2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono piu' soggette a impugnazione.
24 ottobre 1989
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono piu' soggette a impugnazione.
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- 1. Cassazione penale n. 3216/1997https://www.brocardi.it/ · 205.79175
(massima n. 1) Attesa la possibilità di formazione progressiva del giudicato penale, e considerato che l'irrevocabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.p., dà luogo, di regola, all'esecutività della decisione, deve ritenersi che, in presenza di capi di sentenza divenuti definitivi tanto con riguardo all'affermazione di responsabilità quanto con riguardo alla determinazione della relativa pena, legittimamente quest'ultima possa essere messa in esecuzione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che legittimamente, in un caso in cui si era proceduto per più reati uniti per continuazione, si fosse messa in esecuzione la pena relativa al reato base, in pendenza di giudizio di rinvio avente ad oggetto unicamente il reato satellite).
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Giurisprudenza • 249
- 1. Trib. Paola, sentenza 27/11/2025, n. 450Provvedimento: […] In particolare, si osserva che ai sensi dell'art. 650 c.p.p., “Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.” […]Leggi di più...
- estinzione del reato per morte del reo·
- interessi legali·
- art. 650 c.p.p.·
- svalutazione monetaria·
- art. 93 c.p.c.·
- spese di lite·
- passaggio in giudicato sentenza penale·
- ripristino pensione invalidità·
- art. 2 legge 92/2012