Sentenza 19 gennaio 1994
Massime • 9
In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l'art. 172 cod. pen. individua il relativo "dies a quo" nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta "irrevocabile", aggettivo, quest'ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo. (Fattispecie in cui la difesa del ricorrente sosteneva che il principio della formazione progressiva del giudicato, conseguente ad annullamento parziale dell'impugnata sentenza da parte della cassazione, ex art. 545, comma primo, cod. proc. pen. del 1930, contrasterebbe con il disposto dell'art. 172 cod. pen., che postula l'esistenza di un unico "dies a quo" dal quale comincia a decorrere il termine prescrizionale della pena; la cassazione ha ritenuto infondato tale assunto sul rilievo che la "definitività" del giudicato va distinta dalla sua "eseguibilità", la quale, nel caso appunto di giudicato "parziale", è differita al successivo momento in cui la sentenza sia divenuta definitiva in ogni sua parte).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 152 e 545, primo comma, cod. proc. pen. del 1930 sollevata in relazione all'art. 27, comma terzo, Cost., sul rilievo che essendo la esecutività della sentenza di condanna, relativamente alle parti coperte dal giudicato parziale, differita al momento in cui la stessa sia divenuta definitiva in ogni sua parte e, quindi, anche oltre i tempi di prescrizione, ciò comporterebbe che il momento della espiazione verrebbe procrastinato contro le stesse finalità rieducative del condannato cui è subordinata, secondo il dettato costituzionale, la sanzione penale. Infatti il principio di umanizzazione della pena, fissato nel terzo comma dell'art. 27 Cost., concerne le modalità di espiazione della pena inflitta e le finalità di emenda che, suo tramite, il legislatore si è anche proposto, ma non ricomprende anche la individuazione del momento iniziale della espiazione della pena.
In tema di annullamento parziale della sentenza impugnata da parte della cassazione, il principio della formazione progressiva del giudicato - desumibile da una corretta interpretazione del disposto dell'art. 545 comma primo cod. proc. pen. del 1930 (e parallelamente dell'art. 624, comma primo, nuovo cod. proc. pen.) - che ne importa la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato e non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che esclude la operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'art. 152 cod. proc. pen. del 1930 (e l'art. 129 nuovo cod. proc. pen.), che pur prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la "barriera del giudicato", essendosi per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il loro "iter" processuale.
In tema di contrabbando, la circostanza aggravante prevista dall'art. 295, comma secondo, lett. c) d.P.R. 23 gennaio 1973 N. 43 per il caso in cui il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, ha carattere oggettivo e può comunicarsi, ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 59 cod. pen., a tutti i concorrenti, anche nell'ipotesi in cui il reato connesso sia estinto.
L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche se sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza dopo la detta sentenza. (Nella specie il mutamento di giurisprudenza atteneva al criterio cui deve aversi riguardo per individuare la violazione da ritenersi più grave ai fini della determinazione della pena per il reato continuato).
Il divieto della "reformatio in peius" fissato dall'art. 515 cod. proc. pen. del 1930 non può condizionare i poteri di cognizione e di decisione del giudice del gravame che, infatti, è legittimato a dare al reato una definizione giuridica diversa ed anche più grave di quella attribuitagli dal giudice che ha pronunciato la impugnata sentenza e, nel caso in cui sia stato richiesto dall'appellante il riconoscimento del vincolo della continuazione, ad individuare, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., la violazione più grave, con l'unico limite, fissato dalla stessa norma, di non irrogare, nel primo caso, una pena di maggiore entità o gravità rispetto a quella già inflitta e, nell'altro, di determinarla, conformemente alla finalità dell'istituto, in misura complessivamente inferiore alla quantità che risulterebbe, in applicazione della regola del cumulo materiale, dalla sommatoria delle singole pene inflitte per i singoli reati. Il divieto suddetto concerne, infatti la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione della stessa nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti a seguito del dedotto gravame o, nel caso di giudizio di rinvio, del disposto annullamento.
L'autorità di una cosa giudicata non va scambiata con l'esecutorietà di una decisione, perché l'esecutorietà non è sufficiente ad attribuire ad un provvedimento la suddetta autorità e, talvolta, neppure il carattere della irrevocabilità mentre vi possono essere decisioni aventi autorità di cosa giudicata senza essere in tutto o in parte eseguibili. In particolare, con riferimento all'ipotesi della formazione progressiva del giudicato, conseguente ad annullamento parziale dell'impugnata sentenza da parte della cassazione, il differimento della "eseguibilità" della sentenza anche nelle parti non annullate ad un tempo successivo - ossia a quello in cui la sentenza sia divenuta definitiva in ogni sua parte - deve ritenersi del tutto legittimo giacché mentre la eseguibilità della sentenza di condanna va posta in relazione alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo e, quindi, alla materiale e giuridica possibilità della esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto, l'autorità di cosa giudicata attribuita ad una o più statuizioni contenute nella stessa sentenza di annullamento parziale è conseguente all'esaurimento del relativo giudizio e prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 152, 544 e 545, primo comma, cod. proc. pen. del 1930 (e dell'art. 129 nuovo cod. proc. pen.) sollevata sul rilievo che la opponibilità, nel giudizio di rinvio, del giudicato parziale, formatosi su questioni non interessate dall'annullamento, alla operatività dell'art. 152 cod. proc. pen. del 1930, da un lato, realizzerebbe una situazione di disparità di trattamento, denunciabile come violazione dell'art. 3 Cost., rispetto alla analoga situazione che si verificherebbe nel giudizio di appello, nel quale, pur essendo l'ambito della cognizione del giudice determinata dal "devolutum", si riconosce l'operatività del suddetto art. 152 pur quando l'impugnazione non abbia investito la sussistenza del reato o la responsabilità dell'imputato, e, dall'altro, violerebbe il principio di cui al secondo comma dell'art. 27 Cost., in quanto il prevenuto verrebbe ad essere considerato colpevole prima della condanna definitiva. Invero deve escludersi la sussistenza, nella specie, della asserita violazione del principio di uguaglianza, giacché questa è configurabile solo nel caso in cui a situazioni eguali corrisponda una irragionevole e, quindi, ingiustificata, diversità di trattamento, mentre il sistema processuale conferisce connotazioni peculiari e differenziate al giudizio di appello ed a quello di rinvio con conseguente esclusione di qualsiasi ingiustificata disparità di trattamento. Egualmente deve escludersi che esista contrasto tra l'art. 545, comma primo, cod. proc. pen. del 1930 e l'art. 27, comma secondo, Cost., atteso che la norma ordinaria in questione non potrà mai derogare o contrapporsi al precetto costituzionale dal momento che essa riscontra nel suo significato più ampio il concetto di "condanna definitiva" di cui alla norma costituzionale, attribuendo il crisma della irrevocabilità solo alle parti non annullate della sentenza e non connesse con quelle annullate che, con autorità di cosa giudicata, eppertanto in maniera "definitiva", abbiano accertato la sussistenza del fatto ed abbiano riconosciuto la responsabilità dell'imputato, nei cui confronti, quindi, il problema della presunzione di non colpevolezza non risulta neppure proponibile.
Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 545 cod. proc. pen. del 1930, concernente l'annullamento della impugnata sentenza da parte della cassazione, per "parti non annullate della sentenza" devono intendersi quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente, completato l'"iter" processuale e che hanno, così, acquistato, perché definitive, "autorità di cosa giudicata", mentre il rapporto di "connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza deve intendersi, fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 45 stesso codice, come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata. (La Cassazione ha altresì affermato che per "parte" della sentenza deve intendersi qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale).
Commentari • 16
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/01/1994, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1994 |
Testo completo
60 4 4
REPU BBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 19.1.1994
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 2
Dott. Presidente Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA
1. Dott. UI GUASCO Consigliere REGISTRO GENERALE
N. 13276/93 2. Arnaldo VALENTE
3.
->> Vincenzo ARCHIDIACONO
-> Vito ALIANO 4. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Giuseppe CONSOLI 5.
Rilasciata copia studio
6. >> Brunello DELLA PENNA (rel.) al SIG.
7. Pasquale LA CAVA per diritti 16000
8. UM AN IL CANCELLIERE
ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA
UFFICIO COPIE
Rilasciata Acopia studio sul ricorso proposto da al PeiG. Angelwee per diritti 48000 1) LL AO n. a Firenze il 4.7.1935
ZAPK+ 1994 2) MA Giuseppe n. a Bari il 18.11.1948 IL CANCELLIERE
3) UL NI n. a Bagno a Ripoli il 23.8.1938 CORRIES
L16000 FS avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Toring 19 MAG. 1994 IL CANCELLIERE in data 22.2.1993;
A. Spinosi Roma
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
dott. Brunello della ENna;
Udito, per la parte civile, l'avv.
Avvocato Udito il Pubblico Ministero in persona dell 'Sostitute=Procuratore
Generale dott. Claudio Aponte;
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi dichiarando in-
fondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale;
Udito il difensor e Avv. Alfredo Angelucci del foro di Roma - Osserva in fatto e in diritto = 1. Il 12 aprile 1977 militari della
g.d.F. rivenivano in un serbatoio aereo posto all'interno dello stabilimento della "Chocchi
produttrice di liquori e vini S.p.A." di Asti,
90 ettolitri di prodotto con le aromatizzati,
apparenti caratteristiche dell'etere solforico,
che sottoposto ad analisi risultava essere alcool etilico mescolato con circa il 6% di etere solforico.
Il prodotto veniva sequestrato non
risultando il quantitativo di alcool (soggetto a
"movimentazione vigilata" perchè merce fiscalmente pregiata) in carico nei registri della società e neppure assistito da fatture di acquisto.
Coinvolti nella vicenda, giuridicamente qualificata come contrabbando interno, risultavano
gli azionisti AL DR (successivamente deceduto), LL AO, investito anche della funzione di amministratore delegato della società,
UL NI, titolare, inoltre, della ditta
Etesol fornitrice dell'alcool e già socio del
UL nella "distilleria Fiorentina" che aveva
cessato la sua attività nel 1975, nonchè SA
UI il quale aveva provveduto al trasporto. 4
dell'alcool e curato nella mattinata dello stesso
12 aprile 1977 al travaso del prodotto dall'autobotte nella cisterna.
