Sentenza 6 luglio 2016
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione.
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- 1. Specialità attenuate nel MAE (Cass. 14738/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 dicembre 2024
In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE SENTENZA (data ud. 19/01/2017) 24/03/2017, n. 14738 sul ricorso proposto da: C.D. nato il (OMISSIS); C.G. nato il (OMISSIS) avverso la sentenza del 29/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: la remissione di querela verso il giornalista si estende anche all'intervistatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa commessa mediante la pubblicazione di un'intervista, la remissione di querela nei confronti del giornalista estende i suoi effetti anche all'intervistato, in ragione dell'identità del reato derivante dalla necessaria cooperazione fra i due soggetti, senza che rilevi la mancata contestazione formale del concorso di persone nel reato. (In motivazione la Corte ha ritenuto che non viola i criteri espressi dalla cedu, nella sentenza Drassich c. Italia, la qualificazione nell'alveo del concorso di persone, operata in sede di legittimità, delle condotte separatamente e individualmente ascritte al giornalista e all'intervistato, poiché ciò …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2016, n. 47253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47253 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2016 |
Testo completo
4 7 2 5 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo AN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2295/2016 SILVIO AMORESANO -Presidente - REGISTRO GENERALE N.51453/2015 VITO DI NI GI RA MA AI -Rel. Consigliere - GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] avverso la sentenza del 06/06/2014 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di ON per rinuncia, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado nei confronti di BA EL NG, e il rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori, Avv. Alessio Spadafora, Avv. Guido Contestabile, Avv. Giuseppe Cinciani, Avv. Giacomo Iaria, Avv. Umberto Abate, Avv. FI NI, Avv. Giovanni Sisto Vecchio, Avv. Leone Fonte, Avv. Cataldo Gianfreda, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. Udit i difensor Avv.; 2 나 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/09/2012 il Gup del Tribunale di Reggio Calabria, all'esito del giudizio abbreviato, condannava, oltre agli altri originari coimputati: BA EL NG alla pena di anni 18 di reclusione ed € 60.000,00 di multa per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina importata dal Sud America (capo B) e di importazione di 27 kg. di cocaina dal Sud America (capo J); SO ES alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione ed € 60.000,00 di multa per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina importata dal Sud America (capo B) e di importazione di 27 kg. di cocaina dal Sud America (capo J); SO NT alla pena di anni 11 e mesi 4 di reclusione ed € 60.000,00 di multa per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina importata dal Sud America (capo B) e di importazione di 27 kg. di cocaina dal Sud America (capo J); ON FA alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed € 20.000,00 di multa per i reati di vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina contestati ai capi N e O;
AL NA alla pena di anni 8 di reclusione ed € 40.000,00 di multa per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana (capo A) e di acquisto di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio (capo L); RE OC alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione ed € 40.000,00 di multa per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana (capo A) e di trasporto di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio (capi D ed E); RE CE alla pena di anni 18 e mesi 8 di reclusione ed € 60.000,00 di multa per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana (capo A) e di acquisto, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio contestate ai capi C, D, G, H, I, K ed L;
NA BA alla pena di anni 10 di reclusione ed € 40.000,00 di multa per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana (capo A) e di acquisto, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio contestate ai capi K, M, N e O;
AU ET alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione ed € 40.000,00 di multa per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana (capo A); OL AG alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed € 40.000,00 di multa, in aumento sulla pena inflitta con sentenza del Tribunale di Verona del 07/04/2006, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana (capo A) e di trasporto di sostanze stupefacenti destinate se 3 allo spaccio (capo E); OL ER alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed € 40.000,00 di multa per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana (capo A) e di acquisto di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio (capi E ed F); IT ES alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed € 40.000,00 di multa per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina e marijuana (capo A) e di vendita di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio (capi N e O). Con sentenza del 06/06/2014 la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma, riconosceva le attenuanti generiche a SO ES, NA BA, OL ER, IT ES, escludeva l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90 nei confronti di AU ET, e rideterminava le pene inflitte, rispettivamente, in anni 8 di reclusione per SO ES e SO NT, anni 9 e mesi 4 di reclusione per NA, anni otto di reclusione per OL ER e IT, anni 6 e mesi 8 di reclusione per AU;
confermava, nel resto, la sentenza di primo grado.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di ON FA, Avv. EL Monaco, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione. Con atto pervenuto il 01/02/2016 il ricorrente personalmente, nonché il difensore, hanno rinunciato all'impugnazione.
3. Ricorre per cassazione OL ER, tramite i difensori Avv. Gilberto Tommasi e, nel secondo atto, Avv. FI NI, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. .
3.1. Vizio di motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione di responsabilità ed al diniego del fatto di lieve entità: lamenta che la saltuarietà dei contatti intercorsi con i coimputati, e la parentela con OL AG e RE OC, che giustificava tali contatti telefonici, non consentissero di affermare la responsabilità della ricorrente;
anche il diniego del fatto di lieve entità avrebbe meritato ben diversa e specifica motivazione.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento del fatto di lieve entità: lamenta che la Corte abbia escluso l'acquisto per uso personale ed il fatto di lieve entità senza una reale motivazione;
OL ER non era la ragione e lo scopo unico della trasferta dalla Calabria al Veneto, come si evince dalle intercettazioni richiamate da p. 344 a 349 della sentenza di primo grado, da cui emerge che RE OC si Se 4 era fermato già a OL, e prima di giungere in Veneto aveva incontrato altre persone;
inoltre, si sostiene, il quantitativo indicato nell'intercettazione del 28/11/2005 sarebbe compatibile con il riconoscimento del fatto di lieve entità; i 152 grammi di stupefacente accertati con riferimento al capo F ben avrebbero potuto essere destinati, come nel caso contestato al capo E, ad altre persone, e non solo a OL ER.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della partecipazione all'associazione per delinquere: lamenta la carenza dell'assunzione di un ruolo funzionale all'associazione, in quanto, a fronte di indagini protrattesi per più di un anno e mezzo, OL ER compare in un arco temporale inferiore a trenta giorni e solo in relazione ai due episodi contestati;
le intercettazioni richiamate non evidenziano i requisiti di stabilità e costanza, e di consapevolezza di far parte dell'associazione; le utenze degli altri imputati erano costantemente monitorate, e non sono stati riscontrati contatti con l'imputata; inoltre, si sostiene, per riconoscere la partecipazione occorrerebbe il ruolo di acquirente stabile di sostanze stupefacenti commercializzate dal sodalizio.
4. Ricorre per cassazione RE OC, proponendo due distinti atti di impugnazione, uno presentato personalmente, e l'altro presentato dal difensore, Avv. Giovanni Aricò, con i quali deduce i seguenti motivi, di seguito 汹 enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. .
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'associazione per delinquere: lamenta che i motivi di appello siano stati ignorati, e che la sentenza impugnata abbia rinviato per relationem alla ricostruzione del giudice di primo grado;
quale associato alla consorteria capeggiata dallo zio, RE CE, l'imputato avrebbe posto in essere le condotte di cui ai capi D ed E: quanto al capo D, il 07/10/2005 avrebbe trasportato a Roma sostanza stupefacente, fornita dallo zio RE CE, e destinata a AC AR;
richiamando ampi passaggi dell'atto di appello (da p. 2 a p. 6), lamenta che la sentenza impugnata abbia considerato il "rimanente compendio probatorio", rappresentato dal dialogo intercettato tra AC e RE OC il 20/09/2005, alle ore 20.28, sufficiente a confermare l'ipotesi di accusa, previa riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90; tuttavia, la sentenza non spiega il ruolo assunto da RE CE, né motiva in maniera convincente sugli altri profili di fatto dedotti con l'appello; manca, inoltre, la prova che 1'8 ottobre 2010 (recte: 2005) RE abbia ceduto SR 5 sostanza stupefacente a AC, non essendo emersa la prova della disponibilità di droga;
illogica sarebbe l'attribuzione al termine "femmina" del significato di stupefacenti, anziché di prodotti tipici calabresi, in quanto fondata su mere illazioni;
l'incertezza in ordine alla qualità della sostanza, comunque, fonda la riqualificazione del fatto. Quanto al capo E, l'imputato avrebbe trasportato, unitamente a OL AG, un quantitativo di sostanza stupefacente dalla Calabria al Veneto, consegnata a OL ER;
anche in tal caso, richiamando ampi passaggi dell'atto di appello (da p. 9 a 11), lamenta che la sentenza impugnata abbia fornito risposte illogiche;
per la Corte, quanto accaduto il 4 dicembre 2005, con l'arresto di RE e di OL per detenzione di cocaina, confermerebbe l'assunto accusatorio anche in ordine al trasporto di droga a Verona del 27 novembre;
la conferma proverrebbe dalla conversazione intercettata il 28 novembre tra RE e OL ER, illogicamente interpretata come riferita a sostanze stupefacenti;
inoltre, dalla conversazione emergerebbe che RE asserisce di non avere nulla, in tal senso, dunque, escludendo una cessione avvenuta il giorno precedente. Infine, si contesta la sussistenza del reato associativo, essendo stata la prova desunta soltanto dai reati-fine, sebbene non vi fosse prova della cessione nel capo D e nel capo E.
4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, alla richiesta riqualificazione nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, ed alla rideterminazione della pena in seguito alla riqualificazione del capo D.
4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'associazione per delinquere: lamenta che gli elementi di prova richiamati a fondamento dell'affermazione di responsabilità siano per lo più di carattere "logico" continuità di contatti telefonici tra gli imputati, linguaggio criptico e impiego di cautele, omogeneità dei reati-fine, mezzi economici e materiali per gli spostamenti, gerarchia e distribuzione di ruoli, numero di reati-fine ma siano privi di univoca capacità dimostrativa del sodalizio;
ricorrerebbe, infatti, un mero concorso di persone nel reato continuato. Dal dato temporale dei contatti valorizzati in termini indiziari non sarebbe possibile desumere quel contributo stabile che caratterizza la partecipazione all'associazione, che, anzi, sarebbe smentita proprio dall'accertamento di due soli episodi nell'arco di sei mesi. La sentenza, infine, ometterebbe di motivare sul dolo di partecipazione.
4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati-fine: nonostante l'incertezza sul significato delle intercettazioni relative ai "due 4 camion", non si evince quando si sarebbe concretizzato l'accordo per l'acquisto della sostanza di cui al capo D, né il motivo per il quale la conversazione dovesse avere ad oggetto proprio la sostanza stupefacente.
4.5. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.
5. Ricorre per cassazione il difensore di OL AG, Avv. Guido Contestabile, deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 5.1. Vizio di motivazione in relazione all'associazione per delinquere: lamenta che la sentenza impugnata abbia fondato l'affermazione di responsabilità per il reato associativo sulla base di una sola ipotesi di spaccio, e sollecita una verifica, fondata sul tenore degli atti, in ordine all'operatività dell'associazione guidata dal RE, ed alla partecipazione del OL;
pur ammettendo una partecipazione nella cessione contestata al capo E, ciò non sarebbe sufficiente ad indiziare un'appartenenza all'associazione; la posizione dell'imputato è defilata e marginale. La sentenza affermerebbe la partecipazione associativa sulla base del fatto contestato al capo F - oggetto di precedente giudicato, allorquando il OL fu tratto in arresto, definendo il A procedimento mediante patteggiamento -, e del presunto incontro con US ES a cavallo tra agosto-settembre 2006; tale incontro, tuttavia, sarebbe neutro, e la figura del OL emergerebbe per meno di un mese;
lo stesso disinteresse mostrato dai presunti sodali nei confronti dell'arresto del OL dimostrerebbe l'estraneità al sodalizio;
ricorrerebbe l'ipotesi del concorso di persone nel reato, non già il reato associativo, mancando la prova dell'esistenza di un accordo tra gli associati;
l'estemporaneità degli episodi contestati esclude in radice la partecipazione ad un'associazione.
