Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2013, n. 29246
CASS
Sentenza 18 giugno 2013

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La disposizione dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. - secondo cui l'impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente - non può considerarsi principio generale applicabile al di fuori della materia delle impugnazioni, atteso che tale regola vale esclusivamente nel caso in cui l'erronea individuazione del giudice dipenda da errata qualificazione del mezzo di impugnazione dovendo altrimenti ritenersi inammissibile il gravame. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato senza rinvio, per incompetenza funzionale, l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva deciso, in luogo della Corte di cassazione, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione).

Commentario1

  • 1Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2013, n. 29246
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29246
Data del deposito : 18 giugno 2013

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