Sentenza 27 marzo 2013
Massime • 2
La mancanza anche di uno solo dei quattro elementi prescritti dall'art. 11 della legge n. 110 del 1975 (sigla o marchio del produttore, numero di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi, numero progressivo di matricola e contrassegno speciale del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia) rende le armi prodotte in Italia clandestine. (Fattispecie relativa ad una rivoltella cal. 357 magnum recante il numero di catalogo abraso).
In tema di mandato di arresto europeo, la deroga al principio di specialità contenuta nell'art. 26 comma secondo lett. c) l. n. 69 del 2005, può essere interpretata, in conformità alla decisione quadro 2002/584/Gai del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, nel senso che il principio di specialità è inoperante non solo quando il titolo di reato per cui si procede è ostativo all'adozione di una misura restrittiva, ma anche in ogni altro caso in cui si proceda penalmente contro la persona consegnata senza l'adozione di misure privative della libertà personale.
Commentari • 4
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In tema di mandato di arresto europeo, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 2005 vige un principio di specialità "attenuata", per il quale la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi" a condizione che non sia privata della libertà personale durante o in conseguenza di tale procedimento. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE SENTENZA (data ud. 19/01/2017) 24/03/2017, n. 14738 sul ricorso proposto da: C.D. nato il (OMISSIS); C.G. nato il (OMISSIS) avverso la sentenza del 29/10/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del …
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa commessa mediante la pubblicazione di un'intervista, la remissione di querela nei confronti del giornalista estende i suoi effetti anche all'intervistato, in ragione dell'identità del reato derivante dalla necessaria cooperazione fra i due soggetti, senza che rilevi la mancata contestazione formale del concorso di persone nel reato. (In motivazione la Corte ha ritenuto che non viola i criteri espressi dalla cedu, nella sentenza Drassich c. Italia, la qualificazione nell'alveo del concorso di persone, operata in sede di legittimità, delle condotte separatamente e individualmente ascritte al giornalista e all'intervistato, poiché ciò …
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Se la clausola di specialità nella Convenzione Europea del 1957 è forte, con la DQ sul Mandato di Arresto Europeo diventa attenuata. La matrice storica del principio - rinvenibile pressocchè in tutti gli strumenti di cooperazione internazionale - è da ravvisare nella tutela della buona fede nei rapporti tra stati. Posto che esistono motivi di rifiuto della consegna, è evidente che la omessa presentazione della domanda estradizionale per fatto diverso e anteriore alla consegna, successivamente azionato, rischia di intaccare la sovranità dello stato "rifugio" in rapporto alla selezione delle fattispecie e al rispetto delle altre regole ostative. In via principale, dunque, il principio è …
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In tema di mandato di arresto europeo, vige un principio di specialità attenuato: la persona consegnata può infatti essere legittimamente sottoposta a procedimento penale per "fatti anteriori e diversi", purchè non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di emissione - in assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzion CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE sentenza 10.04.2015, n. 14880 (ud. 12-12-2014) ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA; nei confronti di: B.C. N. IL (OMISSIS); …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/03/2013, n. 18778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18778 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 27/03/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 448
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 42669/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC NI N. IL 23/04/1955;
avverso la sentenza n. 4959/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 21/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott GIUSEPPE LOCATELLI.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA IO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Mondello Sabino e Palatini Giovanni che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21.4.2010 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verbania dichiarava CI IO colpevole dei reati di cui al capo A (tentato omicidio di AN IO contro il quale esplodeva un colpo di rivoltella che attingeva la vittima alla base del collo); capo B (detenzione e porto illegale di una rivoltella cal. 357 magnum da considerare arma clandestina perché recante il numero di catalogo abraso); capo C (ricettazione della predetta rivoltella provento di furto); capo D (detenzione di cinque munizioni cal. 357 magnum e cal. 38 senza averne fatto denuncia all'autorità); con recidiva reiterata e specifica. In Stresa il 22.11.2008.
Con sentenza del 21.4.2011 la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, riqualificava il fatto di cui al capo A nel reato di lesioni volontarie, e ritenuto assorbito il reato di detenzione illegale di munizioni nel reato di detenzione illegale dell'arma, rideterminava la pena in anni 4 di reclusione ed Euro 900 di multa.
