Articolo 650 del Codice di procedura penale
Articolo 554 terArticolo 554 ter
Versione
24 ottobre 1989
Art. 650. Esecutivita' delle sentenze e dei decreti penali 1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono piu' soggette a impugnazione.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente