Sentenza 15 maggio 2014
Massime • 1
L'esistenza di un'associazione a delinquere dedita al narcotraffico non può essere dedotta da unico episodio, seppure rilevante, di acquisto di sostanze stupefacenti per la cessione a terzi, il quale può costituire indizio ma non prova piena dell'accordo finalizzato alla commissione di una pluralità indistinta di reati in materia di stupefacenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2014, n. 36341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36341 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 15/05/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 920
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 221/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA MM N. IL 10/07/1977;
CU DE N. IL 10/07/1971;
D'RO RO N. IL 20/02/1975;
avverso la sentenza n. 1761/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 16/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco MA che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena per il TA e il rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori avv. DENZUSO IGNAZIO da Catania, per CU e NF LU di Roma, per D'RO i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 6/12/2011, dichiarati D'AM MA, RI LA e TA OM colpevoli, i primi due, dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (commercio ed illecita detenzione di cocaina con l'aggravante del numero delle persone) e art. 74 del cit. D.P.R. (associazione per delinquere finalizzata al commercio e alla detenzione di stupefacenti) e l'ultimo del reato di cui all'art. 73 cit., per aver offerto in vendita sostanza stupefacente de tipo hashish, condannò ciascuno di loro alla pena stimata di giustizia, previo riconoscimento in favore dello RI delle attenuanti generiche, con criterio di prevalenza sulla recidiva contestata e dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 del predetto art. 73 a vantaggio del TA.
1.1. La Corte d'appello di Catania, investita dell'impugnazione di tutti gli imputati, con statuizione del 16/4/2013, confermò la sentenza di primo grado.
2. Gli imputati propongono ricorso per cassazione.
3. Nell'interesse del D'AM risultano essere stati depositati più ricorsi. Di questi, tre (quello a firma personale dell'imputato, altro a firma dell'avv. LU Cianferoni, nonché degli avv.ti Antonio Bertei e Vito Di Stefano ed altro ancora a firma dell'avv. LU Cianferoni) sovrapponibili ed il quarto (a firma dell'avv. LU Cianferoni, nonché Antonio Bertei) recante solo una censura procedurale.
3.1. Con il ricorso da ultimo indicato viene denunziata violazione della legge processuale con conseguente nullità dell'avviso di concluse indagini, del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e di quello che dispone il giudizio ed infine degli atti conseguenti. Assume il ricorrente che, colpito da ordinanza di custodia cautelare e rimesso in libertà per effetto dell'art. 302 cod. proc. pen., non era dato sapere perché il medesimo fosse stato considerato latitante sin dal 3/2/2010, senza una previa dichiarazione di latitanza, con la conseguenza che le notificazioni avrebbero dovuto essere effettuate al domicilio eletto presso la propria residenza, sita in Casoria, vico 7^ Padre Ludovico, 9, oppure al domicilio di fatto, sito in Francavilla al Mare, contrada Coderuto, n. 18, presso l'abitazione di ER Luigi.
3.2. Con gli altri tre ricorsi, al primo motivo, si evidenziano vizi motivazionali e violazione di legge per quanto appresso: a) nel capo d'imputazione concernente l'associazione si contesta un'attività protrattasi dal luglio all'ottobre 2006, invece, del tutto contraddittoriamente, la sentenza non recava alcuna indicazione sul ruolo tenuto dal ricorrente a riguardo dei mesi di luglio, agosto e settembre, senza contare che la più vecchia delle intercettazioni risaliva al 30/8/2006 e che l'episodio considerato era solo uno;
b) non poteva affermarsi che il D'AM aveva incontrato tale RI, essendo stata accertata solo la presenza dell'autovettura C1, targata DC597KZ, intestata a tale Telese Adriana, non constando, peraltro, essere stato verificato che il mezzo fosse nell'esclusiva disponibilità dell'imputato; c) il preteso ruolo tenuto dal D'AM all'interno dell'associazione non risultava essere stato logicamente definito, stante che la sentenza a volte lo descriveva come garante, altre come socio e altre ancora come contatto, a fronte di un unico episodio di cessione di stupefacenti non di insostituibile/irripetibile gravità; d) peraltro, non erano stati definiti i ruoli dei soggetti le cui posizioni erano state stralciate, con la conseguenza che si era affermata l'esistenza dell'associazione prima ancora di avere un quadro completo delle singole responsabilità; e) nessun contatto risultava essere stato effettivamente registrato con grossi fornitori di Secondigliano e, comunque, si ribadisce, l'episodio verificato restava uno solo, mancando, in definitiva, il collegamento logico che potesse consentire di affermare la partecipazione del ricorrente, proclamata, tuttavia, con argomentazioni di tipo circolare e apodittico.
