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14 maggio 2005
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20 febbraio 2021
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Art. 26. (Principio di specialita'). 1. La consegna e' sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale e' stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, ne' privata della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della liberta' personale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato al quale e' stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non e' punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della liberta' personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della liberta' personale;
d) la persona e' soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della liberta', ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se puo' limitare la sua liberta' personale;
e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialita' con le forme di cui all'articolo 14;
f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialita' rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia e' raccolta a verbale dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.
3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della liberta', provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso e' rilasciato quando il reato per il quale e' richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. ((La corte puo' rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter.))
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato al quale e' stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non e' punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della liberta' personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della liberta' personale;
d) la persona e' soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della liberta', ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se puo' limitare la sua liberta' personale;
e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialita' con le forme di cui all'articolo 14;
f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialita' rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia e' raccolta a verbale dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.
3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della liberta', provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso e' rilasciato quando il reato per il quale e' richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. ((La corte puo' rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter.))
Commentari • 18
- 1. IL PRINCIPIO DI SPECIALITA’ IN MATERIA DI ESTRADIZIONE: DEFINIZIONE, RATIO, QUADRO NORMATIVO EUROPEO ED INTERNO, GIURISPRUDENZA.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 6 agosto 2010 · 8.601017
[…] In particolare il principio di specialità è previsto dall'articolo 14 comma 1 della Convenzione Europea di Estradizione, resa esecutiva in Italia con legge 30.1.1963 n. 300, dall'articolo 27 della decisione quadro del 13.6.2002 sul mandato di arresto europeo, nonché dall'articolo 26 legge n. 69/2005, legge che ha attuato nell'ordinamento italiano i principi contenuti nella decisione quadro. […]
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Giurisprudenza • 105
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/07/2024, n. 30280Provvedimento: […] quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con cui OG OC ha chiesto, in applicazione del principio di specialità previsto dagli artt. 26 e 32 legge n. 69/2005, la non eseguibilità delle condanne emesse nei suoi confronti in data antecedente ai mandati di arresto europei eseguiti in data 28/09/2018, con la consegna da parte dell'autorità giudiziaria dei Paesi Bassi, con conseguente scarcerazione, […] Il Tribunale ha, poi, ritenuto sussistente anche l'altra deroga prevista dall'art. 26 legge n. 69/2005, in quanto l'istante è rientrato volontariamente in Italia in data 16/06/2023 dal momento che, essendo stato in quella data espulso e non estradato dalla Francia, […]Leggi di più...
- art. 26 legge n. 69/2005·
- procura speciale·
- inammissibilità ricorso·
- carenza d'interesse·
- mandato di arresto europeo·
- rinuncia all'impugnazione·
- esecuzione pene concorrenti·
- spese processuali·
- principio di specialità