Sentenza 16 marzo 2020
Massime • 1
In tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui risulti che l'imputato abbia, nel corso dell'identificazione da parte della polizia giudiziaria, prima ancora dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2020, n. 10238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10238 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2020 |
Testo completo
1 0238-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 288/2020 - Presidente - PATRIZIA PICCIALLI CC 03/03/2020 DONATELLA FERRANTI R.G.N. 31051/2019 DANIELA RITA TORNESI GIUSEPPE PAVICH FRANCESCA PICARDI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA AV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1.DA NE, con il ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello -di Trento Sezione distaccata di Trento, con cui sono state rigettate le istanze, presentate personalmente, ex art. 629-bis e quella subordinata ex art. 175 cod.proc.pen., ha dedotto 1) la violazione dell'art. 420-bis cod. proc.pen. e la mancata risposta alle specifiche censure formulate, non potendo considerarsi sufficiente, ai fini della conoscenza del procedimento, la nomina di un difensore di ufficio e l'elezione presso quest'ultimo, avvenuta prima ancora della iscrizione nel registro degli indagati e, quindi, della pendenza del procedimento;
2) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di restituzione in termini.
2.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta che la conoscenza del procedimento, da parte del ricorrente, sia stata desunta dalla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, avvenuta nel corso della identificazione da parte della polizia giudiziaria, prima ancora dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod.proc.pen., è infondato alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente preclusione al ricorso di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato abbia ricevuto notizia del procedimento nella sola fase investigativa piuttosto che in quella processuale (v. Sez. 2, n. 39158 del 10/09/2019 Cc. dep.24/09/2019, Rv. 277100 01, fattispecie nella quale l'indagato aveva eletto domicilio presso il difensore in fase precedente all'instaurazione del procedimento;
nello stesso senso Sez. 4, n. 32065 del 07/05/2019 Cc.- dep. 19/07/2019, Rv. 276707 01, in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui risulti che l'imputato abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento).
2. Occorre premettere che l'art. 625-ter cod. proc. pen. stabilisce che il condannato con sentenza passata in giudicato possa richiedere la rescissione del giudicato ove provi che l'assenza è stata dovuta ad una 'incolpevole' mancata conoscenza del processo. Al fine di valutare l'incolpevolezza deve farsi riferimento alla disciplina che regola l'assenza dell'imputato nel processo ed in particolare al disposto di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen. con cui si prevede che il giudice proceda in assenza dell'imputato non solo quando quest'ultimo, pur se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistere all'udienza, ma altresì quando l'imputato "nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo". In tutte queste ipotesi l'imputato è rappresentato dal difensore, secondo il disposto del terzo comma del medesimo articolo. La disciplina, dunque, introduce una sorta di presunzione di conoscenza del processo in capo al soggetto che elegge domicilio non solo quando ciò avvenga presso il difensore di fiducia, ma anche quando l'elezione sia fatta presso il difensore nominato d'ufficio, come risulta dal fatto che la norma non pone distinzioni. Si tratta, nondimeno, di presunzioni vincibili, come dimostra il successivo comma quarto dell'art. 420 bis cod. proc.pen., che appronta delle soluzioni restitutorie per il caso di effettiva ed incolpevole mancanza di conoscenza del procedimento. Da tali premesse deriva che la regolare notificazione del decreto di citazione in giudizio all'imputato avvenuta presso il domicilio da questi eletto presso il difensore nominato d'ufficio non può tout court assurgere, ai fini della rescissione, come giustificata mancata conoscenza del procedimento, solo adducendo la mancata informazione da parte del difensore d'ufficio. Si è così recentemente ritenuto che, in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente inammissibilità del ricorso di cui all'art. 629-bis, comma 3, cod. proc. pen., nel caso in cui risulti che l'imputato abbia, nella fase delle indagini preliminari, eletto domicilio presso il difensore di ufficio, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento fattispecie nella quale l'indagato aveva eletto domicilio presso il difensore d'ufficio nel verbale di identificazione redatto al momento della sottoposizione a controllo da cui era scaturito il procedimento per il reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada (Sez. 4, n. 49916 del 16/10/2018, Rv. 273999). L'ignoranza incolpevole, dunque, non deve essere valutata in relazione ai singoli atti della progressione processuale, dato che la conoscenza della esistenza del procedimento, seppur provata in relazione ad una fase germinale dello stesso, genera un onere di diligenza che si esprime anche nel dovere di mantenere i contatti con il difensore (sia esso di fiducia, che di ufficio).