Il successivo 19 aprile 1977 gli agenti incaricati di controllare le operazioni di travaso in recipienti del liquido dal serbatoio
esigenze di maggiormente idonei a garantire sicurezza constatavano la sostituzione del liquido a suo tempo sequestrato, previa manomissione del sigillato sistema di chiusura del contenitore, con altro formato da etere solforico in ragione dell'80% e di alcool etilico nella misura del 20%.
Il 17 giugno 1977 il Tribunale di Asti
dichiarava il fallimento della Cocchi S.p.A. dal cui patrimonio risultavano distratti l'anzidetta grossa partita di alcool ed altri beni (in particolare un alambicco e 1. 190,29 di estratti ed essenze).
sopra iniziava i.Per fatti di cui si procedimento penale per ¨ reati di contrabbando interno di 1. 8.190 di alcool etilico, ex artt.
292 e 295 pp. e cpv. lett. c, D.P.R. 23.1.1973, n.
43 (capo E); di violazione aggravata di sigilli,
di cui agli artt. 61 n. 2 e 349, C. 1 e 2 CP.
(capo F) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale, -- 5
216 RD. n 267 con ai sensi dell'art. 16.3.1942,
riferimento ai surriportati episodi di distrazione
(capi G.H.I.).
In sede di inventario fallimentare restava, inoltre, accertata in data 30 gennaio
1978 la sottrazione di 1. 7.201,43 di alcool etilico effettuata mediante la sua sostituzione.
con acqua dai fusti sigillati nei quali si trovava e di cui soltanto quattro risultavano conservato integri. Anche per detti fatti veniva esercitata l'azione penale nei confronti del LL e del
UL che si concretizzava nelle imputazioni di delle suindicate contrabbando interno aggravato alcool (capo A), di violazione dei qualità di sigilli aggravato ex art. 61, n. 2 C.P. (capo B) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa-
,
mente alla distrazione del prodotto contrabbandato
(capo D). Con sentenza 14 marzo 1985 il Tribunale
in particolare, responsabili, di Asti dichiarava,
in ordine: al reato di contrabbando interno sub E relativo ai 1. 8.190 di alcool etilico sequestrati il
12.4.1977, il LL il UL ed il SA;
1
.
6 -
ai connessi reati di violazione dei sigilli e di bancarotta fraudolenta per distrazione della suindicata partita di alcool di cui al capi F e G,
il LL e il SA;
ai reati di contrabbando interno dei alcool sostituiti con acqua ed a quantitativi di quelli connessi di violazione dei sigilli e di
bancarotta fraudolenta sub A Be D il LL e il UL;
ed al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione delle partite di essenze e di estratti
di cui al capo I il solo LL.
Il Tribunale unificava sotto il vincolo della continuazione i reati di contrabbando ex art. 8 L. 7.1.1929, n. 4 ed, a sensi dell'art. 81
quelli comuni efallimentari condannava e C.P.,
di Giustizia con gli imputati a ritenute pene applicazione delle pene nei loro confronti
29 C.P. e 216, accessorie previste dagli artt.
Condannava, infine, u.c. Legge fallimentare.
predetti in favore dell'amministrazione finanziaria costituitasi parte civile al
risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede ed alla refusione delle spese di Giustizia.
In data 11 aprile 1991 la Corte di -· 7 ·
Appello di Torino, in parziale riforma
dell'impugnata sentenza, ravvisava il nesso della continuazione tra tutti i reati di cui gli imputati erano stati riconosciuti colpevoli e
rideterminava le relative pene in anni 4 di reclusione e L. 113.000.000 di multa per il
LL, in anni 3, mesi 6 di reclusione e L
112.700 .000 di multa per il UL ed in anni
3, mesi 5 di reclusione e L. 110.200.000 di multa nei confronti di per il individuandoSA,
tutti gli imputati la violazione più grave nel.
reato di contrabbando interno indicato nel capo E.
della rubrica e fissando la pena base in relazione anni a detto reato nella ugual misura di 3 di milioni di multa. reclusione e L. 110.000.000
Conseguentemente dichiarava parzialmente condonata la pena inflitta in applicazione del D.P.R. n.
413/1978 e del D.P.R. n. 394/1990 tenuto conto che solo tale ultimo provvedimento di clemenza aveva considerato tra le pene condonabili anche quelle.
comminate per i reati finanziari coprendole nella misura di due anni di reclusione e di L.
10.000.000 di multa.
La Corte disattendeva, invece,
l'ulteriore richiesta avanzata dalla difesa di 8
del vincolo della ritenere l'esistenza continuazione anche tra gli anzidetti reati e quelli analoghi di cui alla sentenza 11 marzo 1988.
della Corte di Appello di Firenze con la quale il
LL, il UL ed il SA erano stati riconosciuti colpevoli del reato di contrabbando.
interno aggravato di alcool etilico proveniente
⠀ dal mercato clandestino, realizzato tra ditte di fornivano documentazione. Livorno, che ideologicamente falsa (bolletta di legittimazione
C/39) e le ditte "La Fiorentina" e "Cocchi S.p.A."
dei predetti imputati LL e UL e del
concorrente reato di falso ideologico, aggravato sensi dell'art. 61 n. 2 C.P.. Pertanto, il
LL e il UL venivano condannati alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione e L.
52.500.000 di multa ciascuno, previa unificazione degli anzidetti reati sotto il vincolo della continuazione ed identificazione nel falso ideologico della violazione più grave ex art. 81
" mentre il SA riportava condanna alla C.P
pena di anni 2 di reclusione per il solo reato di in quanto quello concorrente di falso,
contrabbando era risultato estinto per concesse prescrizione in conseguenza delle 9
attenuanti generiche e dell'effettuato giudizio di
...
valenza; con applicazione del condono di cui ai
D.P.R. n. 413/1978, n. 744/1981 e n 865/1986 a delle pene inflitte al parziale copertura
LL e al UL ed a copertura totale solo di quella applicata al SA, essendosi formato
il giudicato prima dell'entrata in vigore del
DP.R. n. 394/1990 concernente anche le pene relative a reati finanziari.
Con sentenza 28 febbraio 1992 la Corte
di Cassazione annullava, tra l'altro, la sentenza della Corte di Appello di Torino limitatamente
alla non ritenuta continuazione tra i fatti oggetto del relativo processo e quelli definiti con la summenzionata dellasentenza Corte di
Appello di Firenze nonchè in ordine alla
delidentificazione contrabbando come. reato più
grave ex art. 81 C.P. e rinviava il giudizio ad altra sezione della stessa Corte di Appello di
Torino. Rilevava, in particolare, la Corte di
legittimità la mancanza di motivazione in ordine alla scelta del contrabbando come violazione più
grave ai fini della continuazione nonostante che al riguardo fosse stato formulato uno specifico motivo di appello con il quale si indicavano come 10 -
fallimentari, "stante anche la tale i reati maggiore gravità della sanzione massima per essi prevista".
Sicchè, se pur era vero "che nel reato continuato per stabilire quale sia la violazione più grave non deve farsi ricorso al criterio della comparazione dei massimi edittali delle pene previste per le singole violazioni concorrenti,
calcolate per i comesingoli reati qualificati nella fattispecie concreta ma deve farsi
riferimento all'esito finale del processo di concretizzazione normativa perchè è la pena più
che costituisce inflitta in concreto grave espressione della maggiore gravità della
violazione cui la pena si riferisce; era
mancanza qualsiasi altrettanto chevero la di motivazione in ordine alla scelta effettuata rendeva impossibile il doveroso controllo
sull'operato del giudice di merito, così imponendo l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio
per giudizio.nuovo Che, seconda analoga statuizione adottata dalla Corte ex art. 543 e 545
C.P.P., doveva concernere anche la confermata responsabilità del SA in ordine ai reati di violazione di sigilli e di bancarotta fraudolenta
Adeer ENny - 11--
sub Fe G, attesa la "manchevole" motivazione con la quale la questione era stata trattata dai giudici di appello.
Con sentenza 22 febbraio 1993 la Corte
di Appello di Torino, nel giudizio celebrato ex art. 544 C.P.P., disattendeva preliminarmente la richiesta. avanzata dalla difesa, con memoria depositata prima della udienza, di dichiarare_ex
C.P.P art. 152 La estinzione per prescrizione dei reati di contrabbando e di violazione dei sigilli di cui ai capi Ee B della rubrica,. dovendosi escludere la operatività di cause estintive, da far valere
in forza dell'art 152 C.P.P, laddove, prima ancora della loro verificazione, si era formato a' sensi dell'art. 545 C.P.P. il giudicato sulle questioni concernenti la sussistenza dei reati stessi e la correlativa responsabilità degli imputati. Come si era verificato nella specie in forza della
sentenza della Suprema Corte che aveva, infatti,
rigettato il ricorso proposto al riguardo dai predetti.
In relazione alle questioni specificamente alrimesse suo giudizio con la
sentenza di rinvio la Corte, in parziale riforma della sentenza 14 marzo 1985 del Tribunale di - 12 -
Asti, assolveva il SA per non aver commesso
il fatto. dai suddetti reati di violazione di fraudolenta sub F e Gj sigilli e di bancarotta ravvisava la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati di cui alla impugnata sentenza e quelli indicati nella sentenza, ormai
definitiva, pronunciata in data 13 marzo 1988 dalla
1. Corte di Appello di Firenze;
riteneva quale violazione più grave ai fini della continuazione il contrabbando aggravato precisato nel capo E
della sentenza del Tribunale di Asti in relazione al quale determinava la pena base nella ugual misura per tutti gli imputati di anni 3 di
reclusione e L. 100.000.000 di multa e rideterminava le singole pene nella misura di anni
4, mesi 8 di reclusione e L. 132.900.000 di multa per ilcellerini;
di anni 4, mesi 6 di reclusione e
132.700.000 di multa per il UL e di anni 4.
mesi 6 di reclusione e L 100.000.000 di multa 3,
per il SA. Applicava l'indulto concesso con
il DP.R. 4.8.1978, n. 413 e con il DP.R.
