Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
In fase esecutiva, può essere sollevata la questione della validità del decreto di latitanza all'esclusivo fine di contestare la validità della notifica dell'estratto contumaciale e quindi, l'avvenuta formazione del titolo esecutivo.
Commentario • 1
- 1. Cosa è tenuto a fare il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2014, n. 44988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44988 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 10/06/2014
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1855
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 40068/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU BU N. IL 20/09/1966;
avverso l'ordinanza n. 1423/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con incidente proposto in data 2.8.2012 nell'interesse di BU RO, tratto in arresto il 3.3.2011 dalla Polizia di frontiera di Bari a seguito di ordine di carcerazione emesso in data 15.11.2010 dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli (in esecuzione della sentenza emessa dalla predetta Corte distrettuale in data 29.12.2009, irrevocabile il 30.4.2010), il difensore istante sollevava questioni circa la validità ed efficacia del titolo esecutivo ex art. 670 c.p.p., basandosi, da un lato, sulla mancata traduzione del decreto di latitanza, dell'ordinanza cautelare emessa il 24.4.2002 dal G.I.P. di S. Maria Capua Vetere, delle sentenze dei due gradi di merito e dei relativi avvisi di deposito ed estratti contumaciali, nonché dell'ordine di esecuzione;
dall'altro, sul fatto che al titolo esecutivo si era pervenuti all'esito di un processo di cognizione nel corso del quale la dichiarazione di latitanza e tutti gli atti successivi dovevano ritenersi inesistenti, in quanto il BU risultava già espulso dal territorio nazionale ad iniziativa della Questura di Milano il 31.10.2001. In subordine, il difensore del condannato chiedeva la restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2. 2. Con ordinanza del 21.9.2012, depositata il 12.2.2013, la Corte di Appello di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza. La Corte partenopea disattendeva, in primo luogo, il motivo della omessa traduzione, dovendo ritenersi, sulla scorta di annotazioni di Polizia giudiziaria e delle dichiarazioni rese dalla moglie del condannato (circa la stabile residenza in Italia da tre anni), che il BU conoscesse la lingua italiana.
Quanto alla prospettata inesistenza del decreto di latitanza e degli atti successivi, osservava la Corte di merito che eventuali questioni di nullità, anche assoluta, avrebbero dovuto farsi valere nel giudizio di cognizione.
Infine, l'istanza di restituzione in termini era da considerarsi intempestiva, essendo stata avanzata solo in data 2.8.2012, pur avendo il BU ricevuto la notifica dell'ordine di esecuzione il 3.3.2011.
3. Ha proposto ricorso per cassazione BU RO, per il tramite del difensore di fiducia.
3.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 5, commi 2 e 6, comma 3, lett. a), della CEDU, nonché degli artt. 109 e 143 c.p.p., reiterando la censura di omessa traduzione in lingua albanese del provvedimento coercitivo del 20.4.2002, del decreto di latitanza del 30.5.2002 e dell'ordine di carcerazione notificato il 3.3.2011, unitamente all'ordinanza cautelare.
Contesta le annotazioni di Polizia giudiziaria, definendo arbitraria la valutazione della Corte di Appello sulla conoscenza della lingua italiana da parte del BU.
3.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 295, 296, 159, 165 e 169 c.p.p., e dell'art. 6 CEDU (diritto a un equo processo).
La Questura di Caserta aveva effettuato ricerche del BU pur sapendo che questi era stato già espulso, come risultava dalla stessa informativa di reato del 31.10.2001.
Il decreto, dunque, andava considerato inesistente perché l'albanese non poteva definirsi latitante.
D'altro canto, dovevano ritenersi inidonee le notifiche eseguite presso il difensore d'ufficio al fine di poter dimostrare la conoscenza del processo da parte del condannato.
La nullità del decreto di latitanza determinava l'invalidità derivata delle notificazioni, delle dichiarazioni di contumacia e di tutti gli atti istruttori e decisori susseguenti.
