Sentenza 14 luglio 1999
Massime • 1
L'art.670, comma 1, c.p.p., nel demandare, fra l'altro, al giudice dell'esecuzione il compito di valutare "anche nel merito, l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato", intende riferirsi soltanto alle eventuali irregolarità riguardanti la dichiarazione di irreperibilità emessa dopo la pronuncia della sentenza e quindi potenzialmente idonee ad impedire il passaggio in giudicato della medesima, con esclusione, pertanto, di altre irregolarità concernenti l'irreperibilità dichiarata nel corso del procedimento di cognizione.
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1999, n. 5003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5003 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 14.7.1999
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 5003
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 11890/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) GG MO n. il 16.09.1942
avverso ordinanza del 07.12.1998 PRETORE di ALESSANDRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO Lette le conclusioni del P.G. Dott. BRUNO RANIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 7.12.1998 il Pretore di Alessandria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da GG MO, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza emessa l'1.6.1984 dal medesimo giudice, e fondata sulla asserita irregolarità della dichiarazione di irreperibilità dell'imputato. Lo EG aveva fatto presente che nel corso del processo egli era detenuto in Svizzera, ed il Pretore aveva motivato il rigetto sul rilievo che tale stato di detenzione non era stato documentato. Ricorre per cassazione il predetto EG, lamentando che il Pretore, una volta accertato che in effetti nel corso del processo egli era detenuto in Svizzera, avrebbe dovuto dichiarare la irritualità del decreto, con cui l'imputato era stato dichiarato irreperibile dopo la chiusura delle indagini preliminari, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza di condanna, producendo copia di un documento in lingua tedesca, affermando trattarsi del certificato di detenzione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sia perché tardivo, sia perché si tratta di questione non proponibile in sede esecutiva.
Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso non è ammissibile per la seconda delle ragioni prospettate dal P.G. L'impugnazione non si può infatti considerare tardiva, in quanto l'interessato aveva nominato un difensore di fiducia, al quale l'ordinanza pretorile non risulta essere stata notificata, per cui il termine per la proposizione del gravame non era decorso.
Non spetta però al giudice dell'esecuzione pronunciarsi sulla regolarità o meno del decreto di irreperibilità emesso, come nella specie, nel corso della fase del giudizio, essendo tale valutazione riservata al giudice di merito.
I compiti del giudice dell'esecuzione, elencati dalla legge nella disposizione di cui all'art.670 c.p.p., riguardano esclusivamente le questioni attinenti al titolo esecutivo.
Vero è che fra tali incombenze sono ricomprese anche le questioni riguardanti la dichiarazione di irreperibilità, ma allorché la legge annovera fra i compiti e le competenze del giudice dell'esecuzione le valutazioni, anche nel merito, dell'osservanza "delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato", allude chiaramente alle eventuali irregolarità riguardanti la dichiarazione di irreperibilità emessa dopo, e non prima, della pronuncia della sentenza.
Ciò si desume, da un lato, dal contenuto stesso della norma, avente ad oggetto le questioni attinenti al titolo esecutivo e, quindi, le irregolarità che impediscano il passaggio in giudicato della sentenza e, dall'altro, dall'esplicito riferimento alla irreperibilità "del condannato", espressione che non può che riguardare il soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata già pronunciata.
Questa Corte, del resto, ha già da tempo chiarito che "in sede di incidente di esecuzione, l'indagine affidata al giudice è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione. A tal fine, il giudice dell'esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'intrapresa esecuzione"; e, ancora, che "in sede di esecuzione non possono dedursi questioni concernenti la fase di cognizione, proponibili soltanto mediante i normali mezzi d'impugnazione ordinaria e straordinaria, dovendo le richieste da far valere nel procedimento di esecuzione riguardare esclusivamente l'esistenza del giudicato e la validità formale del titolo che legittima l'esecuzione penale". (In tal senso, v. Cass., Sez. I, sent. n. 3246 del 05-07-1995, Hulsmann;
Sez. IV, sent. n. 1599 del 16-11-1994, Asole;
Sez. II, sent. n. 5009 del 17-01-1994, Sinibaldi;
Sez. I, sent. n. 79 del 10-03-1992, Majolo;
Sez. I, sent. n. 3287 del 28-10-1991, Fortinelli ecc.). A nulla rileva che il giudice dell'esecuzione abbia nella specie respinto la domanda per un'altra ragione, e cioè per non avere l'interessato provato il suo stato di detenzione durante il processo, essendo comunque il ricorso inammissibile, dato che si tratta di questione non proponibile in questa sede.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che della somma, ritenuta congrua, di L. 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 1999