22.12.1990, n. 394, rispettivamente, a copertura totale delle pene concernenti i reati compuni e
fallimentari come, applicate aumento per la
continuazione e nel limite di anni 2 di reclusione 13 -
e L 10.000.000 di multa a copertura di quelle relative ai reati finanziari inflitte anche per la violazione più grave.
infine, manifestamente Dichiarava,
eccezione di illegittimità la infondata costituzionale concernente la ritenuta limitazione della operatività dell'art. 152 CP.P. nel giudizio di rinvio per effetto del "giudicato parziale":
sollevata dalla difesa degli imputati.
Ricorrevano per cassazione il LL,
il UL e il SA che, con distinti motivi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione dell'impugnata sentenza.
Assumevano più specificamente i ricorrenti nel primo motivo concernente
"violazione dell'art 152 (ora 129) del C.P.P./1930
e degli artt. 544 e 545 C.PP. e la eventuale incostituzionalità dell'art. 152 C.P.P. per con 3 e 27, 2 C., della contrasto gli artt.
Costituzione", che la Corte di Appello-non aveva dichiarato la prescrizione dei reati di contrabbando e di violazione dei sigilli, come
avrebbe dovuto fare a sensi dell'art. 152
C.P.P./1930 (applicabile nella specie a' sensi
dell'art. 241 28.7.1989,D.L.Vo n. 271) pur 14 -
-
essendo decorsi alla data del 18 giugno 1992 e,
cioè, prima della decisione adottata in sede di rinvio quindici anni dall'ultimo dei reati (quello di bancarotta) legati tra di loro dal vincolo nulla rilevando, perchè della continuazione, a giuridicamente infondata la circostanza richiamata
Y
in sentenza dell'avvenuta formazione del giudicato parziale affermata dalla Corte sul rilievo che l'annullamento della Cassazione non riguardava profili di configurabilità dei fatti reato né di ascrivibilità di essi ai ricorrenti (salva per il
SA la violazione dei sigilli e la bancarotta sub F e G da cui lo stesso era stato assolto con ampia formula).
Contestavano, pertanto, i ricorrenti l'interpretazione dell'art. 545, C. 1, C.P.P.
sostenuta in sentenza in adesione a quanto affermato in merito dalle S.U. della Suprema Corte
con la sentenza 23.11.1990 (ric. Agnese ed altri)
assumendo che la nozione™ di cosa giudicata parziale e di progressivaformazione del
giudicato, inaccettabili sul piano sistematico, si ancorava alla equivoca dellalettera norma in
relazione alla quale era stato enunciato il
principio per cui la irrevocabilità della
Orde r Perry 15 -
decisione si forma non solo in rapporto ai capi
_della sentenza non assoggettati all'annullamento ma anche con riguardo alle disposizioni interne
_delle singole imputazioni.. Mentre _andava
_riaffermato il contrapposto principio che non
_esiste. "una irrevocabilità parziale perchè
l'intangibilità del decisum ed i suoi effetti
_ vincolanti e preclusivi sono ricollegati dalla legge alla pronuncia del giudice nella sua
- interezza"..
Subordinatamente al mancato accoglimento del motivo, a seguito della confermata
-interpretazione dell'art. 545, 1 c. C.P.P. nel senso seguito dal giudice del rinvio in adesione all'insegnamento delle S.U., riproponevano i
ricorrenti eccezione di illegittimità
costituzionale degli artt 152, 544 e 545, 1 C.,
C.P.P./1930 (e dell'art. 129 C.P.P./1988) per contrasto con gli artt. 3 e 27, 2 c. Cost.. In quanto la opponibilità nel giudizio di rinvio del giudicato parziale, formatosi su questioni non
interessate dall'annullamento, alla operatività
dell'art. 152 C.P.P. realizzerebbe una situazione di disparità di trattamento, denunciabile come
violazione dell'art 3 della Costituzione, rispetto - 16
alla analoga situazione che si verifica nel
à giudizio di appello. Nel quale, pur essendo
l'ambito della cognizione del giudice adito determinata dal "devolutum", si riconosce
152 C.P.P. pur quando. : l'operatività dell'art.
l'impugnazione non abbia investito la sussistenza del reato o la responsabilità dell'imputato.
Mentre se ·l'art. 152 C.P.P. dovesse essere interpretato quanto alla sua efficacia nel-
senso fatto proprio dalla Corte di rinvio "ne
che⠀ discenderebbe il legislatore avrebbe
considerato l'ipotesi di un prevenuto da
considerarsi colpevole prima della condanna
definitiva", laddove l'art. 576 C.P.P./1930 (e l'attuale art. 648) non consente alcun dubbio sul significato e sulla portata dell'art. 27 della
Costituzione".
Con il secondo motivo di ricorso veniva dedotta una specifica censura concernente la
posizione del solo SA sotto il profilo che essendo stato il predetto assolto dalla
concorrente imputazione di violazione di sigilli ed essendo così venuta meno l'aggravante rappresentata dalla connessione con un delitto contro la P.A. il reato di contrabbando
па шквиц 17 -
ascrittogli- si_ ..sarebbe dovuto dichiarare prescritto in quanto il principio del carattere oggettivo dell'aggravante in questione e della sua conseguente. comunicabilità ai concorrenti non potrebbe più operare in caso di assoluzione dal
-delitto connesso, in forza del quale viene
giustificata- l'applicabilità dell'aggravante stessa. Donde la richiesta di annullamento senza rinvio in ordine a detta imputazione perchè
estinta per prescrizione, maturatasi, nella
specie,· nel più breve periodo di set'te anni e
-mezzo, interamente decorso.
Si rilevava, inoltre, nel ricorso che l'aver il SA fruito nel giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Firenze,
con riferimento alla sua più modesta
partecipazione ai fatti, delle attenuanti
generiche avrebbe dovuto comportare da parte del giudice del rinvio la verifica della eventuale
ricorrenza delle condizioni necessarie per la concessione delle stesse in ordine al contrabbando di cui al capo E della sentenza del Tribunale di
Asti. A nulla rilevando al riguardo la statuizione di rigetto della Corte Suprema circa le doglianze formulate nel ritoryo. a suo tempo proposto contro 18 -
la prima sentenza della Corte di Appello di Torino.
che dette attenuanti aveva negato a fronte dell'ampiezza della indagine che con la sentenza.
: di annullamento era stata demandata al giudice del rinvio.
Il che legittimava la richiesta- di
annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
Nel terzo motivo incentrato sulla T
asserita violazione degli artt. 515 e 544 C.P.P.
con riferimento all'art. 81, 1° C., C.P ed alla applicazione del condono alla pena concernente la violazione più grave ritenuta in sentenza e nel quarto motivo nel quale si denunciava la illogicità e la contraddittorietà della motivazione circa la configurazione del
contrabbando sub E come reato più grave, i
ricorrenti si dolevano, in sintesi, del fatto che nel rideterminare la pena complessiva per il reato continuato la Corte aveva individuato come
violazione più grave, appunto, il contrabbando e non il falso ideologico, come invece, effettuato,
con sentenza divenuta irrevocabile, dalla Corte di
Appello di Firenze con maggior coerenza alla reale entità dei fatti ed al livello dei massimi di pena edittalmente previsti per i reati suddetti. Per
P - 19 -
cui la Corte era pervenuta ad un risultato,
supportato peraltro da motivazione insufficiente ed illogica, che si poneva in stridente contrasto con il principio del "favor rei" e con il divieto
Sicuramente violato della "reformatio in pejus"..
_____ di quest'ultimo... in relazione... all'ambito operatività dell'indulto, che, in relazione ai numerosi provvedimenti di clemenza emessi dal 1978
al 1990, avrebbe integralmente coperto la pena ove
.la stessa nella sua misura di base fosse rimasta correlata al reato comune di falso ideologico secondo le scelte operate dalla Corte di Appello
di Firenze e non al reato finanziario individuato,
invece come violazione più grave dalla Corte di
Appello di Torino che l'aveva, inoltre,
determinata in misura eccedente i due anni di reclusione.
Nella memoria difensiva depositata in
data 8 settembre 1993 i ricorrenti ribadivano e precisavano le doglianze già esposte prospettando un ulteriore profilo di incostituzionalità degli artt. 152 e 541, 1° C., C.P.P./1930 in relazione all'art. 27, 3° C., della Costituzione in quanto parziale , differendo la giudicatol'asserito esecutività della sentenza di condanna al momento - 20
in cui la stessa sia divenuta definitiva in ogni sua parte e, quindi, anche oltre i tempi di prescrizione, comporta ilche momento della
⠀ espiazione venga procrastinato contro le stesse
1
finalità rieducative del condannato cui 0
)
preordinata, secondo il dettato Costituzionale la sanzione penale.
Alla udienza pubblica del 27 settembre.
1993 la quarta Sezione ENale della Corte Suprema
di Cassazione, cui il ricorso era stato assegnato per il giudizio, rilevato che in tema di reato
continuato il dibattito sulla individuazione della violazione più grave in presenza di reati di
natura sia omogenea che eterogenea non era cessato marzo 1992, n. 4901 neanche dopo la sentenza 27
delle Sezioni Unite, secondo la quale l'unico
determinarne concetto il criterio certo per consisteva nel riferirsi alle valutazioni astratte compiute dal legislatore in ordine alle pene
concernenti i singoli reati, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite per dirimere l'ormai insorto contrasto giurisprudenziale in materia conseguente talune sempplici della a decisioni da Sezioni
Cassazione in difformità dai suindicati principi.
Con decreto presidenziale in data 18
Meu Perry - 21--
_novembre 1993 il ricorso veniva assegnato per il giudizio a queste Sezioni ENali Unite.
Il 21 dicembre 1993 la difesa depositava memoria_ di _conclusioni".. .in _ cui " nuova.
_ ulteriormente illustrava i motivi già esposti e
_ definitivamente puntualizzava le richieste
avanzate con particolare riferimento alle dedotte.
questioni di costituzionalità concernenti il contrasto con _i_principi di uguaglianza,. di non di umanità della pena che la colpevolezza… – e pretesa operatività - limitata dell'art. 152
C.P.P./1930, conseguente al "giudicato parziale"
.formatosi a seguito di sentenza di annullamento con rinvio, inevitabilmente comporterebbe.
2. La difesa ha riproposto con il primo motivo di ricorso la questione concernente
l'applicabilità nel giudizio di rinvio dell'art.
