Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 670. Questioni sul titolo esecutivo 1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non e' divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilita' del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione.
2. Quando e' proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia gia' stata sospesa.
3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perche' sia dichiarata la non esecutivita' del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non e' gia' stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutivita' del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non puo' essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8.
2. Quando e' proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia gia' stata sospesa.
3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perche' sia dichiarata la non esecutivita' del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non e' gia' stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutivita' del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non puo' essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8.
Commentari • 196
- 1. Le SU sui rimedi avverso la sentenza definitiva in caso di nullità per omessa citazionehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 279.84763
[…] Boni Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulle seguenti questioni, come formulate dall'ordinanza di rimessione della I Sezione (n. 20988/2020): «se, in caso di sentenza pronunciata in assenza, siano deducibili ex art. 670 c.p.p. le nullità assolute insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, ovvero se esse siano coperte dal giudicato, essendo piuttosto esperibile in relazione a tali situazioni unicamente il rimedio rescissorio di cui all'art. 629-bis stesso codice allo scopo di far valere, nel termine di trenta giorni, […]
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Giurisprudenza • +500
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- art. 670 cod. proc. pen.·
- opposizione·
- rescissione giudicato·
- inesistenza titolo esecutivo·
- incidente di esecuzione·
- art. 175 cod. proc. pen.·
- invalidità notificazione·
- decreto penale di condanna·
- restituzione nel termine