Sentenza 28 giugno 2001
Massime • 1
In tema di notificazione con il rito degli irreperibili, risulta correttamente eseguita la notifica della sentenza secondo le forme dell'art.159 del cod.proc.pen. allorché l'imputato si è volontariamente sottratto alla possibilità di ricevere le comunicazioni per essere evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto in altro procedimento, così che, in caso di mancata impugnazione della sentenza, il giudicato si è regolarmente formato e non è ammissibile la domanda di restituzione in termini presentata al giudice dell'esecuzione per far valere le nullità verificatesi nel giudizio di merito.
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 28996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28996 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 28/06/2001
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - N. 4621
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 008722/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DO CE N. IL 22/06/1963
avverso ORDINANZA del 12/01/2000 TRIBUNALE di LOCRI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata OSSERVA
1^. Con ordinanza del 12 gennaio 2000, il tribunale di Locri, adito in sede di esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da DO AN, volta a far dichiarare la nullità della sentenza di condanna di primo grado per nullità verificatesi nel corso del relativo procedimento, sul rilievo che all'imputato (e, per lui, risultato irreperibile, al suo difensore di ufficio) era stata correttamente effettuata la notifica dell'estratto contumaciale di essa, con la conseguenza che l'avvenuto passaggio in giudicato della predetta sentenza impediva all'imputato di dolersi delle eventuali nullità assolute verificatesi. La stessa ordinanza disattendeva poi la richiesta di riammissione in termini per la presentazione dell'impugnazione avverso la stessa sentenza, sul rilievo che essa non era concedibile, essendosi il condannato sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento, essendo evaso dagli arresti domiciliari cui si trovava per un altro procedimento (arg. ex art.175 comma 2 c.p.p.). Ricorre per cassazione il NO a mezzo del suo difensore di fiducia, il quale deduce, sotto vari profili di violazione di legge, che il tribunale di Locri avrebbe dovuto procedere alla notifica della sentenza nei modi e nelle forme di cui all'art. 161 c.p.p. e non previa ammissione del decreto di irreperibilità ai sensi dell'art. 159 c.p.p. e che, in ogni caso, l'imputato doveva essere rimesso in termini per la presentazione dell'impugnazione, non trovando applicazione nel caso in esame il disposto dell'art. 175 comma 2 c.p.p., che riguarda la volontaria sottrazione di un imputato agli atti del procedimento e non di altri procedimenti eventualmente pendenti.
2^. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero il tribunale di Locri ha fatto corretta e puntuale applicazione della regola da sempre operante nel nostro ordinamento che in sede di esecuzione non possono dedursi questioni concernenti la fase di cognizione proponibili soltanto mediante i normali mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria, dovendo le richieste da far valere nel procedimento di esecuzione riguardare esclusivamente l'esistenza del giudicato e la validità formale del titolo che legittima l'esecuzione penale (Cass., 13 dicembre 1993, Sinibaldi, in C.E.D. Cass., n. 197033).
Non contesta il ricorrente che, dopo la pronuncia della sentenza di condanna a otto anni di reclusione e lire 40 milioni di multa emessa nei suoi confronti, essendo stato lo stesso giudicato in contumacia, al fine di notificargli l'estratto della sentenza, il tribunale dispose ulteriori ricerche volte ad individuare il suo luogo di residenza, all'esito delle quali emise decreto di irreperibilità e gli nominò un difensore di ufficio, presso il cui domicilio fu notificata la sentenza di condanna. Non essendo stata proposta impugnazione, la sentenza è passata in giudicato e, in quanto tale, impedisce possa darsi rilevanza a nullità assolute indubbiamente verificatesi nel corso del giudizio di cognizione (il NO - dà atto l'ordinanza impugnata - è stato condannato erroneamente in contumacia).
Le doglianze avanzate in particolare nei confronti del decreto di irreperibilità emesso dal tribunale dopo la pronuncia della sentenza di condanna sono assolutamente infondate. Il decreto - come dà atto lo stesso giudice dell'esecuzione - è stato emesso nel rispetto delle forme previste dall'art. 159 c.p.p. e previo esperimento di tutti gli adempimenti previsti da questa disposizione, sicché non si comprende il motivo per cui avrebbe dovuto seguirsi la procedura prevista dall'art. 161 comma 4 c.p.p., che offre sicuramente meno garanzie di quella prevista per il caso di irreperibilità.
Altro e diverso problema è quello della restituzione in termini, che è stata negata facendo anche qui corretta applicazione dell'art. 175 comma 2 c.p.p., secondo cui "non può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione... quando la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169, l'imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.
Vi è la prova certa agli atti che il ricorrente, alla data di notifica della sentenza di cui trattasi con il rito degli irreperibili (13 luglio 1998), era evaso dagli arresti domiciliari cui era stato sottoposto in un altro procedimento (nota del 9 luglio 1998 dei CC. di Ginosa), mettendosi così, per fatto proprio, in condizione di non poter conoscere la sentenza stessa (cfr. Cass., 4 ottobre 1989, Del Deo). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso, azzardato e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 1.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2001