3.2.1. Con il secondo motivo viene enunciata violazione di legge a riguardo dell'affermata sussistenza dell'associazione, della quale mancavano i presupposti, perlomeno in relazione alla posizione dell'imputato. In tal senso il ricorso evidenzia l'assenza di complessità strutturale, la brevità dell'arco temporale interessato, la sussistenza di un solo episodio accertato, peraltro non univocamente sintomatico, evocando, altresì i requisiti minimi notoriamente richiesti per la configurazione del sodalizio criminale, il programma delinquenziale non può che essere indeterminato e, utilizzando la struttura associativa, il singolo associato deve avere la piena consapevolezza di contribuire al perseguimento dello scopo sociale. Nel caso al vaglio, ai più, poteva rinvenirsi l'accordo per la commissione di uno specifico reato, in relazione al quale poteva giudicarsi compatibile il riferimento a corrispettivi individuali, incompatibili, invece, con la ripartizione associativa.
3.2.2. Con il terzo motivo il D'AM denunzia la violazione degli artt. 62bis e 99, cod. pen. La Corte catanese aveva escluso la ricorrenza delle attenuanti generiche valorizzando il ruolo, la gravità della condotta e la circostanza che il Tribunale aveva, esclusa la recidiva, determinato la pena quasi al minimo edittale. Un tale ragionamento conduceva ad un'erronea applicazione delle norme. La gravità del reato non poteva essere vagliata in astratto, ma considerata in concreto;
analogamente per il ruolo, il quale avrebbe dovuto essere posto in relazione a quello degli altri imputati. Inoltre, le attenuanti generiche avrebbero svolto anche una funzione riequilibratrice, sì da consentire di trattare i concorrenti in misura equanime. Così non era avvenuto, perché il coimputato RI, nonostante ne fosse stata provata l'anteriorità della partecipazione, aveva ricevuto un trattamento più benevolo, a dispetto della contestata la recidiva, il cui effetto negativo era stato del tutto eliminato dalle attenuanti generiche prevalenti.
4. RI LA, con il primo motivo denunziante vizio motivazionale, deduce quanto segue: la vicenda posta a base delle contestazioni dei delitti di cui ai citati artt. 73 e 74 (il sequestro della cocaina proveniente dal napoletano, ove taluni catanesi si erano recati per l'acquisto) era stata riferita al ricorrente attraverso inferenze tutte contestabili. Nell'incontro presso l'Etna Bar di San Giovanni Galermo lo RI andò via prima che giungesse DI LL. Non ci sono riscontri che corroborino l'interessamento al buon esito dell'affare, senza contare che l'imputato aveva chiarito i propri rapporti con l'amico RI. Mancavano, poi, i presupposti per assumere la sussistenza dell'ipotizzata associazione, in presenza di soggetti i quali operavano nell'interesse proprio, ognuno indipendentemente dagli altri, il sequestro;
ne' il solitario sequestro di 260 grammi di cocaina poteva risultare decisivo. Inoltre, le risultanze delle captazioni non avevano significato univoco tale da giustificare la statuizione di condanna (tanto da aver fatto dubitare gli stessi investigatori - teste isp. CA -), erano privi di riscontri e le conversazioni avevano un contenuto diverso rispetto a quello loro assegnato in sentenza, avendo i testi chiarito che in effetti si discorreva di scarpe, autovetture e motocicli. Il vizio motivazionale si fa viepiù evidente, secondo il ricorrente, considerando che lo stupefacente sequestrato non era tale da appagare un'organizzazione intenta a rifornire l'intera città di Catania;
dai contatti telefonici, poi, tra l'imputato e il coimputato Adinolfi, in occasione dell'arresto dell'altro coimputato RI, emergeva che lo RI, negandosi a qualunque incontro, non solo rifiutò il pagamento della partita sequestrata, ma rivendicò di essere lasciato fuori dalla vicenda. A ciò avrebbe dovuto aggiungersi l'assenza di qualsivoglia indicazione, anche solo vagamente indiziaria, a carico del ricorrente: nessun sequestro, nessun controllo in compagnia di pregiudicati o con persone coinvolte in questo processo. Infine, anche il presente ricorso, contesta, la sussistenza dei requisiti minimi per poter giudicare sussistente l'associazione.
