Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
Le dichiarazioni assunte in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 498 cod. proc. pen. non sono inutilizzabili, trattandosi di prove assunte non in violazione di divieti di legge, bensì con modalità diverse da quelle previste dalla legge; le stesse non sono neanche nulle, in difetto di una specifica previsione di nullità, e non rientrando la fattispecie in alcuna delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2008, n. 7922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7922 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 05/02/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 98
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 030573/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HI LU, N. IL 19/02/1952;
avverso SENTENZA del 18/10/2006 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 22.4.2005 il Tribunale di Massa condannava HI UI alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 500,00, di multa, avendolo ritenuto responsabile del reato di truffa in danno di DI AR Massimo.
Con sentenza del 18.10.2006 la Corte di Appello di Genova confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato HI UI propone, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o insufficiente motivazione in ordine alla impugnazione dell'ordinanza dell'8.10.2004. In particolare rileva la difesa che nulla aveva detto la Corte territoriale sull'eccepito difetto formale di querela per assenza di documentazione probatoria in ordine alla qualità di amministratore della s.p.a. Biondelli in capo al predetto DI AR Massimo;
e rileva altresì che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che nulla esso imputato avesse eccepito sul punto, che nessuna eccezione avesse sollevato nei termini di cui all'art. 21 c.p.p., comma 2, che nessuna prova avesse fornito in ordine alla connessione e continuazione del reato in questione con altri procedimenti radicati presso il Tribunale di Firenze. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, insufficiente e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla impugnazione della sentenza del 22.4.2005. In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale nulla aveva detto sull'irrituale richiamo ed escussione, dopo la discussione, della teste LI rimasta in aula;
che nulla aveva detto sulla eccepita inattendibilità del riconoscimento fotografico operato dalla LI su una fotocopia della carta di identità ritenuta dalla stessa teste poco chiara;
che erroneamente la Corte suddetta aveva ritenuto che il giudice di primo grado avesse valutato la deposizione del teste DI AR, non risultando in realtà nella sentenza di primo grado alcuna menzione di tale deposizione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, per quel che riguarda il primo motivo di gravame, osserva il Collegio che in tema di querela presentata dal legale rappresentante di società, se pur incombe al soggetto querelante l'onere di indicare la fonte del potere di rappresentanza, tale onere è adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza. Ciò in considerazione sia del fatto che l'art. 337 c.p.p., comma 3, ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, ente o associazione, si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni del querelante sul punto, sia del fatto che tale norma non commina comunque la nullità della querela che sia priva della indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante che ha proposto l'istanza di punizione. Di conseguenza nessuna nullità può, nel caso di specie, ravvisarsi in relazione alla querela suddetta, dovendosi ritenere che correttamente il giudice di merito ebbe a respingere l'eccezione di nullità di tale querela (nella quale il DI AR si era qualificato "amministratore delegato della ND s.p.a.") ritenendola palesemente infondata "stante il tenore della stessa". Per quel che riguarda l'eccezione di incompetenza per territorio osserva il Collegio che la Corte d'appello ha posto in evidenza l'insussistenza nel caso di specie di elementi concreti di connessione oggettiva, rilevando che la stessa non poteva ravvisarsi solo in considerazione del titolo del reato allorché le parti offese, i luoghi ed i tempi di commissione dei fatti non coincidono. A fronte di tale motivazione, il ricorrente ha genericamente ribadito la propria tesi, senza addurre elementi concreti a confutazione dell'assunto della Corte territoriale. Il motivo di gravame è pertanto inammissibile, ove si osservi altresì che la provenienza degli assegni utilizzati per commettere diversi episodi di truffa, in danno di soggetti diversi nonché in date e luoghi differenti, si appalesa assolutamente inidonea a far ritenere l'identità del disegno criminoso, rilevante ai fini della sussistenza della connessione oggettiva, con conseguente spostamento della competenza territoriale.
E pertanto anche sotto tale profilo il suddetto motivo di gravame evidenzia la sua manifesta infondatezza.
Del pari manifestamente infondato deve ritenersi il secondo motivo di gravame.
Ed invero, per quel che riguarda il rilievo concernente la irritualità del richiamo ed escussione, dopo la discussione, della teste LI rimasta in aula e la mancata formulazione di nuove conclusioni dopo siffatta deposizione, rileva il Collegio che la nuova escussione del teste rientra fra i poteri del giudice previsti dall'art. 523 c.p.p., di talché assolutamente legittima si appalesa la nuova escussione della teste predetta, anche se ovviamente rimasta in aula dopo la precedente audizione.
In ordine alla dedotta violazione del diritto di difesa osserva il Collegio che - siccome risulta dal verbale di udienza e siccome già evidenziato dalla Corte territoriale - dal suddetto verbale di udienza emerge che le parti, dopo la ulteriore escussione della teste predetta, ebbero nuovamente a formulare le rispettive conclusioni. Per quel che riguarda l'asserita violazione delle disposizioni di cui all'art. 523 c.p.p., comma 6 e art. 507 c.p.p., con riferimento all'art. 151 disp. att. c.p.p., ed in relazione all'esame e controesame del teste, osserva il Collegio che le dichiarazioni testimoniali assunte non seguendo le prescrizioni dell'art. 498 c.p.p., non sono inutilizzabili, trattandosi non di prova assunta in violazione dei divieti di legge, ma di prova assunta con modalità diverse da quelle previste dalla legge. E parimenti tali dichiarazioni non sono affette da nullità non essendoci alcuna specifica norma che la prevede e non potendosi la fattispecie in esame inquadrare in alcuna delle previsioni di cui all'art. 178 c.p.p.. In ordine al rilievo concernente la mancata valutazione della deposizione del teste DI AR, osserva il Collegio che il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione deve consistere nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa, atteso che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione è finalizzata alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo. Tali essendo il contenuto ed i limiti del controllo di legittimità demandato a questa Corte, la censura con cui si lamenta il suddetto vizio per la mancata valutazione di un elemento emerso dal processo, deve essere estremamente puntuale, non essendo a tal fine sufficiente, anche ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mera indicazione di atti che si assumono trascurati dal giudice di merito, dovendo il ricorrente comunque rappresentare, anche in base al principio di specificità dei motivi di gravame, le ragioni per le quali tali elementi, se valutati, avrebbero dovuto necessariamente, o quanto meno presumibilmente, dare luogo ad una diversa pronuncia decisoria (Cass.11.1.2007, L, rv 235734; Cass. 12.4.2006, P., rv. 233791). In assenza di siffatta specificazione il ricorso va ritenuto sul punto inammissibile.
Per quel che riguarda l'eccepita inattendibilità di un riconoscimento fatto su una fotocopia di una carta di identità ritenuta dalla stessa teste poco chiara, rileva il Collegio che trattasi di rilievo in punto di fatto, come tale sottratto al controllo di legittimità di questa Corte.
Infine, in ordine all'ultimo rilievo circa la erroneità ed illogicità della motivazione con riferimento alla deposizione della teste LI, questa Corte non può che ribadire la estrema genericità dell'assunto, privo di alcuna specificazione dei motivi di dissenso, e pertanto la mancanza di tali requisiti di specificità e concretezza rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre sul punto il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.
Anche sotto questo profilo il ricorso evidenzia pertanto la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 5 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2008.