parti") nella stessa norma (I e 2 ø comma dell'art. 545 C.P.P.) mal si concilia con il rilievo prospettato.
Inoltre, attribuendo al legislatore un'imprecisione terminologica, si finisce per riconoscere come il contenuto della norma, così come questa è formulata, autorizza a ritenere che autorità di "cosa giudicata" può essere riconosciuta anche in relazione a tutte le decisioni che concernono uno o più aspetti confluenti verso una stessa imputazione.
Infine, è doveroso ricordare che la stessa norma, è stata letteralmente recepita nel codice del 1988 (art. 624). Ed è allora agevole osservare che se il suo contenuto doveva essere riduttivamente limitato alle sole decisioni che esaurivano il giudizio in relazione ad uno o più capi d'imputazione, non v'era occasione migliore della riformulazione della norma per sostituire quel termine che aveva dato adito ad una diversa interpretazione. E se tale esigenza non è stata avvertita dal nuovo legislatore, pur così doverosamente cauto nel riproporre il contenuto della preesistente normativa e pur così sensibile nel recepire i suggerimenti interpretativi offerti dall'elaborazione dottrinale e dall'interpretazione giurisprudenziale, ciò significa che si è voluto conservare quel termine, proprio perchè comprensivo di tutte le possibili componenti di un provvedimento decisorio. Del resto, nella relazione al progetto preliminare del nuovo codice e nella relativa direttiva, si è dato atto della natura ricognitiva del provvedimento con il quale la Cassazione dichiara quali disposizioni della sentenza annullata restano definitive e si ribadisce che in relazione a tali "punti" il giudizio è "irrevocabile": quindi, si riconosce, ancor più esplicitamente, come gli effetti preclusivi che impediscono al giudice di rinvio di prendere in esame le disposizioni non annullate sono diretta ed immediata conseguenza del giudicato.
Nè può essere confusa l'eseguibilità di una sentenza penale di condanna con l'autorità di cosa giudicata attribuibile a una o più statuizioni in essa contenute: una cosa è la possibilità dell'attuazione delle definitive decisioni contenute in una sentenza, ed altra cosa, ben diversa, è la irrevocabilità della pronuncia in relazione allo sviluppo del rapporto processuale. Nel primo caso la definitività del provvedimento, in tutte le sue possibili componenti, va posta in relazione alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo, e quindi alla materiale e giuridica possibilità dell'esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto;
nel secondo caso, invece, la definitività della pronuncia è conseguente all'esaurimento del giudizio e prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato.
Le su esposte considerazioni consentono di affermare che non può essere dichiarato prescritto un reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta, com'è avvenuto nel caso in esame, alla sentenza di annullamento parziale pronunciata dalla Corte di Cassazione, quando questa ha ad oggetto statuizioni diverse ed autonome rispetto al riconoscimento dell'esistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'accusato.
È pur vero, infatti, che l'art. 152 C.P.P., per il suo contenuto e per le finalità cui è diretto, altro non è che la rappresentazione normativa di un principio di carattere generale nel quale convivono e si armonizzano due anime, il favor libertatis, nella sua più lata accezione, ed il rispetto dell'"economia processuale"; ed è altrettanto incontestabile che quella norma, obbligando il giudice alla sua applicazione, in qualsiasi stato e grado del procedimento, è insensibile alla preclusione processuale conseguente al riconoscimento dell'efficacia devolutiva dei mezzi d'impugnazione, ma rappresenta, rispetto a questa, una vera e propria deroga. Tutto ciò però non autorizza a ritenere che, ai fini dell'applicazione dell'art. 152 C.P.P., il giudice possa prescindere da un presupposto al quale è strettamente subordinato il suo potere decisorio, e cioè la pendenza di un procedimento avente ad oggetto l'accertamento del fatto contestato e della responsabilità del suo autore. Nè può quella norma, nel pur doveroso rispetto della rilevanza dei principi ai quali è ispirata, superare la barriera del giudicato ed essere applicata quando il giudizio sull'attribuibilità di un reato ad un soggetto si sia ormai irrevocabilmente concluso.