4.1 Con il secondo motivo lo RI prospetta vizio motivazionale in ordine al trattamento penale: le attenuanti generiche, pur riconosciute dal giudice di primo grado, avrebbero dovuto essere applicate nel massimo consentito, così da valorizzare la sostanziale incensuratezza del ricorrente, il cui unico precedente risaliva a vent'anni prima, e l'assenza di pendenze in atto.
5. TA OM denunzia illogicità della motivazione per non essere stato giudicato non punibile, dovendosi l'unico episodio che lo riguarda inquadrare nel consumo di gruppo: la richiesta telefonica della ragazza: ce l'avete una canna, qualcosa? a faceva, infatti, compartecipe, sin dal primo momento, dell'acquisto. Quando l'acquisto o lo approvvigionamento della "canna" fosse avvenuto, e in tempo precedente alla conversazione telefonica e con la adesione e il concorso della scinardo, non lo sappiamo;
ne' lo riferisce la scinardo ne' se lo è posto il primo Giudice o la Corte
territoriale. Evidente è quindi la carenza di motivazione e la conseguente illogicità.
6. In data 18/4/2014 perveniva memoria nell'interesse del ricorrente D'AM con la quale sub specie di motivo nuovo il medesimo, insistendo nella denunzia di violazione di legge e vizio motivazionale, ancora una volta invocava l'annullamento della statuizione di merito in relazione ai capi B) e C) della rubrica (partecipazione ad associazione finalizzata al commercio di stupefacenti e concorso nella detenzione di gr. 260,00 di cocaina). Con l'atto si poneva in evidenza che, pur risalendo la contestata condotta associativa al periodo luglio-ottobre 2006, le intercettazioni concernenti il D'AM si concentravano nel solo mese di settembre 2006; non era stata esplorata la giustificazione esterna della deduzione accusatoria;
la mancanza dei presupposti per reputare la sussistenza di una struttura associativa. CONSIDERATO IN DIRITTO
7. Il consumo di gruppo prospettato dal TA è destituito di giuridico fondamento.
Non è, infatti, dubbio, sulla base dei ragionamenti svolti dalla Corte etnea, supportati dalle evidenze processuali, che il ricorrente, contattato da una donna (tale scinardo) per la fornitura di una canna, effettuò la cessione in parola, siccome ha inequivocamente dichiarato al giudice l'acquirente. La eventuale circostanze, poi, che il TA possa aver deciso di far uso anch'egli di stupefacente non integra affatto l'invocata ipotesi. Invero, come precisato da una condivisa recente statuizione di questa Corte emessa a S.U. (sentenza n. 25401 del 31/1/2013), della quale conviene riprendere la massima, anche all'esito delle modifiche apportate dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti,
sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso D.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Rv. 255258). Risulta chiaro che l'episodio qui al vaglio non presenta alcuna assonanza con il modello sopra evocato.
7.1. Non di meno la statuizione, in punto di determinazione sanzionatoria, emessa nei confronti del TA deve essere annullata.
All'imputato è stata riconosciuta l'ipotesi (all'epoca costituente attenuante) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, che, secondo la disciplina al tempo vigente, importava una pena da uno a sei anni di reclusione e da 3.000 a 26.000 Euro.
Con il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, ora convertito nella L. 16 maggio 2014, n. 79, alla fattispecie in esame, riscritta come autonoma ipotesi di reato, è stato attribuito un diverso e meno grave trattamento sanzionatorio: da sei mesi a quattro anni di reclusione e da 1.032 a 10.329 Euro di multa (nella prima versione di reato autonomo minore introdotta con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito nella L. 21 febbraio 2014, n. 10, le cui previsioni sono state prematuramente poste in crisi dalla sentenza della Corte cost. n. 32/01 4, con la quale è stato dichiarata costituzionalmente illegittima l'equiparazione trattamentale, a prescindere dalla qualità delle sostanze stupefacenti, operata con la novella apportata al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 dal D.L. 30 dicembre 2005, art. 4bis, comma 1, lett. b, convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, il reato risultava punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da 3.000 a 26.000 Euro). Si pone, quindi, l'esigenza di sottoporre, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, al giudice del merito il più favorevole assetto normativo sopravvenuto, pur non essendo al medesimo vietato mantenere il trattamento penale così come disposto (ove compatibile con il nuovo range sanzionatorio), a condizione che dimostri di tenere debitamente conto nella determinazione della pena dei nuovi parametri sanzionatori introdotti dal legislatore.