5.2. Vizio di motivazione in ordine ai reati-fine: la ricostruzione sarebbe strutturata unicamente sull'interpretazione di alcuni dialoghi intercettati tra RE OC e OL ER, dai quali, però, non emerge univocamente l'oggetto delle conversazioni;
l'unico ruolo del OL sarebbe quello di ricercare un'autovettura; tali elementi sarebbero insufficienti a dimostrare la partecipazione dell'imputato.
5.3. Vizio di motivazione in ordine al calcolo della continuazione, alla applicazione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche: la recidiva è stata affermata sulla base soltanto dei precedenti 7 4 penali, nonostante la natura facoltativa dell'aumento di pena, e la motivazione del diniego delle attenuanti generiche sarebbe soltanto apparente.
6. Ricorre per cassazione AL NA, tramite il difensore Avv. Alessio Spadafora, articolando quattro motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione all'associazione per delinquere: lamenta il travisamento dei fatti, in quanto, anche qualora il fatto contestato al capo L riguardasse una cessione di stupefacenti tra AL e RE, la condotta esula dal reato associativo;
è illogico che il partecipe di un'associazione possa farsi gioco del capo del sodalizio, consegnando un assegno, relativo ad un conto corrente chiuso, in pagamento di una partita di sostanza stupefacente;
tale elemento indizierebbe, infatti, lo scopo esclusivamente personale della condotta;
inoltre, il ridotto arco temporale, limitato a poco più di un mese, nel quale sono state A captate intercettazioni telefoniche dell'imputata impedirebbe di ritenere sussistente la stabile dedizione al traffico di stupefacenti, in quanto il contatto tra l'imputata e alcuni membri dell'associazione è limitato a specifiche e brevi circostanze temporali e non assume carattere di continuità nel tempo tale da connotare uno stabile accordo.
6.2. Vizio di motivazione in ordine al reato di spaccio di cui al capo L: l'affermazione di responsabilità sarebbe fondata soltanto sul linguaggio criptico delle conversazioni intercettate e su un precedente specifico risalente a 20 anni prima.
6.3. Vizio di motivazione in ordine al diniego del fatto di lieve entità: il riferimento al dato ponderale desumibile dal prezzo (€ 3.000) come ostativo è illogico, non essendo stata accertata la qualità e la quantità dello stupefacente.
6.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.
7. Ricorre per cassazione il difensore di BA EL NG, Avv. OM Alvaro, deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 7.1. Violazione di legge sostanziale e processuale in relazione all'art. 721 cod. proc. pen.: premette di aver eccepito la mancanza della condizione di 8 se procedibilità di cui all'art. 721 cod. proc. pen., essendo stato l'imputato tratto in arresto in Germania il 16/10/2006, ed estradato in Italia in esecuzione di mandato di arresto europeo del 09/08/2006 emesso in altro procedimento penale, senza la dichiarazione di consenso ad essere giudicato per i reati di cui al presente procedimento;
all'udienza del 06/06/2014 il P.G. produceva una dichiarazione dell'imputato resa presso l'ufficio matricola della Casa Circondariale di Palmi in data 15/12/2006, acquisita successivamente alla conclusione della discussione e prima dell'emissione della sentenza;
l'acquisizione sarebbe nulla per violazione dell'art. 523, comma 6, cod. proc. pen. . In ogni caso, la dichiarazione di consenso sarebbe stata travisata, in quanto riguardante i reati per i quali era stata emessa ordinanza di custodia cautelare del 11/12/2003, e non riguardava i reati del presente procedimento, per i quali, all'epoca (15/12/2006), non era stata ancora esercitata l'azione penale;
erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che il consenso espresso riguardasse anche i reati oggetto del presente procedimento;
chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza per improcedibilità dell'azione penale. A 7.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità: lamenta che la prova del ruolo di promotore dell'associazione sia stata fondata senza una prova certa in ordine all'identificazione dell'BA, e sulla base di intercettazioni generiche ed equivoche;
le utenze sono state apoditticamente attribuite in uso ad BA senza alcun riscontro, fonico o investigativo;
le intercettazioni non consentono di desumere l'esistenza di una struttura associativa dedita al narcotraffico, desunta soltanto dall'importazione di 27 chili di cocaina dal Sud America contestata al capo J, dai continui contatti tra i sodali, dai frequenti viaggi tra Sud America e Italia dell'BA, dalla disponibilità di plurime basi logistiche a livello internazionale, dal ruolo di vertice assunto anche nei rapporti con i fornitori;
tuttavia, si sostiene, tali elementi operativi e strutturali non disvelano l'esistenza di un'autonoma associazione, altrimenti ogni importazione di stupefacenti implicherebbe l'esistenza di un sodalizio;
mancherebbe la stabilità del rapporto tra sodali e la programmazione di una serie indeterminata di delitti;
peraltro, l'imputato non ha partecipato alla seconda operazione di importazione di cocaina dal Sud America effettuata, sotto la copertura di un carico di ananas, tra ottobre 2006 e gennaio 2007, essendo stato tratto in arresto il 16/10/2006; deduce l'erroneità della qualificazione del fatto in termini di reato associativo, trattandosi di un mero concorso di persone nel reato-fine. SR 9 Sotto diverso profilo, lamenta altresì la mancanza di motivazione in ordine alla compartecipazione nel delitto-fine di cui al capo J, avendo la sentenza omesso di indicare le conversazioni telefoniche rivelatrici di un suo coinvolgimento, ed il contributo causale fornito.
7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del ruolo di promotore e dell'aggravante dell'ingente quantità, al diniego delle attenuanti generiche, ed al trattamento sanzionatorio: il quantitativo di 27 kg. di cocaina non sarebbe idoneo a saturare il mercato;
l'imputato non sarebbe uomo di punta del sodalizio, ma deputato al controllo della fase esecutiva relativa all'importazione della droga.
8. Ricorre per cassazione il difensore di SO NT, Avv. Cataldo Gianfreda, deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 8.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato-fine di cui al capo J: lamenta che la sentenza impugnata abbia rinviato per relationem alla sentenza di primo grado, omettendo un adeguato vaglio critico delle intercettazioni, dalle quali emergerebbe al più una condotta di favoreggiamento in favore dell'BA, che non un concorso;
l'imputato non avrebbe interagito organicamente e sistematicamente con gli associati, essendosi limitato ad aiutare in maniera episodica un associato, non già l'intera associazione;
priva di motivazione sarebbe la sentenza in ordine all'obiezione sollevata con l'atto di appello in relazione alla trasmissione al P.M., disposta dal Giudice di primo grado, in relazione al favoreggiamento personale. Ulteriore profilo di contraddittorietà della sentenza emergerebbe dalla conversazione intercettata tra SO NT e MO CE il 26/05/2006, dalla quale si evinceva che il primo aveva inviato denaro al secondo utilizzando un destinatario compiacente ed un mittente di comodo;
tale episodio confermerebbe la condotta agevolatrice di SO nei confronti di BA, nell'assunto che il denaro fosse a questi destinato;
nondimeno, la sentenza escluderebbe che la vicenda possa ricollegarsi al reato contestato. Contesta, inoltre, la valutazione congiunta delle prove a carico di SO NT e SO ES, senza una distinzione e delimitazione delle condotte, e con una valorizzazione del legame familiare che, viceversa, avrebbe dovuto restare ininfluente. St 1 10 0 8.2. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo B: lamenta che la sentenza impugnata abbia desunto la partecipazione sulla base dell'importazione di cocaina contestata al capo J, mediante richiamo di due intercettazioni (del 24 e del 27/10/2006) ritenute rilevanti, senza tuttavia enucleare gli elementi sintomatici della condotta di partecipazione, e gli stessi elementi costitutivi del sodalizio. Del resto, SO NT non è protagonista di alcun viaggio per il rifornimento di droga, non apporta alcun sostegno economico, non adopera linguaggi criptici. La sentenza impugnata sarebbe compromessa da una valutazione frazionata ed atomistica della pluralità di elementi indiziari acquisiti, e da una qualificazione erronea in termini di partecipazione al reato associativo, anziché in termini di concorso di persone nel reato-fine.
8.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità ed al trattamento sanzionatorio: lamenta che l'aggravante sia stata affermata senza alcuna considerazione concreta del mercato di riferimento (la provincia di Reggio Calabria), ed anche il riconoscimento delle attenuanti generiche ed il giudizio di equivalenza formulato siano privi di motivazione.
9. Ricorre per cassazione il difensore di SO ES, Avv. Leone Fonte, deducendo due motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
9.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo B e per il reato-fine di cui al capo J: lamenta che la sentenza impugnata abbia rinviato per relationem alla sentenza di primo grado, omettendo la considerazione delle censure difensive relative alla presenza dell'imputato in Italia per trascorrere i periodi di ferie natalizie ed estive;
la lettura delle intercettazioni avrebbe escluso la partecipazione dell'imputato ai reati contestati;
del resto, la sentenza si limita a richiamare un numero esiguo di telefonate e solo due incontri in Italia, che non possono ritenersi indicativi di una intraneità ai delitti contestati;
i viaggi erano del tutto occasionali, in quanto coincidenti con periodi di ferie già programmati;
le valutazioni della sentenza sarebbero, poi, basate sulla probabilità e sull'apparenza, non già sulla certezza. Sotto diverso profilo, premessi ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità in tema di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, lamenta l'assenza degli elementi costitutivi del sodalizio, e della Se 11 partecipazione dell'imputato, fondata su un solo episodio di importazione in cui, peraltro, resta circoscritta la sua attività; anche in relazione all'elemento soggettivo, l'occasionalità e non stabilità dei rapporti, l'arco temporale circoscritto (circa sei mesi), e l'inesistenza dell'affectio societatis, escluderebbero l'integrazione della fattispecie associativa.