152 C.P.P./1930 (nonchè dell'art. 129 C.P.P./1988)
con riferimento a di estinzione cause del reato
venute in essere dopo la sentenza di annullamento parziale anche quando nonle "parti" annullate
della impugnata sentenza riguardino la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato e non si trovino in rapporto di connessione essenziale
- con quelle fatte oggetto di annullamento e, - 22 -
quindi, di riesame, così radicalmente dissentendo_
da affermatoquanto con reiterate e conformi pronunce da queste Sezioni ENali Unite. Le quali,
richiamandosi ad iniziale orientamento _della.
giurisprudenza di legittimità ben radicato fino.
160, quando era stato contraddetto da agli anni cui la "res altro filone giurisprudenziale per iudicata" è quella che inerisce alla sentenza nella sua interezza e si realizza quando la stessa divenuta irrevocabile a' sensi dell'art 576
C.P.P. (donde la perdurante operatività dell'art. 152 C.P.P. nel caso di annullamento parziale che implicherebbe per le parti non annullate della
sentenza una mera preclusione processuale) hanno ritenuto, invece, la formazione progressiva del giudicato nella summenzionata ipotesi, di per sé
ostativa dell'applicabilità dell'art. 152 C.P.P.
Dapprima con la sentenza 18 febbraio 1988 (ric.
Rabito), nella quale, rimettendo al giudice del rinvio le statuizioni concernenti la sola misura della pena in ordine al reato di cui all'art. 416
C.P. hanno cheprecisato rispetto ad esso la
condanna era divenuta definitiva per effetto della sentenza di poi,annullamento parziale e, con
motivazione specificamente mirata sulla questione, I 23
essendone stato richiesto l'intervento proprio per dirimere il contrasto giurisprudenziale rilevato in materia con particolare riferimento alla operatività dell'art. 152 in ordine alle cause di estinzione del reato intervenute 0, comunque,
ipotizzabili dopo l'annullamento parziale, con le
sentenze 23 novembre 1990 (ric. Agnese ed altri)
ed 11 maggio 1993 (ric Ligresti ed altri).
Orbene. la difesa, nella molteplicità
degli scritti apresentati sostegno delle sue
tesi, ha contestato le decisioni suddette insistendo, peraltro, senza autentici spunti di novità, ad eccezione delle proposte questioni di legittimità costituzionale, sugli argomenti e sulle obiezioni che con le suddette sentenze sono stati disattesi e superate proprio in relazione ad uno dei temi centrali del ricorso (perchè ad esso si correla quello della possibile formazione del giudicato parziale o della sopravvenienza di una concernente processuale) la mera preclusione definizione di "parte" della sentenza di cui
all'art. 545 C.P.P./1930. Che, secondo la sentenza
"Agnesi" farebbe riferimento a "qualsiasi statuizione avente una autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle - 24
. decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione ma anche a quelle che nell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non suscettibili più di
riesame" eppertanto ad ogni disposizione che, per la sua acquisita definitività, si trovi nella condizione di conseguire diautorità cosa.
giudicata, mentre secondo la difesa, che ha
considerato il termine all'uopo usato dal
legislatore "equivoco", "impreciso"
"tecnicamente inappropriato", dovrebbe la stessa
intendersi come sinonimo di autonomo"capo di
sentenze soggettivamente ed oggettivamente cumulative e non come punti riguardanti il singolo capo". Sicchè "l'art. 545 non si porrebbe in contrasto con l'art. 152, di tal che vuoi detto
art. 545 vuoi l'art. 515, 1 c. C.P.P. sono norme
da porsi sullo stesso piano rispetto all'art. 152,
qualificando entrambe i limiti della cognizione del giudice ulterior sui quali prevalgono tutte le ipotesi contemplate in via generale nel menzionato art 152 C.P.P.".
Il quale è tassativo nel non porre distinzioni fra i vari stati e gradi del giudizio in quanto inerisce, così esprimendo al massimo il 25
principio di carattere generale del "favor rei", a tutto l'iter di un procedimento penale fino alla sua definitiva ed irrevocabile conclusione.
Risulterebbe, pertanto, inaccettabile,
perchè giuridicamente infondata, la "dicotomia".
nelle decisioni Sezioni ENali delle affermata
Unite tra "definitività" ed "eseguibilità" del giudicato non potendosi ammettere l'ipotesi di una sentenza irrevocabile e pur non eseguibile se non
_ condizionatamente all'esaurimento complessivo del processo, che penda per qualche altra ragione non sussistenza del attinente all'accertamento della ascrivibilità all'imputato. reato ed alla sua
Anche perchè si realizzerebbe in tal modo un
contrasto sistematico sia con l'art. 544 C.P.P.,
di rinvio come unil giudizio configurauha che nuovo giudizio di appello sia con l'art. 172 C.P.
che, nel prevedere l'estinzione della pena per decorso del tempo postula l'esistenza di un unico
"dies a quo" dal quale essa inizia a decorrere,
coincidente con il momento in cui interviene la irrevocabile di condanna. Alla quale sentenza ricollegate l'intangibilità andrebbero, quindi,
della decisione ed i suoi effetti vincolanti e
- preclusivi, conformemente al disposto dell'art. - 26 -
576 C.P.P./1930 ma anche a quello dell'art. 648
del vigente codice. Che, ad avviso della difesa,
rafforzerebbe la conclusione suddetta laddove riconosce al giudice di appello e, per estensione
al giudice del rinvio, che a' sensi dell'art. 544,
C. 5°, C.P.P./1930 (e dell'art. 624, C.
2,C.P.P./1988) si trova nella medesima posizione.
del predetto, il potere di applicare di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna ed una o più circostanze.
attenuanti, eppertanto di adottare statuizioni di per sé incompatibili con la definitività della sentenza.
Desumeva, infine, la difesa ulteriore argomento a sostegno delle sue affermazioni dalla disciplina della revisione che, secondo un più recente orientamento giurisprudenziale, consentirebbe di introdurre il relativo giudizio anche per far valere in esso cause estintive intervenute prima del giudicato e non applicate
In particolare dal giudice di cognizione.
assumendo che, se la causa estintiva sfuggita al controllo della Corte di Cassazione e del giudice di rinvio poteva essere rilevata e dichiarata quando ormai la sentenza era passata in giudicato, - 27 -
a maggior ragione non poteva sussistere preclusione alcuna prima del passaggio in
giudicato della sentenza.
Ma tutte le argomentazioni che la difesa ha formulato sviluppando la tesi che nega la
configurabilità della formazione progressiva del di annullamento parziale della giudicato in caso sentenza parte della Corte di da impugnata trovato adeguata risposta nelle
Cassazione hanno succitate sentenze delle Sezioni Unite nelle quali tematica ed è stato risulta approfondita ogni risolto qualunque problema interpretativo e da cui non ritiene di doversi il Collegio, a sua volta, discostare, ribadendo l'insegnamento portato dalle decisioni.. In particolare suddette conformi condividendo il principio che con la locuzione
"parti non annullate della sentenza" usato nell'art. 545 C.P.P./1930 il legislatore ha inteso riferirsi a quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione contestualmente, del giudice di merito e, completato l'iter processuale e che hanno, così,
acquistato, perchè definitive, "autorità di cosa giudicata". Una locuzione quest'ultima,
.in cui,
anche plasticamente, si esprime il summenzionato - 28
principio conformemente al significato suo proprio di "res quae finem controversiarum pronuntiatione judicis accipit".
D'altra parte la più decisiva conferma
⠀ della correttezza giuridica del principio già
enunciato da queste Sezioni Unite, per cui al di là di predeterminate classificazioni formali, 7D7
sempre ai poteri di cognizione e di decisione del giudice ed all'eventuale loro esaurimento che riferirsi per individuare la parte della Occorre
sentenza che diabbia acquistato autorità cosa
giudicata rispetto ad altre che tale connotazione di definitività non hanno ancora conseguito,
risiede nella condizione ulteriormente posta dall'art. 545, 1 c. C.P.P. della insussistenza di rapporti di "connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza.
Laddove la locuzione usata dal legislatore va
intesa, fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 45 C.P.P./1930, come necessaria interdipendenza logico-giuridica tra le parti suddette nel senso
che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata, sollecitando su entrambe i poteri di giudizio e, quindi, la
АЛ -->> 29-
decisione del giudice.
L'uso dell'aggettivo "essenziale" con il quale si è voluto qualificare il rapporto di
connessione tra le suindicate parti della sentenza
è di per sé indicativo della eccezionalità della ipotesi considerata dalla legge eppertanto del valore sostanziale del coinvolgimento della parte
_non annullata con quella devoluta al giudice del riesame a seguito della pronuncia di annullamento parziale ad opera della Corte di Cassazione.
Né può condividersi il severo giudizio formulato dalla difesa sulla asserita improprietà
terminologica. in cui sarebbe incorso il legislatore nel commaprimo dell'art 545
C.P.P.//1930. ove si consideri la avvertita
esigenza di impiegare un termine che consentisse
processuali non di riferirsi а situazioni categoricamente predeterminate al fine di definire i limiti in cui il giudice del rinvio è
legittimato ad esercitare i poteri di cognizione e di decisione attribuitigli per legge, atteso quel rapporto di connessione essenziale, di per sé non rigido essendone rimessa la ricognizione allo
stesso interprete, che consente di riaprire eventualmente il discorso in ordine a situazioni - 30
che la statuizione di annullamento da parte del giudice di legittimità avrebbe altrimenti concluso in maniera definitiva. Mentre risulta calzante il rilievo che la riproduzione pressochè integrale nel nuovo Codice di anche sul piano lessicale disposizioni concernenti Procedura ENale delle l'annullamento parziale della sentenza da parte della Corte di Cassazione ed il conseguente
1 giudizio di rinvio abbia, di per sé, valore altamente indicativo anche della correttezza giuridica della scelta terminologica effettuata dal legislatore del 1930 dovendosi razionalmente proprio in considerazione delle escludere,
del 1988 finalità perseguite dal legislatore attraverso la elaborazione ultraquarantennale del nuovo corpus delle leggi processuali di una
revisione integrale dell'intero sistema del rito penale, che possano essersi perpetuate equivocità
о imprecisioni tecnico-giuridiche nell'uso dei termini concernenti materia implicante la dell'ambito di operatività possibile limitazione di norme che, come l'art. 152 C.P.P./1930 e 129
C.P.P./1988, sono ispirate al principio del "favor rei".