In sede di legittimità, si è più volte chiarito (Cass., Sez. 5, n. 345 del 13/11/2002, Rv. 224220; Sez. 1, n. 1711 del 14/4/1994, Rv. 197464) in siffatti casi che il rispetto del principio di legalità della pena (comb. disp. art. 2 c.p., comma 4, e 129 c.p.p., comma 2) impone annullamento d'ufficio della statuizione di merito. Salvo a registrasi contrasto sull'idoneità del ricorso inammissibile a dar vita ad un tale esercizio officioso (in senso contrario: Sez. 2, n. 44667 dell'8/7/2013, Rv. 257612; Sez. 5, n. 36293 del 977/2004, Rv. 230636; nel senso dell'ininfluenza: Sez. 6, n. 21982 del 16/5/2013). Siccome condivisamente illustrato in profondità nella sentenza di questa stessa Sezione n. 13903/14 del 28/2/2014, il principio di retroattività della norma più favorevole si fonda sulla legge ordinaria (art. 2 c.p., comma 4) e, giudicata non pertinente l'evocazione degli artt. 13 e 25, Cost., sull'art. 3 Cost. Con la conseguenza che Il livello di rilevanza dell'interesse preservato dal principio di retroattività della lex mitior - quale emerge dal grado di protezione accordatogli dal diritto interno, oltre che dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto comunitario - impone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo (quali - a titolo esemplificativo - quelli dell'efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo;
cfr. sentenze n. 24 del 2004; n. 10 del 1997, n. 353 e n. 171 del 1996; n. 218 e n. 54 del 1993). Con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole (C. cost. sent. n. 393/2006; per la giurisprudenza di legittimità, Sez. 3, n. 34117 del 27/04/2006 - dep. 12/10/2006, Alberini e altro, Rv. 235051).
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 236 del 19/7/2011, dopo aver ripreso le norme sovranazionali rilevanti in materia, ha escluso che l'art. 7 CEDU imponga una maggior tutela della retroattività della lex mitior, anzi rilevando che nella CEDU si rinviene il limite del giudicato, valicabile, invece, secondo lo stato dell'elaborazione interna, oltre a segnare un'incidenza, per estensione di materia, inferiore all'area delineata dall'art. 2 c.p., comma 4. Ciò posto la sentenza impugnata, nel resto divenuta irrevocabile, deve essere annullata in punto di trattamento sanzionatorio nei confronti del TA.
8. Il primo motivo del D'AM non supera il vaglio dell'ammissibilità a cagione della sua aspecificità. Per vero, la Corte di merito (pag. 3 e s.) analiticamente illustra la storia processuale del soggetto che qui entra in rilievo: il D'AM, dopo essere stato colpito da una prima ordinanza di custodia cautelare per i fatti qui al vaglio ed essere stato rimesso in libertà ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., all'atto della scarcerazione aveva eletto domicilio per le notifiche;
emessa in data 23/2/2010 nuova misura cautelare per i medesimi fatti, la stessa non poteva trovare esecuzione essendo stato il D'AM vanamente ricercato, come attestato da apposito verbale dell'1/3/2010; solo a questo punto veniva legittimamente emesso decreto di latitanza e, di conseguenza, le notificazioni effettuate ex art. 165 cod. proc. pen.;
la latitanza veniva meno, a mente dell'art. 296 c.p.p., comma 4, solo dopo la sentenza di primo grado, quando, in data 13/7/2012, veniva data esecuzione all'ordinanza custodiale. A fronte dell'analitica esposizione della Corte territoriale correlata alle risultanze processuali, il ricorrente si è limitato in questa sede a ribadire il proprio asserto, senza porre in specifica contestazione le affermazioni avversate.