9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità ed al trattamento sanzionatorio: lamenta che l'aggravante sia stata affermata senza un accertamento della quantità di principio attivo, e che il riconoscimento delle attenuanti generiche ed il giudizio di equivalenza formulato siano privi di motivazione. 10. Ricorre per cassazione il difensore di NA BA, Avv. Giacomo Iaria, deducendo cinque motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 10.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 521 cod. proc. pen.: con l'atto di appello era stata dedotta la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto la sentenza di primo grado aveva riconosciuto che NA BA, lo zio IT ES e RA ES costituivano una cellula, dotata di relativa autonomia, dell'organizzazione guidata dal RE;
nondimeno, la Corte di Appello riteneva che il sotto-gruppo fosse comunque ricompreso nella più ampia organizzazione, e che non vi fosse alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. . 10.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo: la sentenza avrebbe attribuito valore probatorio ad elementi privi di gravità, concordanza e precisione, come i dialoghi intercettati;
l'abbondante ed asettica trasposizione di intere risultanze investigative non sarebbe sufficiente ad integrare una motivazione sufficiente;
richiamando diffusamente la giurisprudenza di legittimità in materia di struttura e di prova dell'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico (da p. 5 a 10), afferma la necessità di verificare la sussistenza e la permanenza del vincolo associativo, la predisposizione di mezzi e l'attribuzione di ruoli e compiti ed il programma criminoso comune, dubitando del percorso motivazionale della sentenza. 10.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed all'art. 73 d.P.R. 309/90: lamenta che il contenuto delle conversazioni intercettate non deponga per il concreto svolgimento di un 12 外 traffico illecito di droga, limitandosi a fornire indizi sull'oggetto delle conversazioni, ma non sullo svolgimento dell'attività; i colloqui sarebbero indeterminati, vaghi in ordine al tipo di stupefacente, alla quantità, all'effettiva disponibilità, alla intervenuta o solo programmata cessione;
al contrario, da ciascun colloquio sarebbe stata desunta la commissione di un singolo reato, senza alcun altro elemento di riscontro. 10.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, 133 e 157 cod. pen. ed all'art. 73 d.P.R. 309/90: lamenta che in seguito alla sentenza 32 del 2014 della Corte Cost., la sentenza avrebbe dovuto verificare la natura dello stupefacente oggetto di contestazione, ai fini della determinazione della pena, atteso che il capo A riguarda l'associazione finalizzata al traffico di cocaina e marijuana, e che i capi M e N non indicano la natura dello stupefacente. 10.5. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che non avrebbe considerato la struttura rudimentale del sodalizio, ed il brevissimo lasso temporale di operatività. 11. Ricorre per cassazione difensore di RE CE, Avv. Guido Contestabile, deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 11.1. Vizio di motivazione in relazione all'associazione per delinquere: lamenta che la sentenza impugnata non abbia offerto granitiche certezze in ordine alla partecipazione del RE, con funzioni apicali, al sodalizio criminoso;
ricorrerebbe l'ipotesi del concorso di persone nel reato, non già il reato associativo, mancando il dolo specifico dell'associazione; il RE tratta singoli affari, contenuti nelle loro dimensioni quantitative e qualitative, di modesto importo, e non emerge la prova dell'esistenza di un accordo tra gli associati;
l'estemporaneità degli episodi contestati esclude in radice la partecipazione ad un'associazione; né, del resto, la sentenza motiverebbe sul ruolo apicale assegnato all'imputato. 11.2. Vizio di motivazione in ordine ai reati-fine: in ordine al capo C, dalle conversazioni emergerebbero mere trattative, penalmente irrilevanti;
in ordine al capo D, la prova sarebbe fondata su suggestioni soggettive nell'interpretazione delle intercettazioni;
in relazione ai reati di cui ai capi G, H, I, K e L, ci sarebbe una sopravvalutazione di elementi di prova di scarsa pregnanza indiziaria, e, con riferimento particolare al capo H, non vi sarebbe prova che lo stupefacente rinvenuto fosse stato acquistato proprio dal RE;
13 Se in ordine ai capi I e K, illogicamente è stato ritenuto che lo stupefacente fosse un mero campione di sostanza consegnato dal RE al fine di saggiare la qualità della droga, perché non si comprenderebbe il motivo per il quale il presunto correo non abbia informato il RE del sequestro. 11.3. Vizio di motivazione in ordine al calcolo della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 12. Ricorre per cassazione il difensore di IT ES, Avv. Giovanni Vecchio, deducendo due motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. . 12.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati-fine: deduce che l'appello proposto contestava la ricostruzione del fatto emerso dalle intercettazioni telefoniche, mediante riferimento ai puntuali chiarimenti offerti dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia e dinanzi al P.M., ed al rapporto di parentela tra NA e IT, scaturito anche in una collaborazione professionale presso l'azienda agricola del secondo;
in tale quadro, la conversazione intercettata il 25/09/2006 non aveva ad oggetto il traffico di droga, ma l'acquisto di un camion, come confermato dalla telefonata n. 1025 del medesimo giorno;
analogamente le conversazioni intercettate il 28/12/2006 avrebbero dovuto essere inquadrate in una dinamica commerciale legata all'attività lavorativa del IT, e non A coinvolgente traffico di stupefacenti;
in tal senso, anche il riferimento ai mandarini, contenuto nella conversazione del 16/11/2006, dovrebbe essere riferita all'attività lavorativa;
illogica sarebbe, poi, la motivazione nella parte in cui ritiene che la somma di € 3.000,00 potesse riferirsi al traffico di ingenti quantitativi di cocaina da trasportare da Roma in Calabria, ed evidentemente inappropriate rispetto al valore. Viene, dunque, sollecitata la verifica se, "in relazione all'intero contesto probatorio, i Giudici di merito, in accoglimento della ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata", essendosi la sentenza impugnata limitata ad una mera negazione delle tesi difensive, senza una attenta disamina della duplicità di costruzioni alternative del fatto. 12.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato associativo: lamenta che la sentenza impugnata abbia affermato la responsabilità per il reato associativo senza la considerazione di quel quid pluris che consente di distinguere l'associazione dal concorso di persone;
nel 14 capo di imputazione non viene mai prospettata l'esistenza di un sotto-gruppo composto da IT, NA e RA, come ritenuto dalla sentenza di primo grado;
inoltre, la prova dell'associazione viene desunta soltanto dai reati-fine, mentre la partecipazione del IT viene affermata sulla base anche delle modalità operative e dei ruoli dei consociati, nonchè della natura criptica dei colloqui intercettati;
si contesta l'assenza di motivazione in ordine all'esistenza di un programma criminoso ed al contributo causale del IT al sodalizio. Con l'atto di appello si evidenziava l'assenza di intercettazioni tra IT ed altri consociati, l'assenza di basi logistiche, l'impossibilità di individuare un contributo in favore di altro coimputato, l'assenza di intercettazioni del IT che dimostrassero la condivisione dei colloqui del NA con lo "zio"; la sentenza impugnata, tuttavia, non avrebbe fornito idonea motivazione al riguardo, né con riferimento al dolo di partecipazione. 13. Ricorre per cassazione il difensore di AU ET, Avv. Gabriele Bordoni, deducendo tre motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. . 13.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato associativo: lamenta che la sentenza impugnata si sia limitata a sconfessare le doglianze difensive, riproponendo pedissequamente la motivazione del Giudice di primo grado;
richiama la sentenza del Gup in ordine all'esistenza del sodalizio criminoso, ed agli elementi indizianti (molteplicità e continuità delle comunicazioni telefoniche e dei contatti personali tra gli imputati, linguaggio criptico, omogeneità dei reati-fine, mezzi economici e materiali per trasporti e viaggi, gerarchia e distribuzione di ruoli), rilevando che la figura del AU non viene mai richiamata;
l'enucleazione del ruolo dell'imputato, quale referente dell'associazione per la distribuzione della droga nel territorio di Bologna, veniva contestata con l'atto di appello (richiamato da p. 11 a 15 del ricorso), in ragione dei dissidi emersi dalle intercettazioni, del proposito, emerso solo il 10/07/2006, di aderire ad un progetto criminoso stabile, lungo e duraturo, e dell'assenza di riscontri in merito al ruolo di distributore dello stupefacente;
tuttavia, la sentenza impugnata affermava che la questione della consapevolezza dell'adesione al sodalizio non fosse stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante, ribadendo che l'affermazione di responsabilità era fondata su due elementi: la continuatività di contatti e traffici tra AU e RE, nonostante ne fossero stati accertati solo due in due anni, e la consapevolezza dei ruoli e della gerarchia del gruppo, 15 se nonostante la litigiosità emersa, ed il rifiuto del primo di pagare lo stupefacente al capo in ragione della pessima qualità. I contatti avrebbero dovuto essere inquadrati nell'ambito di condotte occasionali, non indizianti una stabile partecipazione, bensì un mero concorso di persone nel reato continuato;
è vero che il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte, ma a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato, e che l'acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo una funzione continuativa che trascende il significato negoziale delle singole operazioni. Le accese discussioni tra AU e RE dopo la prima operazione dell'estate del 2006 ed il fermo rifiuto di perfezionare la cessione nel successivo mese di novembre appaiono in contrasto con i principi di diritto affermati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. 13.2. Violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione A nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90: nel caso giudicato dal Tribunale di P o era stato riconosciuto il 5° comma dell'art. 73, per la qualità scadente della sostanza;
ne deriva che la consapevolezza della partecipazione del AU all'associazione deve ritenersi riferita ad una associazione "depotenziata", per la qualità scadente dello stupefacente. Nella condotta del AU, peraltro, sarebbe stato ipotizzabile un mero concorso esterno nell'associazione, in ragione dell'apporto sporadico e minimale. 13.3. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, nonostante l'inserimento nel mondo del lavoro dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La rinuncia di ON FA determina l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. se 16 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .
2. Va innanzitutto premesso, riguardando profili comuni a tutti i ricorsi, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Efficacemente è stato, altresì, evidenziato che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente;
ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961, pur nella vigenza del precedente codice di rito). In merito alle doglianze, anch'esse comuni a pressoché tutti i ricorrenti, relative all'interpretazione asseritamente erronea delle conversazioni intercettate, va ribadito che è pacifico, al riguardo, che, in tema di intercettazioni di conversazioni О comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di 17 se merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Inoltre, giova rammentare, in tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (ex multis, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Da tale consolidato principio discendono diversi corollari: 1) esula dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658); 2) la specificità della disposizione di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui all'art. 606, lett. c); l'espediente non è consentito, sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lett. e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale. Tantomeno può costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell'omessa motivazione il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso 18 da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212053); 3) in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nè l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, А Duri F, Rv. 213630). Pertanto, non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, in quanto è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789). Con riferimento al profilo del travisamento, va osservato che, in seguito alle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 I. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (ex multis, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099); mentre è invece, consentita la deduzione del vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se se 19 detti elementi sussistano (ex multis, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893). Al riguardo, va ancora precisato che la novella codicistica, introdotta con la I. n. 46 del 2006, nel riconoscere la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad "atti processuali" (che devono essere specificamente indicati nei motivi di impugnazione, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso medesimo), non ha comunque mutato la natura del giudizio di Cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716). Alla stregua dei principi richiamati, pertanto, va riaffermato che la non deducibilità del "travisamento del fatto" discende sia dalla natura del giudizio di cassazione, limitato alla legittimità della decisione, sia dal tenore dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., che, nel delimitare l'oggetto del sindacato -il testo del provvedimento impugnato e altri atti specificamente indicati -, non può essere indebitamente esteso all'esame dell'intero complesso probatorio, in tal modo mutando la natura della Corte di Cassazione in giudice di "terza istanza"; né tale sindacato può essere esteso deducendo la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, ovvero, come nel caso in esame, dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per l'asserita violazione del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo ai motivi di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (con riferimento alla deduzione dell'erronea valutazione sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274). هما 2 20 0 Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche vanno dunque valutati i ricorsi proposti.
3. I ricorsi di RE OC, OL AG e OL ER, che meritano una valutazione congiunta, riguardando posizioni processuali strettamente connesse, sono infondati.