Vale, anzi, aggiungere a conferma dei 31--
rilievi e delle conclusioni che precedono che il legislatore del 1988, riproducendo nell'art 624, C
2, C.P.P. il dell'artdisposto 545, C.
C.P.P./1930 per cui_ la Corte di Cassazione
dichiara "quando occorre" nel dispositivo le parti della sentenza parzialmente annullata che non potranno costituire oggetto di riesame ad opera del giudice di rinvio, ha impiegato rispetto alla locuzione adottata in proposito nel previgente codice di procedura penale di "parti della
"rimangano in vigore" quella di sentenza" che sentenza" che "diventano "parti della
irrevocabili", che risulta ancor più esplicativa piano della volontà del sul tecnico-giuridico legislatore di riconoscere alle stesse autorità di quindi, deve ammettersi che il giudicato. Se,
della sentenza è stato termine "parte" correttamente impiegato dal legislatore del 1930
per indicare qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale e se per parte delladefinitiva sentenza dopo il
della Cassazione disposto annullamento parziale deve, a sua volta, intendersi quella in ordine alla quale il giudice di cognizione non può più
_pronunciarsi ogniavendo esaurito suo potere - 32 -
decisionale, risulta allora coerente sul piano logico-giuridico l'attribuzione a detta parte dell'autorità di cosa giudicata, siccome previsto dall'art. 545 C.P.P./1930.
A nulla rilevando, ai fini della interpretazione del termine "parte" della sentenza di cui all'art. 545 C.P.P./1930 il richiamo contenuto in ricorso al termine "punto" della decisione che figura nell'art. 515 C.P.P./1930
1 (anch'esso integralmente riprodotto per quel che qui interessa nell'art. 597, 1 c. C.P.P./1988),,
in quanto, pur prescindendo dal rilievo che il concetto di "punto" neppure corrisponde a quello di "capo" inteso in ricorso quale sinonimo di
anziale "porte", non rinvenirsipuò sost corrispondenza tra le situazioni processuali in dette norme disciplinate, concernendo quella prevista dall'art. 545 C.P.P., a differenza
dell'altra, le parti della sentenza la cui definitività stata acquisita a seguito dell'integrale percorso dell'iter processuale consentito dall'ordinamento giuridico mediante
l'impiego nei vari gradi di giurisdizione di tutti i mezzi di impugnazione consentiti all'imputato dalla legge e concluso con la definitiva pronuncia
Валий 33 -
della Corte di legittimità, in cui si individua di norma il momento finale dell'intero processo. Non
a caso il legislatore del 1930 (e non diversamente quello del 1988) ha espressamente parlato di autorità di cosa giudicata solo in relazione alle parti della sentenza vagliate e non annullate il che ulteriormente dalla Corte di Cassazione,
delle la diversa caratterizzazione conferma situazioni processuali considerate nelle succitate norme rispettivamente ricollegabili alla pronuncia dal Supremo Giudice di in via definitiva emessa alla volontà soggetto del legittimità ed impugnante nell'attuazione di quel principio di disponibilità nei procedimenti di impugnazione che si estrinseca nell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione stessa cui consegue per le parti mera preclusione non impugnate della sentenza una processuale che, di per sé, non costituisce limite dell'art. 152 insuperabile alla operatività
C.P.P.. argomenti in Né potrebbero desumersi contrario dalla "dico Comia" che la formazione del giudicato progressivo implica la "irrevocabilità" tw e la "eseguibilità" della sentenza, differita in tal caso "in un tempo successivo e condizionato", T
dul A
-.34
che la difesa interpreta come "il difetto giuridico" provocato dalle summenzionate pronunce delle Sezioni Unite, ove si consideri che l'autorità di cosa giudicata, come già avvertito in dottrina, non va scambiata con la esecutorietà
di una decisione, perchè l'esecutorietà non è
provvedimento sufficiente ad attribuire ad un l'autorità di cui si tratta e, talvolta, neppure il carattere della irrevocabilità mentre vi possono essere decisioni aventi autorità di cosa giudicata senza essere in tutto о in parte eseguibili. casoCome nel della condanna a pena condizionalmente sospesa o che fruisca di indulto.
revocabile о condizionato ovvero casinei di differimento della esecuzione della pena previsti dagli artt. 146 e 147 del Codice ENale e,
comunque, della sentenza di condanna nel periodo di tempo intercorrente tra il momento in cui la e quello della stessa stata pronunciata sua messa in esecuzione.
Non coincidenza dei concetti che trova,
quindi, riscontro nell'ordinamento giuridico penale e processuale e che convince della
erroneità del ricorso per interpretare il disposto
1, C.P.P. all'art. 576 C.P.P. dell'art. 545, C. 35 -
"posto che detta norma disciplina la definitività
provvedimento in funzione della sua di un eseguibilità nei confronti del materiale condannato mentre l'art. 545 pone la regola della definitività prescindendo dalla _ concreta
realizzabilità della pretesa punitiva dello stato al solo fine di indicare termini ed effetti del
· potere decisorio del giudice di cognizione" (così
in nota di commento della dottrina alla sentenza
"Agnesi").
Insomma come chiaramente precisato nella sentenza Agnesi delle Sezioni Unite mentre la
eseguibilità della sentenza di condanna "va posta in relazione alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo quindie, alla materiale e
giuridica dellapossibilità esecuzione della
sentenza nei confronti di un determinato soggetto", l'autorità di cosa giudicata attribuita ad una o più statuizioni contenute nella stessa sentenza di annullamento parziale è "conseguente all'esaurimento del relativo giudizio e prescinde dalla realizzabilità concreta della pretesa dello Stato". Alla stregua delle punitiva risulta,che precedono altresì, considerazioni evidente la inconcludenza del richiamo effettuato - 36 dalla difesa all'art. 172 CP.1 che..interna di estinzione della pena per decorso del tempo individua il dies a quo nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta "irrevocabile"
eppertanto dal giorno in cui la stessa si è
caratterizzata secondo l'art 576 C. PP. per essere.
materialmente posta in esecuzione..
Il riferimento contenuto nello stesso articolo 172 C.P. alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, cui la esecuzione della condanna possa essere stata subordinata elimina quasiasi possibilità di equivoco sul significato dell'aggettivo "irrevocabile" usato
dal legislatore non potendo indicare lo stesso,
nella previsione ed ai fini dell'istituto della prescrizione della pena, nient'altro che ia connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo contro il condannato.
Mentre a nulla rileva per la risoluzione mero rinvio delle questioni poste dalla difesa il della revisione prevista dal alla disciplina vigente codice di rito penale, acriticamente
inserito in ricorso, nel quale, infatti, nessuna ulteriore e diversa argomentazione è stata dedotta
Вышивать - 37 -
rispetto a quanto già considerato nella sentenza
11 maggio 1993 (ric. Ligresti) di queste Sezioni
Unite. Che, rifacendosi ad altra sentenza pronunciata in tema di revisione (26.2.1988, ric.
Macinanti), ha correttamente dimostrato
l'infondatezza del riferimento stesso. Escludendo,
_alla stregua della normativa dettata in materia i dal legislatore del 1988, che la novità della
. prova diretta a dimostrare la causa estintiva
(risultante dagli atti e sfuggita al controllo
della Cassazione) possa essere intesa nel senso di ricompredere înche gli elementi probatori già
1 acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato e che in senso contrario non potrebbero nérichiamateessere la sentenza 15
luglio 1985, n. 208 della Corte Costituzionale,
fondata sull'errato presupposto dell'esistenza di una giurisprudenza di legittimità uniforme e
pacifica invece mai formatasi neppure un passo e della relazione al progetto preliminare dl nuovo
Codice processuale che, in maniera apodittica e senza alcun riscontro normativo che possa giustificare la relativa affermazione, ravvisa la possibilità della revisione anche nelle ipotesi di cause estintive di reato già risultanti dagli atti I 38 --
ma non valutate nella sentenza passata in giudicato.
La correttezza e la coerenza sul piano letterale, logico e. sistematico della interpretazione che del disposto dell'art. 545,
c., C.P.P./1930 (e parallelamente dell'art. 624* 1
C.. C.P.P./1988) è stata effettuata._ da queste
Sezioni ENali Unite della Suprema Corte. con le sentenze del 1988, 1990 e 1993 circa la formazione progressiva del giudicato in ordine alle parti non concernenti l'esistenza annullate della sentenza del reato e la responsabilità dell'imputato e non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate legittima, quindi, la conclusione che
esclude la operatività delle cause di estinzione
del reato venute in essere dopo l'annullamento parziale della sentenza non potendo l'art. 152
C.P.P./1930 (e 129 cheC.P.P./1988), pur ne
e grado del prevede l'efficacia statoin ogni procedimento, superare la "barriera del
giudicato", essendosi per quelle parti della
sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso ed in maniera definitiva il loro iter processuale.
Il discorso risulta ancor più lineare in 39-
ordine alla prescrizione del reato, di cui va
coerentemente negata nella situazione suddetta la stessa possibilità di realizzarsi per l'assoluta irrilevanza che ai fini di cui all'art. 152 C.P.P.
riveste il decorso del tempo dopo l'acquisto dell'autorità di cosa giudicata delle parti non
annullate della sentenza cui la prescrizione dovrebbe inerire.
Ove si consideri, infatti, che la prescrizione penale "altro non rappresenta che il riconoscimento di dato"fatto giuridico" ad un
fatto naturale, quale, appunto, il decorso del
tempo" e che la prescrizione implica "la rinuncia legislativa e preventiva da parte dello Stato alla potestà repressiva condizionata dall'avvenuto
decorso continuativo di un certo periodo di
tempo", comerisulta evidente la riaffermazione tempestiva di detta potestà esercitata mediante
l'adozione di statuizioni definitive della sentenza che affermino l'esistenza del reato e ne il responsabile nell'imputato, individuino automaticamente blocca con la forza del giudicato possibilità del completamento dei la stessa periodi di tempo previsti aidalla legge fini della prescrizione, che neppure potrà essere, in 40
concreto ipotizzata come causa di estinzione del
---
reato.
