Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/01/1994, n. 4460
CASS
Sentenza 19 gennaio 1994

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Massime9

In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l'art. 172 cod. pen. individua il relativo "dies a quo" nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta "irrevocabile", aggettivo, quest'ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo. (Fattispecie in cui la difesa del ricorrente sosteneva che il principio della formazione progressiva del giudicato, conseguente ad annullamento parziale dell'impugnata sentenza da parte della cassazione, ex art. 545, comma primo, cod. proc. pen. del 1930, contrasterebbe con il disposto dell'art. 172 cod. pen., che postula l'esistenza di un unico "dies a quo" dal quale comincia a decorrere il termine prescrizionale della pena; la cassazione ha ritenuto infondato tale assunto sul rilievo che la "definitività" del giudicato va distinta dalla sua "eseguibilità", la quale, nel caso appunto di giudicato "parziale", è differita al successivo momento in cui la sentenza sia divenuta definitiva in ogni sua parte).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 152 e 545, primo comma, cod. proc. pen. del 1930 sollevata in relazione all'art. 27, comma terzo, Cost., sul rilievo che essendo la esecutività della sentenza di condanna, relativamente alle parti coperte dal giudicato parziale, differita al momento in cui la stessa sia divenuta definitiva in ogni sua parte e, quindi, anche oltre i tempi di prescrizione, ciò comporterebbe che il momento della espiazione verrebbe procrastinato contro le stesse finalità rieducative del condannato cui è subordinata, secondo il dettato costituzionale, la sanzione penale. Infatti il principio di umanizzazione della pena, fissato nel terzo comma dell'art. 27 Cost., concerne le modalità di espiazione della pena inflitta e le finalità di emenda che, suo tramite, il legislatore si è anche proposto, ma non ricomprende anche la individuazione del momento iniziale della espiazione della pena.

In tema di annullamento parziale della sentenza impugnata da parte della cassazione, il principio della formazione progressiva del giudicato - desumibile da una corretta interpretazione del disposto dell'art. 545 comma primo cod. proc. pen. del 1930 (e parallelamente dell'art. 624, comma primo, nuovo cod. proc. pen.) - che ne importa la configurabilità in ordine alle parti non annullate della sentenza concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato e non in rapporto di connessione essenziale con quelle annullate, legittima la conclusione che esclude la operatività delle cause di estinzione del reato, relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'art. 152 cod. proc. pen. del 1930 (e l'art. 129 nuovo cod. proc. pen.), che pur prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la "barriera del giudicato", essendosi per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il loro "iter" processuale.

In tema di contrabbando, la circostanza aggravante prevista dall'art. 295, comma secondo, lett. c) d.P.R. 23 gennaio 1973 N. 43 per il caso in cui il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, ha carattere oggettivo e può comunicarsi, ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 59 cod. pen., a tutti i concorrenti, anche nell'ipotesi in cui il reato connesso sia estinto.

L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche se sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza dopo la detta sentenza. (Nella specie il mutamento di giurisprudenza atteneva al criterio cui deve aversi riguardo per individuare la violazione da ritenersi più grave ai fini della determinazione della pena per il reato continuato).

Il divieto della "reformatio in peius" fissato dall'art. 515 cod. proc. pen. del 1930 non può condizionare i poteri di cognizione e di decisione del giudice del gravame che, infatti, è legittimato a dare al reato una definizione giuridica diversa ed anche più grave di quella attribuitagli dal giudice che ha pronunciato la impugnata sentenza e, nel caso in cui sia stato richiesto dall'appellante il riconoscimento del vincolo della continuazione, ad individuare, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., la violazione più grave, con l'unico limite, fissato dalla stessa norma, di non irrogare, nel primo caso, una pena di maggiore entità o gravità rispetto a quella già inflitta e, nell'altro, di determinarla, conformemente alla finalità dell'istituto, in misura complessivamente inferiore alla quantità che risulterebbe, in applicazione della regola del cumulo materiale, dalla sommatoria delle singole pene inflitte per i singoli reati. Il divieto suddetto concerne, infatti la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione della stessa nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti a seguito del dedotto gravame o, nel caso di giudizio di rinvio, del disposto annullamento.