3.1. I tre motivi proposti con i due distinti atti di impugnazione di OL ER, i tre motivi proposti da RE CO (infra richiamati nel Ritenuto in fatto sub 4.1., 4.3. e 4.4.), ed i due motivi proposti da OL AG (infra richiamati nel Ritenuto in fatto sub 5.1. e 5.2.), deducono il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo e per i delitti-fine rispettivamente ascritti ai capi D, E ed F. Va, al riguardo, evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria operata dalla sentenza impugnata, in quanto sollecitano, ictu oculi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale. Nel richiamare i limiti del sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e la natura di questione di fatto dell'interpretazione del linguaggio adoperato nelle intercettazioni (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) già evidenziati infra § 2, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, come proposto dai ricorrenti, nel richiamo (peraltro parziale ed arbitrario) delle intercettazioni e degli altri elementi probatori, va ribadito che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, ed alla qualificazione giuridica degli stessi, argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di con contraddittorietà. La sentenza impugnata, infatti, con riferimento ai capi E ed F, comuni ai tre ricorrenti, risulta avere ricostruito i fatti senza incorrere in alcuna illogicità, intrinseca o estrinseca, dando conto, nei limiti del devoluto, degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità; oltre a rinviare alla sentenza di primo grado, per l'analitica ricostruzione delle intercettazioni indizianti, la sentenza ha ritenuto provato il trasporto della sostanza stupefacente contestato al capo E, evidenziando che nei giorni se 21 precedenti al 27 novembre 2005, giorno della consegna a OL ER, vi erano stati molteplici contatti telefonici tra quest'ultima e RE OC, a partire dal 17/11/2005; dalla conversazione del 18/11/2005 emerge il disappunto manifestato dalla OL in merito al ritardo dei due coimputati, che aveva determinato l'approvvigionamento presso altre fonti dei programmati acquirenti ("già metà si arrangiano stasera...e verrà tolta"), ed il tentativo del RE di rassicurare i destinatari della sostanza;
il 19 novembre RE OC, alla presenza di OL AG, informava la OL che sarebbe andato a trovarla il mercoledì successivo, "salendo con ES e MA, e costei replicava che avrebbe dovuto recuperare la somma di € 3000,00 già restituita;
il riferimento a "ES e MA, già emerso in precedenti conversazioni connotate da linguaggio convenzionale, veniva logicamente interpretato come allusivo ai differenti tipi di sostanze stupefacenti da trasportare, non avendo gli imputati viaggiato insieme a delle donne;
oltre alla cautela apprestata nei contatti, mediante utilizzo di diverse utenze, la consegna veniva indiziata dalla telefonata del 27 novembre 2005, allorquando, alle ore 13.09, RE comunicava alla OL trovarsi "sotto"; a prescindere dal corretto rilievo della sentenza, secondo la quale la consumazione del reato si era già perfezionata con la conclusione dell'accordo A avvenuto nei giorni precedenti (in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014, Bekshiu, Rv. 259284: "La fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione"), la cessione della droga da parte di RE OC e OL AG viene desunta dalla conversazione intercettata il giorno successivo, 28 novembre, allorquando OL ER, cripticamente alludendo all'intenzione di 'andare al cinema' con altre 24 persone, chiedeva una nuova fornitura, e RE OC riferiva di non avere più nulla, e di dover attendere sabato. Il trasporto di droga destinata alla fornitura di OL ER contestato al capo F è stato provato, innanzitutto, dal sequestro di 152 grammi di cocaina rinvenuti il 4 dicembre 2005 nella disponibilità di RE OC e OL AG;
premesso che quest'ultimo, in seguito all'arresto in flagranza, ha definito il procedimento mediante patteggiamento, mentre il primo, dopo la condanna in primo grado, è stato assolto dalla Corte di Appello di Venezia, che non disponeva delle intercettazioni telefoniche in corso nel presente procedimento, la destinazione dello stupefacente sequestrato è stata Se 22 affermata sulla base delle conversazioni intercettate, e richiamate, tra i due imputati, arrestati in flagranza prima della programmata consegna, e OL ER. In merito al reato-fine contestato al capo D, sul quale si è concentrato il motivo, richiamato infra sub 4.4. del Ritenuto in fatto, proposto da RE OC, oltre alla genericità delle doglianze, ed alla inammissibile sollecitazione di una rivalutazione del compendio probatorio, va evidenziato che la sentenza impugnata, richiamando le intercettazioni telefoniche intercorse tra RE CE, RE OC e AC AR tra il 16 settembre ed l'8 ottobre 2005, ha confermato la correttezza della ricostruzione offerta dal primo giudice, secondo la quale AC, grazie alla intermediazione di RE OC, aveva acquistato sostanza stupefacente da RE CE, dopo essersi assicurato la disponibilità di propri acquirenti;
pur riconoscendo l'incertezza interpretativa in merito ai riferimento ai "due camion", nondimeno la Corte territoriale ha richiamato i continui contatti telefonici intrattenuti mediante linguaggio convenzionale, con riferimenti, eccentrici rispetto al contesto dialettico, a "quel locale", alle "femmine" da portare, e ritenuti aventi ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti, come desunto dall'analogo codice adoperato in altre intercettazioni ("donne", "ES e MA) e dall'inverosimiglianza delle spiegazioni offerte dal AC in sede di interrogatorio, che giustificava, in maniera impacciata, l'uso del termine "femmina" al dono di prodotti tipici.
3.1.1. Con riferimento ai motivi relativi all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, ed alla pretesa insufficienza dimostrativa degli elementi probatori richiamati, ritenuti idonei ad una qualificazione in termini di concorso di persone nel reato continuato, giova preliminarmente evidenziare che, oltre a sollecitare una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità, le censure proposte appaiono una inammissibile doglianza fondata su una selezione, parziale ed arbitraria, del compendio probatorio, mediante indicazione di singole conversazioni telefoniche, estrapolate dal complessivo contesto indiziario, che, nell'assunto dei ricorrenti, sarebbero determinanti per una valutazione alternativa dei fatti;
viceversa, la valutazione delle prove deve rispondere a criteri di completezza, globalità e unitarietà dell'esame, che non può essere, al contrario, atomistico e parcellizzato (ex multis, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677). Premesso che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel 23 reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (ex multis, Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257906), la sentenza impugnata ha correttamente delineato gli elementi fattuali integranti la tipicità del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico: dal compendio probatorio è, infatti, emerso che RE OC, nipote del capo' del sodalizio, RE CE, aveva due compiti fondamentali: individuare e curare la distribuzione dello stupefacente fuori dalla sede principale dell'associazione (la Calabria), e recuperare i crediti nei confronti dei soggetti ai quali era stata ceduta la droga;
in tal senso, risulta avere penetrato il mercato romano, grazie a AC AR, come si evince dalla vicenda contestata al capo D, e il mercato veneto, grazie alla collaborazione di OL AG ed alle continue relazioni con OL ER, come si evince dalle vicende contestate ai capi E ed F. Oltre alla commissione di plurimi reati-fine dell'associazione, indizianti l'esistenza di un'associazione per delinquere, non esclusa dalla pretesa durata limitata (dedotta, in particolare, da OL ER) dei rapporti (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346: "In tema di associazione per delinquere, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti)"), peraltro, l'operatività dell'associazione e la partecipazione dei ricorrenti è stata altresì desunta da una serie di ulteriori elementi emergenti, in particolare, dalle intercettazioni telefoniche. Al riguardo, nel rammentare che, in tema di stupefacenti, l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità Se 2 424 degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava, Rv. 262981), la sentenza richiama, tra gli elementi indizianti l'esistenza dell'associazione e la partecipazione degli imputati, la circostanza che, in seguito all'arresto di OL AG e RE OC per il rinvenimento della cocaina destinata a OL ER (capo F), lo stesso 'capo' del sodalizio, RE CE, era intervenuto direttamente, incontrando almeno due volte OL ER per fissare la strategia processuale degli arrestati;
inoltre, ad indiziare la partecipazione al sodalizio criminale dei tre odierni ricorrenti, militano, altresì, le numerose e costanti conversazioni telefoniche intercorse fin dal 28 ottobre 2005, connotate dall'utilizzo di un linguaggio convenzionale eccentrico rispetto al contesto dialettico, e logicamente ritenuto avente ad oggetto sostanze stupefacenti ("ES e MA), dalle quali emerge lo stabile ruolo assunto da RE OC e OL AG nel trasporto e nella consegna dello stupefacente, nella riscossione dei relativi crediti, sotto la costante supervisione di RE CE, ed il ruolo di OL ER, che, lungi dall'essere meramente occasionale, risultava un punto di riferimento stabile A ed affidabile per lo smercio della droga, ma anche per il recupero dei guadagni (conv. 5994 del 15/11/2005, e 54 del 16/11/2005).
3.2. Con riferimento ai profili specifici del ricorso di OL ER, del resto, è stata esclusa la destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza, in quanto una tale finalità sarebbe stata compatibile con l'acquisto di quantitativi limitati, reperibili anche sul mercato illecito locale, senza la necessità di lunghe e prolungate trattative con soggetti provenienti dalla Calabria, e con il rischio di un trasporto così lungo. Anche il diniego del fatto di lieve entità è stato correttamente motivato sulla base dei dati ponderali delle sostanze stupefacenti trafficate, desumibili dal sequestro di ben 152 grammi di cocaina, e, nell'altra occasione, dalla predisposizione dell'importo di € 3.000,00 per il pagamento della droga trasportata da RE OC e OL AG, nonché dalla continuità dei contatti e degli scambi, frutto di accurata programmazione, collocabili nell'ambito di un rapporto non occasionale tra fornitore e acquirente (ex multis, Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, "La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, 25 4 modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio”).
3.3. I motivi proposti da RE OC (richiamati infra, sub 4.2. e 4.5. del Ritenuto in fatto) e da OL AG (richiamati infra, sub 5.3. del Ritenuto in fatto) con riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio sono infondati. Al riguardo, premesso che le pene inflitte si attestano in prossimità dei minimi edittali, con aumenti contenuti per i reati-fine, è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, e per gli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Analoga considerazione va estesa al diniego delle attenuanti generiche, che, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, e dunque incensurabile in sede di legittimità, la sentenza impugnata ha negato, ritenendo non essere emersi, né tanto meno dedotti, elementi favorevoli agli imputati;
inoltre, la Corte territoriale ha valutato i precedenti penali di entrambi gli odierni ricorrenti, il ruolo importante e stabile assunto nel sodalizio, e la sistematicità dei fatti accertati, che, lungi dall'essere isolati, si inseriscono in più vasto e articolato contesto delittuoso caratterizzato da contatti ripetuti e frequenti con l'ambiente del narcotraffico. Oltre che generica, la doglianza proposta da RE OC in ordine all'omesso riconoscimento dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 appare manifestamente infondata, non ricorrendo alcuno dei requisiti di levità indispensabili per la invocata qualificazione.
4. Il ricorso di AL NA è infondato.
4.1. I primi due motivi, riguardanti l'affermazione di responsabilità per il reato associativo e per il reato-fine di cui al capo L, deducono vizio di motivazione e la violazione di legge. Va, al riguardo, evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria operata dalla sentenza impugnata, in quanto 26 sollecitano, ictu oculi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale. Nel richiamare i limiti del sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e la natura di questione di fatto dell'interpretazione del linguaggio adoperato nelle intercettazioni (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) già evidenziati infra § 2, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, come proposto dalla ricorrente, nel richiamo (peraltro parziale ed arbitrario) delle intercettazioni e degli altri elementi probatori, va ribadito che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, ed alla qualificazione giuridica degli stessi, argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e dicon contraddittorietà. La sentenza, infatti, oltre a ricostruire la fornitura di stupefacente contestata al capo L a RE CE e AL NA sulla base delle A intercettazioni intercorse tra il 16 ed il 21 settembre 2006, giorno della consegna, e della doglianza rivolta dal primo alla AL successivamente all'incontro, in merito alla consegna di un assegno di € 3.000,00 tratto su un conto corrente chiuso, richiama una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali che, interpretate secondo una chiave di lettura logica, e quindi incensurabile in sede di legittimità, attestano una frequenza pressoché quotidiana di contatti tra AL NA, PA IO e RE CE, che rivelano, anche al di là dei singoli episodi, l'esistenza di meccanismi ben collaudati, e sperimentati nel tempo, nel solco dei quali RE riforniva stabilmente di stupefacenti la AL, che ne curava la distribuzione a terzi nel territorio di propria competenza;
del resto, i riferimenti alla "macchina", o alle analisi "chimiche", non hanno rinvenuto una verosimile spiegazione alternativa in attività lecite, non essendo stata documentata la vendita di un'autovettura, e restando incongruo il riferimento ad analisi chimiche, ove riferite ad una fornitura di frutta (peraltro, non documentata), anziché ad una fornitura di droga. La partecipazione all'associazione per delinquere, del resto, non può ritenersi esclusa dalla pretesa durata limitata dei rapporti (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346), peraltro ritenuta apprezzabile dalla CK 27 stessa sentenza impugnata, ove si consideri la frequenza dei contatti registrati periodo oggetto di monitoraggio investigativo e lanel circoscritto consuetudine mostrata dagli interlocutori nel trattare con modalità convenzionali i propri affari illeciti.
