Sentenza 9 gennaio 1998
Massime • 1
Deve considerarsi abnorme, perché si colloca al di fuori degli schemi processuali, e come tale irricevibile da parte della Corte di cassazione, il provvedimento con il quale, sul presupposto dell'omessa notifica all'imputato dell'avviso di udienza, il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato la nullità del procedimento svoltosi in sede di legittimità e della relativa sentenza, ordinando la rinnovazione degli atti invalidi. Ed invero anche nel vigente ordinamento processuale resta fermo il principio dell'invalicabilità del giudicato e della sua efficacia sanante, il quale non consente, per lo sbarramento da esso costituito, di introdurre nel processo esecutivo questioni su temi che pongano in discussione la validità della sentenza - divenuta definitiva - per pretesi vizi sulla regolare costituzione del rapporto processuale in sede di cognizione, essendo al contrario possibile solo proporre quelle inerenti all'esistenza di un titolo esecutivo formalmente valido: l'incidente di esecuzione è, infatti, un rimedio finalizzato all'esame delle questioni concernenti non già la legittimità del titolo, bensì la sua eseguibilità, come si desume chiaramente dall'art. 670 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato irricevibile l'atto con il quale giudice dell'esecuzione la investiva della rinnovazione del procedimento).
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/1998, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 09/01/98
1. Dott. Pasquale LACANNA Consigliere SENTENZA
2. " Bruno FOSCARINI Consigliere N. 11
3. " Francesco CALBI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Lucio TOTH Consigliere N. 20128/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
relativa al procedimento concernente MI CE nato il [...], e derivante dall'ordinanza emessa, - in data 22.4.1997, dal Pretore di Trani, quale giudice dell'esecuzione. Visti gli atti,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Pasquale Lacanna
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. CE Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Leonardo Mazza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 22.12.1994 questa sezione della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da AG CE avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 9.6.1994, confermativa della pronuncia di condanna, emessa dal Pretore di Trani per i reati di cui agli artt. 477-482 e 348 c.p.. Avverso il giudicato formatosi sulla suddetta pronuncia pretorile proponeva incidente di esecuzione lo AG con istanza con la quale, premesso che, in data 21.7.1994, aveva depositato presso la cancelleria della Corte di Bari il suindicato ricorso per cassazione senza nominare alcun difensore;
che, in data 22.12.1994, la Corte di Cassazione aveva notificato l'avviso di pubblica udienza all'avv. Giuseppe di Mauro -difensore nominato di ufficio- e non anche all'imputato, violando così il disposto del 4^ comma dell'art. 613 c.p.p.; chiedeva che fosse dichiarata la non esecutività della sentenza pretorile e gli fosse concessa la restituzione in termini per l'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità.
Pronunciando sull'istanza dello AG, il Pretore di Trani, quale giudice dell'esecuzione, emetteva ordinanza con la quale, rilevava che l'avv. Giuseppe Di Mauro, cui era stato notificato l'avviso di pubblica udienza, non avrebbe potuto essere considerato un difensore di fiducia poiché lo AG si era solo riservato, in ricorso, di effettuarne la nomina;
che, in siffatta situazione, si sarebbe dovuto procedere a nominare allo AG un difensore di ufficio ed a notificare l'avviso di udienza a quest'ultimo, nonché allo AG ai sensi del 4^ comma dell'art. 613 c.p.p.; che, all'accertata violazione di tale norma conseguiva la nullità assoluta del procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione, che si rifletteva anche sulla sentenza emessa dalla stessa. Tanto rilevato, dichiarava la non esecutività della sentenza pretorile emessa a carico dello AG e disponeva, nel contempo, la rinnovazione degli atti ritenuti inficiati da nullità assoluta, mandando alla Cancelleria di trasmettere il fascicolo processuale a questa Corte.
Ciò premesso, si osserva che siffatto provvedimento è abnorme e, come tale, è irricevibile, perché si pone al di fuori degli schemi processuali, avendo adottato statuizioni di annullamento di i atti di questa Corte, su cui il Pretore, quale giudice dell'esecuzione, difettava di qualsiasi potere di intervento. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche nel vigente ordinamento processuale resta fermo il principio dell'invalicabilità del giudicato e della sua efficacia sanante che non consente, per lo sbarramento da esso costituito, di introdurre nel processo esecutivo questioni su temi che pongono in discussione la validità della sentenza -divenuta definitiva- per pretesi vizi della regolare costituzione del rapporto processuale in sede di cognizione, essendo possibile proporre solo quelle inerenti all'esistenza di un titolo esecutivo formalmente valido. L'incidente di esecuzione è, infatti, un rimedio finalizzato all'esame di questioni concernenti non già la legittimità del titolo, bensì la sua eseguibilità, come si desume chiaramente dall'art. 670 c.p.p.. È da aggiungere che, in passato, è stato dibattuto il problema se fosse consentito alla Corte di Cassazione di correggere gli eventuali errori materiali di merito e di rito in cui sarebbe incorsa nell'emissione dei propri provvedimenti decisori. Tale problema è stato risolto in senso negativo dalle Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 19 del 6.12.1996, con la quale, ribadendo i precedenti orientamenti, ha affermato che non è consentito ricorrere alla procedura per la correzione degli errori materiali al fine di emendare gli errori di fatto in cui sia incorsa la Corte di Cassazione perché, in tal modo, verrebbe dato ingresso ad un mezzo volto non già ad un'emenda del testo della sentenza, ma ad una inammissibile violazione del principio della definitività delle sentenze, della suddetta Corte, che preclude, salvo rimedi straordinari, l'ulteriore riesame di ogni questione di merito e di rito;
che tale principio era stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale è connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale -identificabile positivamente in quella della Corte di Cassazione per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione- che definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta e deducibile al fine di dare certezza ai rapporti giuridici controversi e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso;
che, inoltre, la corte Costituzionale aveva anche precisato, con la sentenza n. 224 del 1996, che la suddetta certezza era un valore costituzionalmente protetto in quanto direttamente ricollegabile al diritto alla tutela giurisdizionale, la cui efficacia risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre ed indefinitivamente possibile controvertere sulla legittimità delle pronunce della Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara irricevibile il provvedimento in data 22.4.1997 del Pretore di Trani.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1998