I fatti erano così ricostruiti: alle ore 04,34 personale della Questura e dei Carabinieri interveniva presso il locale notturno "Paon Dorè" di Stresa, ove era stata segnalata la presenza di una persona ferita da colpi di arma da fuoco. Sul posto gli agenti soccorrevano AN IO che in stato di shock veniva trasportato in ospedale. Successivamente al ricovero, AN rilasciava sommarie informazioni riferendo di aver avuto un litigio, in relazione all'importo del conto che gli era stato presentato, con tale IO, gestore del locale notturno, il quale gli aveva sparato un colpo di pistola. Tratto in arresto, CI IO confermava di aver avuto un diverbio con un avventore che non voleva saldare il conto;
la discussione era degenerata in una colluttazione durante la quale era accidentalmente partito un colpo dalla pistola che egli intendeva usare solo come oggetto contundente. Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi: 1) violazione di norma penale, processuale e vizio di motivazione in riferimento al reato previsto dall'art. 648 cod. pen.: per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessario che la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene sia rappresentata in termini di certezza con conseguente incompatibilità del dolo eventuale;
2) violazione di legge in ordine al reato di detenzione e porto illegale di arma clandestina: la sola cancellazione del numero di iscrizione al catalogo nazionale non può considerasi condotta idonea a rendere l'arma clandestina;
3) violazione di legge in relazione all'art. 582 cod. pen.: la circostanza che il colpo sia stato esploso nel corso di una colluttazione fisica e con caratteristiche di accidentalità avrebbe dovuto far ritenere la configurabilità della fattispecie delle lesioni colpose;
4) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla applicazione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena base e all'aumento per la continuazione;
5) con successiva nota eccepiva la preclusione alla prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 721 cod. proc. pen. e art. 14 Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13.7.1957, in quanto il ricorrente era stato estradato da RA (dipendenza del Regno dei Paesi Bassi) a seguito di mandato di arresto europeo emesso il 4.11.2011 per un titolo di reato diverso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve essere rigettata la preliminare eccezione di improcedibilità dell'azione penale in ragione del principio di specialità previsto dall'art. 14 Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13.7.1957.
In materia di mandato di arresto europeo, la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002 ha espresso un principio di "specialità attenuata", essendo consentito alla Stato di emissione di procedere per reati diversi ed anteriori, rispetto a quello per cui è stata concessa la consegna, qualora il procedimento penale non comporti l'applicazione nei confronti della persona consegnata di una misura restrittiva della libertà personale.
Il principio della "interpretazione conforme" del diritto nazionale rispetto al diritto comunitario (fermo il divieto di una interpretazione contra legem) consente di ritenere che la deroga al principio di specialità contenuta nella L. n. 69 del 2005, art. 26, comma 2, lett. c) secondo cui esso non si applica quando "il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale", possa essere estensivamente interpretata, in conformità alla decisione quadro, nel senso che il principio di specialità non è operante, non solo quando il titolo di reato per cui si procede è ostativo all'adozione di una misura restrittiva, ma in ogni caso in cui si proceda penalmente contro la persona consegnata senza l'adozione di misure privative della libertà personale. In tal senso si è espressa Sez. 6, n. 39240 del 23/09/2011, Caiazzo, Rv. 251366, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità previsto nella procedura attiva di consegna dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32 ( che richiama le eccezioni previste dall'art. 26 nella procedura passiva di consegna) non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo emesso per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna;
deve invece ritenersi preclusa la possibilità di eseguire nei confronti della persona consegnata misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso.
2. In riferimento all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione la Corte di appello ha ritenuto che l'acquisto, da uno sconosciuto incontrato per strada (quindi al di fuori del circuito commerciale legale), di un arma recante una vistosa punzonatura sul numero di iscrizione al catalogo implichi necessariamente la consapevolezza della provenienza delittuosa dell'arma stessa, tenuto anche conto della giurisprudenza che ammette la compatibilità tra il delitto di ricettazione ed il dolo eventuale.
A prescindere dalla compatibilità del dolo eventuale con la ricettazione (affermata da Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009 - dep. 30/03/2010, Nocera, Rv. 246324), le circostanze di fatto rappresentate dal giudice di merito si accordano pienamente, sul piano logico, con la ritenuta sussistenza in capo all'acquirente della consapevolezza circa la provenienza delittuosa dell'arma.
3. Deve essere confermata l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui la mancanza anche di uno solo dei quattro elementi prescritti dalla L. n. 110 del 1975, art. 11 (sigla o marchio del produttore, numero di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi, numero progressivo di matricola e contrassegno speciale del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia) è circostanza idonea a qualificare le armi come clandestine. (Sez. 1, n. 2230 del 17/03/1999, Ponzio, Rv. 213059).
4. La Corte di appello ha ritenuto che la condotta dell'imputato, che impugnando una rivoltella carica colpiva alla testa l'antagonista nel corso di una colluttazione, implicasse necessariamente la previsione ed accettazione del rischio che l'arma potesse esplodere un colpo provocando lesioni alla vittima, addebitatali a titolo di dolo eventuale. L'argomentazione è priva di vizi logici ed incensurabile nel merito.
5. Le censure relative al trattamento sanzionatorio, rideterminato dalla Corte di appello con dettagliata motivazione in ordine a ciascuno dei punti oggetto di ricorso, non denunciano vizi di legittimità della decisione impugnata ma si sostanziano in apprezzamenti attinenti al merito, preclusi nel giudizio di legittimità.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente CI IO deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2013