4.2. Il terzo motivo di ricorso, relativo al diniego del fatto di lieve entità, è manifestamente infondato. Il diniego del fatto di lieve entità, infatti, è stato correttamente motivato sulla base del dato ponderale della sostanza stupefacente trafficata (oggetto del capo L), desumibile dal pagamento dell'importo di € 3.000,00 per la droga consegnata da RE CE, corrispondente, in base ad una pacifica massima di esperienza, ad una quantità non insignificante di droga, nonché dalla continuità dei contatti e della programmazione, collocabili nell'ambito di un rapporto non occasionale tra fornitore e acquirente (ex multis, Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, "La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge А risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio").
4.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, premesso che la pena inflitta (8 anni di reclusione ed € 40.000,00 di multa) si attesta in prossimità dei minimi edittali, con aumento contenuto per il reato-fine, è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, e per gli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Analoga considerazione va estesa al diniego delle attenuanti generiche, che, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, e dunque incensurabile in sede di legittimità, la sentenza impugnata ha negato, ritenendo non essere emersi, né tanto meno dedotti, elementi favorevoli all'imputata; inoltre, la se 28 Corte territoriale ha valutato i precedenti penali, anche specifici, della odierna ricorrente, ritenendoli ostativi al riconoscimento delle attenuanti richieste.
5. Il ricorso di RE CE è infondato.
5.1. I primi due motivi, riguardanti l'affermazione di responsabilità per il reato associativo e per i reati-fine di cui ai capi C, D, G, H, I, K ed L, deducono il vizio di motivazione. Va, al riguardo, evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria operata dalla sentenza impugnata, in quanto sollecitano, ictu oculi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale. I motivi proposti, inoltre, risultano generici, non solo perché intrinsecamente indeterminati, con particolare riferimento ai reati-fine, ma anche perché difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568): con riferimento ai plurimi reati-fine accertati, invero, il ricorso si limita, in maniera astratta e meramente assertiva, ad una laconica critica generica nei confronti della valutazione probatoria operata dalla sentenza, poggiata su richiami giurisprudenziali insuscettibili di colmare il requisito di specificità che deve assistere il ricorso per cassazione;
con riferimento al reato associativo, oltre ai diffusi richiami giurisprudenziali, le doglianze sembrano convergere nella critica all'affermazione del reato associativo e del ruolo apicale riconosciuto a RE CE, declinata sul rilievo che gli elementi probatori fonderebbero soltanto un concorso di persone in reato continuato. Nel richiamare i limiti del sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e la natura di questione di fatto dell'interpretazione del linguaggio adoperato nelle intercettazioni (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) già evidenziati infra § 2, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, come proposto dal ricorrente, nel richiamo (peraltro parziale ed arbitrario) degli elementi probatori, va ribadito che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione SR 29 9 2 dei fatti, ed alla qualificazione giuridica degli stessi, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Premesso che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (ex multis, Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257906), la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato gli elementi fattuali integranti la tipicità del reato di partecipazione, con funzioni apicali, all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico: oltre alla delineazione dei requisiti dell'associazione per delinquere (p. 103-104), la motivazione ha richiamato in maniera convincente gli elementi probatori (in particolare, le intercettazioni telefoniche non soltanto con gli associati, ma altresì con gli importanti fornitori del sodalizio, BA, AN e Tedken) dai quali emerge il ruolo apicale assunto dall'imputato nell'ambito della consorteria, impartendo ordini e direttive ai partecipi (come nel caso dell'arresto di OL AG, A allorquando induceva il sodale ad accollarsi in via esclusiva la responsabilità per la detenzione della droga sequestrata, in modo da scagionare il nipote, RE OC), assumendo le decisioni in ordine alle varie operazioni, programmandone di nuove, sollecitando e curando la riscossione dei crediti, soprattutto mediante l'intervento di RE OC e OL AG;
RE CE, dunque, risulta "l'evidente collante della consorteria" (p. 107 della sentenza impugnata), assumendo una posizione rilevante nella consumazione dei reati della medesima specie posti in essere, di volta in volta, con UR, RE OC, AU, NA e AL, e rivestendo l'incontestato ruolo di promotore ed organizzatore, in tale veste prescelto quale interlocutore da importanti narcotrafficanti come AN e BA, per una importazione di cocaina dal Sud America, poi non acquistata per l'eccessivo impegno economico dell'operazione illecita. In ordine ai reati-fine accertati, oltre ad essere meramente ripropositive delle medesime censure dedotte in appello, e motivatamente respinte, e senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, rv. 259456), le doglianze sono Sk 30 talmente generiche, da non poter essere enucleato un vizio di legittimità suscettibile di sindacato da parte di questa Corte, neppure sotto il profilo della motivazione;
né, tanto meno, il difetto di specificità delle censure, che si concentra sulla valutazione probatoria, può ritenersi colmato dai richiami giurisprudenziali, che restano, nella morfologia del ricorso, avulsi dal contesto dialettico e, soprattutto, dal concreto tessuto argomentativo della sentenza impugnata. Appare sufficiente osservare come il compendio probatorio richiamato a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale del RE CE, anche con riferimento ai reati-fine, appare di indiscutibile spessore, integrato non soltanto da copiose conversazioni oggetto di intercettazioni, ma, in alcuni casi, anche da sequestri di droga (capi F e H), e da confessioni del relativo coimputato (come nel fatto contestato al capo C, laddove UR NT dichiarava che effettivamente l'oggetto delle intercettazioni aveva ad oggetto una fornitura di droga proveniente dalla Turchia, che, in ragione della pessima qualità, RE CE non riusciva a vendere, divenendo oggetto di pressioni da parte del fornitore, Tedken, per il recupero quanto meno delle spese).
5.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, premesso che la pena inflitta (18 anni e 8 mesi di reclusione А ed € 60.000,00 di multa) si attesta in prossimità dei minimi edittali (essendo il minimo edittale per il reato associativo, con ruolo apicale, pari a 20 anni di reclusione), con aumenti contenuti per i numerosi reati-fine, è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, e per gli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Analoga considerazione va estesa al diniego delle attenuanti generiche, che, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, e dunque incensurabile in sede di legittimità, la sentenza impugnata ha negato, valutando i precedenti penali, anche specifici (associazione per delinquere, quattro ricettazioni, violazioni della sorveglianza speciale), dell'odierno ricorrente, ritenendoli ostativi al riconoscimento delle attenuanti richieste. GR 31 6. Il ricorso di NA BA è infondato.
6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che, in tema di associazione per delinquere, ai fini dell'individuazione di un sodalizio, sono determinanti l'elemento personale (con la distribuzione gerarchica dei ruoli), le strutture organizzative e logistiche, l'ambito territoriale e la tipologia dei reati-fine, tratti distintivi che indiziano la diversità delle compagini, sempre che ciascuna sia dotata di autonomia decisionale ed operativa rispetto all'altra (Sez. 5, n. 5143 del 21/12/2010, dep. 2011, Nicoscia, Rv. 24969601), la sentenza impugnata risulta aver correttamente escluso la dedotta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, evidenziando che il c.d. "sotto- gruppo" costituito da NA, IT e RA era un'articolazione del sodalizio capeggiato da RE CE, e non un gruppo autonomo con proprie strutture, specifiche finalità, e autonomia decisionale;
del resto, l'accertamento risulta conforme allo stesso tenore dell'imputazione, che, affermata l'unitarietà della consorteria, delinea i ruoli dei singoli imputati, descrivendo la condotta di NA e IT come diretta alla commercializzazione della droga tramite RA, a sua volta dedito all'acquisto ed alla successiva cessione sulla 'piazza' di sua competenza. AA 6.2. Il secondo ed il terzo motivo, riguardanti l'affermazione di responsabilità per il reato associativo e per i reati-fine di cui ai capi K, M, N e O, deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge. Va, al riguardo, evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria operata dalla sentenza impugnata, in quanto sollecitano, ictu oculi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale. I motivi proposti, inoltre, risultano generici, non solo perché intrinsecamente indeterminati, con riferimento sia al reato associativo che ai reati-fine, ma anche perché difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568): quanto al reato associativo, il ricorso deduce "la necessità di verificare, alla luce dei superiori principi di diritto, se il compendio indiziario di cui si dispone rappresentato dalle conversazioni intercettate ci conduca inequivocabilmente ai fatti delittuosi Se 32 contestati e primo fra tutti all'esistenza di un supposto sodalizio criminoso finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti" (p. 11); il tenore letterale, e lo stesso contenuto della censura, evidenziano la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, e l'inammissibilità delle doglianze, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); peraltro, la doglianza si limita, in maniera astratta e meramente assertiva, ad una laconica critica generica nei confronti della valutazione probatoria operata dalla sentenza, poggiata su richiami giurisprudenziali insuscettibili di colmare il requisito di specificità che deve assistere il ricorso per cassazione. Con riferimento ai reati-fine accertati, oltre al difetto di specificità del motivo, la doglianza si concentra sulla interpretazione delle intercettazioni, che indizierebbero l'oggetto delle conversazioni (le sostanze stupefacenti), ma non l'effettivo svolgimento dell'attività illecita: al riguardo, nel ribadire che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o A cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), va osservato che le intercettazioni, connotate dal consueto linguaggio convenzionale, e dai riferimenti, eccentrici rispetto al contesto dialettico, a "camion", "frutta", "appartamento", "bambino appena nato", sono state ritenute, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabili in sede di legittimità, indizianti lo svolgimento dell'attività di traffico di sostanze stupefacenti contestata nei distinti capi dell'imputazione. Del resto, la doglianza relativa alla genericità delle conversazioni, dalle quali non emergerebbe la natura e la quantità dello stupefacente, è infondata, essendo pacifico che la prova dei reati di traffico e di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti può essere desunta non soltanto dal sequestro o dal rinvenimento delle sostanze, ma anche da altre fonti probatorie (quali, come nel caso di specie, il contenuto di intercettazioni) (Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 26354401); al riguardo, la prova 33 dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo temporale può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse sono collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 26304301).
6.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto, nonostante il compendio probatorio avesse ad oggetto la c.d. "droga parlata" (ovvero le fattispecie incriminatrici di traffico di stupefacenti indiziate dal contenuto delle conversazioni intercettate, in assenza di sequestri o di altri riscontri), nondimeno la natura della sostanza oggetto dei traffici è stata desunta dal sequestro, operato a Castrovillari, di 300 grammi di cocaina, fornita dal IT, che RA stava trasportando a Roma anche per conto del NA, per la distribuzione nel mercato romano da parte di ON FA А (capo O), e dal riferimento, a proposito delle altre operazioni illecite, alla "stessa cosa".
6.4. Il quinto motivo è, oltre che generico, manifestamente infondato: premesso che la pena inflitta (9 anni e 4 mesi di reclusione) si attesta, tenuto conto del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in prossimità del minimo edittale (per il reato associativo pari a 10 anni di reclusione), con aumenti contenuti per i tre reati-fine, è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, e per gli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).
