Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 2
In materia di estradizione dall'estero, il principio di specialità previsto dall'art. 14, par. 1, della Convenzione europea di estradizione si configura come condizione di procedibilità la cui mancanza ostacola l'esercizio dell'azione penale, ovvero, nel caso in cui il procedimento sia iniziato anteriormente alla estradizione, impedisce la prosecuzione di quest'ultimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che nei confronti dell'imputato, estradato per il solo reato di cessione di sostanze stupefacenti, potesse essere proseguito il processo, iniziato anteriormente alla estradizione, per il reato di contrabbando commesso in precedenza).
In tema di estradizione dall'estero, mentre il principio di specialità di cui all'art. 721 cod. proc. pen. esclude l'adozione di misure restrittive della libertà e non anche la sottoposizione a processo dell'estradato per fatti da questi commessi prima della consegna e diversi da quello che ha dato luogo all'estradizione, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione esclude anche l'esercizio della giurisdizione, ovvero l'esercizio dell'azione penale e del giudizio.
Commentari • 2
- 1. Estradizione e mandato di arresto europeo: i chiarimenti sul principio di specialitàAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 28 giugno 2018
- 2. Consegna ad autorità giudiziaria straniera e principio di specialitàhttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 giugno 2018
IL cd. "principio di specialità" costituisce un limite alla perseguibilità del soggetto estradato o consegnato o all'esecuzione di una sentenza nei suoi confronti per reati diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento di consegna, commessi prima di quest'ultima. Circolare in tema di principio di specialità nelle procedure di consegna Dipartimento per gli affari di giustizia Il Capo del Dipartimento Al Primo Presidente della Corte di cassazione Al Procuratore generale presso la Corte di cassazione Al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Ai Presidenti delle Corti d'appello Ai Procuratori generali presso le Corti d'appello LORO SEDI Al Membro Nazionale di Eurojust Al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2008, n. 39353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39353 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 24/09/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1883
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 12911/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) LA TE RI, nato a [...] il [...];
2) PA CO, nato a [...] il [...];
3) AJ JO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 9.5.2007 dalla Corte d'appello di Milano;
Vista la sentenza denunciata e i ricorsi;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. ONORATO Pierluigi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Udito l'avv. ALBINI IO Marco Franco, in rappresentanza dell'imputato AJ e - come sostituto dell'avv. IANNACCONE Roberto - in rappresentanza dell'imputato PA, che si è riportato ai ricorsi.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 9.5.2007 la Corte d'appello di Milano ha integralmente confermato quella resa il 13.6.2005 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato TE RI LA, AJ JO e CO PA colpevoli del reato di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 bis, per aver introdotto nel territorio dello Stato kg.
3.730 di tabacco lavorato estero di contrabbando (in Milano e Concorezzo il 17.1.2002 e il 5.2.2002), e per l'effetto, concesse le attenuanti generiche al solo PA, aveva condannato LA e AJ alla pena di tre anni di reclusione ed Euro 19.263.842, di multa ciascuno, e PA alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed Euro 12.842.561 di multa.
Sulla base delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza e dei risultati di alcune intercettazioni telefoniche, il tribunale aveva accertato che il Carico di t.l.e. contestato nel capo di imputazione era stato trasportato all'interno di un autoarticolato della ditta bosniaca KO Commerci e occultato sotto un carico di rottami di alluminio destinato alla società Metal Marsa di Concorezzo. Lo LA aveva trovato i contatti con la società di trasporto e con la ditta italiana destinataria dei carichi di copertura, mantenendo rapporti con un cittadino spagnolo di nome IO, destinatario delle sigarette di contrabbando. Il AJ aveva curato i rapporti con il fornitore bosniaco del tabacco ed aveva coordinato la fase esecutiva del trasporto, mantenendo i contatti con l'autista PA. Sulla base dei colloqui telefonici intercettati, la Guardia di Finanza aveva sequestrato il carico di sigarette di contrabbando presso la dogana di Concorezzo. Gli organizzatori del contrabbando avevano deciso di destinare in Spagna parte del carico indirizzato alla società Metal Marsa, e precisamente uno dei due articolati che trasportava l'alluminio sotto il quale era occultato anche il tabacco di contrabbando;
ma l'autista PA, che procedeva secondo le istruzioni del AJ, non aveva comunicato al titolare della ditta di trasporto KO il cambiamento di destinazione.