3. Nè può ritenersi, come sostenuto dal ricorrente, che la verifica dello stato di conoscenza incolpevole debba essere limitato alla fase procedimentale successiva all'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod.proc.pen. con esclusione di ogni rilievo agli eventi che generano la conoscenza nella primissima fase investigativa. Una simile interpretazione non risulta compatibile con l'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., che, da un lato, fa esplicito riferimento ad atti che possono collocarsi anche prima dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod.proc.pen. (come, ad esempio, l'arresto) e che, dall'altro, prevede una ipotesi di chiusura idonea ad ә abbracciare anche gli eventi anteriori a tale momento (e, cioè, l'ipotesi in cui risulti comunque con certezza che l'imputato è a conoscenza del procedimento). Tale lettura è, del resto, è confortata anche dalla ratio decidendi che si trae dalle decisioni della Corte Edu, che, nel rilevare la strutturale carenza di garanzie del processo (allora) contumaciale rispetto al livello di tutela richiesto dalla Convenzione, ha rilevato la necessità di conoscere l'esistenza del "procedimento" anche nella sua fase iniziale, non operando alcuna distinzione tra difetto di conoscenza della fase investigativa e difetto di conoscenza della fase processuale (Corte Edu Grande camera Sejdovic. V. Italia, 01/06/2006 e sulla idoneità informativa della notifica ad personam, Corte Edu Colozza sentenza del 12 febbraio 1985, § 28). In definitiva, alla luce della prevalente e più recente giurisprudenza, deve ritenersi superato l'isolato precedente, secondo cui, in tema di processo celebrato in assenza dell'imputato, la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a carico dello stesso non può essere desunta dalla elezione di domicilio presso il difensore di ufficio effettuata, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, in sede di redazione del verbale di identificazione d'iniziativa della polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 9441 del 24/01/2017 ud.- dep. 27/02/2017, Rv. 269221 - 01).
4. In ordine alla seconda censura, concernente il rigetto dell'istanza ex art. 175 cod.proc.pen., occorre osservare che il ricorrente non ha allegato i presupposti dell'istituto (che, fatta eccezione per la ipotesi di cui al secondo comma, avente ad oggetto il solo decreto penale di condanna, sono il caso fortuito o la forza maggiore, che hanno impedito il rispetto del termine di impugnazione), sicché la motivazione della Corte di appello, che si è limitata ad escludere la sussistenza dei presupposti di tale diverso istituto, risulta congrua e sufficiente. In proposito occorre sottolineare che il secondo comma dell'art. 175 cod.proc.pen. è stato sostituito con la I. n. 67 del 2014 e che l'istituto della restituzione in termini non può, quindi, considerarsi sovrapponibile o alternativo a quella della rescissione del giudicato (così Sez. 3, n. 19006 del 14/01/2015 Cc.- dep.07/05/2015, Rv. 263510 01, secondo cui la richiesta di rescissione del - giudicato ex art. 625-ter cod. proc. pen., quando è presentata in relazione a processo contumaciale definito, anche nei soli gradi di merito, secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, non solo è inammissibile, ma non può neppure essere convertita in istanza volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione o in incidente di esecuzione, trattandosi di istituti che implicano presupposti e conseguenze giuridiche diversi).
5.In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 3 marzo 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente PatriziPatr i Francesca Picardi J CORT E N DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 MAR 2020 O I Z A oggi, S 10 IL DIRETTORE Glusega Cepsta