7. Il ricorso di IT ES è infondato.
7.1. Entrambi i motivi, riguardanti l'affermazione di responsabilità per il reato associativo e per i reati-fine di cui ai capi N e O, deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge. SR 34 Va, innanzitutto, evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria operata dalla sentenza impugnata, in quanto sollecitano, ictu oculi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale. In ordine alle censure dedotte con riferimento ai reati-fine, mediante proposizione di una lettura alternativa delle conversazioni intercettate, giova rammentare che il tenore letterale, e lo stesso contenuto del motivo (con il quale viene sollecitata la verifica se, "in relazione all'intero contesto probatorio, i Giudici di merito, in accoglimento della ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata"), evidenziano la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, e l'inammissibilità delle doglianze, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. М 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nell'ambito dei limiti del sindacato di legittimità, peraltro, va richiamata la natura di questione di fatto dell'interpretazione del linguaggio adoperato nelle intercettazioni (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), già evidenziata infra § 2, e l'insindacabilità della relativa valutazione di merito in sede di legittimità. Con riferimento al reato associativo, nel richiamare quanto già osservato infra § 6.1. a proposito dell'esistenza di un "sottogruppo", correttamente delineato dalla sentenza impugnata in termini di mera articolazione del più ampio sodalizio criminoso capeggiato da RE CE, la doglianza si concentra sulla prova dell'associazione, fondata soltanto sui reati-fine, in assenza di ulteriori elementi di prova (in particolare di intercettazioni), e sulla errata qualificazione dei fatti in termini associativi, anziché di concorso di persone. Anche in tal caso, esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, come proposto dal ricorrente, nel richiamo (peraltro parziale ed arbitrario) degli elementi probatori, va ribadito che la sentenza 나 35 impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, ed alla qualificazione giuridica degli stessi, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Va, infatti, rammentato che, in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379); anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890). Ebbene, la prova della partecipazione del IT al sodalizio criminoso è stata correttamente desunta dal coinvolgimento in ben tre reati-fine (capi Ne O, nonché, pur in assenza di formale contestazione, M), nella commissione dei quali l'odierno ricorrente ha assunto il consolidato ruolo di fornitore della droga, in diretto contatto con NA, che ne curava l'ulteriore trasporto e la commercializzazione insieme a RA. Premesso che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio (ex multis, Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257906), la sentenza impugnata ha correttamente delineato gli elementi fattuali integranti la tipicità del reato di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, evidenziando il ruolo di stabile fornitore di droga assunto dal IT;
oltre alla commissione di plurimi reati-fine dell'associazione, indizianti l'esistenza di un'associazione per delinquere, non esclusa dalla St 36 pretesa durata limitata dei rapporti (Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346: "In tema di associazione per delinquere, a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti)"), peraltro, l'operatività dell'associazione e la partecipazione del ricorrente è stata altresì desunta da una serie di ulteriori elementi emergenti, in particolare, dalle intercettazioni telefoniche (soprattutto quelle richiamate da p. 147 a 150 della sentenza impugnata).
8. Il ricorso di AU ET è infondato.
8.1. Il primo motivo, riguardante l'affermazione di responsabilità per il reato associativo, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge. Va, innanzitutto, evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria operata dalla sentenza impugnata, in quanto sollecitano, ictu oculi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale. Nel richiamare i limiti del sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e la natura di questione di fatto dell'interpretazione del linguaggio adoperato nelle intercettazioni (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) già evidenziati infra § 2, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, come proposto dal ricorrente, nel richiamo (peraltro parziale ed arbitrario) degli elementi probatori, va ribadito che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, ed alla qualificazione giuridica degli stessi, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. AU ET è stato, infatti, ritenuto il referente dell'associazione per la distribuzione dello stupefacente nel territorio di Bologna, suo luogo di residenza;
la sentenza impugnata ha evidenziato la frequenza delle transazioni, i quantitativi (con riferimento anche ai 150 grammi di cocaina 4 37 sequestrati il 2 agosto 2006, contestati al capo H) di droga e i relativi importi di denaro impiegati (con riferimento ai 12.000 euro che AU aveva consegnato a RE CE), il riferimento a terze persone coinvolte nei traffici;
tutti elementi che connotano la stabilità del vincolo associativo e la programmazione di un numero indeterminato di delitti, come si evince, altresì, dalla conversazione del 2 settembre 2005, allorquando AU comunicava al RE di avere individuato una persona che avrebbe assicurato grande continuità ai loro traffici, consentendo di compiere operazioni quotidiane ("ho trovato un amico mio che ci fa lavorare di continuo...sempre...tutti i giorni”), e dalla conversazione del 10 luglio 2006, nella quale AU sollecitava RE a fare un discorso "serio e duraturo", avente ad oggetto operazioni ("mangi con me e te ne vai") programmate con una frequenza temporale di "ogni settimana, ogni dieci giorni". Al riguardo, va ribadito che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui l'illecito sodalizio fa traffico, perchè agevola lo svolgimento dell'attività criminosa del А gruppo organizzato ed assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che essa è posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo mantenimento (ex multis, Sez. 6, n. 9927 del 05/02/2014, D'Affronto, Rv. 259114); il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco " рид affidamento a vincolo stabile riconducibile all""affectio societatis" ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo (Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, Rv. 261747). Ebbene, la sentenza impugnata ha congruamente desunto la consapevolezza della partecipazione al progetto associativo da una serie di elementi: la continuità dei traffici realizzati in un arco di tempo apprezzabile;
la circostanza che AU si rivolgesse ad un fornitore residente in ambito territoriale diverso e distante dal suo, con l'inevitabile dispiegarsi di un'organizzazione, sia pur rudimentale;
i riferimenti, espliciti o impliciti, a 38 persone che operavano in sinergia con RE CE (il richiamo alle "persone" creditrici, cui non interessavano i problemi di solvibilità del AU, I' "amico" che avrebbe collaborato con i due nella consegna a metà strada della droga, ecc.); tali circostanze indiziavano che AU fosse ben consapevole di interagire non con un solitario trafficante, ma con l'esponente di spicco di una più complessa organizzazione di uomini e mezzi, in cui, inevitabilmente, andava ad inserirsi come punto di riferimento per la distribuzione della droga a Bologna. Le discussioni e i dissidi emersi dalle intercettazioni a proposito del rifiuto di acquistare una partita di stupefacente di pessima qualità, del resto, non appaiono idonee ad elidere, come nell'assunto difensivo, l'affectio societatis: in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (Sez. 6, n. 20069 del 11/02/2008, Oidih, Rv. 239643).
8.2. Il secondo motivo è infondato. La fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte, commesse in attuazione del programma criminoso, siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma quinto, del medesimo d.P.R. (Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014, Calce, Rv. 261911); la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi, Rv. 267267, che ha escluso la sussistenza dell'associazione minore valorizzando la concreta capacità operativa, il numero delle condotte, la diversa tipologia di sostanze trattate ed il quantitativo delle cessioni). 4 39 Tanto premesso, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la qualificazione in termini di associazione "minore", evidenziando che il sodalizio capeggiato da RE CE, con il quale AU intratteneva stabili rapporti, era in grado di assicurare un flusso costante di droga, per quantitativi ed importi consistenti;
del resto, oltre alle decine di migliaia di euro dovute dal AU, questi preferiva sobbarcarsi le costose e rischiose trasferte in Calabria, finalizzate all'approvvigionamento delle forniture, ravvisando nell'interlocutore l'esponente di un'organizzazione solida ed affidabile, non certo dedita ad operazioni di piccolo spaccio o a transazioni di modico valore;
né rileva, secondo la Corte territoriale, che la singola operazione culminata nell'arresto di AU il 2 agosto 2006 sia stata considerata di lieve entità, all'esito di una valutazione necessariamente parcellizzata, priva della base valutativa rappresentata dalle intercettazioni ancora in corso.
8.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato fondato, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, e dunque incensurabile in sede di legittimità, sulla base dei numerosi precedenti penali (truffa, insolvenza fraudolenta, falsi, furto) e sul rilievo che non fossero emersi elementi favorevoli all'imputato, in tal senso non potendo valorizzarsi il successivo inserimento nel mondo del lavoro. Al riguardo, il diniego appare correttamente motivato, nel solco del principio secondo cui l'esistenza di precedenti penali può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, MO, Rv. 260460).
9. I ricorsi di BA EL NG, SO ES e SO NT, che meritano una valutazione congiunta per l'identità delle imputazioni contestate e delle questioni proposte (ad eccezione del primo motivo dedotto da BA), sono infondati.
9.1. Il primo motivo proposto dal solo BA EL NG è infondato. L'acquisizione della dichiarazione resa dall'imputato il 15/12/2006 presso la Casa Circondariale di Palmi non è inutilizzabile, trattandosi di prove assunte non in violazione di divieti di legge, bensì con modalità diverse da quelle Se 4 040 previste dalla legge, né, tanto meno, nulla, in difetto di una specifica previsione di nullità, e non rientrando la fattispecie in alcuna delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7922 del 05/02/2008, Chiabra, Rv. 239547); peraltro, l'eccezione di improcedibilità era stata sollevata dal difensore dell'imputato soltanto in sede di discussione, all'udienza del 9 aprile 2014. In merito all'eccezione di improcedibilità, va innanzitutto evidenziato che il vizio dedotto concerne la violazione dell'art. 721 cod. proc. pen.: tuttavia, il principio di specialità previsto nell'ambito della procedura estradizionale disciplinata dal codice di rito sancisce un divieto che incide soltanto sulla restrizione della libertà personale (art. 721 cod. proc. pen.: "la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale (...) per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa"), non già sulla procedibilità dell'azione penale. La doglianza, dunque, è infondata, non prevedendo l'art. 721 cod. proc. pen. una condizione di procedibilità (Sez. 3, n. 39353 del 24/09/2008, Schlax, Rv. 24129601: "In tema di estradizione dall'estero, mentre il principio di specialità di cui all'art. 721 cod. proc. pen. esclude l'adozione di misure restrittive della libertà e non anche la sottoposizione a processo dell'estradato per fatti da questi commessi prima della consegna e diversi da quello che ha dato luogo all'estradizione, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione esclude anche l'esercizio della giurisdizione, ovvero l'esercizio dell'azione penale e del giudizio"). Del resto, BA EL NG non risulta detenuto in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa nel presente procedimento nel 2011, bensì in esecuzione di un cumulo di pene definitive. In ogni caso, essendo la consegna dell'imputato avvenuta in esecuzione di un mandato di arresto europeo, va osservato che l'eccezione di improcedibilità proposta è altresì infondata con riferimento alla diversa estensione del principio di specialità previsto dalla legge sul mandato di arresto europeo. Gli artt. 26 e 32 della 1. 