9. Le censure variamente mosse dal D'AM e dallo RI in ordine alla sussistenza del reato associativo e della partecipazione ad esso dei due ricorrenti meritano di essere accolte nei termini di cui appresso.
Non censurabili in questa sede, in quanto frutto di valutazioni di merito scevre dal vizio motivazionale rilevante in sede di legittimità, le conclusioni alle quali è giunta la Corte catanese a riguardo dell'illiceità dei traffici sottesi a colloqui criptici, non adeguatamente spiegati dall'esistenza di leciti commerci e in particolare di scarpe (pag. 40).
Il punto sul quale la motivazione merita di essere rimeditata ed approfondita concerne la verifica della sussistenza di un patto diretto alla commissione di una pluralità di reati concernenti gli stupefacenti, avvalendosi di una organizzazione di strutture e persone idonea. È evidente che trattasi di un approfondimento ad un tempo volto a verificare la sussistenza del paradigma normativo e di una motivazione esente da cadute logiche e non contraddittoria. Il reato associativo il più delle volte emerge alla luce di un'accurata opera ricostruttiva, la quale, privilegiando in particolar modo gli aspetti sintomatici, giunge ad affermare la sussistenza di uno stabile accordo organizzato diretto alla commissione di un numero imprecisato di delitti. L'associazione di cui all'art. 74, cit., figura speciale rispetto all'ipotesi base di cui all'art. 416 cod. pen., si caratterizza per talune peculiarità, le quali non mancano di avere rilevanti ricadute sul piano della configurabilità.
Se nell'associazione a delinquere occorre verificare che il singolo delitto commesso rientri fra quelli di scopo, tutti i delitti concernenti le sostanze stupefacenti rientrano senz'altro nella finalità sociale del delitto associativo qui in esame. Il procacciamento e commercio dello stupefacente necessita di una predisposizione di mezzi non particolarmente significativa e di uno scarso approntamento di strumenti di tutela ed offesa (in fondo si tratta di comprare da chi vuole vendere e vendere a chi vuole comprare). In definitiva si è in presenza, il più delle volte, di organizzazioni per così dire "leggere", che a fronte di una non spiccata (ma presente) fidelizzazione, non escludono il perseguimento d'interessi individuali, fino all'aspro contrasto. In esse prevale il profilo strutturale (Cass., Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, Rv., chiarisce come l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo bastevole un'organizzazione minima;
conforme, Sez. 1, n. 30463 del 77/2011, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, Rv. 246112; Sez. 6, n. 25454 del 13/2/2009, Rv. 244520, la quale evidenzia, inoltre, la superfluità di una articolata e complessa struttura gerarchica), l'osmosi che consente di raggiungere il maggior risultato criminale, ponendo in vantaggiosa relazione gli apporti intranei all'originario gruppo con quelli estranei degli appartenenti ad altro gruppo, che il primo rifornisca non occasionalmente, avendo piena consapevolezza di così contribuire alla realizzazione dello scopo comune (trarre profitto dalla vendita di sostanze stupefacenti) - cfr. in tal senso, Cass., Sez. 2, n. 6261 del 23/1/2013, Rv. 254498; Sez. 6, n. 3509 del 10/1/2012, Rv. 251574 -.
Ciò non toglie che questa comunione d'intenti prescinda dalla eventuale costituzione di taluni dei collaboratori in autonomo gruppo associato, muovendosi l'insieme come una sorta di joint venture;
ne' occorre che vi sia la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stesa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa finalizzata e strutturata secondo lo schema legale (Cass., Sez. 6, n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232). La specificità dell'illecita attività perseguita attraverso l'illecito commercio non richiede, inoltre, alcuna stipula di un patto espresso fra gli associati, essendo, all'evidenza, bastevole condividere la lucrosa turpe attività (esclude la necessità di un tale patto, Cass., Sez. 6, n. 40505 del 17/6/2009, Rv. 245282). Considerazioni, queste, delle quali la Corte di merito mostra consapevolezza (pagg. 40 e 41), salvo a chiarire, immediatamente dopo, al fine di distinguere la fattispecie dal mero concorso di cui all'art. 110 cod. pen., che il reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, soggiungendo, peraltro, che la partecipazione ad un solo episodio delittuoso conforme al piano associativo può costituire un elemento indiziante di grande rilevanza ai della dimostrazione della appartenenza ad essa quando, attraverso le modalità esecutive e altri elementi di prova, possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti con gli associati (pag. 42).