3. Ma l'interpretazione dell'art. 545,
C.P.P./1930 (e dell'art. 624, C. 1, C. 1°,
C.P.P./1988) che ammette la formazione progressiva non della del nelle partigiudicato annullate
sentenza neppure suscita l'ipotizzabilità di un contrasto con gli artt. 3 e 27, 2° e 3° c., della dovendosi ritenere la manifesta Costituzione
delle eccezioni all'uopo dedotte infondatezza dalla difesa, che ha ipotizzato la non conformità
delle citate disposizioni, come sopra intese dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, ai principi di uguaglianza, di non colpevolezza e di umanità
enunciati nella Carta Costituzionale.
In effetti, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la violazione dell'art. 3 della Costituzione (prospettata dalla riferimento al giudizio di appello ed difesa con alla incondizionata operatività nello stesso dell'art. 152 C.P.P./1930) è configurabile solo nel caso in cui a situazioni uguali corrisponda una irragionevole e, quindi, ingiustificata diversità di trattamento;
quando, cioè, il
legislatore, in spregio all'obbligo di non violare 41
le regole della logica che "costituisce un limite.
giuridico diall'esercizio ogni altra attività.
discrezionale", riservi alle situazioni considerate (e poste a confronto) una disciplina irrazionalmente differenziata nel senso di negare.
nell'una diritti o facoltà riconosciuti, invece,
nell'altra o di imporre limitazioni e divieti che non si riscontrino in entrambe..
Orbene le considerazioni in precedenza svolte circa la sostanziale diversità tra la situazione disciplinata nell'art. 515, 1 c. C.P.P..
nel giudizio di appello arispetto quella considerata per il giudizio di rinvio nell'art. 545, 1.C., stesso codice (e parallelamente negli artt. 597 e 624 C.P.P./1988) già evidenziano la inconcludenza della dedotta eccezione, a conferma della manifesta infondatezza va, inoltre, rilevato nel sistema il legislatore ha introdotto che processuale con le disposizioni di cui agli artt.
544 e 546, 1° c., C.P.P./1930 (e nell'art. 627 del vigente Codice di rito penale) una serie di
limitazioni ed un complesso di vincoli connessi al progressivo sviluppo del processo ed
all'intervento della Cassazione che conferiscono peculiari connotazioni al giudizio di rinvio e che 42 -
segnano ancor più marcatamente le differenze che lo distinguono da quello di appello nel quale tali restrizioni non hanno, invece, ingresso.
E così nel giudizio di rinvio "non attribuita discussione sulla competenza ammessa
_ dalla sentenza di annullamento" (a meno che "nel seguito del giudizio" non risultino nuovi fatti circostanze che possano modificarla siccome
-
.previsto dall'art. 37 C.P.P./1930 e 25
C.P.P./1988); mentre operano in esso, in maniera autonomia comprensibilmente riduttiva della
decisionale del giudice del rinvio e dei poteri delle parti, il vincolo del "punto di diritto" (ex art. 546, 1° C.P.P./1930 e 627, c. 3 C.P.P./1988),
di nullità deducibilità il limite della non eventualmente incorse in precedenti fasi o gradi
3° C.P.P./1930 e 627, di giudizio (ex art. 544, c.
C. 4°, C.P.P./1988); l'ulteriore limite per l'imputato di proporre nuovi mezzi di difesa purchè nell'ambito fissato dalla Cassazione per il giudizio stesso, anche se l'annullamento è stato
(ex art. 544, 2° C. disposto su ricorso del P.M.
C.P.P./1930) la rigorosa limitazione in ordine e alla impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio consensita soltanto per "motivi non 43-
riguardanti i punti già decisi dalla Corte di della per la non conformità Cassazione ovvero sentenza alla "questione di diritto" dalla stessa esaminata e risolta (ex art' 546, 2° C. I
C.P.P./1930 e 628, c.
2. C.P.P./1988).
Sicchè il limite concernente... la non
152 C.P.P./1930 (e 129. applicabilità dell'art..
C.P.P./1988). nel giudizio di rinvio, con
riferimento alla non operatività in esso delle cause di estinzione del reato allorquando con autorità di giudicato nelle parti non annullate della sentenza sia stata accertata l'esistenza del e la responsabilità dell'imputato,
reato stesso contesto e si trova collocazione nell'anzidetto in sintonia con il sistema pone, pertanto, processuale che conferisce connotazioni peculiari e differenziate al giudizio di appello ed a quello di rinvio con conseguente esclusione di qualsiasi ingiustificata disparità di trattamento
come violazione del principio di denunciabile riconosciuto costituzionalmente uguaglianza garantito. conclusioni in punto di Alle medesime anche in infondatezza deve giungersi ordine all'asserito contrasto dell'art. 545, 1 c., manifesta 44 -
C.P.P./1930 (se considerato nel senso deciso dalle
C., della 2°271 Sezioni Unite) l'art.con
Costituzione, . il cui disposto si incentra sul
_concetto di definitività della sentenza di condanna, non essendo contestabile che vada intesa come "definitiva", secondo la e qualificata
_la sentenza o la _succitata. _norma processuale,.
parte di essa che non essendo più suscettibile di esame da parte del giudice abbia acquistato
Sicchè l'art. 545 autorità di cosa giudicata.
C.P.P. non potrà mai derogare o contrapporsi al precetto costituzionale (a nulla rilevando che lo oggetto contrasti stesso possa costituire di
non può avvenire interpretativi la cui soluzione in questa sede) dal momento che la norma ordinaria suo più ampio il riscontra nel significato concetto di "condanna definitiva" di cui alla norma costituzionale attribuendo. il crisma della irrevocabilità solo alle parti non annullate della sentenza e non connesse con quelle annullate, che,
diautorità cosa giudicata, eppertanto in con maniera "definitiva" abbiano accertato la
sussistenza del reato ed in maniera altrettanto
"definitiva abbiano riconosciuto la responsabilità
dell'imputato. Nei confronti del quale il problema
Виви 45
della presunzione di non colpevolezza non risulta,
quindi, neppure proponibile.
Quanto, poi, all'ipotizzato contrasto con il disposto dell'art.
.27, c. 3, della
Costituzione, in cui si contiene il principio.
della umanizzazione della pena, risulta con tutta
dell'eccezione evidenza la totale infondatezza difesa concernendo il principio. proposta dalla stesso le modalità di espiazione della pena
inflitta e le finalità di emenda che, suo tramite,
il legislatore, si è anche proposto. Sicchè la
va intesa soltanto non come. sanzione criminale efficace strumento di deterrenza e di retribuzione ma anche come mezzo di rieducazione e di se attuata con modalità reinserimento sociale,
tali, che, salvaguardando la dignità
dell'individuo, ne sollecitino le sopite risorse morali necessarie per il suo auspicabile riscatto.
Donde l'inserimento nell'ordinamento giuridico-penale attraverso la riforma di quello penitenziario delle forme alternative alla
esecuzione della pena in carcere, quali l'affidamento alin prova servizio sociale, la semilibertà, le licenze, la liberazione anticipata e la liberazione checondizionale, certamente - 46
-
hanno realizzato nel senso più ampio il suindicato principio nel quale, però, per quanto lo si voglia dilatare nel suo ambito applicativo, non può, di
essere ricompresa anche la individuazione certo,
del momento iniziale della espiazione della pena in relazione al quale già dispone ed in maniera
inequivocabile la legge ordinaria..
4. sentenzaL'impugnata. si sottrae,
quindi, alle censure formulate nel primo motivo di ricorso laddove nei confronti del LL e del
UL è stata esclusa la prescrizione dei reati finanziari, fallimentari e di violazione dei sigilli loro rispettivamente ascritti per essersi formato il giudicato ex art. 545, 1 c., C.P.P. in
ed alla ordine alla esistenza dei reati stessi responsabilità degli imputati alla data del 28
febbraio 1992, in cui è stata pronunciata la sentenza di annullamento parziale e, quindi, in data antecedente al compimento dell'intero periodo di tempo necessario ai fini della prescrizione.
Che, nella specie, è stato correttamente calcolato in quindici anni ai sensi degli artt. 157, n. 3 e
160 C.P in considerazione del titolo dei singoli compreso quello di contrabbando punibile reati,
anch'esso con pena detentiva non inferiore nel 47 -
_massimo a cinque anni di reclusione (eppertanto prescrivibile in quindici anni) in forza dell'aggravante ad effetto speciale prevista lett. c. D.P.R. 23.1.1973, n. dall'art. 295 cpv.
riferimento ad entrambe le 43 contestata con
relative imputazioni precisate nei capi A ed E
celebrato avanti al della rubrica nel processo
Tribunale di Asti.
A diversa conclusione deve, invece,
nei del SA la cui pervenirsi riguardi e infatti,va, riesaminata con posizione andava riferimento anche all'anzidetto reato di
* contrabbando, seppur accertato in parte non
proprio a seguito della annullata della sentenza,
assoluzione dell'imputato da quello di violazione pronunciata in sede di rinvio dalla dei sigilli,
Corte di Appello di Torino, investita, tra
l'altro, dalla Cassazione dell'accertamento della eventuale responsabilità del SA in ordine a
detto reato. Che nel quadro delle contestazioni formulate a carico imputati degli oltre a
costituire oggetto di specifico addebito nei capi
B ed F della rubrica del suindicato processo (dei quali solo quello sub F risulta attribuito anche al SA) è entrato nella formulazione dei capi - 48
di accusa concernenti il contrabbando di alcool sotto la specie della surrichiamata aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 295 cpv. lett.
-C, .D.P.R. n. 43/1973. Tanto che entrambe le imputazioni di (di cui solo quella- contrabbando sub E interessa il SA) sono state contestate.
come realizzatesi- "in-connessione con il reato _
contro la Pubblica Amministrazione di violazione dei sigilli", indicato nei summenzionati capi B-ed-
F della rubrica.
Orbene, come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente nel secondo motivo.
dell'interposto gravame, non può revocarsi in-
dubbio l'esistenza di un rapporto di "connessione essenziale" tra la parte annullata della sentenza
(relativa, appunto, all'accertamento devoluto dalla Cassazione al giudice del rinvio della
responsabilità del SA in ordine al reato di
violazione di sigilli) e la parte non annullata
della sentenza stessa (concernente il reato di
contrabbando e la responsabilità degli imputati),
349 comportando il reato di cui all'art. comune
C.P. la qualificazione di quello doganale come reato aggravato anzichè come reato semplice.