Prendendo in considerazione i motivi dedotti dagli appellanti, la corte territoriale ha osservato in particolare quanto segue:
- sul piano processuale, premesso che lo LA era stato arrestato in Slovenia in data 28.2.2005 in esecuzione di una sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Genova per traffico di stupefacenti, e che per tale titolo era stato estradato in Italia con D.M. 12 maggio 2005, senza che il difensore facesse presente dette evenienze al tribunale procedente, non poteva accogliersi la eccezione sollevata solo in sede di appello per violazione del c.d. principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p., e all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13.12.1957, sotto il profilo che lo LA non poteva essere perseguito in Italia per reati commessi prima della estradizione diversi da quelli che avevano dato luogo alla estradizione stessa. Infatti - ha argomentato il giudice d'appello - il principio di specialità può essere superato per effetto del consenso dell'imputato, il quale può essere desunto anche da un comportamento univoco e concludente, quale quello di non sollevare eccezioni e di accettare tacitamente l'esercizio della giurisdizione in primo grado. Vero è che l'imputato aveva sollevato l'eccezione in sede di appello;
ma al riguardo non poteva che condividersi quella pronuncia di legittimità secondo cui il principio di specialità non si applica nel caso in cui il processo per un reato commesso anteriormente alla estradizione sia iniziato prima e indipendentemente dalla estradizione stessa (Cass. Sez. 3^ del 19.2.1988, Ascione);
- nel merito, era indubbia la responsabilità di LA e AJ (peraltro non nuovi ad attività di contrabbando di tabacco), considerato che dalle telefonate intercettate era emerso il pieno accordo tra i due e la relativa distribuzione dei compiti. Il primo inoltre aveva pienamente confessato dopo l'arresto;
- quanto all'autista PA, dalle telefonate era emersa la sua piena consapevolezza circa il cambiamento di destinazione del trasporto. In particolare, il fatto che aveva omesso di avvisare il titolare della società di autotrasporti del cambiamento di rotta, nonché la logica considerazione che un carico di tali dimensioni non potesse essere affidato a un soggetto inconsapevole, erano tutte circostanze che non consentivano dubbi circa il suo concorso doloso all'azione delittuosa.
- non poteva essere accolta la richiesta del PA per la sospensione della pena detentiva, anche dopo la modifica apportata dalla L. n. 145 del 2005, atteso che le modalità del fatto non consentivano di formulare una prognosi favorevole circa l'astensione in futuro da nuovi reati;
- infine era inammissibile per difetto di legittimazione la richiesta dello stesso PA volta al dissequestro dell'automezzo, prima sequestrato e poi confiscato dal primo giudice, giacché unico legittimato al riguardo era il titolare della ditta KO CO, proprietaria dell'automezzo.
2 - I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il difensore di LA ha articolato tre motivi.
Col primo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione in relazione alla eccepita violazione del principio di specialità. Osserva al riguardo che il giudice non poteva ritenere il consenso tacito dell'estradato a sottoporsi al processo per reato diverso, dal momento che il suo difensore aveva espressamente sollevato la relativa eccezione come motivo di appello. Aggiunge che lo stesso difensore era venuto a conoscenza dell'arresto e del trasferimento al carcere triestino del suo assistito solo qualche giorno prima della udienza conclusiva del processo di primo grado (13.6.2005). Infine, richiamando una sentenza di questa Corte (Sez. 1^, n. 33668 del 17.6.2005), sostiene che la difesa nel merito - quale quella scelta nel dibattimento di primo grado - era una mera strategia processuale che non comportava l'abdicazione alla facoltà di eccepire la violazione del principio di specialità. Col secondo motivo il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 14 della Convenzione europea sulla estradizione, ratificata in Italia con L. n. 300 del 1963, nonché dell'art. 721 c.p.p.. Osserva che la tesi sostenuta dalla sentenza Ascione, citata dalla Corte di merito, secondo cui il principio di specialità non deve essere applicato quando il processo per il reato diverso sia iniziato anteriormente alla estradizione, è rimasta assolutamente minoritaria, mentre risulta costante l'opposto orientamento che considera l'osservanza del principio di specialità come condizione di procedibilità dell'azione penale: con la conseguenza che, in ossequio a questo orientamento, la Corte territoriale doveva emettere sentenza di non doversi procedere. Col terzo e ultimo motivo, il ricorrente lamenta infine inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., giacché i giudici di merito, nella determinazione della pena, non hanno considerato la collaborazione prestata da AL durante le indagini preliminari, ammettendo i fatti e chiamando in correità le altre persone coinvolte nel contrabbando.