Neppure sussiste, contrariamente a quanto dedotto da alcuni imputati ricorrenti, un rapporto di connessione essenziale tra le parti annullate della sentenza e quelle sottratte a tale pronuncia: il rapporto di connessione essenziale, richiesto quale condizione imprescindibile per attrarre alla cognizione del giudice di rinvio le disposizioni della sentenza non comprese tra quelle annullate, va inteso come necessaria interdipendenza logica e giuridica tra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse rende inevitabile il riesame di quelle parti che, perchè non suscettibili di autonoma decisione, impongono un rinnovato giudizio. Ma siffatto rapporto non esiste in relazione all'accertamento dell'esistenza di un reato e della responsabilità dell'autore quando sia rimessa in discussione soltanto la concedibilità di attenuanti generiche o il giudizio sulla pericolosità sociale degli autori di quel reato. Nè lo stesso rapporto può rivivere, come invece è stato sostenuto dalle difese di alcuni ricorrenti, attraverso l'esaltazione di una connessione meramente probatoria, evocata attraverso il giudizio negativo espresso dall'impugnata sentenza sulla sufficienza della prova in relazione ai furti attribuiti agli stessi imputati ricorrenti. Innanzi tutto va osservato che non è certamente un rapporto più o meno intenso di connessione probatoria sufficiente a disperdere l'autonomia che caratterizza, nell'astratta e nella concreta configurabilità, il delitto di associazione per delinquere rispetto ai singoli reati compresi nel programma del sodalizio criminoso. D'altronde, la ricerca della prova, in relazione al reato associativo, può legittimamente avvalersi del determinante contributo offerto dalla dimostrazione della realizzazione del programma predisposto, ma non è certamente riduttivamente esauribile in questa.
In ogni caso, poi, il rapporto di "necessaria connessione", richiesto dall'art. 545 C.P.P., non può essere dilatato al punto da comprendere in esso l'ipotesi prevista dall'art. 45, n. 2, dello stesso codice, giacchè quest'ultima forma di connessione, idonea a giustificare la riunione dei procedimenti ed alcune deroghe alla competenza del giudice;
nulla ha a che vedere con quella imprescindibile interdipendenza che deve sussistere in relazione all'oggetto delle diverse decisioni, perchè è soltanto questo rapporto capace di attrarre alla cognizione del giudice di rinvio statuizioni che, altrimenti, sarebbero precluse dal giudicato. Pertanto, anche sotto tale profilo, non può essere accolta la richiesta diretta ad ottenere la declaratoria di prescrizione per il reato previsto dall'art. 416, comma 2 C.P..= Per le considerazioni su esposte non può nemmeno provvedersi alla sostituzione della formula assolutoria per insufficienza di prove, adottata, per alcuni imputati ricorrenti, con riferimento a quel reato, avendo la relativa decisione acquisito autorità di cosa giudicata in seguito alla sentenza con la quale la Corte di Cassazione aveva respinto i ricorsi degli imputati ed aventi ad oggetto quella specifica pronuncia. Non possono neppure essere accolti i motivi dedotti dagli imputati RN FR, GA CA, AR AT e EL AN e con i quali è stata denunciata la violazione degli art. 489, 213 e 544 C.P.P.. Risulta dagli atti che le amministrazioni comunali che si erano costituite parti civili nel procedimento non avevano limitato la domanda risarcitoria ai soli danni conseguenti alla consumazione dei furti subiti dal Casinò di Sanremo;
nè quelle costituzioni erano state ritenute ammissibili soltanto in relazione al reato di furto contestato agli imputati ricorrenti.
D'altronde, in questa sede, non è più consentito contestare la "legitimatio ad causam" delle parti civili in relazione all'imputazione di associazione per delinquere: nella sentenza d'appello, pronunciata dalla corte di Genova il 20 febbraio 1986, gli imputati, riconosciuti colpevoli del delitto previsto dall'art. 416 C.P., erano stati tutti condannati al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili e tale capo della sentenza non ha formato oggetto della pronuncia di annullamento da parte della Corte di cassazione. Ne consegue che è preclusa dal giudicato la verifica dell'esistenza e della legittimità del titolo che ha dato origine all'accoglimento della domanda risarcitoria in relazione alla condanna per quel delitto.
Quanto poi al problema relativo alla legittimità della condanna degli stessi imputati al pagamento delle spese relative al giudizio di rinvio in favore delle stesse parti civili, va osservato che allorquando vi sia stata, com'è avvenuto nel caso in esame, una dichiarazione d'impugnazione generica, che investe tutti i capi della sentenza, la parte civile ha interesse ad intervenire nel giudizio per contrastare tutte le possibili istanze dirette a rimettere in discussione la proponibilità della domanda risarcitoria, ovvero il titolo che la giustifica, o il contenuto del suo diritto.
Ne consegue che quando, a conclusione del giudizio d'impugnazione, resta ferma la condanna anche per uno solo dei capi d'imputazione che legittimava l'esercizio dell'azione civile, l'imputato dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile intervenuta nel giudizio, e ciò anche se in relazione alle altre statuizioni della sentenza l'impugnazione dell'imputato sia stata accolta.