Ora, proprio sul punto la sentenza impugnata presenta una caduta motivazionale per grave contraddizione. Anche a ritenere che l'acquisizione dello stupefacente sequestrato (capo C) avvenne attraverso modalità ben rodate e che tra i soggetti interessati vi fosse piena sintonia e reciproca consapevolezza della caratura criminale e delle specifiche "competenze", resta pur sempre allegata la compartecipazione ad un solo, pur rilevante, episodio, che secondo la stessa opinione della Corte territoriale può costituire indizio, se si vuole, anche significativo, ma non prova piena circa la sussistenza dell'associazione e la partecipazione ad essa. Non risulta, in definitiva, essere stata messa in luce ed adeguatamente ponderata l'ulteriore costellazione indiziaria, che rafforzando il cardine orientativo costituito dall'importazione, tramite l'interessamento del gruppo napoletano, di 260 grammi di cocaina (fatto certamente di significativo valore sintomatico, ma da solo insufficiente a corroborare l'assunto) comprovi che il patto delinquenziale, messo appunto per l'importazione di cui s'è detto, costituiva modalità aperta per la commissione di una pluralità indistinta di reati in materia di stupefacenti, alla quale sia il D'AM che lo RI avevano prestato piena e consapevole adesione.
Sul punto, quindi, la sentenza deve essere annullata ed il Giudice del rinvio chiamato a nuova e più approfondita valutazione, restando assorbite le censure mosse dal D'AM al 3.2 e dallo RI, per quel che concerne l'art. 74 cit., al 4.
10. L'affermazione di penale responsabilità del D'AM e dello RI per l'importazione dei 260 grammi di cocaina trova congrua motivazione in questa sede non censurabile, risolvendosi le critiche impugnazione a mere alternative ricostruzioni largamente congetturali, spesso smentite financo dall'evidenza. Nelle pagg. da 4 a 39 la Corte di merito ripercorrere, mediante rievocazione degli atti, partendo dalle dichiarazioni dell'ex collaboratore di giustizia Mirabella Salvatore, la preparazione dell'importazione in parola, gli incontri propedeutici, i colloqui univocamente interessati alla vicenda, fino al sequestro operato al casello di Catania - San Gregorio e ai commenti successivi degli interessati. Dall'insieme delle captazioni, pedinamenti, osservazioni e localizzazioni satellitari emerge evidente e indiscutibile il pieno coinvolgimento dello RI, interessato per i catanesi, all'acquisto e del D'AM, interessato per i napoletani per l'importazione e la cessione.
Per quel che concerne l'interpretazione del contenuto delle conversazioni captate devesi osservare che la Corte territoriale, in sintonia con la sentenza di primo grado, esaminate le conversazioni rilevanti, peraltro, nella specie, solo appena protette, e solo talvolta, da linguaggio allusivo, ha cura di fornirne il significato dissimulato, in correlazione con le altre fonti di prova, così adempiendo ad una funzione che è di esclusiva spettanza del giudice di merito, che non può essere censurata in sede di legittimità, non versandosi in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (cfr., da ultimo, Cass., 6, 8/3/2012, n. 11289). Va poi soggiunto che le risultanze dell'attività di captazione non costituiscono narrazione la quale va riscontrata, bensì accertamento probatorio in sè idoneo a sostenere l'accusa, ove intimamente coerente e persuasivo, cioè ove integrante indizi gravi, precisi e concordanti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6, n. 3882 del 4/11/2011;
ma già, Cass. n. 22391/2003, n. 21726/2004, n. 29350/2006). 11. Il terzo motivo ( 3.2.2.) del D'AM ed il secondo dello RI restano assorbiti dall'epilogo d'annullamento concernente il reato associativo, dovendo procedersi, sciolto il nodo dell'addebito del delitto di cui all'art. 74 cit., a nuova motivata stima e vaglio.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni che quantificano la pena per TA OM.
Annulla altresì le statuizioni relative alla responsabilità di RI e D'AM per il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e la conseguente quantificazione di pena.
Rinvia per nuovo esame dei capi e dei punti annullati alla Corte di Appello di Catania.
Fermo il resto ex art. 624 c.p.p., comma 2. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2014