22 aprile 2005, n. 69 precludono, senza un consenso ad hoc, non soltanto il diritto di punire o di privare della libertà personale, ma anche quello di assoggettare la persona consegnata al processo ("La consegna e' sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, nè privata SK 41 della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, nè altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale"); il divieto, in altri termini, incide già sull'esercizio dell'azione penale. Tuttavia, sulla base dell'interpretazione al riguardo affermata dalla Corte di Giustizia UE, in tema di mandato di arresto europeo vige un principio di specialità attenuato: la persona consegnata può infatti essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi", purchè non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di emissione in assenza di altre eccezioni al principio di specialità attivare la - - prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione. Al riguardo, la decisione quadro 2002/584/AI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, pur ribadendo in via generale la regola già contenuta nella Convenzione europea di estradizione del 1957, secondo cui la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata, ha previsto una serie di importanti eccezioni, innovative rispetto alla previgente normativa pattizia. La decisione quadro ha invero adottato un criterio di specialità attenuata», ragionevolmente giustificato da un «elevato grado di fiducia tra gli Stati membri», derivante dalla omogeneità di sistemi giuridici e dalla garanzia equivalente dei diritti fondamentali, circoscrivendo l'incidenza del suddetto principio alle sole situazioni in cui viene in gioco la privazione della libertà personale della persona consegnata, così da impedirne la coercizione personale ma non il perseguimento penale - per altri reati, commessi - anteriormente alla consegna e diversi da quelli che l'hanno giustificata. E' infatti espressamente consentito allo Stato di emissione di procedere penalmente nei confronti della persona consegnata qualora si tratti di reati diversi ed anteriori» per quali, indipendentemente dal tipo di pena, la procedura non comporti l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale dell'interessato (art. 27, par. 2, lett. c, d.q.: il principio di specialità non si applica quando «il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale»). Per chiarire l'effettiva portata applicativa della norma europea è intervenuta la Corte di Giustizia, sentenza 1 dicembre 2008, ric. Leymann e Pustovarov (C- 388/08, in G.U.U.E., serie C, 44 del 21 febbraio 2009), che ha stabilito che è consentito allo Stato di emissione, senza l'assenso dello Stato di esecuzione, «incriminare e condannare» la persona consegnata per un se 42 reato diverso da quello che ha determinato la sua consegna e per il quale è prevista una pena o una misura privative della libertà, a condizione che la persona in base alla legge o anche solo «per valutazione» dell'autorità - giudiziaria non sia ristretta né durante tale procedimento né in conseguenza - di questo. In altri termini, secondo la Corte di giustizia, la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per fatti anteriori e diversi», purché non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione. Ciò non esclude naturalmente, come ha utilmente precisato la Corte di giustizia nella citata sentenza, che la persona sia contemporaneamente sottoposta ad una misura restrittiva della libertà, prima che venga ottenuto l'assenso, qualora tale restrizione sia legalmente giustificata dai reati contenuti nel mandato di arresto europeo. La decisione della Corte di Giustizia e il diritto dell'Unione determinano un effetto diretto per tutti gli Stati membri e per le rispettive giurisdizioni, incidono sul sistema normativo nazionale, comportando, in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di «interpretazione conforme» del diritto nazionale (Corte di Giustizia, 16/06/2005, ric. Pupino, in G.U.U.E. serie C 193 del 6 agosto 2005, pag. 3). Ne deriva che il giudice, nell'applicare il diritto nazionale, deve interpretarlo in modo conforme alle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo VI del Trattato UE, ovviamente entro i limiti stabiliti dai principi generali del diritto e sempre che attraverso tale metodo esegetico non si pervenga ad una interpretazione contra legem del diritto nazionale. Pertanto, il giudice italiano, nell'applicazione del diritto nazionale, deve ricercare nei limiti sopra evidenziati una interpretazione «conforme>> alla lettera ed allo scopo della decisione quadro, che è quello di creare un sistema semplificato di consegna delle persone condannate o imputate, eliminando le complessità ed i potenziali ritardi inerenti alla disciplina dell'estradizione (Corte cost. n. 143 del 2008). Orbene, esaminando la normativa nazionale, deve constatarsi che l'ipotesi in esame di eccezione al principio di specialità, prevista dalla decisione quadro, è stata recepita nella legge 22 aprile 2005, n. 69, che, a tal riguardo, stabilisce che il principio di specialità non si applica quando il Sk 43 procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale» (artt. 26, comma 2, lett. c, e 32). Ancorché il tenore letterale della norma nazionale sia parzialmente diverso da quello della disposizione contenuta nella decisione quadro, la ratio della norma coincide perfettamente con la nuova disciplina del principio di specialità introdotta dalla decisione quadro, escludendone l'applicazione quando la persona consegnata sia sottoposta a procedimento penale per fatti anteriori e diversi senza la privazione della libertà personale. D'altra parte, legislatore nazionale ha da tempo regolato il principio di specialità nell'estradizione individuando una tutela minima ed inderogabile della persona consegnata applicabile in assenza di più pregnanti obblighi internazionali -, costituita dal divieto dell'applicazione nei suoi confronti di qualsiasi misura di coercizione personale per un reato diverso ed anteriore alla sua consegna (art. 721 cod. proc. pen.). Come si è in precedenza evidenziato, è, infatti, legittimo, secondo il codice di rito, procedere penalmente nel contraddittorio dell'imputato, purché quest'ultimo non venga sottoposto a misure restrittive della libertà personale. Vanno, pertanto, ribaditi i principi già affermati da questa Corte, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità, dettato dall'art. 32 della 1. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria K italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa la possibilità di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso (Sez. 2, n. 14880 del 12/12/2014, dep. 2015, Bindi, Rv. 263292, in una fattispecie nella quale il ricorrente, consegnato dall'autorità giudiziaria slovena in seguito a MAE per l'esecuzione in Italia della pena inflittagli per una serie di reati, veniva sottoposto a procedimento e tratto a giudizio in stato di libertà per il diverso delitto di ricettazione); il principio di specialità previsto dall'art. 32 della 1. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo emesso per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa allo Stato di emissione che abbia legittimamente adottato un provvedimento cautelare al fine di attivare la procedura di assenso prevista GR 44 in relazione ai suddetti reati - la possibilità di eseguire nei confronti della persona consegnata misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso (Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo, Rv. 251366, in una fattispecie in cui la persona consegnata dall'autorità giudiziaria spagnola era stata assolta dai reati oggetto del mandato di arresto europeo e, nel frattempo, processata in stato di libertà per reati anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali era stata consegnata, nell'ambito di un procedimento in cui era stata sospesa l'esecuzione di un provvedimento cautelare emesso al fine di ottenere l'assenso dello Stato di consegna); in tema di mandato di arresto europeo, la deroga al principio di specialità contenuta nell'art. 26 comma secondo lett. c) I. n. 69 del 2005, può essere interpretata, in conformità alla decisione quadro 2002/584/Gai del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, nel senso che il principio di specialità è inoperante non solo quando il titolo di reato per cui si procede è ostativo all'adozione di una misura restrittiva, ma anche in ogni altro caso in cui si proceda penalmente contro la persona consegnata senza l'adozione di misure privative della libertà personale. (Sez. 1, n. 18778 del 27/03/2013, Reccia, Rv. 256013). Nel caso in esame, BA EL NG è stato consegnato dalla Germania in esecuzione di un M.A.E. trasmesso il 9 agosto 2006, nell'ambito di un diverso procedimento penale concernente i reati di cui agli artt. 73 e 74 А d.P.R. 309/1990. A prescindere dall'estensione della dichiarazione di volontà espressa dall'odierno ricorrente nella rinuncia al principio di specialità espressa il 15/12/2006, in epoca precedente alla stessa informativa conclusiva di p.g., che ha dato origine al procedimento, risalente al 2008, l'autorità giudiziaria procedente nel presente procedimento poteva celebrare il processo per i reati di associazione finalizzata al narcotraffico e traffico di sostanze stupefacenti, sebbene anteriori e diversi rispetto a quelli per i quali è avvenuta la consegna, non avendo applicato per tali titoli alcuna misura restrittiva della libertà personale;
nel rammentare, infatti, che, in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità preclude alle Autorità dello Stato richiedente, in assenza di ulteriore espresso consenso dello Stato competente, non già l'adozione della misura cautelare personale in relazione a reati diversi da quelli per i quali la consegna è stata effettuata e commessi anteriormente ad essa, ma solo l'esecuzione della stessa (Sez. 1, n. 8349 del 26/11/2013, dep. 2014, Abbinante, Rv. 259164), va osservato che il presente processo, nel quale BA EL NG è stato condannato alla pena di 18 anni di 45 reclusione ed € 60.000,00 di multa, è stato celebrato, in relazione ai reati contestati, "in stato di libertà", atteso che l'imputato era in stato di detenzione per altro titolo, costituito dall'esecuzione di un precedente cumulo di pene detentive definitive.
9.2. I motivi proposti dai ricorrenti in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo (capo B) e per l'importazione di 27 kg. di cocaina dal Sud America (capo J), e richiamati sub §§ 7.2., 8.1., 8.2. e 9.1 del Ritenuto in fatto, sono infondati. Giova premettere che la sentenza impugnata ha diffusamente ricostruito i fatti e la relativa qualificazione giuridica (da p. 19 a p. 54) dei reati contestati ai capi Be J;
oltre a richiamare per relationem la sentenza di primo grado, ancor più estesa in ordine alle intercettazioni captate (da p. 33 a p. 205) ed alla valutazione probatoria del giudice (da p. 205 a p. 250), la Corte di Appello ha evidenziato, in maniera esauriente, gli elementi probatori (soprattutto le conversazioni intercettate) fondanti l'affermazione di responsabilità penale degli odierni ricorrenti, operando, altresì, la valutazione probatoria delle censure difensive proposte con gli appelli. Del resto, va rammentato che, in virtù del principio della c.d. "doppia conforme", la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (ex multis, A Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, Haggag;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 25261501), rendendo i limiti del sindacato di legittimità sulla adeguatezza della motivazione maggiormente angusti, in quanto la dimensione della decisione impugnata deve ritenersi integrata, nella dimensione della giustificazione, anche dalla sentenza di primo grado. È, dunque, del tutto fisiologico, e conforme alla natura devolutiva del gravame, che la sentenza di appello richiami, anche per relationem, la sentenza di primo grado, concentrando la propria valutazione sui profili specificamente devoluti con gli atti di impugnazione. Tanto premesso, va, innanzitutto, evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria operata dalla sentenza impugnata, in quanto sollecitano, ictu oculi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale. Se 46 Nel richiamare i limiti del sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e la natura di questione di fatto dell'interpretazione del linguaggio adoperato nelle intercettazioni (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) già evidenziati infra § 2, va esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, come proposto dai ricorrenti, nel richiamo (peraltro parziale ed arbitrario) degli elementi probatori e delle conversazioni intercettate, in quanto un elemento probatorio, estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite (Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212053), ed è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789). nelleAnche la doglianza relativa all'identificazione dell'BA intercettazioni captate è inammissibile: premesso che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, e tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivata (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239725), la censura non risulta essere stata devoluta con l'atto di appello. Nel ribadire l'inammissibilità delle doglianze proposte mediante deduzione di frammenti di prova, arbitrariamente selezionati, va, dunque, osservato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, ed alla qualificazione giuridica degli stessi, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. Limitandosi, nei confini cognitivi e valutativi di questa Corte, ad un sintetico richiamo degli elementi fondanti l'affermazione di responsabilità penale degli odierni ricorrenti, circoscritto ai profili oggetto delle principali doglianze, va osservato che il coinvolgimento di BA EL NG, all'epoca latitante in Germania, SO ES ed il figlio SO NT, nella complessa operazione di importazione di cocaina dalla Colombia è stato ricostruito grazie a copiose intercettazioni telefoniche captate fin dal 26 Se 47 maggio 2006, e culminate nel sequestro di 27 kg. di cocaina occultati sotto un carico di banane, e rinvenuti dopo due precedenti controlli (a Rotterdam, al momento dello sbarco, e ad Aosta, durante il trasporto) all'esito dei quali non era stato rinvenuto lo stupefacente. Dalle conversazioni intercettate emergeva che BA era un personaggio di elevato livello nel settore criminale del traffico internazionale di stupefacenti, in stabili relazioni con i narcos colombiani, e, all'epoca, latitante proprio in relazione ad altra operazione di traffico di stupefacenti;
il ruolo apicale si evinceva dalla circostanza che era lui a curare i rapporti con i trafficanti sudamericani (che, in più occasioni, AN OM gli chiedeva di contattare), e a lui si rivolgevano, per ogni profilo di rilevanza decisionale, il cugino AN OM (già condannato dall'A.G. tedesca in relazione ai medesimi fatti), suo alter ego operativo, grazie alla libertà di movimento non compressa dallo stato di latitanza, NE Renato, in contatto con i finanziatori dell'operazione, SO ES e SO NT, che, residenti da tempo in Germania, non soltanto assicuravano un fondamentale appoggio logistico per la latitanza del capo, ma svolgevano, altresì, compiti essenziali per la vita del sodalizio, in funzione di raccordo tra i vari membri.