Il parziale accoglimento dell'impugnazione giustifica, ai sensi del 1 comma dell'art. 213 C.P.P. il fatto che un imputato sia esonerato dall'obbligo di rifondere le spese anticipate dallo Stato, ma non è certamente sufficiente per escludere, nel contempo, l'obbligo del pagamento delle spese in favore della parte civile, trattandosi di obbligazioni fondate su diversi presupposti: la soccombenza della parte civile nel giudizio d'impugnazione - la sola idonea ad escludere l'obbligo dell'imputato al rimborso delle spese - si ha quando la domanda proposta dal danneggiato dal reato e diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla restituzione ovvero al risarcimento del danno, sia, per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione dell'imputato, disattesa, ma non già quando il giudice della impugnazione ne confermi l'accoglimento, sia pure limitatamente ad uno dei reati contestati.
Ritiene invece la Corte meritevole di accoglimento l'istanza proposta dall'imputato AN RI e diretta ad ottenere la correzione dell'errore materiale contenuto nella impugnata sentenza in relazione alla indicazione della misura della pena che era stata a lui applicata per il delitto previsto dall'art. 416 C.P., e che non era quella di anni due di reclusione, bensì di un anno e mesi otto di reclusione.
Gli imputati: NE LA, IO NI, RN FR, L'OR CO, AM AL, GA CA, ON AL, RE NA, RI NC, RR RU, EL TO, ND RI, OD IE, DD IC, AR AT, OV AL, ED AL, AF LU, EV BE, AN ET e HE OL vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di lire 500.000= in favore della Cassa delle ammende. Nessuno, infatti, dei motivi da costoro proposti risulta essere stato accolto, nè i predetti imputati hanno comunque conseguito alcun effetto favorevole in conseguenza della loro partecipazione al presente giudizio.
Tutti gli imputati ricorrenti, così come indicati in rubrica, devono essere condannati al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile intervenuta nel presente giudizio - il legale rappresentante del Comune di Sanremo - e liquidate in complessive lire cinque milioni, risultando essi succumbenti in relazione alla domanda risarcitoria ammessa e riconosciuta fondata nel corso del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibili i ricorsi di:
AG LA - GA TO - RI RI - RR RU - OD IC - SE AL - EV ET - RI OL. Dichiara non rilevante la sollevata questione di legittimità costituzionale.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente alla condanna per la imputazione di cui al capo A) della rubrica e nei confronti di:
BO BE - AV AR - RI LI - CA RU - CA RI - D'GO ES - ON RI - GA AS - TA LA - NA RI - GA CA - GA ND - UC NZ - UC VI - LU LA - CC NC - TI BE - AN BE - MA UA - MA MA - CE ZO - LU US - MO DO - MU RL - MO RI - ER MA - IC NT - PO AR GR - MO IO - VO IE - SO EL - ER RG - OL FI - RT GE - ZI RU - IA RG - LP US - ZU NI, perchè il reato è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibili, nel resto ed agli effetti penali, i ricorsi di AN BE - MA MA - ER RG - ZI RU e IA RG e rigetta i ricorsi degli altri su indicati imputati. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale, nonchè i ricorsi degli imputati:
LE NI - RN FR - RA AR - L'OR CO - MB AL - GA CA - GI AL - IA NA - LI AN - RI NC - ME TO - RA RI - SE GI - OD IE - AS AT - GE CO - OV AL - NI US - ER LU - IA BE - TR NC. Sostituisce la formula di assoluzione per insufficienza di prove contenuta nell'impugnata sentenza in relazione al capo A) della rubrica con quella per non avere gli imputati commesso il fatto e rettifica la misura della pena per il reato di cui all'art. 416 C.P. nei confronti di ON RI in un anno e mesi otto di reclusione. Visto l'art. 245 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 e 578 C.P.P. del 1988, agli effetti civili, dichiara inammissibili i ricorsi di:
RI LI - D'GO ES - ON RI - GA AS - GA CA - UC NZ - UC VI - LU LA - TI BE - AN BE - MA MA - LU US - IC NT - MO IO - VO IE - SO EL - ER RG - OL FI - ZI RU - IA RG - ZU NI e rigetta i ricorsi di:
BO BE - AV AR - CA RU - CA RI - TA LA - NA RI - GA ND - CC NC - MA UA - CE ZO - MO DO - MU RL - MO RI - ER MA - PO AR GR - RT GE e LP US.
Condanna i ricorrenti:
AG LA - IO NI - RN FR - L'OR CO - MB AL - GA CA - GI AL - IA NA - RI NC - RR RU - ME TO - RA RI - OD IE - OD IC - AS AT - OV AL - SE AL - ER LU - IA BE - AN ET - e RI OL, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di lire 500.000 (cinquecentomila) in favore della Cassa delle ammende.
Condanna altresì tutti gli imputati ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore della parte civile, liquidate in complessive lire cinque milioni ( 5.000.000). Roma, li 23 novembre 1990.