Versione
2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
>
Versione
17 maggio 2014
17 maggio 2014
>
Versione
22 agosto 2014
22 agosto 2014
>
Versione
1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
>
Versione
3 novembre 2023
3 novembre 2023
Art. 420-bis. (Assenza dell'imputato). 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non e' presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza:
a) quando l'imputato e' stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;
b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.
2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza e' dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalita' della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.
3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato e' stato dichiarato latitante o si e' in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. ((307)) 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente e' rappresentato dal difensore.
5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e' revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare.
L'imputato e' restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto:
a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto;
c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.
7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.
--------------- AGGIORNAMENTO (307)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 settembre - 26 ottobre 2023, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498 , quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, e' impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa".
a) quando l'imputato e' stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;
b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.
2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza e' dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalita' della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.
3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato e' stato dichiarato latitante o si e' in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. ((307)) 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente e' rappresentato dal difensore.
5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e' revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare.
L'imputato e' restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto:
a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si e' trovato nell'assoluta impossibilita' di comparire in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto;
c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.
7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.
--------------- AGGIORNAMENTO (307)
La Corte Costituzionale, con sentenza 27 settembre - 26 ottobre 2023, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale , nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498 , quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, e' impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa".
Commentari • 396
- 1. La partecipazione dell'imputato al procedimento penaleAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2021 · 281.9217
[…] La questione di Diritto rimessa a Cass., SS.UU., 28 novembre 2019, n. 23948 è la seguente: “ se, ai fini della pronuncia della dichiarazione di assenza di cui all' Art. 420 bis Cpp, integri di per sé presupposto idoneo l' intervenuta elezione, da parte dell' indagato, di un domicilio presso il difensore d' ufficio nominatogli, o, laddove non lo sia, possa comunque diventarlo nel concorso di altri elementi indicativi con certezza della conoscenza del procedimento o della volontaria sottrazione alla predetta conoscenza o di suoi atti “. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 881Provvedimento: […] Il ricorrente non contesta la ritualità della dichiarazione di assenza a norma dell'art. 420 bis cod. proc. pen., né di non essere stato a conoscenza del processo penale a suo carico, ma lamenta di non essere stato correttamente notiziato, […] nel delineare le differenze, ha precisato: quanto all'ambito applicativo, che la richiesta di rescissione può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza di restituzione non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell'imputato o di persona da lui delegata e in quello in cui vi sia stata, […]Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 629-bis cod. proc. pen.·
- art. 107 cod. proc. pen.·
- difesa tecnica effettiva·
- rescissione del giudicato·
- art. 420 bis cod. proc. pen.·
- art. 37 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150·
- art. 89 D. Lgs. n. 150 del 2022·
- art. 420-bis cod. proc. pen.·
- art. 28 disp. att. cod. proc. pen.·
- restituzione nel termine·
- art. 97 cod. proc. pen.