3.3 Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 2, 3, 25 e 27 Cost., e mancanza di motivazione. La Corte di Appello nulla aveva motivato sulla circostanza della scusabilità dell'ignoranza della legge penale in capo al BU in relazione alla subordinata istanza di restituzione nei termini.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso.
5. In data 9.5.2014 il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica alle osservazioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di cui alla seguente motivazione.
2. Va premesso che, in sede di incidente di esecuzione, l'indagine affidata al giudice è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione: a tal fine, il Giudice dell'esecuzione non può, in linea di principio, attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'intrapresa esecuzione (tra molte, Sez. 1^, Sentenza n. 8776 del 28/1/2008, Lasco, Rv. 239509; Sez. 1^, Ordinanza n. 19134 del 26/05/2006, Santarelli, Rv. 234224).
2.1. In coerenza con tale enunciato, si è affermata l'inammissibilità dell'incidente di esecuzione preordinato ad ottenere l'invalidità del decreto di latitanza, mai eccepita nella fase di cognizione, posto che il suddetto decreto, una volta emesso sulla base di quanto risulti agli atti, implica che le notifiche siano eseguite nelle forme prescritte dall'art. 165 c.p.p., sino a quando non sia processualmente accertata la cessazione della latitanza e senza che sia necessario disporre la rinnovazione delle ricerche ad ogni passaggio di fase o di grado (Sez. 1, Ordinanza n. 43140 del 28/9/2004; Guzel, Rv. 231021).
2.2. Tuttavia, con la stessa decisione da ultimo citata, che il Collegio condivide, si è anche statuito che la questione della validità del decreto di latitanza può essere sollevata in fase esecutiva, all'esclusivo fine di contestare la validità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado.
3. Ciò posto, e calando i principi surrichiamati nel caso di specie, deve ritenersi legittima la deduzione in sede esecutiva, da parte del difensore del BU, della questione attinente alla nullità del decreto di latitanza, sollevata al fine di evidenziare l'invalidità derivata degli atti ad esso decreto susseguenti, tra i quali, appunto, la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado;
e ciò anche se la difesa di ufficio dell'imputato non aveva messo in discussione la validità del provvedimento di latitanza suddetto nella fase di cognizione.
4. In ordine a siffatta prospettazione della questione, non è stata coerente la risposta motivazionale offerta dalla Corte di Appello di Napoli, che si è limitata ad escludere la possibilità di farne oggetto di incidente di esecuzione non avendo l'interessato fatto ricorso agli ordinari mezzi di gravame previsti contro la sentenza. In relazione a tale specifico punto, coincidente con il secondo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame alla predetta Corte di Appello, che dovrà riesaminare il profilo della validità del decreto di latitanza emesso nei confronti del BU il 30.5.2002 dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e gli eventuali effetti riflessi sulla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado e, quindi, sulla validità del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 c.p.p.. 5. Nel resto, il ricorso va, nel complesso, rigettato.
5.1. Generico è il primo motivo, che si riduce a reiterare le medesime censure sulla omessa traduzione in lingua albanese dedotte in sede di merito, a fronte delle quali il Giudice dell'esecuzione ha fornito risposta congruamente argomentata, di cui si è dato sinteticamente atto nella parte superiore.
5.2. Infondato è il terzo motivo di ricorso.
Invero, in tema di restituzione in termine, l'avvenuta espulsione dello straniero non costituisce ostacolo assoluto all'esercizio dei poteri cognitivi e difensivi indicati nel comma primo dell'art. 175 c.p.p., posto che sia il D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, comma 1 quinquies, convertito nella L. 28 febbraio 1990, n. 39, che il
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 17, come modificato dalla L. n. 189 del 2002, art. 16, prevedono la possibilità, per l'imputato espulso, di rientrare temporaneamente in Italia per l'esercizio del diritto di difesa (Sez. 3^, Ordinanza n. 19947 del 7/4/2005, Omorogbe, Rv. 231718).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la validità del titolo esecutivo e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2014