Ma in forza di tale rapporto che;
B 49 -
-
sensi dell'art.. 545,... c 1, C.P.P./1930 attrae alla cognizione del giudice del rinvio le disposizioni della sentenza non comprese tra quelle annullate,
la Corte di Appello, una volta assolto il Massari
--dovuto
---- avrebbesigilli, violazione. di dalla valutare se tale fatto poteva esser posto a carico dell'imputato ai fini della ricorrenza nei suoi confronti dell'aggravante contestata in ordine al contrabbando al quale. strettamente ineriva contribuendo a determinare, in via autonoma e
certamente più grave, il relativo trattamento
sanzionatorio.
Ne poteva sopperire al riguardo il
riconosciuto carattere oggettivo della aggravante in questione che, come ritenuto dalla giurispru-
denza con orientamento costante, si comunica a tutti i ricorrenti (cfr. Sez. III, 1.7.1985,
Zavalis; 7.5.84, Ciotta;
5.11.1982, Adelfro;
28.2.1992 AL) anche nella ipotesi in cui il
reato connesSO sia estinto (cfr. Sez. III,
29.10.1980, Maldini) dovendo l'indagine estendersi, oltre l'accertamento del reato contro la P.A. e del rapporto di connessione con quello verifica delle situazioni finanziario, alla previste dall'art. 1 L. 7.2.1990, n. 19, che ha 50
introdotto nella disciplina delle circostanze del reato dettata dall'art. 59 C.P., il principio per cui quelle che - come nella specie - aggravano la pena " sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa-
inesistenti per errore determinato.. da ritenute colpa".
Donde -una-operatività dell'aggravante.
oggettiva subordinata ad una condizione di conoscenza, che nei confronti del SA la stessa Corte di Appello ha escluso laddove ha
ritenuto che il concorso del- predetto nel
contrabbando di alcool in qualità di "vett/ore e di immagan katore" del prodotto contrabbandato si era esaurito il 12 aprile 1977 e che la violazione dei sigilli successivamente verificatasi non
poteva essere attribuita con la dovuta certezza anche a lui, potendosi ragionevolmente dubitare che il predetto fosse anche a conoscenza di quel che da parte di altri sarebbe stato in seguito compiuto per consentir loro di realizzare (-come precisato in rubrica-) i fatti di bancarotta fraudolenta descritto nel capo G della rubrica da cui lo stesso SA è stato assolto "per non aver commesso il fatto" (seppur a norma dell'art.
Podelen bee n 51-
530, 2° C., C.P.P./1988 applicabile a sensi
dell'art. 254 D. L.vo 28.7.1989, n. 271 anche nei processi che come quello attuale proseguono
nell'osservanza delle norme del previgente Codice
di Procedura ENale).
Sussiste, quindi, in favore dell'imputa-
to una situazione già riscontrata nel giudizio di rinvio ed attestata nella relativa sentenza che
: esclude la operatività nei suoi confronti
dell'aggravante ad effetto speciale contestata in ordine al reato di contrabbando e di cui non può
non tenersi conto in forza del rilevato rapporto di connessione essenziale, che consente, o meglio impone, di riaprire il discorso in relazione anche a detto reato con particolare riferimento alla sua stessa configurazione giuridica che alla stregua
delle considerazioni e dei rilievi che precedono risulta essere nei confronti del SA quello di contrabbando semplice e non di contrabbando aggravato.
Sicchè solo nei riguardi di detto
imputato ed in ordine al reato in oggetto la
sentenza non può ritenersi definitiva non avendo
tuttora acquistato autorità di cosa giudicata.
Cade, pertanto, lo sbarramento stabilito 52 -
dall'art. 545, 1.c, C.P.P./1930, il che consente.
di rilevare (superando così ogni altra questione.
posta dal ricorrente) l'estinzione dell'anzidetto reato di cui l'imputato si è reso responsabile per
In quanto il periodo. sopravvenuta prescrizione.
massimo da calcolare nella specie in sette anni e
-mezzo risulta interamente decorso ancor prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
In applicazione dell'art. 539, n. 1
C.P.P./1930 s'impone, quindi l'annullamento senza limitatamente al rinvio della impugnata sentenza suddetto reato, previa eliminazione nei confronti del solo SA all'aggravante di cui all'art. A43/1973 detta 295, cpv. 3n D.P.R. n. statuizione, che lascia a carico dell'imputato il solo reato di falso documentale per il quale ha con la sentenza 13 marzo 1988 riportato condanna della Corte di Appello di Firenze, consegue la eliminazione della pena di anni 3 di reclusione e
100.000.000 di multa applicata dal giudice del
L.
reato contrabbando del rinvio in ordine al di quale si è constatata l'avvenuta estinzione ed il ripristino della pena di anni due di reclusione,
interamente condonata in forza del D.P.R.
4.8.1978, n 413, a suo tempo inflitta al predetto
OT PA -- '53-
-
dalla stessa Corte di Appello di Firenze.
5. Le questioni poste negli altri motivi di ricorso dalla difesa che ha denunciato la
515, 3 c e 544 C.P.P./1930 violazione degli artt. con riferimento alle scelte operate in merito al trattamento sanzionatorio dal giudice del rinvio a
--seguito della ravvisata-continuazione tra tutti i reati di cui il LL e il UL sono stati colpevoli anche con la sentenza riconosciuti della Corte di Appello di Firenze,
⠀ definitiva aprono, in via preliminare, il discorso sulla loro nel presente giudizio in ammissibilità
di quanto statuito al riguardo considerazione annullamento parziale. Nella nella sentenza di quale, infatti, la Corte di Cassazione, rinviando il processo alla Corte di Appello di Torino, perchè decidesse in merito alla richiesta avanzata a suo tempo dagli appellanti di ravvisare il vincolo della continuazione tra reati giudicati e giudicanti, aveva precisato i principi cui doveva
lo stesso giudice del eventualmente attenersi rinvio in ordine alla individuazione in concreto della "violazione più grave" ai fini della
quantificazione della pena ex art. 81, p.p. C.P.,
così preventivamente risolvendo ogni questione di 54 --
diritto proponibile al riguardo.
Orbene a detti principi si è puntualmen te uniformata la Corte di Appello che, giudicando ex art... 544 C.P.P. dopo aver- ritenuto, in accoglimento della suindicata richiesta, che tutti i reati ascritti agli appellanti erano, in realtà
avvinti dalla continuazione-attesa la unicità del relativo disegno criminoso, ha proceduto alla individuazione della violazione più grave con
elementi caso riferimento a tutti gli del
concreto, così ancorando il giudizio valutativo formulato in proposito allo specifico episodio criminoso, che, nella sua concretezza, richiedeva l'applicazione della pena più grave.
Donde l'inammissibilità di qualsiasi censura o riserva in ordine ai criteri di scelta osservati dalla Corte di Appello, come del pari ques de fim specificament c ons la valutazione ' inammissibili risultano degli elementi all'uopo considerati risolvendosi, infatti, le stesse
incensure in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, anche perchè la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato in proposito per le connotazioni di coerenza, di
completezza e di razionalità dei suoi contenuti -- 55
(cf.pp. 30-33 sent. CA.).
Non v'è, quindi, spazio per avviare una qualsiasi inindagine proposito neppure con
riferimento all'innovato indirizzo giurispruden-
ziale determinato. da recente pronuncia delle
Sezioni Unite marzo(sentenza. 27 1992, ric.
Cardarilli) che, contraddicendo il criterio della
"gravità in concreto" affermato dalle stesse
Sezioni Unite con la sentenza 19 giugno 1982 (ric.
Alunni), ha riproposto quello più asettico della cioè, di una valutazione "gravità in astratto" e,
alle pene edittali previste per i correlata avvinti dalla continuazione. singoli reati
Innovazione alla quale è stato fatto riferimento ordinanza rimessione 27del settembre di nella
1993 per segnalare la sussistenza di un non sopito
"dibattito" in materia, di cui, peraltro, non è
cognizione in questa sede possibile prendere concernendo una questione definitivamente chiusa ai fini del presente giudizio, eppertanto del tutto irrilevante per la decisione.
Come, infatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento
costante "l'obbligo del giudice di rinvio di per ciò uniformarsi alla sentenza di cassazione - 56
che concerne ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche se sia intervenuto mutamento di giurisprudenza dopo la
sentenza della Corte di Cassazione" (cfr. Sez. la,
12.1.1989, Sanfratello;
Sez. III, 15.4.1971,..
Argentiero; Sez. Fer. 19.8.1993, Strozza), sicchè
l'unica "questione di___ diritto" al proponibile riguardo era, appunto, quella che implicava la verifica da parte del giudice di legittimità
dell'adeguamento o meno della sentenza pronunciata in sede di rinvio ai principi di diritto dallo stesso fissati in quella di annullamento parziale..
Una verifica che, nella specie ha confermato l'osservanza a quei principi della impugnata sentenza, nella quale, peraltro, la Corte di
Appello ha riscontrato le scelte operate pure sui limiti delle pene edittali, rilevando come, anche
sotto detto profilo, le stesse corrispondevano al diverso criterio direttivo affermato dalla più
recente sentenza delle Sezioni Unite in materia di reato continuato.
L'unica questione tra quelle sollevate dalla difesa con i suindicati chemotivi va,
invece, affrontata nel presente giudizio concerne l'asserita violazione del divieto della
вожливит 57 -
"reformatio in pejus" di cui all'art. 515, 3°.c.,
☐ C.P.P./1930, che,. secondo la difesa, sarebbe
sotto duplice profilo della ravvisabile il
...violazione del "decisum" della Corte Suprema, la quale, oltre alla indicazione dei criteri di individuazione del reato più grave ex art. 81
-stabilito per il -reato _ come
C.P.", aveva finanziario satellite l'aggiunta della pena pecuniaria -non- potesse superare una misura ragguagliata oltre il triplo della pena detentiva irrogata" e sotto quello ulteriore che la scelta effettuata ai fini di cui all'art. 81 C.P. del reato finanziario come violazione più grave aveva modificato in senso peggiorativo per gli imputati dell'indulto, da il livello fruizione di numerosi provvedimenti considerare in rapporto ai di clemenza emanati dal 1978 al 1990 di cui, però,
n 394/1990 considerava solo quello di cui al D.PR.
come condonabili anche le pene inflitte per i reati finanziari, nel massimo previsto di due anni di reclusione e di 10 milioni di multa.
