Sentenza 12 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2001, n. 7931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7931 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 5 9 O . 1 I / Z N 4 el 61832 A - A / I 6 R B 2 T R . . S I L A R . L 1 793 1 01 G T P . A E U D REPUBBLICA ITALIANA . R B B L I E A A R D T D T I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A 1 S I 3 E N 1 R T E S . E N A C I E N T Oggetto A S A E SEZ ONK ERIBUTARIA M Composta dacli 1ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18364/98 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere Dott. Mario CICALA Cron. 18250 Dott. Eugenio AMARI - Consigliere Dott. Antonio MERONE - Consigliere - Rep. - Consigliere Ud. 15/06/00 Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE N. 61832 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
VISSANI GIAMMARIO;
intimato avverso la sentenza 245/97 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 23/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2000 1173 udienza del 15/06/00 dal Consigliere Dott. Mario 1 CICALA;
udito per il BELLIS, che ha udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE chiesto l'accoglimento del ricorso;
in persona del Sostituto Procuratore Ennio Attilio SEPE che ha concluso per del ricorso. 2 183646SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero delle Finanze ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 245/06/97 del 23 ottobre 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale per le Marche ha riformato la pronuncia di primo grado ed ha dichiarato illegittima la cartella esattoriale emessa dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Roma nei confronti del sig. IO AN a seguito di domanda di condono ex art. 16 del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, presentata dal contribuente a seguito di accertamento notificato dopo la entrata in vigore del medesimo d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in 1. 7 agosto 1982 n. 516. Riteneva il giudice di merito che l'avviso di accertamento dovesse esser ritenuto nullo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 175 del 27 giugno 1986 e che tale nullità travolgesse anche la domanda (e la conseguente liquidazione) del condono in quanto strettamente collegati con l'avviso stesso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Ministero delle Finanze deduce violazione od erronea applicazione di norme di diritto (art. 360, n.3 c.p.c.) ed in particolare erronea applicazione dell'art. 16 del d. 1. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, così come risulta dopo la parziale dichiarazione di incostituzionalià da parte della Corte con la sentenza 175/1986. Il ricorso merita accoglimento in base alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 1986. con cui e, stata dichiarata l' - illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Cost., dell'art. 16 del d.1. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzichè fino alla data di entrata in vigore del d.
1. n. 429 del M 1982 (14 luglio 1982) non determina automaticamente il venir meno di tutti gli avvisi di accertamento notificati successivamente al 14 luglio 1982; bensì soltanto l'invalidità degli stessi nei rapporti tributari (originati dal condono del 1982) e nei relativi giudizi ancora "pendenti" nel giorno successivo alla data della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità: vale a dire, quelli in cui il contribuente - cui sia stata notificato avviso abbia presentato dichiarazionedi accertamento in data posteriore al 14 luglio 1982 - integrativa ai sensi dell'art. 16 del decreto legge del 1982 e, ciononostante, abbia tempestivamente impugnato l'avviso stesso deducendo la illegittimità della legge di condono. Ove –come nel caso di specie- tale impugnazione non sia stata proposta il rapporto tributario è divenuto definitivo stante la irrevocabilità della dichiarazione integrativa e la definitività dell'avviso di accertamento che non è coinvolto nella pronuncia di illegittimità costituzionale, che ha ad oggetto norme di legge e non provvedimenti o atti amministrativi. Né può sostenersi che la dichiarazione integrativa sarebbe investita da una sorta di invalidità "sopravvenuta,, (derivante dalla pronuncia di incostituzionalità), sia perchè la dichiarazione di illegittimità costituzionale non attiene alle norme regolatrici della dichiarazione integrativa, sia perchè non e' ipotizzabile un vizio della dichiarazione determinatosi successivamente alla formazione dell'atto. Pertanto il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento dopo l'entrata in vigore del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in 1. 7 agosto 1982 n. 516, che, senza provvedere a tempestiva impugnazione dello stesso, abbia prodotto dichiarazione integrativa per la definizione agevolata della pendenza tributaria sulla base dell'avviso di accertamento, non può più invocare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 1. n. 516/1982 impugnando la successiva iscrizione a ruolo della imposta dovuta sulla base della dichiarazione integrativa, in quanto la dichiarazione di incostituzionalità non m può incidere su un rapporto di imposta esaurito (Cass. 2 giugno 2000 n. 7339; Cass. 22 aprile 1997, n. 3485) E' quindi anche possibile definire il processo in applicazione dell'art. 384 c.p.c. dal momento che in questa fase del giudizio rimane aperta solo la questione di diritto che è stata dianzi esposta e risolta, e la soluzione negativa per il contribuente comporta il rigetto del ricorso introduttivo senza che siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 15 giugno 2000 31 Relatore Il Presidente Mono Cicala IL CANCELLIERE C1 ZO BA HIADEPOSITATO 2 0.2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 ZO BA E N ZIO D.P.R. 26/4/1986 ISTRA . 5 REG IA - N R B DA A TAB. ALL. T SENSI DEL U TE IB ESEN R T 131 AI IA . ER N T A M