Il difensore di AJ lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, osservando altresì che poteva essere concessa la sospensione della pena detentiva ai sensi dell'art. 163 c.p., comma 1, ultimo periodo, aggiunto dalla L. n. 145 del 2004. Il difensore di PA, infine, deduce due motivi di ricorso. Col primo denuncia mancanza di motivazione giacché la corte di merito non ha risposto alle censure sollevate dall'appellante in ordine al giudizio di corresponsabilità dell'autista; ne' ha chiarito se questi era consapevole del carico contrabbandiero sin dal momento in cui era partito dalla Bosnia ovvero se ne era stato informato solo in momento successivo.
Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 262 c.p.p., art. 240 c.p. e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301 bis. Osserva
al riguardo che l'autoarticolato sequestrato apparteneva a soggetto estraneo al reato e pertanto, non potendo essere confiscato ex art.240 c.p., doveva essere restituito all'avente diritto ai sensi dell'art. 262 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - I primi due motivi di ricorso dedotti per LA sono fondati, mentre il terzo risulta assorbito.
In ordine all'invocato principio di specialità della estradizione, l'art. 721 c.p.p., dispone che "la persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa", salvo che in alcune ipotesi derigatorie specificamente indicate.
In base al principio in esame, questa norma esclude solo misure restrittive della libertà ma non anche la sottoposizione a processo dell'estradato; e pertanto non è rilevante nel caso di specie. Rileva invece l'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13.12.1957, e ratificata in Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300, il quale stabilisce che "la persona estradata non sarà perseguita, giudicata, arrestata in vista della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo alla estradizione, salvo che nei seguenti casi: a) quando la Parte che l'ha estradata vi acconsenta (...); b) allorquando, avendo avuto la possibilità di farlo, la persona estradata non abbia lasciato, entro i 45 giorni successivi al suo rilascio definitivo, il territorio della Parte alla quale è stata consegnata, oppure se vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato."
Secondo questa formulazione, il principio di specialità esclude non solo l'applicazione di misure restrittive, ma anche l'esercizio della giurisdizione (inteso restrittivamente come esercizio dell'azione penale e del giudizio) contro il soggetto estradato per fatti da questi commessi prima della consegna e diversi da quello che ha dato luogo all'estradizione.
Poiché nel caso di specie risulta che LA era stato trasferito nel carcere triestino in data 1.6.2005 in relazione a una condanna definitiva per traffico di stupefacenti, egli non poteva essere processato ne' giudicato in Italia per il diverso reato di contrabbando commesso nel gennaio/febbraio 2002, e quindi in data anteriore alla estradizione, a meno che non fosse stata richiesta e ottenuta l'estensione della estradizione anche per il contrabbando (c.d. estradizione suppletiva).
Non può infatti ritenersi che ricorresse una delle suddette ipotesi derogatorie (c.d. purgazione della estradizione), non essendo intervenuto alcun consenso da parte dello Stato di estradizione sloveno, ne' essendosi verificata alcuna ipotesi di libera permanenza di LA nel territorio dello Stato italiano di consegna. Vero è che nel panorama non univoco della giurisprudenza di legittimità si è affermato in un non recente passato che la purgazione della estradizione può essere configurata anche al di là delle specifiche ipotesi legislativamente previste, quando l'estradato manifesti il suo consenso, anche tacitamente attraverso comportamenti concludenti, quali l'omessa eccezione all'atto di comparire davanti al giudice o la rinuncia a far valere in appello la medesima eccezione (Sez. 3^, n. 10101 del 19.2.1988, Ascione, m. 179441).