Sicchè la scelta da parte del giudice del rinvio come "violazione più grave" del reato finanziario anzichè di quello comune (come fatto,
invece, dalla Corte di Appello di Firenze) aveva 58 1
a la... entità della pena
.com fortato, attes determinata in relazione al reato base ( (a. 3_di
recl. e.L. 100.000.000 di multa), la punizione da.
-parte degli imputati del condono in misura.
riferimento__a sensibilmente inferiore. (sia con detto reato sia in relazione all'aumento di pena apportato-a- titolo di continuazione) rispetto a quella che i predetti avrebbero potuto ottenere ove fossero state tenute ferme le scelte più
favorevoli effettuate nella sentenza definitival della Corte di Appello di Firenze. Che,
consentendo la contestuale applicazione di più
decreti di indulto in favore dei reati comuni oltre a quello di cui al D.P.R. n. 394/1990
operativo anche in ordine ai reati finanziari,
avrebbero consentito la totale copertura delle pene inflitte agli imputati.
Donde una vera e propria violazione del divieto della "reformatio in pejus" che, secondo la difesa, andava eliminata mediante annullamento sul punto della impugnata 11 sentenza ovvero come talvolta è accaduto in sede di legittimità"
mantenendo fermo il condono già applicato dalla
Corte di Appello di Firenze nella maggior misura recensione "per la sanzione. di tre anni di
Ванил 59
considerata come espressione della violazione più
grave sul profilo della irrevocabilità come l
- di tale beneficio" diritto quesito dell'imputato
:
concesso dalla suindicata corte.
Ma nessuna delle prospettate violazioni del divieto della "reformatio in pejus" risulta fondata correlandosi, infatti, la prima ad una non. formulata nella sentenza di
. prescrizione annullamento parziale nella quale la Suprema Corte
si è limitata ad indicare il principio di diritto in ordine alla individuazione del reato più grave ex art. 81 C.P. cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto uniformarsi in casi di riconoscimento del tra tutti i reati di vincolo della continuazione cui gli imputati erano stati dichiarati colpevoli,
mentre l'altra palesemente contrasta con la norma che si pretende, al contrario violata.
E' certo che il divieto della
"reformatio in pejus" non può condizionare i
di decisione del giudice poteri di cognizione e del gravame che, infatti, è legittimato a dare al reato una definizione giuridica diversa ed anche più grave di quella attribuitagli dal giudice che ha pronunciato la impugnata sentenza e nel caso in cui sia stato richiesto dall'appellante il - 60 -
riconoscimento del vincolo della continuazione di
P.P., C.P. la' individuare a' sensi dell'art. 81,
violazione più grave, con l'unico limite, fissato...
dalla stessa norma, di non irrogare nel primo caso.
una pena di maggiore entità o gravità rispetto a quella già inflitta e nell'altro di determinarla,..
.conformemente. alle finalità dell'istituto,. in misura complessivamente inferiore alla quantità.
che risulterebbe, in applicazione della regola del.
cumulo materiale, dalla sommatoria delle singole pene inflitte per i singoli reati.
Il suindicato divieto concerne, infatti,
la dispositivaparte della esentenza non si
alla motivazione stessa nella cui della estende non subire formulazione il giudice può
a gravame condizionamenti dedotto seguito del del disposto annullamento donde l'inconcludenza del riferimento da parte della difesa alle
statuizioni adottate in materia dalla Corte di
Appello di Firenze come dati immodificabili e vincolanti per il giudice del rinvio essendo, al possibili contrario, soggetteanch'esse a
revisioni о ad eventuali sostituzioni proprio in base alle richieste avanzate dagli appellanti.
Una conclusione quella che precede di 61 -
cui v'è sostanziale riscontro (seppur in una sede processuale diversa da quella che qui interessa e,
quindi, con tutti i limiti che le sono
connaturati) nell'art.. 674 del nuovo codice di rito penale, nel quale ammettendosi l'applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale e del reato continuato è stabilito per il giudice procedente il limite di quantificare la pena "in misura non superiore alla somma di quelle sentenza e con ciascun inflitte con ciascuna decreto".
Risulta, quindi, l'infondatezza di tutte le censure mirate sulle scelte eseguite in materia dal giudice del rinvio, che, nella corretta
applicazione dei criteri enunciati dalla
Cassazione nella sentenza di annullamento, ha proceduto alla individuazione della violazione più
grave tra tutti i reati di cui il LL ed il
UL erano stati riconosciuti colpevoli sia dalla Corte di Appello di Torino, che l'aveva rinvenuta in un episodio di contrabbando, sia
dalla Corte di Appello di Firenze, che l'aveva,
invece, riscontrata nel reato di falso documentale. Il che conferma l'esigenza per il giudice del rinvio di procedere alla razionale 62 -
_comparazione di tutti gli episodi criminosi realizzati dai predetti imputati al fine di
individuarne il più "grave", una volta
riconosciuta tra gli stessi l'esistenza del i vincolo della continuazione.
Né può prospettarsi la violazione del
divieto della "reformatio in pejus" in relazione!
alla._ revoca dei benefici, pure interdetta al caso di impugnazione del giudice del gravame in
solo imputato ove si consideri che, nella specie,.
la Corte non ha formalmente disposto alcuna revoca.
riferimento alle scelte motivatamente. ma, con operate a sensi dell'art. 81 C.P., ha modificato. '
a norma di legge la applicazione degli indulti di cui ai provvedimenti di clemenza succedutisi dal con il di cui solo quello concesso1978 al 1990,
concerne anche i reaţi D.P.R. n. 394/1990
finanziari.
A nulla, poi, rilevando in relazione al divieto che per i reati comuni, se suindicato diversamente valutati nella sentenza del giudice avrebbero potuto del rinvio, gli imputati beneficiare del condono in limiti molto più ampi avuto riguardo ai molteplici provvedimenti di clemenza elargiti dal legislatore nel suindicato 63
arco di tempo, ove si consideri che "il divieto di revoca dei benefici non può essere interpretato.
come correttamente in dottrina
- alla Osservato
per giudice....a stregua di un impedimento il
peggiorare le condizioni della relativa
applicazione specie là dove si configurino in concreto situazioni in cui la revoca vada_disposta
lope legis o in cui, comunque, l'effettivo
aggravamento della posizione dell'imputato non
.consegua direttamente all'interposizione del gravame ed alla pronuncia su di esso ma, come nella specie, sia semplicemente occasionato da esso". In.
quanto la "limitazione dei poteri fissati
dall'art. 515 C.P.P. non è diretta a garantire all'imputato un sottotrattamento ogni aspetto migliore di quello usatogli nel precedente grado ma solo ad impedirgli un trattamento sanzionatorio a quello inflitto dal primo più grave rispetto giudice" (cfr. Sez. IV, 17.6.1991, Sorrenti;
21.5.1990, Sampatro;
Sez. la, 25.1.1988
Occhilupo).
Eppertanto una conseguenza che, di certo, va esclusa ai fini della operatività del divieto di cui all'art. 515 C.P.P., allorquando a seguito di statuizioni legittimamente adottate dal 64
giudice di appello o, come nella specie, da quello del rinvio nell'ambito segnato dal_ gravame proposto dal solo imputato ○ dalla sentenza di annullamento parziale venga a verificarsilma
di incompatibilità dei situazione benefici già
concessi ed applicati nella sentenza impugnata con le condizioni e i limiti al riguardo fissati dalla legge, per cui il loro mantenimento si tradurrebbe in una inammissibile situazione di illegittimità
VI, 11.1.1983, Amendola). Ed è in tal
(cfr. Sez.
senso che va, appunto, inteso l'enunciato.
principio, confortato dalla dottrina e dalla
elaborazione giurisprudenziale nella quale.
puntualmente si colloca un ultima, significativa pronuncia della Suprema Corte in materia, per cui,.
in ordine al "divieto di revocare i benefici già
concessi esso non può implicare anche un divieto a peggiorare le condizioni per l'applicazione di altri benefici, stante la specifica definizione-
legislativa del divieto stesso, inteso come limite ai poteri di cognizione del giudice penale" (cfr.
Sez. III, 1312.1991, Russo ed altri).
a tale Quindi, con riferimento anche
censure formulate dalla ulteriore profilo delle non può che difesa del LL e del UL,
AD EN 65
rilevarsi l'infondatezza dell'interposto ricorso.
6. Le conclusioni che precedono,
impongono come soluzione definitiva il rigetto del ricorso degli imputati LL e UL che, a norma di legge, vanno condannati al pagamento in solido delle spese processuali ed al versamento, a titolo individuale della somma di L. 500.000 alla
Cassa delle ammende, oltre al già considerato annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti del solo ricorrente SA nei limiti e con gli effetti sopra precisati.
P.Q.M.
V. gli artt. 537, 539 n. 1 e 549 C.P.P.
- annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente SA Giuseppe in
ordine al reato di contrabbando ascrittogli nel capo E della rubrica, esclusa l'aggravante speciale di cui all'art. 295 p.p. e cpv. lett. C,
D.P.R. 23.1.1973, n. 43, perchè il reato è estinto per prescrizione, elimina la relativa pena di a. 3
di reclusione e L. 100.000.000 di multa e
ripristina la pena concernente il reato di falso
ideologico continuato di a. 2 di reclusione.
dichiarata interamente condonata,inflitta con la sentenza 13 marzo 1988, passata in giudicato, dalla - 66 ·
Corte di appello di Firenze;
rigetta i ricorsi proposti da LL AO e da UL NI che condanna al pagamento in e ciascuno di L. solido delle spese processuali dichiarando 500.000 alla ammende,delle Cassa
manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale proposte.
Roma, 19 gennaio 1994
Il Consigliere relatore Il Presidente.
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Depositato in Cancelleria
19 APR. 1994 il II Collaboratore di Cancelleria
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