Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
La configurabilità del favoreggiamento personale con riguardo ad un reato presupposto di carattere permanente (nella specie, associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico) non è radicalmente esclusa quando detta permanenza sia ancora in atto, ma è necessario che la condotta di ausilio non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario, che darebbero luogo invece a responsabilità per il reato associativo.
Commentario • 1
- 1. Inutilizzabilità mai a danno dell'imputato (Cass. 19496/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2021
L'inutilizzabilità patologica opera solo "in malam partem" e non può risolversi a danno dell'imputato. L'istituto della inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. è posto a garanzia delle posizioni difensive e colpisce le prove illegittimamente acquisite contro divieti di legge, quindi in danno del giudicabile vale a dire come prove a carico. Tale istituto, pertanto, in tutte le sue articolazioni (una delle quali è rappresentata dall'ipotesi prevista dall'art. 195 c.p.p., comma 1) non può essere applicato per ignorare un elemento di giudizio favorevole alla difesa che, invece, deve essere considerato e discusso secondo i canoni logico razionali propri alla funzione giurisdizionale. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 27720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27720 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 05/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 438
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 33506/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR LI, nato a [...] il [...];
contro la sentenza della Corte di Appello di Bari del 16/01/2012;
- udita la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. MURA Antonello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- udito il difensore Avv. Guerra M. che conclude per l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione sopra indicata, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato LI TA alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 - 378 cod. pen.. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento personale, assumendo che la Corte territoriale ha ritenuto il favoreggiamento personale nei confronti di un sodale computato del reato di cui all'art. 416-bis c.p., in quanto "il TA nonché il soggetto favorito sono stati assolti in altro procedimento dal reato di cui all'art. 416-bis c.p.". Il giudice d'appello, tuttavia, ha omesso di considerare che il TA e il CI sono stati condannati per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, cosicché doveva escludersi la possibilità di configurare il favoreggiamento in favore di un partecipante nello stesso delitto associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la configurabilità del favoreggiamento con riguardo ad un reato presupposto di carattere permanente, come l'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, non è radicalmente esclusa quando detta permanenza sia ancora in atto, ma è necessario che la condotta di ausilio non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario, che darebbero luogo invece a responsabilità per il reato associativo (Cass. Sez. 1, n. 6905 del 11/11/2003, dep. 2004, Rv. 229990 Franchini;
Cass. Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211898).
2. In proposito nella sentenza impugnata non ricorre alcun accertamento di fatto, che pur sarebbe stato doveroso per l'affermazione di responsabilità penale. La Corte territoriale si è, infatti, limitata a rilevare che era intervenuta un'assoluzione per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., senza neppure prendere in considerazione l'eventuale incompatibilità tra il contestato delitto di favoreggiamento personale e l'intervenuta condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Poiché non si può demandare al giudice di rinvio una verifica sul punto, essendo nel frattempo maturata la prescrizione del reato, va adottata declaratoria di prescrizione ex art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013