9.2.1. Ebbene, in ordine al reato-fine di importazione della cocaina dalla Colombia, la sentenza ha richiamato i molteplici dialoghi intercettati, dai quali emergono i frequenti e, a volte, frenetici contatti di BA EL con i sodali (AN, NE, SO ES e SO NT) e con il fornitore sudamericano (AZ SC OS MA), aventi ad oggetto tutti gli aspetti più rilevanti dell'operazione: il reperimento del denaro necessario (28/07/2006), la pressione da esercitare con i colombiani per la partenza del carico di 'banane' (8 agosto 2006), i diversi problemi incontrati dal carico di droga, indicato con il termine convenzionale "nonna", già sottoposto a due controlli (8 settembre 2006), gli accorgimenti da predisporre in seguito al sequestro del carico (10 settembre 2006); tutti elementi attestanti il pieno coinvolgimento dell'BA nell'operazione illecita, ed il ruolo dominante assunto, come si evince dalle frequenti rassicurazioni sull'andamento dell'operazione ricevute dai sodali, dall'impegno nella ricerca del denaro necessario per l'acquisto e nel reperimento di una persona in grado di rimuovere lo strato sotto il quale era occultata la droga, dal monitoraggio sul percorso del carico e dall'interesse per le sorti dello stesso dopo il sequestro operato dalla p.g. . Anche in ordine a SO ES e SO NT viene evidenziato, sulla scorta delle conversazioni intercettate, lo stabile apporto offerto ad BA, 48 Se non esauritosi, come dedotto con i ricorsi, nell'aiuto al latitante, al fine di sottrarsi alle ricerche dell'autorità, ma esplicatosi in un inequivocabile contributo concorsuale al reato di importazione della cocaina: grazie all'ospitalità assicuratagli in Germania dagli SO, l'BA era nella possibilità di dedicarsi alla preparazione ed esecuzione dell'importazione di droga dalla Colombia;
inoltre, tramite SO ES e NT, il capo, che non aveva piena libertà di movimento, in ragione dello stato di latitanza, poteva intrattenere i frequenti rapporti con gli altri sodali, indispensabili al fine di portare a termine un'operazione così complessa, coinvolgente soggetti operanti in continenti differenti ed implicante un trasporto internazionale per decine di migliaia di chilometri. In altri termini, ad escludere la configurabilità del mero reato di favoreggiamento, sì come dedotto dai ricorrenti, convergono una molteplicità di elementi che delineano, senza incertezze valutative e/o interpretative, un concorso nel reato: SO NT, infatti, provvedeva a tenere personalmente i contatti con gli altri responsabili dell'operazione di importazione (in particolare, con AN OM), mentre SO ES si recava sovente in Italia al fine di mantenere contatti con i correi e favorire il buon esito 4 dell'operazione. Oltre che generica, appare insuscettibile di elidere l'efficacia dimostrativa di tali circostanze la deduzione di SO ES secondo cui i viaggi in Italia erano programmati per le vacanze natalizie o estive, non obliterando la reale finalità delle "trasferte"; ad attrarre le trasferte nell' "oggetto sociale" del sodalizio militano, tra l'altro, una telefonata di BA, concernente l'importazione di cocaina, con la quale annunciava al complice AN OM che il suo emissario SO ES lo avrebbe raggiunto a breve in Italia (26 luglio 2006), ed il successivo incontro a OL (5 agosto 2006), avvenuto sotto la regia dell'BA, per la necessità di un approccio di persona per la definizione dei dettagli dell'operazione; in seguito, peraltro, SO ES si recava anche in Calabria, su incarico di BA, per ulteriori incontri finalizzati al buon esito dell'operazione. Del resto, AN OM comunicava immediatamente l'arresto di BA EL a SO ES, e poi a SO NT, invocandone il supporto economico. Tali circostanze, dunque, escludono la dimensione meramente favoreggiatrice della condotta di SO ES e SO NT, che, al contrario, integra i requisiti del contributo concorsuale. 4 494 9 9.2.2. Altrettanto infondate appaiono le doglianze relative al reato associativo. La sentenza impugnata ha affermato che la prova dell'esistenza di un sodalizio finalizzato al narcotraffico emerge già dalla sola operazione di importazione di 27 kg. di cocaina dalla Colombia, in ragione del tempo della preparazione ed esecuzione, dell'ambito internazionale, della qualità e quantità della droga importata, della notevole complessità dell'operazione, del numero dei soggetti coinvolti, dall'intervento di un vero e proprio gruppo, il cui movimento corale ed organizzato emerge dalle intercettazioni. Va, nondimeno, osservato che gli elementi evidenziati appaiono sintomatici dell'esistenza di un'organizzazione, sia pur rudimentale;
tuttavia, oltre al profilo strutturale dell'organizzazione, è necessario, ai fini dell'integrazione di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, la stabilità del vincolo e la programmazione di una serie indeterminata di reati-fine, quale discrimen rispetto al pur invocato concorso di persone. È stato, infatti, affermato che l'esistenza di un'associazione a delinquere dedita al narcotraffico non può essere dedotta da unico episodio, seppure rilevante, di acquisto di sostanze stupefacenti per la cessione a terzi, il quale può costituire indizio ma non prova piena dell'accordo finalizzato alla A commissione di una pluralità indistinta di reati in materia di stupefacenti (Sez. 4, n. 36341 del 15/05/2014, Savasta, Rv. 260268). In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 4, n. 25471 del 07/02/2007, Cirasole, Rv. 237002). Tanto premesso, la sentenza impugnata ha ben evidenziato che la prova del reato associativo è stata desunta non soltanto dalla complessa operazione di importazione di cocaina dalla Colombia contestata al capo J, ma da almeno altre due operazioni di importazione di cocaina, del tutto simili a quella contestata: la prima, precedente a quella culminata nel sequestro del 9 settembre 2006, riguardava l'importazione di cocaina dal Sud America da parte di BA ed AN, da destinare all'acquisto, poi non perfezionatosi, da parte di RE CE, ricostruita mediante il richiamo delle numerose SK 50 intercettazioni captate tra il luglio ed il dicembre 2005; la seconda, successiva a quella contestata al capo J, ed emersa dalle intercettazioni tra l'ottobre 2006 ed il gennaio 2007 riguardava l'importazione di cocaina, sempre dal Sud America e sotto la copertura di un carico di ananas, diretta da AN OM, con il contributo di SO NT (cfr. p. 51-53 della sentenza impugnata). Del resto, la programmazione di una serie indeterminata di delitti-fine è stata desunta anche da ulteriori elementi, quali l'eloquente conversazione del 27 luglio 2006 nella quale AN OM chiedeva a SI CE se poteva provvedere al trasporto di un carico di "banane" dall'Olanda all'Italia, preannunciandogli che, in futuro, gli sarebbero arrivati due container a Parigi e altri due a Rotterdam, due volte al mese, e manifestandogli l'intenzione di affidargli il trasporto anche di questi carichi. Gli elementi richiamati, dunque, consentono di affermare l'infondatezza delle doglianze proposte dai ricorrenti, che hanno dedotto la configurabilità di un mero concorso di persone nel reato-fine di cui al capo J, ovvero, quanto a SO ES e SO NT, mero favoreggiamento. Il significato penale dei continui contatti telefonici, dei frequenti viaggi, anche internazionali, per l'organizzazione dei traffici d stupefacenti, la A disponibilità di una pluralità di basi logistiche (in Sud America, in Germania, in Spagna, in Italia), la distinzione di ruoli, la solidarietà tra gli associati, le sofisticate forme di copertura dello stupefacente (occultato nell'intercapedine delle scatole contenenti il carico di banane), l'utilizzo di un linguaggio criptico e convenzionale, esonda dai confini di tipicità del mero concorso nel reato, integrando pienamente la fattispecie associativa contestata, che oltrepassa il solipsistico ambito del reato di importazione, in quanto connotata dalla programmazione di un numero indeterminato di reati-fine. Con riferimento alla pretesa natura meramente favoreggiatrice, del resto, è stato sovente ribadito che la configurabilità del favoreggiamento personale con riguardo ad un reato presupposto di carattere permanente (nella specie, associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico) non è radicalmente esclusa quando detta permanenza sia ancora in atto, ma è necessario che la condotta di ausilio non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario, che darebbero luogo invece a responsabilità per il reato associativo (Sez. 6, n. 27720 del 05/03/2013, Frattaruolo, Rv. 255622); in tal senso, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato gli elementi probatori che fondavano una responsabilità di SO ES e SO NT 51 Se per il reato associativo, oltre che, come già evidenziato, per il reato-fine di importazione, in ragione del contributo dagli stessi fornito alla riuscita dell'operazione illecita ed all'operatività del sodalizio criminoso, anche successivamente all'arresto del capo, BA.
9.3. I motivi concernenti il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, il diniego delle circostanze attenuanti ed il trattamento sanzionatorio, e richiamati sub §§ 7.3., 8.3. e 9.2 del Ritenuto in fatto, sono infondati.
9.3.1. Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150). È stato, altresì, affermato che, in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la nozione di quantità ingente va considerata con riferimento all'elemento ponderale, alla quantità del principio attivo, alla qualità dello stupefacente ed agli effetti negativi causati agli assuntori, senza che possano assumere rilievo determinante il superamento di per sé di un quantitativo minimo e la eventuale saturazione del mercato (Sez. 3, n. 16447 del 18/03/2011, Ramos Vergara, Rv. 249860, in una fattispecie di importazione e detenzione di circa due chilogrammi e mezzo di cocaina con principio attivo pari al 98 %, per un corrispondente numero di 15.800 dosi medie singole ricavabili). Tanto premesso, la sentenza impugnata ha correttamente riconosciuto l'aggravante dell'ingente quantità, con riferimento all'importazione di 27 kg. di cocaina dal Sud America, sul rilievo che era stato riscontrato un principio attivo medio del 50 e del 52%, corrispondente a 70.749,40 dosi medie;
valore di gran lunga superiore al limite minimo individuato dalle Sezioni Unite per escludere la ricorrenza dell'aggravante. A tal fine, peraltro, è stata altresì valorizzata la complessità dell'operazione illecita, coinvolgente soggetti operanti in continenti differenti ed implicante un trasporto internazionale per decine di migliaia di chilometri.
9.3.2. I motivi al riguardo proposti da SO ES e SO NT, oltre che, per quanto evidenziato infra § 9.3.1, infondati, sono inammissibili. 사 52 Invero, la doglianza relativa al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 non risulta essere stata dedotta con i motivi di appello, ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 9.3.3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di BA EL è stato fondato, con apprezzamento di fatto immune da illogicità, e dunque incensurabile in sede di legittimità, sulla base dei numerosi precedenti penali (furto, falsi, truffa), anche specifici (associazione finalizzata al narcotraffico). Al riguardo, il diniego appare correttamente motivato, nel solco del principio secondo cui l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, MO, Rv. 260460).
9.3.4. Il motivo, proposto dai tre ricorrenti con riferimento al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Al riguardo, premesso che le pene inflitte (18 anni di reclusione ed € 60.000,00 di multa ad BA, e anni 8 di reclusione a SO ES e SO NT) si attestano, tenuto conto della riduzione per il rito, e del riconoscimento, ai soli SO NT e ES, delle attenuanti generiche, in prossimità dei minimi edittali (essendo il minimo edittale per il reato associativo, con ruolo apicale, pari a 20 anni di reclusione, e pari a dieci anni per la partecipazione), con aumenti contenuti per i numerosi reati-fine, è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, e per gli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). 4 53 10. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di ON FA che condanna al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di € 500,00 alla Cassa delle Ammende. Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 06/07/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Silvio Amoresano Siuseppe Riccard DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 NOV 2016 IL CANCELLIERE AN MAnt 54