L'autorità di una cosa giudicata non va scambiata con l'esecutorietà di una decisione, perché l'esecutorietà non è sufficiente ad attribuire ad un provvedimento la suddetta autorità e, talvolta, neppure il carattere della irrevocabilità mentre vi possono essere decisioni aventi autorità di cosa giudicata senza essere in tutto o in parte eseguibili. In particolare, con riferimento all'ipotesi della formazione progressiva del giudicato, conseguente ad annullamento parziale dell'impugnata sentenza da parte della cassazione, il differimento della "eseguibilità" della sentenza anche nelle parti non annullate ad un tempo successivo - ossia a quello in cui la sentenza sia divenuta definitiva in ogni sua parte - deve ritenersi del tutto legittimo giacché mentre la eseguibilità della sentenza di condanna va posta in relazione alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo e, quindi, alla materiale e giuridica possibilità della esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto, l'autorità di cosa giudicata attribuita ad una o più statuizioni contenute nella stessa sentenza di annullamento parziale è conseguente all'esaurimento del relativo giudizio e prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 152, 544 e 545, primo comma, cod. proc. pen. del 1930 (e dell'art. 129 nuovo cod. proc. pen.) sollevata sul rilievo che la opponibilità, nel giudizio di rinvio, del giudicato parziale, formatosi su questioni non interessate dall'annullamento, alla operatività dell'art. 152 cod. proc. pen. del 1930, da un lato, realizzerebbe una situazione di disparità di trattamento, denunciabile come violazione dell'art. 3 Cost., rispetto alla analoga situazione che si verificherebbe nel giudizio di appello, nel quale, pur essendo l'ambito della cognizione del giudice determinata dal "devolutum", si riconosce l'operatività del suddetto art. 152 pur quando l'impugnazione non abbia investito la sussistenza del reato o la responsabilità dell'imputato, e, dall'altro, violerebbe il principio di cui al secondo comma dell'art. 27 Cost., in quanto il prevenuto verrebbe ad essere considerato colpevole prima della condanna definitiva. Invero deve escludersi la sussistenza, nella specie, della asserita violazione del principio di uguaglianza, giacché questa è configurabile solo nel caso in cui a situazioni eguali corrisponda una irragionevole e, quindi, ingiustificata, diversità di trattamento, mentre il sistema processuale conferisce connotazioni peculiari e differenziate al giudizio di appello ed a quello di rinvio con conseguente esclusione di qualsiasi ingiustificata disparità di trattamento. Egualmente deve escludersi che esista contrasto tra l'art. 545, comma primo, cod. proc. pen. del 1930 e l'art. 27, comma secondo, Cost., atteso che la norma ordinaria in questione non potrà mai derogare o contrapporsi al precetto costituzionale dal momento che essa riscontra nel suo significato più ampio il concetto di "condanna definitiva" di cui alla norma costituzionale, attribuendo il crisma della irrevocabilità solo alle parti non annullate della sentenza e non connesse con quelle annullate che, con autorità di cosa giudicata, eppertanto in maniera "definitiva", abbiano accertato la sussistenza del fatto ed abbiano riconosciuto la responsabilità dell'imputato, nei cui confronti, quindi, il problema della presunzione di non colpevolezza non risulta neppure proponibile.

Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 545 cod. proc. pen. del 1930, concernente l'annullamento della impugnata sentenza da parte della cassazione, per "parti non annullate della sentenza" devono intendersi quelle in ordine alle quali si è ormai del tutto esaurita ogni possibilità di decisione del giudice di merito e, contestualmente, completato l'"iter" processuale e che hanno, così, acquistato, perché definitive, "autorità di cosa giudicata", mentre il rapporto di "connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza deve intendersi, fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 45 stesso codice, come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata. (La Cassazione ha altresì affermato che per "parte" della sentenza deve intendersi qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/01/1994, n. 4460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4460
Data del deposito : 19 gennaio 1994

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