Ma a parte il carattere discutibile, e discusso, di siffatta impostazione, che estende indebitamente al di là dei casi tassativamente previsti la deroga a un principio fondamentale che tutela contemporaneamente la garanzia dell'imputato e la sovranità dello Stato di rifugio, basta osservare che nel caso di specie l'interessato non ha mai tenuto un comportamento personale che potesse far pensare univocamente a un suo consenso al processo, giacché non è mai comparso personalmente davanti al giudice e tanto meno ha rinunciato a far valere in appello il principio di specialità. Al contrario, il suo difensore ha fatto di questo principio uno specifico oggetto della impugnazione contro la condanna di primo grado. Nè può dirsi che tale impugnazione configurasse una inammissibile revoca di un consenso già manifestato, atteso che, a parte la ulteriore discutibilità della tesi della irrevocabilità del consenso, nel caso di specie nessun consenso personale era stato manifestato dall'interessato, neppure in forma tacita. Resta quindi da esaminare l'ultimo argomento addotto dalla impugnata sentenza per giustificare il rigetto della eccezione, vale a dire la tesi sostenuta da alcune pronunce di legittimità secondo cui il principio di specialità non si applica nel caso - come quello di specie - in cui il processo per un reato commesso anteriormente alla estradizione sia iniziato prima e indipendentemente dalla estradizione stessa (Sez. 3^, n. 10101 del 19.2.1988, cit. n. 179440;
Sez. 2^, n. 2718 del 9.11.1984, Raimondi, n. 168438; ma non Sez. 1^, n. 3160 del 4.10.1988, n. 181219, che esclude l'applicazione del principio di specialità solo quando il procedimento per il reato commesso anteriormente alla estradizione abbia avuto inizio in un momento nel quale l'imputato era presente nel territorio italiano). Ebbene, questa tesi non può essere accolta, sol che si pensi alla natura giuridica del principio di specialità della estradizione, che, secondo la dottrina più accreditata e la giurisprudenza consolidata della Sezioni unite di questa Corte, si configura come condizione di procedibilità, la cui mancanza ostacola l'esercizio dell'azione penale, anche se non impedisce l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione ex art. 14, comma 2, della citata Convenzione europea (Sez. Un. n. 8 del 28.2.2001, Ferrarese, m. 218767; Sez. Un. n. 11971 del 29.11,2007, Pazienza). È chiaro che quando una condizione di procedibilità esistente all'inizio del procedimento venga a mancare successivamente perché medio tempore l'imputato rifugiato all'estero venga estradato solo per un reato diverso da quello per cui si procede, il procedimento stesso non può essere proseguito: in tal caso la sopravvenuta applicabilità del principio di specialità trasforma la condizione di procedibilità in condizione di proseguibilità.
In conclusione, nel caso di specie, il giudizio
contro
LA non poteva essere proseguito, se non dopo la richiesta e la concessione di una estradizione suppletiva per il reato di contrabbando. Per conseguenza, la sentenza impugnata e quella di primo grado vanno annullate senza rinvio nei confronti di LA, con comunicazione del provvedimento al competente Procuratore generale di Milano per le sue determinazioni in ordine alla richiesta di una estradizione suppletiva.
È appena il caso di precisare che ricorreva nella specie il presupposto della estradizione suppletiva ex art. 2 della ripetuta Convenzione europea, posto che il contrabbando contestato all'imputato è punito con la reclusione da due a cinque anni, oltre che con la multa proporzionale ai kilogrammi convenzionali di tabacco contrabbandati.
4 - Il ricorso del difensore di AJ, limitato al trattamento sanzionatorio, è chiaramente infondato.
Entrambi i giudici di merito hanno legittimamente escluso le attenuanti generiche, nella considerazione che il prevenuto, benché formalmente incensurato, risultava dedito sistematicamente all'attività di contrabbando.
Quanto alla sospensione della sola pena detentiva a norma dell'ultimo periodo dell'art. 163 c.p., comma 1, introdotto dalla L. 11 giugno 2004, n. 145, art. 1, comma 1, lett. b), essa da una parte non era stata richiesta, nemmeno in subordine, e dall'altra presupponeva pur sempre una prognosi favorevole sul comportamento futuro del prevenuto, che i giudici di merito hanno ritenuto evidentemente impossibile.
5 - Anche il ricorso nell'interesse dell'autista PA è privo di fondamento giuridico.
In punto di responsabilità, la Corte di merito ha motivatamente confermato il giudizio del primo giudice confutando puntualmente i motivi di appello (la doglianza al riguardo è peraltro generica). In particolare, ha sottolineato che il concorso doloso dell'autista risultava in modo inequivoco dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dal suo comportamento concreto, che seguì fedelmente le indicazioni del AJ sino al punto di non avvisare nemmeno il suo datore di lavoro del cambio parziale di destinazione dall'Italia alla Spagna.
In ordine alla sua istanza di dissequestro dell'autoarticolato, la Corte milanese l'ha correttamente disattesa per difetto di legittimazione, che apparteneva soltanto al proprietario del veicolo sequestrato. Al riguardo è improprio il richiamo all'art. 262 c.p.p., comma 4, che riguarda il sequestro probatorio, mentre nel caso de quo era applicabile la norma speciale di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301, che consente la restituzione al proprietario dei mezzi di trasporto utilizzati per il contrabbando, solo se il proprietario è rimasto estraneo al reato e dimostri di non avere potuto prevendere l'illecito impiego dei propri automezzi e di non essere incorso in un difetto di vigilanza.
6 - I ricorsi AM e PA vanno quindi respinti.
Consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna di tali ricorrenti alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nei confronti di TE RI LA per non doversi procedere contro il medesimo per difetto di estradizione specifica. Dispone che sia data notizia della decisione al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano. Rigetta i ricorsi di JO AJ e CO PA, che condanna in solido al pagamento delle spese processi.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2008