Articolo 26 del Codice del processo amministrativo
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Art. 26


Spese di giudizio

1. Quando emette una decisione, il giudice provvede anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91 , 92 , 93 , 94 , 96 e 97 del codice di procedura civile , tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticita' di cui all'articolo 3, comma 2. ((In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati.))
2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. ((Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.)) Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione.
Entrata in vigore il 19 agosto 2014
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